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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 432/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PA CARMELA, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2873/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Leonardo Bistolfi 5 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - pronuncia sentenza n. 877/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240066849304000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il 25/02/2026
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
I primi Giudici hanno rigettato il ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento meglio descritta in atti, n. 06820240066849304000, notificata il 28.03.2024.
La predetta cartella era stata emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis, comma 2, lett. f, D.P.R. 600/73, con il quale veniva attribuita alla contribuente, per la prima volta, un'indebita compensazione, già effettuata nell'anno d'imposta 2018, ricollegata al disconoscimento di un credito di imposta per ricerca e sviluppo di cui al d.l. n. 145/2013, riportato nel quadro RU della dichiarazione.
Nel precedente grado di giudizio, la sentenza dà contezza dell'incontestata circostanza concernente il carente riporto del credito d'imposta nel quadro RU della dichiarazione, donde l'attivazione legittima, previa comunicazione d'irregolarità all'intermediario abilitato, del controllo automatizzato ex art. 36 bis, per difformità contenutistica e sostanziale dell'autoliquidazione delle imposte.
I Giudici anteriori hanno inoltre negato rilevanza alla dichiarazione integrativa di favore presentata il 15.12.2020, posto che comunque la società contribuente non ha assolto all'onere probatorio di certificare la sussistenza del credito d'imposta reclamato.
Infine, la pronunzia di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere correlata all'importo di € 250,00 oltre interessi e sanzioni, quale ripresa a tassazione correlata al mancato riconoscimento del credito d'imposta “misuratori fiscali - art. 2, co. 6 quinquies,
d.lgs. n. 127/2015”, non oggetto di contestazione a cura dalla ricorrente.
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D'APPELLO
2 Avverso tale pronuncia interpone appello la società contribuente relativamente al credito d'imposta non riconosciuto per costi di ricerca e sviluppo di cui al d.l. 145/2013.
Parte appellante affida la sorte del gravame ai seguenti (ed articolati) motivi di censura:
-violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultra petitum, nonché violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e ss. c.c. per aver erroneamente posto a carico della società ricorrente l'onere probatorio circa la sussistenza del credito d'imposta;
-irrilevanza del mancato inserimento del credito d'imposta nella dichiarazione annuale per l'esercizio 2018, posto che all'omissione è stato rimediato con la dichiarazione ultrannuale di favore presentata il 15.12.2020, in ossequio ad un consolidato orientamento, anche di merito, che ritiene emendabile l'errore senza causa di decadenza dal beneficio della compensazione creditoria;
-nullità della sentenza per violazione dell'art. 7 Statuto contribuente e per difetto assoluto di motivazione della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Nello specifico, l'appellante si duole che i Giudici anteriori non abbiano colto che non si verte in tema di contestazione circa la spettanza del credito, realmente certificato per costi di ricerca e sviluppo effettivamente sostenuti, bensì di mera violazione formale, successivamente sanata, anche sulla scorta del rilievo che l'atto di recupero scaturente dal controllo automatico non potrebbe sindacare il merito, a pena di violazione del principio dell'accertamento in contraddittorio procedimentale.
Di qui la richiesta di riforma in parte qua della sentenza, con il favore delle spese di lite.
Resiste l'Ufficio con atto di controdeduzioni mediante il quale valorizza la motivazione resa dai primi Giudici, specificando che il gravame attiene esclusivamente alle riprese a tassazione in base al controllo automatizzato correlato alla riconosciuta difformità formale e sostanziale della dichiarazione correlata all'anno d'imposta 2018 ed in carenza di prova circa la reale spettanza del credito d'imposta di cui era onerata la parte che lo invocava.
In via incidentale, l'Ufficio interpone appello avverso il capo della sentenza che in primo grado ha inopinatamente dichiarato cessata la materia del contendere anziché ritenere definitiva la ripresa a tassazione correlata ai misuratori fiscali, per l'importo di € 250,00, oltre
3 accessori. L'Ufficio impositore insiste per il rigetto dell'appello principale, l'accoglimento dell'appello incidentale e la condanna alle spese del giudizio.
L'ADER pur vocata regolarmente in giudizio non si è costituita.
In vista dell'udienza di trattazione, la società appellante ha depositato memorie illustrative mediante le quali ha ribadito le proprie argomentazioni.
All'esito dell'udienza pubblica di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello principale sia infondato e che non meriti accoglimento, posto che la motivazione assunta dai primi Giudici ha colto la discordanza emersa fra le certificazioni presentate e il credito d'imposta già utilizzato in carenza di apposizione nel quadro RU della competente dichiarazione fiscale.
Si desume chiaramente che la questione controversa non ricalca l'esistenza o la spettanza del credito d'imposta, bensì la sua deducibilità fiscale nell'anno d'imposta per il quale è stato utilizzato.
La circostanza emerge dagli atti e ha legittimato l'attivazione del controllo automatizzato, alla stregua di quanto ampiamente argomentato nell'impugnata pronunzia.
All'esito dell'esame degli atti versati nel primo grado e sulla scorta della motivazione del provvedimento colà impugnato, risulta che la difformità circa la non deducibilità del credito d'imposta si sia manifestato in modo “cartolare” sulla base del mero raffronto numerico di quanto prodotto dalla contribuente medesima, la quale anche a seguito di comunicazione d'irregolarità, poi non risolta, è stata messa perfettamente in grado di comprendere le ragioni dell'anomalia fiscale.
Nello specifico, alla società si contesta l'avvenuta compensazione fra tributi da versare e credito d'imposta a causa di un riporto, nella dichiarazione 2019, di un credito risultante dal modello redatto per il periodo di imposta precedente, ma, invero, non esposto nella dichiarazione della precedente annualità (dichiarazione del 25.11.2019), se non oltre i termini consentiti dalla legge (dichiarazione integrativa ultrannuale del 15.12.2020), in patente violazione dell'art.2 comma 8 bis del d.p.r. 322/1998.
4 Ne discende che la fattispecie si attaglia perfettamente agli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/73 e risulta pertanto del tutto infondata la tesi che assume l'inversione dell'onere probatorio imputandolo, a torto, a carico dell'Ufficio, oltremodo in sede giudiziale, giammai ponendo rimedio al difetto di prova ricostruttiva che era onere incombente sulla società per l'anno d'imposta di che trattasi.
Nel caso di controllo automatizzato, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di motivazione è assolto mediante il richiamo nella cartella di pagamento all'irregolare dichiarazione fiscale presentata dal contribuente (Cass.n.34547/2025).
Ne consegue che la società contribuente è stata posta in grado di comprendere le ragioni della ripresa a tassazione.
V'è poi da rilevare che, ad eccezione degli errori contabili di competenza, la dichiarazione integrativa di favore, presentata oltre il termine annuale, ai sensi dell'art.2 comma 8 bis d.p.r.
322/1998 facoltizza semmai all'utilizzo del credito in un periodo d'imposta successivo e non precedente alla dichiarazione tardiva (15.12.2020) e non autorizza il recupero postumo di un credito precedente non riportato correttamente nel quadro RU della dichiarazione.
L'utilizzo postergato si giustifica in base ad un'evidente ratio legis tesa ad evitare sovrapposizione nell'uso di crediti d'imposta recuperati con dichiarazioni tardive, posto che non è irrilevante utilizzare un credito in un anno d'imposta rispetto ad un altro, dipendendo l'effetto compensativo e la capienza fiscale del beneficiario dall'andamento dei costi e dei ricavi correlati alla gestione annuale della società utilizzante.
In conclusione, la sentenza di primo grado merita di essere confermata nelle statuizioni oggetto di gravame principale.
Per quel che concerne l'appello incidentale, persuade la tesi dell'Ufficio circa l'errore in cui sono incorsi i Giudici anteriori nel dichiarare cessata la materia del contendere su una ripresa a tassazione mai contestata dalla società ricorrente e dunque con pretesa fiscale divenuta incontestabile già allo scadere dei termini per proporre ricorso innanzi al Giudice tributario.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico della società appellante e liquidate a favore dell'Ufficio regolarmente costituitosi.
5
PQM
la Corte:
1.accoglie l'appello incidentale, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revoca la dichiarata cessazione della materia del contendere sulla ripresa a tassazione della somma di € 250,00, oltre interessi e sanzioni (correlata al mancato riconoscimento del credito d'imposta “misuratori fiscali - art. 2, co. 6 quinquies, d.lgs. n. 127/2015”), non oggetto del ricorso in esame.
2. Rigetta l'appello principale della società contribuente.
3. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
4. Condanna la medesima società appellante alla rifusione delle spese del grado d'appello, in favore dell'Ufficio regolarmente costituito, liquidate in € 1.600,00 oltre il 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali.
In Milano, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026. Il Relatore Il Presidente
CA HÒ AR LP
6
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PA CARMELA, Presidente BRAGHO GIANLUCA, Relatore ATANASIO RICCARDO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2873/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Leonardo Bistolfi 5 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - pronuncia sentenza n. 877/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240066849304000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 450/2026 depositato il 25/02/2026
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
I primi Giudici hanno rigettato il ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento meglio descritta in atti, n. 06820240066849304000, notificata il 28.03.2024.
La predetta cartella era stata emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis, comma 2, lett. f, D.P.R. 600/73, con il quale veniva attribuita alla contribuente, per la prima volta, un'indebita compensazione, già effettuata nell'anno d'imposta 2018, ricollegata al disconoscimento di un credito di imposta per ricerca e sviluppo di cui al d.l. n. 145/2013, riportato nel quadro RU della dichiarazione.
Nel precedente grado di giudizio, la sentenza dà contezza dell'incontestata circostanza concernente il carente riporto del credito d'imposta nel quadro RU della dichiarazione, donde l'attivazione legittima, previa comunicazione d'irregolarità all'intermediario abilitato, del controllo automatizzato ex art. 36 bis, per difformità contenutistica e sostanziale dell'autoliquidazione delle imposte.
I Giudici anteriori hanno inoltre negato rilevanza alla dichiarazione integrativa di favore presentata il 15.12.2020, posto che comunque la società contribuente non ha assolto all'onere probatorio di certificare la sussistenza del credito d'imposta reclamato.
Infine, la pronunzia di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere correlata all'importo di € 250,00 oltre interessi e sanzioni, quale ripresa a tassazione correlata al mancato riconoscimento del credito d'imposta “misuratori fiscali - art. 2, co. 6 quinquies,
d.lgs. n. 127/2015”, non oggetto di contestazione a cura dalla ricorrente.
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D'APPELLO
2 Avverso tale pronuncia interpone appello la società contribuente relativamente al credito d'imposta non riconosciuto per costi di ricerca e sviluppo di cui al d.l. 145/2013.
Parte appellante affida la sorte del gravame ai seguenti (ed articolati) motivi di censura:
-violazione dell'art. 112 c.p.c. per vizio di ultra petitum, nonché violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e ss. c.c. per aver erroneamente posto a carico della società ricorrente l'onere probatorio circa la sussistenza del credito d'imposta;
-irrilevanza del mancato inserimento del credito d'imposta nella dichiarazione annuale per l'esercizio 2018, posto che all'omissione è stato rimediato con la dichiarazione ultrannuale di favore presentata il 15.12.2020, in ossequio ad un consolidato orientamento, anche di merito, che ritiene emendabile l'errore senza causa di decadenza dal beneficio della compensazione creditoria;
-nullità della sentenza per violazione dell'art. 7 Statuto contribuente e per difetto assoluto di motivazione della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Nello specifico, l'appellante si duole che i Giudici anteriori non abbiano colto che non si verte in tema di contestazione circa la spettanza del credito, realmente certificato per costi di ricerca e sviluppo effettivamente sostenuti, bensì di mera violazione formale, successivamente sanata, anche sulla scorta del rilievo che l'atto di recupero scaturente dal controllo automatico non potrebbe sindacare il merito, a pena di violazione del principio dell'accertamento in contraddittorio procedimentale.
Di qui la richiesta di riforma in parte qua della sentenza, con il favore delle spese di lite.
Resiste l'Ufficio con atto di controdeduzioni mediante il quale valorizza la motivazione resa dai primi Giudici, specificando che il gravame attiene esclusivamente alle riprese a tassazione in base al controllo automatizzato correlato alla riconosciuta difformità formale e sostanziale della dichiarazione correlata all'anno d'imposta 2018 ed in carenza di prova circa la reale spettanza del credito d'imposta di cui era onerata la parte che lo invocava.
In via incidentale, l'Ufficio interpone appello avverso il capo della sentenza che in primo grado ha inopinatamente dichiarato cessata la materia del contendere anziché ritenere definitiva la ripresa a tassazione correlata ai misuratori fiscali, per l'importo di € 250,00, oltre
3 accessori. L'Ufficio impositore insiste per il rigetto dell'appello principale, l'accoglimento dell'appello incidentale e la condanna alle spese del giudizio.
L'ADER pur vocata regolarmente in giudizio non si è costituita.
In vista dell'udienza di trattazione, la società appellante ha depositato memorie illustrative mediante le quali ha ribadito le proprie argomentazioni.
All'esito dell'udienza pubblica di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello principale sia infondato e che non meriti accoglimento, posto che la motivazione assunta dai primi Giudici ha colto la discordanza emersa fra le certificazioni presentate e il credito d'imposta già utilizzato in carenza di apposizione nel quadro RU della competente dichiarazione fiscale.
Si desume chiaramente che la questione controversa non ricalca l'esistenza o la spettanza del credito d'imposta, bensì la sua deducibilità fiscale nell'anno d'imposta per il quale è stato utilizzato.
La circostanza emerge dagli atti e ha legittimato l'attivazione del controllo automatizzato, alla stregua di quanto ampiamente argomentato nell'impugnata pronunzia.
All'esito dell'esame degli atti versati nel primo grado e sulla scorta della motivazione del provvedimento colà impugnato, risulta che la difformità circa la non deducibilità del credito d'imposta si sia manifestato in modo “cartolare” sulla base del mero raffronto numerico di quanto prodotto dalla contribuente medesima, la quale anche a seguito di comunicazione d'irregolarità, poi non risolta, è stata messa perfettamente in grado di comprendere le ragioni dell'anomalia fiscale.
Nello specifico, alla società si contesta l'avvenuta compensazione fra tributi da versare e credito d'imposta a causa di un riporto, nella dichiarazione 2019, di un credito risultante dal modello redatto per il periodo di imposta precedente, ma, invero, non esposto nella dichiarazione della precedente annualità (dichiarazione del 25.11.2019), se non oltre i termini consentiti dalla legge (dichiarazione integrativa ultrannuale del 15.12.2020), in patente violazione dell'art.2 comma 8 bis del d.p.r. 322/1998.
4 Ne discende che la fattispecie si attaglia perfettamente agli esiti del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. 600/73 e risulta pertanto del tutto infondata la tesi che assume l'inversione dell'onere probatorio imputandolo, a torto, a carico dell'Ufficio, oltremodo in sede giudiziale, giammai ponendo rimedio al difetto di prova ricostruttiva che era onere incombente sulla società per l'anno d'imposta di che trattasi.
Nel caso di controllo automatizzato, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di motivazione è assolto mediante il richiamo nella cartella di pagamento all'irregolare dichiarazione fiscale presentata dal contribuente (Cass.n.34547/2025).
Ne consegue che la società contribuente è stata posta in grado di comprendere le ragioni della ripresa a tassazione.
V'è poi da rilevare che, ad eccezione degli errori contabili di competenza, la dichiarazione integrativa di favore, presentata oltre il termine annuale, ai sensi dell'art.2 comma 8 bis d.p.r.
322/1998 facoltizza semmai all'utilizzo del credito in un periodo d'imposta successivo e non precedente alla dichiarazione tardiva (15.12.2020) e non autorizza il recupero postumo di un credito precedente non riportato correttamente nel quadro RU della dichiarazione.
L'utilizzo postergato si giustifica in base ad un'evidente ratio legis tesa ad evitare sovrapposizione nell'uso di crediti d'imposta recuperati con dichiarazioni tardive, posto che non è irrilevante utilizzare un credito in un anno d'imposta rispetto ad un altro, dipendendo l'effetto compensativo e la capienza fiscale del beneficiario dall'andamento dei costi e dei ricavi correlati alla gestione annuale della società utilizzante.
In conclusione, la sentenza di primo grado merita di essere confermata nelle statuizioni oggetto di gravame principale.
Per quel che concerne l'appello incidentale, persuade la tesi dell'Ufficio circa l'errore in cui sono incorsi i Giudici anteriori nel dichiarare cessata la materia del contendere su una ripresa a tassazione mai contestata dalla società ricorrente e dunque con pretesa fiscale divenuta incontestabile già allo scadere dei termini per proporre ricorso innanzi al Giudice tributario.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico della società appellante e liquidate a favore dell'Ufficio regolarmente costituitosi.
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PQM
la Corte:
1.accoglie l'appello incidentale, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revoca la dichiarata cessazione della materia del contendere sulla ripresa a tassazione della somma di € 250,00, oltre interessi e sanzioni (correlata al mancato riconoscimento del credito d'imposta “misuratori fiscali - art. 2, co. 6 quinquies, d.lgs. n. 127/2015”), non oggetto del ricorso in esame.
2. Rigetta l'appello principale della società contribuente.
3. Conferma nel resto la sentenza impugnata.
4. Condanna la medesima società appellante alla rifusione delle spese del grado d'appello, in favore dell'Ufficio regolarmente costituito, liquidate in € 1.600,00 oltre il 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali.
In Milano, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026. Il Relatore Il Presidente
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