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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 23/07/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1200/2024 R.G. promossa da
C.F. e P.IV ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IV_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffele Ranieri (C.F. ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrico Ubertone con sede in Rovigo in via Mazzini n. 12
ATTRICE contro
(P.IV ), in Controparte_1 P.IV_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Foresti
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Cerea C.F._2
(VR) in via G. Pascoli n. 16
CONVENUTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 517/2024 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
16.7.2024 e pubblicato il 17.7.2024 (R.G. 1054/2024) – vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti
Parte attrice opponente: «Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Rovigo, contrariis rejectis:
I.In via preliminare - in rito: a) accertare la presenza di una clausola di derogatoria del foro
a favore del Tribunale di Ravenna, specificamente approvata per iscritto, per le causali esposte in narrativa;
b) conseguentemente, dichiarare l'incompetenza ratione loci del Foro di Rovigo in favore di quello di Ravenna, con revoca del decreto ingiuntivo opposto ed assegnazione del termine per la riassunzione dinnanzi al giudice competente.
1 II. In via principale - nel merito: a) accertare l'avvenuto pagamento della somma ingiunta, per tutte le causali esposte in narrativa;
b) accertare l'infondatezza delle deduzioni ed omissioni avversarie, per tutte le causali esposte in narrativa;
c) per l'effetto, dichiarare la nullità e/o
l'annullamento ed in ogni caso revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
517/2024 D.I. emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Rovigo in data 17/07/2024, con ogni conseguente statuizione di legge;
d) conseguentemente, condannare la controparte, ex art. 336 cod. proc. civ., a restituire alla società opponente la somma di euro 47.146,91 in linea capitale, oltre ad interessi dal 23/10/2024 al saldo. III.In alternativa o in subordine - nel merito: a) accertare che il pagamento eseguito dalla è stato effettuato sulla base di Parte_1
“circostanze univoche” ed in assoluta buona fede da parte di quest'ultima, per tutte le causali esposte in narrativa;
b) accertare il comportamento colposo della controparte, consistito nella culpa in vigilando per non aver adeguatamente protetto i propri sistemi informatici da attacchi esterni, per tutte le causali esposte in narrativa;
e) per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1189 cod. civ., dichiarare la iberata dall'obbligazione di pagamento, per tutte le Parte_1 causali compiutamente esposte nella narrativa;
f) conseguentemente, in via alternativa o subordinata alla domanda sub n. II) che precede, accertare l'infondatezza delle deduzioni ed omissioni avversarie;
c) per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullamento ed in ogni caso revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 517/2024 D.I. emesso dal Giudice
Unico del Tribunale di Rovigo in data 17/07/2024, con ogni conseguente statuizione di legge;
d) conseguentemente, condannare la controparte, ex art. 336 cod. proc. civ., a restituire alla società opponente la somma di euro 47.146,91 in linea capitale, oltre ad interessi dal
23/10/2024 al saldo. IV.In ogni caso: a) condannare la controparte alla rifusione delle spese e del compenso di lite ex art. 91 cod. proc. civ., in misura pari ai Valori Massimi di Tariffa ex
D.M. Giustizia n. 147/2022, ovvero in quella diversa misura ritenuta congrua, in ogni caso oltre accessori di legge;
b) condannare la controparte, ex art. 96 cod. proc. civ., a risarcire il danno da responsabilità processuale aggravata per aver proposto un'azione palesemente infondata a fini eminentemente speculativi, in misura di euro 50.000,00 in linea capitale, o nella diversa maggiore o minore importo ritenuto giusto e provato, eventualmente quantificato di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo».
Parte convenuta opposta: “rigettarsi ogni domanda dell'opponente e confermarsi la condanna di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, condannarsi parte attrice al pagamento di compensi e spese del presente giudizio di merito, nonchè della precedente fase cautelare, oltre 15% per spese generali, 4% CPA ed Iva secondo legge, in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte_ 1.Con atto di citazione ritualmente notificato d'ora in avanti anche solo ) Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 517/2024 (n.
1054/2024 R.G.) emesso dal Tribunale di Rovigo in data 16.07.2024 e pubblicato in data
17.07.2024 in favore della (d'ora Parte_2 in avanti anche solo ”) per il pagamento della somma di € 42.700,00 oltre interessi CP_1
e spese, a saldo della fattura n. 40 del 20.05.2024.
L'opponente deduceva che:
-il credito oggetto di decreto ingiuntivo trovava il proprio fondamento nel contratto misto di vendita e permuta sottoscritto in data 12.12.2023 con cui le parti avevano convenuto, tra l'altro,
l'acquisto di macchine di movimento a terra e relativi accessori da parte della società agricola per il prezzo di euro 128.100,00 inclusa IV, da Controparte_1 corrispondersi mediante n. 36 rate mensili, e la cessione “in conto prezzo” di macchine di proprietà di tale ultima società a favore di la quale si obbligava a versare la somma Parte_1 di euro 40.000,00 oltre IV da pagarsi, quanto ad euro 5.000,00 (a titolo di caparra), alla firma del contratto, ed il residuo alla consegna del mezzo JCB 527/28 e dei relativi accessori, dietro presentazione della relativa fattura;
- emetteva quindi la fattura n. 40 in data 20.05.2024 di euro 42.700,00 inclusa CP_1
IV; Parte_
- ricevuta la fattura, disponeva il pagamento della somma ivi indicata tramite bonifico bancario e ne trasmetteva copia alla controparte in allegato alla e-mail inviata in data
03.06.2024 ad ore 14:18 all'indirizzo “onley@libero.it” in uso a;
CP_1
-alla suddetta e-mail delle ore 14:18, replicava poco dopo , con e-mail in pari data CP_1
Parte_ inviata alle ore 15:22, con cui chiedeva a di annullare il bonifico eseguito e di effettuarlo al diverso e “nuovo” Iban [...]; Parte_
- provvedeva a revocare il bonifico già eseguito presso il conto corrente di cui all'Iban
[...] e a eseguire un nuovo bonifico di euro 42.700,00 agli estremi comunicati dalla controparte con tale ultima missiva.
Ciò premesso:
i) eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in virtù della clausola n. 13 presente nel contratto, specificamente approvata per iscritto, che prevedeva quale foro esclusivo quello di Ravenna;
ii) chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'esistenza di “gravi motivi” ex art. 649 c.p.c., costituiti dall'avvenuto pagamento e in ogni caso
3 dall'intervenuta liberazione di ex art. 1189 c.c., per aver pagato in modo conforme Parte_1 alle apparenti richieste dell'opposta, dal momento che l'e-mail con cui si indicava il nuovo Iban era stata inviata dal suo indirizzo di posta elettronica;
iii) deduceva l'avvenuto pagamento della somma ingiunta con bonifico bancario in data
03.06.2024, o comunque il carattere liberatorio del pagamento eseguito ai sensi dell'art. 1189
c.c. in ipotesi di hackeraggio della e-mail di e della responsabilità di quest'ultima CP_1 per mancata protezione dei propri dati da attacchi informatici;
iv) chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata della società opposta nella misura di euro 50.000,00. Parte_ concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Con decreto del 25.07.2024 il giudice del cautelare sospendeva “l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, riservando l'emissione dell'ordinanza ex art. 649 c.p.c. una volta costituita la parte opposta;
manda(va) al Giudice assegnatario del procedimento di fissare udienza sull'istanza cautelare al fine di emettere l'ordinanza sopra indicata”.
Con decreto in data 15.10.2024 il Giudice precedentemente assegnatario del procedimento revocava il provvedimento di sospensione emesso inaudita altera parte e rigettava la relativa istanza.
Si costituiva in giudizio, in data 23.01.2025, la Parte_2
precedentemente dichiarata contumace, con dichiarazione revocata con
[...] CP_1 ordinanza del 12.03.2025, contestando la ricezione del pagamento del prezzo pattuito, non essendo la relativa somma pervenuta nella propria disponibilità e in alcun conto corrente ed Parte_ essa riconducibile e rilevando che il pagamento era stato eseguito da in favore di soggetto
“quasi” omonimo, ossia , ma in alcun modo collegato Parte_3 alla convenuta;
la società convenuta disconosceva quindi la provenienza e la riferibilità a sé Parte_ della e-mail con cui veniva chiesto a lo storno del bonifico effettuato e l'esecuzione del bonifico su un diverso codice Iban.
Deduceva la negligenza imputabile a chi aveva eseguito il bonifico, per non aver rilevato che l'intestatario del conto corrente indicato nell'e-mail fraudolenta, tale Parte_3
, era soggetto diverso dalla convenuta creditrice,
[...] Controparte_1
il cui corretto nome, peraltro, compare in tutte le documentazioni in possesso di
[...]
Parte_
compreso il contratto.
Inoltre, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando la nullità della clausola n. 13 del contratto per la mancanza della specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c.
4 L'opposta, pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la rifusione delle spese di lite del giudizio di merito e della fase cautelare, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La causa veniva istruita documentalmente e con ordinanza in data 12.03.2025, il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies, commi 1 e 3, c.p.c.
l'udienza del 12.11.2025.
A seguito della riassegnazione del procedimento a questo Giudice, disposta l'anticipazione dell'udienza già fissata ed assegnati i termini per il deposito di memorie conclusive, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa all'udienza del 25.06.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. L'opposizione è infondata.
L'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito con riferimento all'esistenza di un foro esclusivo stabilito per accordo tra le parti non può trovare accoglimento.
L'opponente rileva la competenza del Foro di Ravenna sulla scorta della clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita allegate alla proposta di acquisto del 12.12.2023 (doc. 1 opponente) ove si legge: “13. Foro competente. Per tutte le controversie nascenti dalla ordinazione e dall'eventuale susseguente contratto, resta espressamente convenuta la competenza del Foro di Ravenna, restando pertanto facoltà della per tutele dei Parte_1 propri diritti, la scelta del Foro del luogo del domicilio, di residenza o dimora del compratore
o dove l'obbligazione deve da costui eseguirsi” (doc. n. 1 cit., pag. 2).
La clausola rappresenta una condizione generale di contratto che stabilisce una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria e per la sua validità ed efficacia deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Nel caso di specie la clausola in esame non presenta i requisiti previsti dalla legge per la sua efficacia.
Secondo la giurisprudenza, la specifica approvazione scritta, richiesta dall'art. 1341, secondo comma, c.c. per le clausole contrattuali vessatorie deve essere effettuata mediante sottoscrizione separata e distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall'altra parte, senza che sia necessario che la distinta sottoscrizione segua una letterale enunciazione della clausola stessa, essendo sufficiente che tale sottoscrizione sia apposta dopo un'indicazione idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, e dovendosi ritenere assolto l'obbligo imposto dalla norma anche quando le clausole siano state individuate, nella dichiarazione di accettazione autonomamente sottoscritta, mediante il riferimento al
5 numero d'ordine o lettera e all'oggetto di ciascuna clausola o di ciascuna disposizione di legge
(Cass.10942/2006; Cass. 1317/1998; Cass. 6976/1995).
Non risponde, quindi, all'esigenza di individuazione delle clausole vessatorie la generica dichiarazione del predisponente di aver preso conoscenza delle clausole contrattuali e di approvarle tutte (Cass. 2849/1998).
Inoltre, la sottoscrizione specifica deve essere separata e distinta rispetto a quella dell'intero testo contrattuale, sicché non è sufficiente che l'aderente apponga un'unica firma in calce al contratto predisposto, anche se immediatamente dopo una dichiarazione di approvazione delle clausole vessatorie (Cass. 12455/1997). Infatti, il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma,
c.c. di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate (Cass.
9492/2012; Cass. 2970/2012).
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1341 c.c., ancora, in riferimento alla proposta di acquisto intercorsa tra le parti, appare irrilevante l'inversione formale del ruolo di proponente nei casi in cui il predisponente sottopone all'aderente un testo di contratto perché quest'ultimo lo firmi in veste di proponente, riservandosi la facoltà di accettare o meno.
Ciò premesso, nel caso di specie la clausola con cui si stabilisce il Foro esclusivo di Ravenna, di cui all'art. 13 citato, deve ritenersi inefficace, atteso che nella proposta sono indicate le condizioni generali di vendita (da n. 1 a n. 13) ed immediatamente dopo la seguente dicitura:
“Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del C.C. Dichiariamo di aver preso conoscenza delle clausole sopra indicate, nessuna esclusa, e di accettarle senza riserva” ed apposta un'unica sottoscrizione di per la società , difettando la sottoscrizione separata CP_1 CP_1
e distinta per le clausole vessatorie;
la dichiarazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. ivi apposta è inidonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sulla clausola vessatoria n. 13 relativa al foro competente, perché richiama cumulativamente ed indistintamente tutte le clausole contrattuali, che dichiara genericamente di approvare.
Va rilevato, quindi, che la competenza territoriale del Tribunale di Rovigo è individuabile ex art. 20 c.p.c., quale cd. forum destinatae solutionis, ovvero giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta deve essere adempiuta, che in quanto obbligazione portable va adempiuta presso il domicilio del creditore al tempo della relativa scadenza ex art. 1182 c.c.
Va dunque ritenuta la competenza del giudice adito nel monitorio.
6 3. Venendo al merito, è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vedi Cass. Sez. U, Sentenza
n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti, portando la prova dell'adempimento.
Con riferimento al rapporto tra attrice e convenuta è pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti con causa mista di vendita e permuta e, nell'ambito dei rapporti di dare e avere ivi regolati, l'avvenuta vendita di una macchina di movimento a terra da CP_1
Parte_ a per il prezzo ivi concordato di euro 42.700,00 (compresa IV); parte convenuta, lamentando il mancato pagamento della relativa fattura n. 40 del 20.5.2024 (doc. 2 opponente) emessa per il predetto importo, aveva chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo ivi opposto. deduce in questa sede l'intervenuta estinzione dell'obbligazione a seguito del Parte_1 pagamento effettuato tramite bonifico bancario al creditore o, in subordine, ad un creditore apparente.
L'opponente, in altre parole, invoca l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato ai sensi dell'art. 1189 c.c., secondo cui il debitore è liberato anche se esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, se prova di essere stato in buona fede, ritenendo integrati entrambi i requisiti richiesti dalla norma menzionata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il
7 suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza
n. 1869 del 25/01/2018; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 15339 del 13/09/2012).
È stato ritenuto che l'art. 1189 c.c. debba essere interpretato in relazione all'art. 1188 c.c., secondo cui legittimati a ricevere il pagamento sono, oltre al creditore, anche il suo rappresentante e le persone indicate dal creditore stesso, dalla legge, ovvero dal giudice: tutti questi soggetti, perciò, devono essere equiparati anche ai fini di cui all'art. 1189 c.c., con la conseguenza che l'effetto liberatorio si produce anche nel caso di pagamento all'apparente legittimato;
ciò per non imporre al debitore verifiche in merito alla legittimazione del ricevente che vadano oltre il criterio della normale diligenza. L'accertamento della scusabilità e della ragionevolezza dell'affidamento riposto da parte del solvens presuppone che quest'ultimo non versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza consistente nell'avere trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, se facilmente controllabile (cfr. Cass. Civ. Sez.
1, Ordinanza n. 9758 del 19/04/2018).
Pertanto, i presupposti per l'efficacia liberatoria del pagamento ai sensi dell'art. 1189 c.c. sono:
- le "circostanze univoche" (presupposto oggettivo), deponenti per la sussistenza della legittimazione in capo all'accipiens;
- la "buona fede" (presupposto soggettivo) intesa come ignoranza di ledere l'altrui diritto ex art. 1147 c.c.;
- comportamento colposo del creditore che abbia ingenerato nel debitore la convinzione ragionevole circa la legittimazione a ricevere il pagamento per conto del creditore.
Nel caso in esame, non sussistono i sopra elencati requisiti.
Con riferimento alle circostanze univoche che fanno apparire legittimato un soggetto in luogo del vero creditore, si rileva quanto segue. Anche se l'indirizzo e-mail da cui è pervenuta la richiesta di storno del bonifico eseguito e effettuazione di un nuovo bonifico ad un diverso codice Iban, corrisponde a quello che l'opposta ha dichiarato di utilizzare (“onley@libero”), va rilevato che il tenore della mail contestata (doc. 6 opponente) contiene - diversamente da quanto allegato dall'opponente in questa sede - una esplicita, ed evidenziata con l'uso del carattere grassetto, indicazione di un diverso nominativo del destinatario del pagamento richiesto (
[...]
), con addirittura la precisazione, parimenti evidenziata nel Parte_3 testo dell'e-mail, “si prega di inserirlo esattamente così”.
8 Infatti, il contenuto integrale dell'e-mail suddetta, contrariamente a quanto riportato dall'opponente, che ne ha citato solo uno stralcio, è il seguente: “Buonasera ES, ci deve scusare perché purtroppo ci siamo accorti solo adesso di non avervi informati che il nostro iban è stato aggiornato recentemente. Si prega di annullare il bonifico eseguito poco fa di
42.700,00 € sulle vecchie coordinate e di eseguirlo sul nuovo iban: I B A N :
[...] BIC: BNLITRRXXX Intestato a:
[...]
(si prega di inserirlo esattamente così). Appena eseguito si Parte_3 prega di rinviare la contabile, grazie mille per la comprensione ma purtroppo ci era sfuggita la modifica dell'iban”.
Il destinatario del pagamento risultante dalla e-mail, , è Parte_3 evidentemente soggetto diverso dall'odierna opposta Parte_2
La diversa denominazione della società, unita al differente nominativo
[...]
Parte_ del socio ivi indicato, non poteva non ingenerare quanto meno dei dubbi in capo a posto che quest'ultima era a conoscenza della corretta denominazione del soggetto giuridico, peraltro indicato in tutta la documentazione in possesso dell'opponente (cfr. il contratto sub doc. 1 opponente, i libretti di circolazione sub docc. 3 e 4 opposta).
Anche il presupposto soggettivo (la buona fede) non può dirsi integrato, per le ragioni che seguono.
Le stesse allegazioni e produzioni documentali offerte dall'opponente, infatti, evidenziano la sua grave negligenza nella gestione della procedura di pagamento, tale da dover ravvisare la sua esclusiva responsabilità nel verificarsi dell'evento dannoso subito.
L'e-mail in questione conteneva non solo un codice Iban diverso da quello già conosciuto da Parte_ e risultante dai documenti quali la proposta di acquisto e la fattura n. 40 del 20.5.2024 emessa da (circostanza che, isolatamente considerata, potrebbe integrare i CP_1 requisiti dell'art. 1189 c.c.), ma soprattutto, una differente intestazione del beneficiario. Parte_ Proprio tale ultima circostanza avrebbe dovuto ingenerare in quantomeno un comportamento più cauto, prima di procedere all'operazione bancaria, peraltro, di importo così rilevante, e interpellare direttamente al fine di chiedere conferma del cambio sia CP_1 delle coordinate che dell'intestatario del conto corrente, ai fini del pagamento. Questa accortezza avrebbe potuto evitare il rischio di incorrere nel versamento di quanto richiesto.
Alla luce di quanto sopra, non può essere invocato il principio dell'apparenza del diritto, che sottende la disciplina del pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., in base al quale il debitore che esegue il pagamento al creditore apparente è liberato dalla propria obbligazione, se prova di essere stato in buona fede.
9 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “Il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice - le cui conclusioni, sul punto, sono censurabili in sede di legittimità se illogiche e contraddittorie - deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile” (cfr. Cass.
Civ. Sez. 1, Sentenza n. 6563 del 05/04/2016).
Nel caso in esame le modalità di svolgimento dei fatti narrate dall'opponente evidenziano da parte del medesimo l'inosservanza delle norme di comune prudenza che, ove osservate, le avrebbero consentito di accertare quale fosse l'Iban corretto sul quale effettuare il pagamento, evitando di affidarsi colpevolmente e incautamente alla situazione di apparenza.
Quanto, infine, al comportamento colposo del creditore, l'unico elemento allegato dalla opponente al fine di dimostrarlo consiste nell'asserita violazione del domicilio informatico della convenuta opposta, la quale sarebbe dunque responsabile a titolo di "culpa in vigilando" per non averlo efficacemente protetto da eventuali attacchi informatici. Parte_ A sostegno di tale allegazione nulla produce.
Anzi, l'opponente ha dichiarato nella denuncia querela sporta in relazione al pagamento per cui
è causa di essere stata vittima di truffa da parte di ignoti (doc. 6 opposta).
La truffa oggetto del caso in esame prende il nome di “man in the middle” e si tratta di un tipo di attacco in cui l'hacker si inserisce nella comunicazione tra due soggetti, riuscendo ad intercettare informazioni sensibili. Parte_ Pertanto, non ha allegato alcun elemento dal quale possa desumersi un comportamento colposo di , così non ottemperando all'onere, su di essa gravante, di dimostrare il CP_1 comportamento colposo del creditore.
4. Vista l'infondatezza dell'opposizione e la soccombenza dell'opponente si rigetta la domanda di condanna di proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
Da ultimo, si rigettano le istanze istruttorie riproposte dalla parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni;
infatti, la prova testimoniale richiesta da parte attrice, in precedenza già non ammessa, è inammissibile in quanto i capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13 hanno ad oggetto circostanze da provarsi documentalmente;
il capitolo n. 5 è valutativo mentre i restanti capitoli sono irrilevanti ai fini della decisione. Parimenti inammissibile è la CTU
10 informatica richiesta in quanto, a prescindere da quale dei sistemi informatici sia stato vittima Parte_ di hackeraggio, non viene meno la negligenza di per non essersi attivata per far chiarezza sul destinatario del pagamento, a seguito di indicazione di altro Iban e altro intestatario, neppure perfettamente coincidente con la controparte contrattuale.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto l'opposizione deve essere rigettata. Parte_ 5. Infine, va dato atto che ha corrisposto la somma di € 47.146,91, all'esito dell'ordinanza pronunciata in data 15.10.2024 che ha revocato il provvedimento di sospensione ex art. 649
c.p.c. e rigettato l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto n.
517/2024 (cfr. doc. 10 opponente).
5.1. La circostanza relativa all'avvenuto pagamento in data 23.10.2024 dell'integrale somma dovuta, per capitale, interessi e spese, non è mai stata contestata da parte opposta la quale, pur essendosi costituita successivamente, si è limitata a dedurre di non aver ricevuto pagamenti, ma tale affermazione afferisce a un periodo precedente;
infatti essa ha dichiarato “ad oggi non ha ricevuto alcun pagamento, come dimostrato dall'estratto di conto corrente al CP_2
30.06.2024” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta). Per vero, si rileva che la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata in data 23.01.2025, quindi in data successiva al
23.10.2024, ma in essa non si fa riferimento al pagamento ricevuto, né per confermarlo né per contestarlo;
sul punto, si rileva che tale scritto ricalca la memoria di costituzione depositata dalla convenuta nel sub procedimento cautelare in data 16.09.2024 e, pertanto, non risulta aggiornata, essendo il pagamento avvenuto successivamente alla conclusione del sub procedimento cautelare ma prima della costituzione dell'opposta nel presente giudizio;
la convenuta avrebbe, se non altro, dovuto – in ottica di dovere di lealtà imposto dall'art. 88 c.p.c.
– affermare di aver ottenuto il pagamento o, al più, depositare l'estratto conto sino al
31.12.2024. Tale contegno incide nella regolazione delle spese di lite di cui al punto 6.
5.2. L'avvenuto pagamento integrale sia della somma capitale, che degli interessi e delle spese Parte_ del decreto ingiuntivo, come da conteggi ricevuto da in data 22.10.2024, impone la revoca del decreto ingiuntivo.
A tal proposito, si osserva che costituisce ius receptum il principio per il quale il pagamento, anche parziale, successivo all'emissione del decreto ingiuntivo comporta la necessaria revoca dello stesso.
Infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e
11 non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 21432 del 17/10/2011).
Peraltro, in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cassazione civile sez. VI, 21/07/2017, n.18125).
6. Le spese processuali del presente giudizio, anche della fase cautelare, sono compensate nella misura di un terzo, stante il contegno dell'opposta sopra richiamato al punto 5.1. e seguono la soccombenza di Parte_1
Esse così si liquidano per l'intero in dispositivo in ragione del valore della causa (scaglione compensi da € 26.001,00 a 52.000,00) ed in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022:
- per la fase cautelare, valori medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase istruttoria, non essendosi svolta, per euro 3.228,00;
- per la fase di merito, valore ai minimi per le fasi di studio e introduttiva (ricalcando la comparsa di costituzione e risposta, per larga parte, la memoria di costituzione nel procedimento cautelare e non essendo nemmeno aggiornata alla data di deposito); valore medio per la fase istruttoria e per la fase decisionale, per euro 6.164,00.
Le spese sono da distrarsi a favore del difensore di Parte_2
Avv. Enrico Foresti, dichiaratosi intestatario.
[...]
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rovigo definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, nel procedimento n. 1200/2024 R.G. così provvede:
12 1) rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 517/2024 (n. 1054/2024) emesso dal Tribunale di Rovigo in data 16.07.2024 e depositato il 17.07.2024;
2) accerta il credito vantato da Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di in
[...] Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, come sotteso alla domanda di cui al ricorso monitorio e tenuto conto dell'intervenuto pagamento in corso di causa, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 517/2024 (n. 1054/2024) emesso dal Tribunale di Rovigo;
3) rigetta le altre domande formulate dall'opponente;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente;
5) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1 in favore di in persona Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, dei due terzi delle spese di lite che si liquidano per l'intero in complessivi euro 9.392,00 per compensi;
il tutto oltre al rimborso delle spese forfettarie, IV e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore dell'Avv.
Enrico Foresti, dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Rovigo, 23.07.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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