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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies.3 cpc nel procedimento iscritto al n° 3882 del ruolo generale dell'anno 2024 e promosso da
[...]
Parte_1
- opponenti - con l'avv. Silvia Berta
contro
Controparte_1
- convenuta - con gli avv. Stefano Arrigo e Claudia De Pellegrini
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_1
proponendo opposizione al precetto loro intimato da Controparte_1 quest'ultima; hanno allegato (tra l'altro) che:
la sentenza di condanna del tribunale, posta a fondamento del precetto, forma oggetto di impugnazione;
gli opponenti non possono essere considerati quali legittimati passivi,
- dr. Lucio Munaro - 2
perché le statuizioni condannatorie (aventi ad oggetto la rimozione di veicoli e di una guaina) si fondano su presupposti di fatto errati e ingiusti.
Pertanto, gli opponenti hanno così concluso: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 747/2023 del 02.05.2023 del Tribunale di Treviso (titolo esecutivo sul quale si fondano i precetti notificati in data 02.08.2024), per tutti i motivi dedotti in narrativa. Nel merito: rigettare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. formulata dai signori
e in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi Parte_1 Parte_1 dedotti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria come da memorie a prova diretta e a prova contraria.
1.1. La convenuta ha resistito all'opposizione, contestando specificamente le allegazioni e deduzioni degli opponenti;
e ha così concluso: piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Treviso preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto/i notificato in data 2/8/2024 ad istanza della società ai signori e per i Controparte_1 Parte_1 Parte_1 motivi indicati in parte narrativa;
nel merito accertare l'illegittimità ed inefficacia dei predetti precetti notificati il 2/8/2024 ai signori e dichiarando Parte_1 Parte_1 che la ditta opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti degli odierni opponenti stante la carenza di legittimazione passiva ad eseguire quanto ordinato in precetto nella parte relativa all'obbligazione di fare ovvero spostare i veicoli e la guaina catramata. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
2. L'opposizione è infondata.
Viene rigettata infatti l'eccezione secondo cui gli opponenti non sarebbero i legittimati passivi rispetto all'intimazione del precetto.
Secondo il codice di rito, per individuare il destinatario passivo di un'azione esecutiva deve aversi riguardo a ciò che emerge, sul piano soggettivo, dal titolo esecutivo. Nel caso di specie la sentenza-titolo esecutivo fu emessa nei confronti degli odierni opponenti, sicchè l'intimazione del precetto, con cui viene preannunciata l'azione esecutiva, deve avere costoro come destinatari passivi. La doglianza degli opponenti in merito all'insussistenza di loro auto suscettibili di rimozione e alla concreta collocazione della guaina si pone su un piano logico- giuridico affatto estrinseco rispetto a quello della legittimazione passiva in tema di esecuzione forzata. La quale si determina in virtù della individuazione soggettiva fatta nella sentenza della cui esecuzione si tratta. Pertanto, il precetto
- dr. Lucio Munaro - 3
fu intimato correttamente agli odierni opponenti, visto che la sentenza fu pronunciata contro di loro.
L'accertamento della situazione di fatto postulata dalla pronuncia condannatoria non incide dunque sulla legittimazione passiva, che va individuata soltanto alla stregua della statuizione giudiziale sul piano soggettivo. E ovviamente detto accertamento non può essere rivalutato in sede di opposizione esecutiva, venendo in rilievo un titolo esecutivo giudiziale. E' infatti pacifico, in sede interpretativa (sia dottrinale, sia giurisprudenziale), che le contestazioni di merito e processuali in ordine ai titoli esecutivi giudiziali non sono proponibili con l'opposizione all'esecuzione, se non relativamente ai fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del giudicato, il quale infatti copre il dedotto e il deducibile, e sana i vizi processuali (per tutte, Cass. n. 27159/2006); con riguardo invece alle sentenze esecutive ma non ancora passate in giudicato, opera il limite generale determinato dalla litispendenza e dalle preclusioni eventualmente formatesi, sicchè le contestazioni in parola sono proponibili solo nell'ambito del giudizio relativo alla formazione del titolo stesso (per tutte, Cass. n. 26089/2005).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione;
condanna gli opponenti in solido a rimborsare alla convenuta le spese di lite, complessivamente liquidate in € 5077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Treviso, 10.12.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice del tribunale di Treviso, dr. Lucio Munaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies.3 cpc nel procedimento iscritto al n° 3882 del ruolo generale dell'anno 2024 e promosso da
[...]
Parte_1
- opponenti - con l'avv. Silvia Berta
contro
Controparte_1
- convenuta - con gli avv. Stefano Arrigo e Claudia De Pellegrini
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Parte_1
proponendo opposizione al precetto loro intimato da Controparte_1 quest'ultima; hanno allegato (tra l'altro) che:
la sentenza di condanna del tribunale, posta a fondamento del precetto, forma oggetto di impugnazione;
gli opponenti non possono essere considerati quali legittimati passivi,
- dr. Lucio Munaro - 2
perché le statuizioni condannatorie (aventi ad oggetto la rimozione di veicoli e di una guaina) si fondano su presupposti di fatto errati e ingiusti.
Pertanto, gli opponenti hanno così concluso: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 747/2023 del 02.05.2023 del Tribunale di Treviso (titolo esecutivo sul quale si fondano i precetti notificati in data 02.08.2024), per tutti i motivi dedotti in narrativa. Nel merito: rigettare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. formulata dai signori
e in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi Parte_1 Parte_1 dedotti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria come da memorie a prova diretta e a prova contraria.
1.1. La convenuta ha resistito all'opposizione, contestando specificamente le allegazioni e deduzioni degli opponenti;
e ha così concluso: piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Treviso preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto/i notificato in data 2/8/2024 ad istanza della società ai signori e per i Controparte_1 Parte_1 Parte_1 motivi indicati in parte narrativa;
nel merito accertare l'illegittimità ed inefficacia dei predetti precetti notificati il 2/8/2024 ai signori e dichiarando Parte_1 Parte_1 che la ditta opposta non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti degli odierni opponenti stante la carenza di legittimazione passiva ad eseguire quanto ordinato in precetto nella parte relativa all'obbligazione di fare ovvero spostare i veicoli e la guaina catramata. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
2. L'opposizione è infondata.
Viene rigettata infatti l'eccezione secondo cui gli opponenti non sarebbero i legittimati passivi rispetto all'intimazione del precetto.
Secondo il codice di rito, per individuare il destinatario passivo di un'azione esecutiva deve aversi riguardo a ciò che emerge, sul piano soggettivo, dal titolo esecutivo. Nel caso di specie la sentenza-titolo esecutivo fu emessa nei confronti degli odierni opponenti, sicchè l'intimazione del precetto, con cui viene preannunciata l'azione esecutiva, deve avere costoro come destinatari passivi. La doglianza degli opponenti in merito all'insussistenza di loro auto suscettibili di rimozione e alla concreta collocazione della guaina si pone su un piano logico- giuridico affatto estrinseco rispetto a quello della legittimazione passiva in tema di esecuzione forzata. La quale si determina in virtù della individuazione soggettiva fatta nella sentenza della cui esecuzione si tratta. Pertanto, il precetto
- dr. Lucio Munaro - 3
fu intimato correttamente agli odierni opponenti, visto che la sentenza fu pronunciata contro di loro.
L'accertamento della situazione di fatto postulata dalla pronuncia condannatoria non incide dunque sulla legittimazione passiva, che va individuata soltanto alla stregua della statuizione giudiziale sul piano soggettivo. E ovviamente detto accertamento non può essere rivalutato in sede di opposizione esecutiva, venendo in rilievo un titolo esecutivo giudiziale. E' infatti pacifico, in sede interpretativa (sia dottrinale, sia giurisprudenziale), che le contestazioni di merito e processuali in ordine ai titoli esecutivi giudiziali non sono proponibili con l'opposizione all'esecuzione, se non relativamente ai fatti estintivi o impeditivi successivi alla formazione del giudicato, il quale infatti copre il dedotto e il deducibile, e sana i vizi processuali (per tutte, Cass. n. 27159/2006); con riguardo invece alle sentenze esecutive ma non ancora passate in giudicato, opera il limite generale determinato dalla litispendenza e dalle preclusioni eventualmente formatesi, sicchè le contestazioni in parola sono proponibili solo nell'ambito del giudizio relativo alla formazione del titolo stesso (per tutte, Cass. n. 26089/2005).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato con applicazione dei valori medi ex d.m. n. 55/2014.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando rigetta l'opposizione;
condanna gli opponenti in solido a rimborsare alla convenuta le spese di lite, complessivamente liquidate in € 5077,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Treviso, 10.12.2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
- dr. Lucio Munaro -