TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/12/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Settore lavoro / previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 4549 / 2023 rg , sul ricorso depositato il 28/09/2023 proposto da ( difesa da avv. Giampaolo Francesco) Parte_1 nei confronti di ( difeso da avv. Controparte_1
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Reggio Calabria ), viste le note di trattazione scritta di parte ricorrente così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e dichiara prescritte le somme di cui alla cartella opposta n.
09420150001796178000.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420239002877353/000, limitatamente alla parte afferente la cartella di pagamento n. 09420150001796178000, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva che:
che con intimazione di pagamento n. 09420239002877353/000, notificata in data 23.06.2023,
l' , in nome e per conto della Direzione Provinciale del Lavoro di Controparte_2
(oggi Ispettorato Territoriale del Lavoro), intimava all'odierna parte ricorrente, tra Controparte_1
l'altro, il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative così per come risultante dal seguente atto:
- cartella di pagamento n. 09420150001796178000, asseritamente notificata il 14.04.2015 e recante un ammontare pari ad euro 9.362,74;
1
Si costituiva l' resistente e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
Va rilevato che il giudizio è promosso solo per sentire dichiarare la prescrizione delle somme di cui alla cartella di pagamento n. 09420150001796178000, portata dalla intimazione di pagamento .
Nessun provvedimento è chiesto verso l'intimazione .
L'accertamento negativo richiesto per accertare la prescrizione estintiva esclude si tratti di opposizione ad atti esecutivi per cui non vi è decadenza di cui all'art 617 cpc .
Non essendo chiesto alcun provvedimento verso l'intimazione la legittimazione passiva è solo dell'ente creditore ( qui l' ) e non vi è ragione giuridica per chiamare l'agente della CP_1 riscossione in ossequio ormai al consolidato principio dettato dalla Corte di Cassazione S.U. n.
7514 /2022..
La legittimazione passiva sulla prescrizione eccepita , quale vizio sostanziale , è solo dell'ente creditore .
Ciò posto parte resistente produce solo prova della notifica della ordinanza ingiunzione n.
807/2013 avvenuta il 4.12.2023 per sanzioni amministrative in materia di tutela del lavoro legge
689/81.
Non prova la notifica della cartella di pagamento. In ogni caso ove pure fosse notificata la cartella il
14.4.2015 e pure applicando i termini di sospensione invocati dall' , in ogni caso alla CP_1 data di notifica della intimazione odierna erano trascorsi cinque anni.
La prescrizione, infatti, in materia di illecito amministrativo, ha termine quinquennale .
Ne discende che manca prova della interruzione del termine nei cinque anni successivi e la pretesa di cui alla cartella è prescritta.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 20.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Settore lavoro / previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc.n. 4549 / 2023 rg , sul ricorso depositato il 28/09/2023 proposto da ( difesa da avv. Giampaolo Francesco) Parte_1 nei confronti di ( difeso da avv. Controparte_1
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Reggio Calabria ), viste le note di trattazione scritta di parte ricorrente così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e dichiara prescritte le somme di cui alla cartella opposta n.
09420150001796178000.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2800,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420239002877353/000, limitatamente alla parte afferente la cartella di pagamento n. 09420150001796178000, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Parte ricorrente deduceva che:
che con intimazione di pagamento n. 09420239002877353/000, notificata in data 23.06.2023,
l' , in nome e per conto della Direzione Provinciale del Lavoro di Controparte_2
(oggi Ispettorato Territoriale del Lavoro), intimava all'odierna parte ricorrente, tra Controparte_1
l'altro, il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative così per come risultante dal seguente atto:
- cartella di pagamento n. 09420150001796178000, asseritamente notificata il 14.04.2015 e recante un ammontare pari ad euro 9.362,74;
1
Si costituiva l' resistente e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
Va rilevato che il giudizio è promosso solo per sentire dichiarare la prescrizione delle somme di cui alla cartella di pagamento n. 09420150001796178000, portata dalla intimazione di pagamento .
Nessun provvedimento è chiesto verso l'intimazione .
L'accertamento negativo richiesto per accertare la prescrizione estintiva esclude si tratti di opposizione ad atti esecutivi per cui non vi è decadenza di cui all'art 617 cpc .
Non essendo chiesto alcun provvedimento verso l'intimazione la legittimazione passiva è solo dell'ente creditore ( qui l' ) e non vi è ragione giuridica per chiamare l'agente della CP_1 riscossione in ossequio ormai al consolidato principio dettato dalla Corte di Cassazione S.U. n.
7514 /2022..
La legittimazione passiva sulla prescrizione eccepita , quale vizio sostanziale , è solo dell'ente creditore .
Ciò posto parte resistente produce solo prova della notifica della ordinanza ingiunzione n.
807/2013 avvenuta il 4.12.2023 per sanzioni amministrative in materia di tutela del lavoro legge
689/81.
Non prova la notifica della cartella di pagamento. In ogni caso ove pure fosse notificata la cartella il
14.4.2015 e pure applicando i termini di sospensione invocati dall' , in ogni caso alla CP_1 data di notifica della intimazione odierna erano trascorsi cinque anni.
La prescrizione, infatti, in materia di illecito amministrativo, ha termine quinquennale .
Ne discende che manca prova della interruzione del termine nei cinque anni successivi e la pretesa di cui alla cartella è prescritta.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 20.12.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
2