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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 03/02/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 467/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
ALBERTINI BRUNA, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4297/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250061023338000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 1. dichiarare nulla, per i motivi indicati in ricorso, la Cartella di Pagamento impugnata;
2. condannare il Concessionario al pagamento delle spese, diritti ed onorari ex art. 15 D. Lgs. 546/92.
Agenzia delle Entrate – Direzione Prov. I Milano
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Nominativo_1 e dall'Avv. Difensore_1 , del foro di Milano, propone ricorso avverso la Cartella di pagamento n. 06820250061023338000 oggetto del presente giudizio, notificata in data 26 Luglio 2025.
La cartella richiede il pagamento di euro 13.067,33 per maggiori imposte, sanzioni e interessi, derivanti dal disconoscimento della detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) relativi all'anno d'imposta 2021.
Il ricorrente sostiene di aver rispettato tutte le normative vigenti, inclusa la trasmissione della documentazione necessaria all'ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori.
I documenti devono essere trasmessi all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, anche se il termine non
è considerato perentorio ai fini della decadenza del diritto alla detrazione, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Inoltre, argomenta che, anche in caso di ritardo nella comunicazione, il diritto alla detrazione non può essere negato, poiché il termine non è stabilito a pena di decadenza. Questo principio è stato confermato da diverse sentenze della Corte di Cassazione, che hanno ribadito che la comunicazione all'ENEA ha finalità statistiche e non costituisce un requisito per l'accesso alla detrazione.
Il ricorrente chiede alla Corte di dichiarare nulla la cartella di pagamento e di condannare il Concessionario al pagamento delle spese legali.
Con le controdeduzioni presentate dalla Direzione Provinciale I di Milano sostiene che la comunicazione all'ENEA è stata tardiva, in quanto inviata dopo la comunicazione degli esiti del controllo formale del 5 marzo
2024.
La tardiva comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori è considerata una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni fiscali.
L'Ufficio evidenzia che il contribuente non ha fornito documentazione valida per dimostrare la data di fine lavori, come la comunicazione di fine lavori al Comune o fatture specifiche.
La normativa e la giurisprudenza (sentenza Cassazione n. 34151/2022) confermano la perentorietà del termine di 90 giorni per la comunicazione all'ENEA.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso del contribuente e la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con memoria del 7 gennaio 2026 il ricorrente contesta la cartella di pagamento di euro 13.067,33 relativa alla disconoscenza della detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico effettuati su un immobile di sua proprietà a Siena.
La controversia nasce dalla presunta tardività della comunicazione all'ENEA riguardo agli interventi di riqualificazione energetica. Il ricorrente sostiene che il termine di 90 giorni per la comunicazione non sia previsto a pena di decadenza, come confermato da numerose sentenze della Corte di Cassazione. Inoltre, il ricorrente ha fornito documentazione che dimostra la tempestività della comunicazione all'ENEA, avvenuta il 21 marzo 2024, un giorno dopo la conclusione dei lavori.
Il ricorrente chiede l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali.
All'udienza pubblica del 26 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il contribuente sostiene la legittimità della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica
(ecobonus) effettuati tra il 2018 e il 2024 come da dichiarazione ENEA inviata il 21 marzo 2024, un giorno dopo la fine dei lavori (20 marzo 2024).
Il contribuente afferma che il termine di 90 giorni per la comunicazione all'ENEA non è perentorio e che la tardività non comporta la perdita del diritto alla detrazione.
Il motivo è fondato
2.L'Ecobonus è una detrazione fiscale per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. L'agevolazione è stato introdotta dalla Legge di Bilancio del 2007 (legge 296/2006) e attualmente
è disciplinata dall'art. 14 del D.L. 63/2013 (detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica).
Per richiedere l'agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti documenti: la SCIA
(Segnalazione certificata di inizio attività) o altro titolo abilitativo edilizio;
l'asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti (art.8 D.M. 06/08/2020);l'attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l'esecuzione degli interventi. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati (dati del beneficiario, intervento, importo utilizzato per il bonus) da inviare ad ENEA.
Dal 2022 – come previsto dal D.L. 157/2021 (Decreto Antifrodi) poi integrato nella Legge di Bilancio 2022 – per tutti i bonus edilizi che comportano detrazioni fiscali è obbligatoria l'asseverazione di congruità dei prezzi solo se si esercita l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all'Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica
(APE).
3.La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione afferma che la comunicazione all'ENEA, prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ha una finalità essenzialmente statistica e di monitoraggio del risparmio energetico a livello nazionale. Pertanto, l'inosservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l'invio della comunicazione non costituisce causa di decadenza dal diritto alla detrazione fiscale, in quanto tale decadenza non è espressamente prevista dalla legge. La Corte di Cassazione ha ribadito che la decadenza da un beneficio fiscale è una sanzione di eccezionale gravità e deve essere esplicitamente prevista dalla normativa. Inoltre, ha chiarito che il controllo dell'amministrazione finanziaria deve riguardare la verifica delle spese effettivamente sostenute per interventi di risparmio energetico, non la tempestività della comunicazione all'ENEA. In particolare, la sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024 e altre successive pronunce (n. 12425 /2025, n. 15206 /2025, n. 16111/2025) hanno confermato che né la tardività né l'omissione totale della comunicazione all'ENEA comportano la perdita del diritto alla detrazione fiscale.
4.Nel caso concreto, il ricorrente ha prodotto e versato in atti la documentazione prevista dalla normativa per l'ecobonus. L'Ufficio contesta la tardività della trasmissione della comunicazione all'ENEA.
Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l'eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l'avviso che la trasmissione all'ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.
Le ordinanze della Corte di Cassazione n. 12422 e n. 12426, depositate il 10 maggio 2025, riaffermano e consolidano l'orientamento ermeneutico prevalente in materia di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “Ecobonus”). Il principio di diritto da ultimo statuito, in definitiva conferma dei precedenti di legittimità in termini, è che l'omissione o la mancata osservanza del termine per la trasmissione all'ENEA dei dati e della documentazione relativi agli interventi eseguiti non comporta la decadenza del contribuente dal diritto di usufruire della detrazione.
La ratio decidendi di tale conclusione risiede nella natura e nella finalità dell'adempimento in esame: la comunicazione all'ENEA è qualificata come un obbligo previsto a fini essenzialmente statistici, di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico conseguito, e non come un requisito sostanziale o una condizione sospensiva per l'accesso al beneficio fiscale medesimo. Il diritto alla detrazione è, viceversa, subordinato alla dimostrazione da parte del contribuente del possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria, e segnatamente dall'articolo 1, comma 348, della Legge n. 296/2006, ossia l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato e l'acquisizione della certificazione o attestato di qualificazione energetica.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.11, accoglie il ricorso. La peculiarità della materia trattata induce a giusti mortivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Milano, 26 gennaio 2026
Il Presidente relatore
OR Di TA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
ALBERTINI BRUNA, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4297/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250061023338000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 1. dichiarare nulla, per i motivi indicati in ricorso, la Cartella di Pagamento impugnata;
2. condannare il Concessionario al pagamento delle spese, diritti ed onorari ex art. 15 D. Lgs. 546/92.
Agenzia delle Entrate – Direzione Prov. I Milano
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Nominativo_1 e dall'Avv. Difensore_1 , del foro di Milano, propone ricorso avverso la Cartella di pagamento n. 06820250061023338000 oggetto del presente giudizio, notificata in data 26 Luglio 2025.
La cartella richiede il pagamento di euro 13.067,33 per maggiori imposte, sanzioni e interessi, derivanti dal disconoscimento della detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) relativi all'anno d'imposta 2021.
Il ricorrente sostiene di aver rispettato tutte le normative vigenti, inclusa la trasmissione della documentazione necessaria all'ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori.
I documenti devono essere trasmessi all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, anche se il termine non
è considerato perentorio ai fini della decadenza del diritto alla detrazione, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Inoltre, argomenta che, anche in caso di ritardo nella comunicazione, il diritto alla detrazione non può essere negato, poiché il termine non è stabilito a pena di decadenza. Questo principio è stato confermato da diverse sentenze della Corte di Cassazione, che hanno ribadito che la comunicazione all'ENEA ha finalità statistiche e non costituisce un requisito per l'accesso alla detrazione.
Il ricorrente chiede alla Corte di dichiarare nulla la cartella di pagamento e di condannare il Concessionario al pagamento delle spese legali.
Con le controdeduzioni presentate dalla Direzione Provinciale I di Milano sostiene che la comunicazione all'ENEA è stata tardiva, in quanto inviata dopo la comunicazione degli esiti del controllo formale del 5 marzo
2024.
La tardiva comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori è considerata una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni fiscali.
L'Ufficio evidenzia che il contribuente non ha fornito documentazione valida per dimostrare la data di fine lavori, come la comunicazione di fine lavori al Comune o fatture specifiche.
La normativa e la giurisprudenza (sentenza Cassazione n. 34151/2022) confermano la perentorietà del termine di 90 giorni per la comunicazione all'ENEA.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso del contribuente e la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con memoria del 7 gennaio 2026 il ricorrente contesta la cartella di pagamento di euro 13.067,33 relativa alla disconoscenza della detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico effettuati su un immobile di sua proprietà a Siena.
La controversia nasce dalla presunta tardività della comunicazione all'ENEA riguardo agli interventi di riqualificazione energetica. Il ricorrente sostiene che il termine di 90 giorni per la comunicazione non sia previsto a pena di decadenza, come confermato da numerose sentenze della Corte di Cassazione. Inoltre, il ricorrente ha fornito documentazione che dimostra la tempestività della comunicazione all'ENEA, avvenuta il 21 marzo 2024, un giorno dopo la conclusione dei lavori.
Il ricorrente chiede l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali.
All'udienza pubblica del 26 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il contribuente sostiene la legittimità della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica
(ecobonus) effettuati tra il 2018 e il 2024 come da dichiarazione ENEA inviata il 21 marzo 2024, un giorno dopo la fine dei lavori (20 marzo 2024).
Il contribuente afferma che il termine di 90 giorni per la comunicazione all'ENEA non è perentorio e che la tardività non comporta la perdita del diritto alla detrazione.
Il motivo è fondato
2.L'Ecobonus è una detrazione fiscale per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. L'agevolazione è stato introdotta dalla Legge di Bilancio del 2007 (legge 296/2006) e attualmente
è disciplinata dall'art. 14 del D.L. 63/2013 (detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica).
Per richiedere l'agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti documenti: la SCIA
(Segnalazione certificata di inizio attività) o altro titolo abilitativo edilizio;
l'asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti (art.8 D.M. 06/08/2020);l'attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l'esecuzione degli interventi. La scheda informativa relativa agli interventi realizzati (dati del beneficiario, intervento, importo utilizzato per il bonus) da inviare ad ENEA.
Dal 2022 – come previsto dal D.L. 157/2021 (Decreto Antifrodi) poi integrato nella Legge di Bilancio 2022 – per tutti i bonus edilizi che comportano detrazioni fiscali è obbligatoria l'asseverazione di congruità dei prezzi solo se si esercita l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all'Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica
(APE).
3.La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione afferma che la comunicazione all'ENEA, prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ha una finalità essenzialmente statistica e di monitoraggio del risparmio energetico a livello nazionale. Pertanto, l'inosservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l'invio della comunicazione non costituisce causa di decadenza dal diritto alla detrazione fiscale, in quanto tale decadenza non è espressamente prevista dalla legge. La Corte di Cassazione ha ribadito che la decadenza da un beneficio fiscale è una sanzione di eccezionale gravità e deve essere esplicitamente prevista dalla normativa. Inoltre, ha chiarito che il controllo dell'amministrazione finanziaria deve riguardare la verifica delle spese effettivamente sostenute per interventi di risparmio energetico, non la tempestività della comunicazione all'ENEA. In particolare, la sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024 e altre successive pronunce (n. 12425 /2025, n. 15206 /2025, n. 16111/2025) hanno confermato che né la tardività né l'omissione totale della comunicazione all'ENEA comportano la perdita del diritto alla detrazione fiscale.
4.Nel caso concreto, il ricorrente ha prodotto e versato in atti la documentazione prevista dalla normativa per l'ecobonus. L'Ufficio contesta la tardività della trasmissione della comunicazione all'ENEA.
Per quanto concerne la rilevanza, ai fini fiscali, della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l'eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute per i predetti interventi, in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l'avviso che la trasmissione all'ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.
Le ordinanze della Corte di Cassazione n. 12422 e n. 12426, depositate il 10 maggio 2025, riaffermano e consolidano l'orientamento ermeneutico prevalente in materia di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “Ecobonus”). Il principio di diritto da ultimo statuito, in definitiva conferma dei precedenti di legittimità in termini, è che l'omissione o la mancata osservanza del termine per la trasmissione all'ENEA dei dati e della documentazione relativi agli interventi eseguiti non comporta la decadenza del contribuente dal diritto di usufruire della detrazione.
La ratio decidendi di tale conclusione risiede nella natura e nella finalità dell'adempimento in esame: la comunicazione all'ENEA è qualificata come un obbligo previsto a fini essenzialmente statistici, di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico conseguito, e non come un requisito sostanziale o una condizione sospensiva per l'accesso al beneficio fiscale medesimo. Il diritto alla detrazione è, viceversa, subordinato alla dimostrazione da parte del contribuente del possesso dei requisiti previsti dalla normativa primaria, e segnatamente dall'articolo 1, comma 348, della Legge n. 296/2006, ossia l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato e l'acquisizione della certificazione o attestato di qualificazione energetica.
In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.11, accoglie il ricorso. La peculiarità della materia trattata induce a giusti mortivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Milano, 26 gennaio 2026
Il Presidente relatore
OR Di TA