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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 5263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5263 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Lucia Minutella Presidente rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.29 c.p.c., iscritto al n. r.g. 4327/2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. PALMUCCI LORENA AZZURRA presso il Parte_1 cui studio ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Disporre l'affidamento super esclusivo di in capo alla sola sig.ra Per_1 Pt_1 per i motivi esposti in narrativa”
Per il P.M.: “Visto, nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 5631 pubblicata il 27.12.2023, il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti. La sentenza disponeva che i due figli ( e Parte_2
, allora entrambi minorenni) fossero “affidati ai Servizi sociali che hanno in carico Persona_2 il nucleo, confermando le attuali residenze e collocazioni dei figli, presso la madre e Parte_2
presso il padre, demandando ai medesimi Servizi l'assunzione delle decisioni in Persona_2 merito alle scelte scolastiche, di salute/educative e ricreative di entrambi i minori, previo concerto con entrambi i genitori, al fine di rendere attuale e concreta la possibilità di poter avviare/ continuare attività socializzanti, aggreganti e legate all'apprendimento, scolastiche ed extrascolastiche;
altrettanto urgente è che venga tutelato il diritto alla salute di entrambi i minori e la possibilità che gli stessi possano beneficiare di cure mediche e psicologiche e che vengano rilasciate le necessarie deleghe per il prelievo a scuola della minore , anche in assenza del consenso di uno dei Per_1 genitori”. Il Tribunale, infine, prescriveva la presa in carico presso il CSM del padre, e invitava la sig.ra a proseguire il sostegno psicologico sulla genitorialità già avviato presso il Servizio di Pt_1
Psicologia dell'età evolutiva ASL TO5. Con ricorso depositato in data 27/02/2025, parte ricorrente ha chiesto la modifica del predetto provvedimento, disponendosi l'affido esclusivo c.d. rafforzato alla madre della figlia minore Pt_2
[...]
Parte convenuta, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. All'udienza del 17.11.2025, innanzi al Giudice Relatore, è stata sentita parte ricorrente. Acquisite le relazioni sociali, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice relatore ha invitato le parti alla discussione orale. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Va premesso che il nucleo familiare è da tempo seguito dai Servizi Sociali. Nel corso di questo lungo periodo di osservazione – come si evince da tutte le relazioni sociali e da ultimo dalla relazione del 31.10.2025 - la ricorrente ha sempre seguito le indicazioni del Tribunale ed ha sempre collaborato con gli operatori del Servizio.
, dopo la pronuncia della sentenza, ha altresì svolto regolarmente il percorso Parte_1 psicologico offerto dal Servizio di Psicologia dell'ASL TO5 di Chieri, così come a lei prescritto. La madre, secondo quanto accertato dai servizi, rappresenta la figura genitoriale di riferimento per
, ha costruito un ambiente familiare sereno per la minore, la segue nella scuola e in tutte le Per_1 sue attività, ed appare figura genitoriale ampiamente adeguata. Tanto che sono gli stessi Servizi a sottolineare, nell'ultima relazione acquisita, che appaiono “maturi i tempi per superare il regime di affido al Servizio Sociale di e restituire Persona_3 piena responsabilità alla figura materna”.
Rispetto al regime di affido, ritiene il Collegio che debba trovare accoglimento la domanda di affido esclusivo c.d. rafforzato in capo alla madre. Come noto, la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (art. 337 quater c.c.), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. 6535/2019). All'esito di simili verifiche, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023; cfr. anche Cass. 32876/2022, e da ultimo Cass. 26517/24). Con riferimento alla specifica vicenda in esame, ritiene il Collegio che l'affidamento di Parte_2 vada disposto in via esclusiva alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., con attribuzione alla stessa anche delle decisioni di maggior interesse per la minore, atteso che l'affido ad entrambi i genitori non può essere disposto, in quanto si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre, che si è da sempre gravemente disinteressato di provvedere sia all'accudimento morale sia al mantenimento della minore. Sul punto, è sufficiente sottolineare taluni aspetti che emergono sia dalle vicende giudiziarie che hanno interessato il nucleo familiare, sia dalle relazioni dei Servizi Sociali. In primo luogo, non ha mai dato attuazione alle prescrizioni contenute in sentenza, tanto da CP_1 costringere la madre a ricorrere al Tribunale chiedendo l'assunzione ex art. 473bis 38 cpc dei necessari provvedimenti temporanei per attuare la sentenza n. 5361/23, nonché la modifica ex art. 473bis 39 cpc in punto collocazione abitativa del figlio minore con l'inserimento urgente in Per_2 struttura educativa, oltre all'adozione delle misure sanzionatorie ex art. 473bis 39 cpc. Il Tribunale, nell'ambito di tale procedimento, pur disponendo in via provvisoria ed urgente l'ammonimento del padre, oltre alla condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, in sentenza, atteso il successivo raggiungimento della maggiore età di non ha potuto che dichiarare non luogo Per_2
a provvedere in ordine alle domande formulate. In secondo luogo, come evidenziato nelle relazioni in atti, i Servizi Sociali dal 2022 hanno sempre registrato, rispetto alla figura paterna, “difficoltà di comunicazione, inadempienze rispetto alle disposizioni del Tribunale e rifiuti di sottoscrivere deleghe e autorizzazioni necessarie a in Per_1 ambito scolastico e sanitario”. Ed ancora. “Il Servizio Sociale, da quando è Ente affidatario della minore - dicembre 2023 - supplisce alle mancate autorizzazioni del padre di relative al percorso scolastico e di salute della Per_1 stessa. Da quando lo scrivente è titolare del caso – marzo 2025 - la situazione è la medesima. A sostegno di ciò, si riportano i seguenti esempi. In data 28/05/2025, il sig. contattava telefonicamente l'assistente sociale scrivente, in merito CP_1 alla richiesta di autorizzazione scolastica per la partecipazione della figlia ad alcuni video. Il padre riferiva di non voler firmare il consenso, poiché non conosceva il carattere della bambina. In data 05/06/2025, il Servizio Sociale riceveva in copia un'e-mail inviata dalla maestra di Per_1 al padre, contenente la richiesta di autorizzazione — già firmata dalla madre — affinché la minore potesse partecipare, insieme ai compagni, alla festa di fine anno scolastico. Il padre rispondeva: “Le ricordo che quella non è la firma della mamma se vuole facciamo le perizie calligrafiche….ora stampo codesto foglio e poi vediamo chi firma gentilissima maestra e chi ha il diritto alla firma per quanto concerne le autorizzazioni su mia figlia”. In data 22/09/2025, il sig. negava per iscritto alla scuola alcune autorizzazioni richieste con CP_1 comunicazione email in cui era in copia il Servizio: “Buon pomeriggio, sono A Controparte_1 seguito del nostro ultimo incontro, non ho più ricevuto aggiornamenti riguardo agli incontri con la bambina. Desidero inoltre informarla che, i primi di novembre, verranno depositato da parte vostra gli atti richiesti dal giudice in Tribunale. Non ho alcuna difficoltà a firmare i documenti necessari per la bambina, tuttavia vorrei comprendere con chiarezza quando potrò rivederla, dato che ritengo sia un mio diritto, e quello di mio figlio considerato che non ho pendenze penali. La prego di Per_2 fornirmi queste informazioni prima di procedere con la firma dei documenti. Inoltre, come già spiegato al suo collega, alcune autorizzazioni non posso firmarle, non per mancanza di volontà, ma perché non conoscendo il carattere della bambina, non posso assumermi la responsabilità di autorizzarne l'uscita da scuola da sola. Mi auguro che possa comprendere la mia posizione e resto in attesa di un suo gentile riscontro”. In data 23/10/2025 la scuola contattava il Servizio Sociale per richiedere autorizzazione, fornita dalla madre, ma non dal padre, per la partecipazione di a un progetto sportivo interno alla Per_1 scuola”. Tali difficoltà permangono anche in epoca più recente. non collabora con i Servizi (da CP_1 gennaio a ottobre 2024, si è presentato a due dei tredici colloqui programmati dagli operatori). Nonostante il congruo preavviso (più di un mese), è risultato complesso fissare l'appuntamento programmato in vista della relazione poi depositata nell'ambito del presente procedimento. Nel colloquio del 19.6.2025, invero, gli operatori hanno riscontrato in “la difficoltà di CP_1 intrattenere con il signore un dialogo coerente con dati di realtà”. Nessuno si presentava, infine, al successivo colloquio del 10/10/2025. aveva anticipato la CP_1 propria assenza via e-mail, ringraziando “per l'invito al colloquio del 22 ottobre. Tuttavia, considerata la lunga attesa e il mancato riscontro da parte vostra, le chiedo cortesemente di girare questa comunicazione al mio avvocato”.
Rispetto al rapporto padre-figlia, il Tribunale aveva disposto le cautele del luogo neutro. Gli incontri venivano attivati nel marzo 2022, a cadenza di due volte al mese, in base alle disponibilità comunicate dal sig. Tali incontri si svolgevano con regolarità sino al 24 maggio dello stesso anno, per CP_1 un totale di sei. Dal mese di giugno il resistente non si presentava più, dapprima lamentando sintomi sospetti Covid, successivamente senza particolari motivazioni. Questo è quanto riporta la relazione dei Servizi: “L'educatrice, quindi, sentiva telefonicamente in data 16/08/2022 il sig. per organizzare le date successive. In tale occasione, l'uomo CP_1 affermava di non aver intenzione di recarsi né a colloquio con il Servizio Sociale né agli incontri in luogo neutro con la figlia, attribuendo la sua avversione alle modalità d'incontro. Da allora, Per_1 non ha più rapporti con il padre. In sede di colloquio con lo scrivente, il signore ha affermato di non essersi più recato agli incontri previsti con la figlia perché l'educatrice responsabile gli avrebbe negato la possibilità di portare il proprio cane”.
Il quadro sopra tratteggiamento evidenzia gravi profili di inadeguatezza educativa del padre. CP_1 invero, ha deciso di interrompere i rapporti con la figlia , senza apparente motivo. Non ha mai Per_1 collaborato con i Servizi per le questioni concernenti l'affido della figlia, ed anzi ne ha sempre ostacolato l'intervento. Non ha adempiuto alle prescrizioni contenute nella sentenza di divorzio. Non ha manifestato alcun interesse ad incontrare o avere rapporti significativi con la figlia. Il comportamento tenuto dal resistente, pertanto, è sintomatico di carenza ed inadeguatezza nell'assunzione di un maturo e consapevole ruolo genitoriale. Il suo disinteresse risulta confermato anche dalla sua scelta processuale di restare contumace nel presente procedimento, e dalla mancanza di collaborazione con i Servizi. Le circostanze sopra evidenziate giustificano, nell'interesse esclusivo della minore, l'ulteriore limitazione della responsabilità genitoriale del padre mediante l'attribuzione alla madre del potere di assumere in via autonoma, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e a tutte le pratiche amministrative che la riguardano. Nei confronti della madre, infatti, deve essere formulato un giudizio di idoneità genitoriale, tenuto conto del fatto che la stessa si è sempre occupata in modo adeguato della minore;
il giudizio positivo è altresì avvalorato dalla relazione sociale presente in atti, che evidenzia una figura genitoriale attenta e presente, ormai pronta ad assumere una piena responsabilità genitoriale. Al fine di consolidare l'importante traguardo raggiunto, è opportuno disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e del Servizio di Psicologia, in funzione di monitoraggio, con gli interventi ritenuti più opportuni e sino a quando ritenuto necessario.
Le spese seguono la soccombenza, per cui le stesse devono essere poste interamente a carico del resistente contumace. L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi delle fasi studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica delle condizioni dalla sentenza di divorzio: affida la figlia minore alla madre in via esclusiva ex art. 337 Persona_3 Parte_1 quater c.c., demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per la minore (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali/Servizio di Psicologia, al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi educativi e di monitoraggio;
condanna rifondere ad le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1 complessivi € 2.905,00 oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Presidente rel.
Dr. Lucia Minutella
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Lucia Minutella Presidente rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.29 c.p.c., iscritto al n. r.g. 4327/2025, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. PALMUCCI LORENA AZZURRA presso il Parte_1 cui studio ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Disporre l'affidamento super esclusivo di in capo alla sola sig.ra Per_1 Pt_1 per i motivi esposti in narrativa”
Per il P.M.: “Visto, nulla oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 5631 pubblicata il 27.12.2023, il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti. La sentenza disponeva che i due figli ( e Parte_2
, allora entrambi minorenni) fossero “affidati ai Servizi sociali che hanno in carico Persona_2 il nucleo, confermando le attuali residenze e collocazioni dei figli, presso la madre e Parte_2
presso il padre, demandando ai medesimi Servizi l'assunzione delle decisioni in Persona_2 merito alle scelte scolastiche, di salute/educative e ricreative di entrambi i minori, previo concerto con entrambi i genitori, al fine di rendere attuale e concreta la possibilità di poter avviare/ continuare attività socializzanti, aggreganti e legate all'apprendimento, scolastiche ed extrascolastiche;
altrettanto urgente è che venga tutelato il diritto alla salute di entrambi i minori e la possibilità che gli stessi possano beneficiare di cure mediche e psicologiche e che vengano rilasciate le necessarie deleghe per il prelievo a scuola della minore , anche in assenza del consenso di uno dei Per_1 genitori”. Il Tribunale, infine, prescriveva la presa in carico presso il CSM del padre, e invitava la sig.ra a proseguire il sostegno psicologico sulla genitorialità già avviato presso il Servizio di Pt_1
Psicologia dell'età evolutiva ASL TO5. Con ricorso depositato in data 27/02/2025, parte ricorrente ha chiesto la modifica del predetto provvedimento, disponendosi l'affido esclusivo c.d. rafforzato alla madre della figlia minore Pt_2
[...]
Parte convenuta, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. All'udienza del 17.11.2025, innanzi al Giudice Relatore, è stata sentita parte ricorrente. Acquisite le relazioni sociali, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice relatore ha invitato le parti alla discussione orale. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Va premesso che il nucleo familiare è da tempo seguito dai Servizi Sociali. Nel corso di questo lungo periodo di osservazione – come si evince da tutte le relazioni sociali e da ultimo dalla relazione del 31.10.2025 - la ricorrente ha sempre seguito le indicazioni del Tribunale ed ha sempre collaborato con gli operatori del Servizio.
, dopo la pronuncia della sentenza, ha altresì svolto regolarmente il percorso Parte_1 psicologico offerto dal Servizio di Psicologia dell'ASL TO5 di Chieri, così come a lei prescritto. La madre, secondo quanto accertato dai servizi, rappresenta la figura genitoriale di riferimento per
, ha costruito un ambiente familiare sereno per la minore, la segue nella scuola e in tutte le Per_1 sue attività, ed appare figura genitoriale ampiamente adeguata. Tanto che sono gli stessi Servizi a sottolineare, nell'ultima relazione acquisita, che appaiono “maturi i tempi per superare il regime di affido al Servizio Sociale di e restituire Persona_3 piena responsabilità alla figura materna”.
Rispetto al regime di affido, ritiene il Collegio che debba trovare accoglimento la domanda di affido esclusivo c.d. rafforzato in capo alla madre. Come noto, la normativa di cui alla legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa. Alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (art. 337 quater c.c.), con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. 6535/2019). All'esito di simili verifiche, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023; cfr. anche Cass. 32876/2022, e da ultimo Cass. 26517/24). Con riferimento alla specifica vicenda in esame, ritiene il Collegio che l'affidamento di Parte_2 vada disposto in via esclusiva alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., con attribuzione alla stessa anche delle decisioni di maggior interesse per la minore, atteso che l'affido ad entrambi i genitori non può essere disposto, in quanto si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre, che si è da sempre gravemente disinteressato di provvedere sia all'accudimento morale sia al mantenimento della minore. Sul punto, è sufficiente sottolineare taluni aspetti che emergono sia dalle vicende giudiziarie che hanno interessato il nucleo familiare, sia dalle relazioni dei Servizi Sociali. In primo luogo, non ha mai dato attuazione alle prescrizioni contenute in sentenza, tanto da CP_1 costringere la madre a ricorrere al Tribunale chiedendo l'assunzione ex art. 473bis 38 cpc dei necessari provvedimenti temporanei per attuare la sentenza n. 5361/23, nonché la modifica ex art. 473bis 39 cpc in punto collocazione abitativa del figlio minore con l'inserimento urgente in Per_2 struttura educativa, oltre all'adozione delle misure sanzionatorie ex art. 473bis 39 cpc. Il Tribunale, nell'ambito di tale procedimento, pur disponendo in via provvisoria ed urgente l'ammonimento del padre, oltre alla condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, in sentenza, atteso il successivo raggiungimento della maggiore età di non ha potuto che dichiarare non luogo Per_2
a provvedere in ordine alle domande formulate. In secondo luogo, come evidenziato nelle relazioni in atti, i Servizi Sociali dal 2022 hanno sempre registrato, rispetto alla figura paterna, “difficoltà di comunicazione, inadempienze rispetto alle disposizioni del Tribunale e rifiuti di sottoscrivere deleghe e autorizzazioni necessarie a in Per_1 ambito scolastico e sanitario”. Ed ancora. “Il Servizio Sociale, da quando è Ente affidatario della minore - dicembre 2023 - supplisce alle mancate autorizzazioni del padre di relative al percorso scolastico e di salute della Per_1 stessa. Da quando lo scrivente è titolare del caso – marzo 2025 - la situazione è la medesima. A sostegno di ciò, si riportano i seguenti esempi. In data 28/05/2025, il sig. contattava telefonicamente l'assistente sociale scrivente, in merito CP_1 alla richiesta di autorizzazione scolastica per la partecipazione della figlia ad alcuni video. Il padre riferiva di non voler firmare il consenso, poiché non conosceva il carattere della bambina. In data 05/06/2025, il Servizio Sociale riceveva in copia un'e-mail inviata dalla maestra di Per_1 al padre, contenente la richiesta di autorizzazione — già firmata dalla madre — affinché la minore potesse partecipare, insieme ai compagni, alla festa di fine anno scolastico. Il padre rispondeva: “Le ricordo che quella non è la firma della mamma se vuole facciamo le perizie calligrafiche….ora stampo codesto foglio e poi vediamo chi firma gentilissima maestra e chi ha il diritto alla firma per quanto concerne le autorizzazioni su mia figlia”. In data 22/09/2025, il sig. negava per iscritto alla scuola alcune autorizzazioni richieste con CP_1 comunicazione email in cui era in copia il Servizio: “Buon pomeriggio, sono A Controparte_1 seguito del nostro ultimo incontro, non ho più ricevuto aggiornamenti riguardo agli incontri con la bambina. Desidero inoltre informarla che, i primi di novembre, verranno depositato da parte vostra gli atti richiesti dal giudice in Tribunale. Non ho alcuna difficoltà a firmare i documenti necessari per la bambina, tuttavia vorrei comprendere con chiarezza quando potrò rivederla, dato che ritengo sia un mio diritto, e quello di mio figlio considerato che non ho pendenze penali. La prego di Per_2 fornirmi queste informazioni prima di procedere con la firma dei documenti. Inoltre, come già spiegato al suo collega, alcune autorizzazioni non posso firmarle, non per mancanza di volontà, ma perché non conoscendo il carattere della bambina, non posso assumermi la responsabilità di autorizzarne l'uscita da scuola da sola. Mi auguro che possa comprendere la mia posizione e resto in attesa di un suo gentile riscontro”. In data 23/10/2025 la scuola contattava il Servizio Sociale per richiedere autorizzazione, fornita dalla madre, ma non dal padre, per la partecipazione di a un progetto sportivo interno alla Per_1 scuola”. Tali difficoltà permangono anche in epoca più recente. non collabora con i Servizi (da CP_1 gennaio a ottobre 2024, si è presentato a due dei tredici colloqui programmati dagli operatori). Nonostante il congruo preavviso (più di un mese), è risultato complesso fissare l'appuntamento programmato in vista della relazione poi depositata nell'ambito del presente procedimento. Nel colloquio del 19.6.2025, invero, gli operatori hanno riscontrato in “la difficoltà di CP_1 intrattenere con il signore un dialogo coerente con dati di realtà”. Nessuno si presentava, infine, al successivo colloquio del 10/10/2025. aveva anticipato la CP_1 propria assenza via e-mail, ringraziando “per l'invito al colloquio del 22 ottobre. Tuttavia, considerata la lunga attesa e il mancato riscontro da parte vostra, le chiedo cortesemente di girare questa comunicazione al mio avvocato”.
Rispetto al rapporto padre-figlia, il Tribunale aveva disposto le cautele del luogo neutro. Gli incontri venivano attivati nel marzo 2022, a cadenza di due volte al mese, in base alle disponibilità comunicate dal sig. Tali incontri si svolgevano con regolarità sino al 24 maggio dello stesso anno, per CP_1 un totale di sei. Dal mese di giugno il resistente non si presentava più, dapprima lamentando sintomi sospetti Covid, successivamente senza particolari motivazioni. Questo è quanto riporta la relazione dei Servizi: “L'educatrice, quindi, sentiva telefonicamente in data 16/08/2022 il sig. per organizzare le date successive. In tale occasione, l'uomo CP_1 affermava di non aver intenzione di recarsi né a colloquio con il Servizio Sociale né agli incontri in luogo neutro con la figlia, attribuendo la sua avversione alle modalità d'incontro. Da allora, Per_1 non ha più rapporti con il padre. In sede di colloquio con lo scrivente, il signore ha affermato di non essersi più recato agli incontri previsti con la figlia perché l'educatrice responsabile gli avrebbe negato la possibilità di portare il proprio cane”.
Il quadro sopra tratteggiamento evidenzia gravi profili di inadeguatezza educativa del padre. CP_1 invero, ha deciso di interrompere i rapporti con la figlia , senza apparente motivo. Non ha mai Per_1 collaborato con i Servizi per le questioni concernenti l'affido della figlia, ed anzi ne ha sempre ostacolato l'intervento. Non ha adempiuto alle prescrizioni contenute nella sentenza di divorzio. Non ha manifestato alcun interesse ad incontrare o avere rapporti significativi con la figlia. Il comportamento tenuto dal resistente, pertanto, è sintomatico di carenza ed inadeguatezza nell'assunzione di un maturo e consapevole ruolo genitoriale. Il suo disinteresse risulta confermato anche dalla sua scelta processuale di restare contumace nel presente procedimento, e dalla mancanza di collaborazione con i Servizi. Le circostanze sopra evidenziate giustificano, nell'interesse esclusivo della minore, l'ulteriore limitazione della responsabilità genitoriale del padre mediante l'attribuzione alla madre del potere di assumere in via autonoma, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e a tutte le pratiche amministrative che la riguardano. Nei confronti della madre, infatti, deve essere formulato un giudizio di idoneità genitoriale, tenuto conto del fatto che la stessa si è sempre occupata in modo adeguato della minore;
il giudizio positivo è altresì avvalorato dalla relazione sociale presente in atti, che evidenzia una figura genitoriale attenta e presente, ormai pronta ad assumere una piena responsabilità genitoriale. Al fine di consolidare l'importante traguardo raggiunto, è opportuno disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e del Servizio di Psicologia, in funzione di monitoraggio, con gli interventi ritenuti più opportuni e sino a quando ritenuto necessario.
Le spese seguono la soccombenza, per cui le stesse devono essere poste interamente a carico del resistente contumace. L'importo, meglio visito in dispositivo, viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi delle fasi studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, dell'oggetto della causa e dell'assenza di attività di assunzione probatoria.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.29 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica delle condizioni dalla sentenza di divorzio: affida la figlia minore alla madre in via esclusiva ex art. 337 Persona_3 Parte_1 quater c.c., demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per la minore (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali/Servizio di Psicologia, al fine di mettere in atto tutti i più opportuni interventi educativi e di monitoraggio;
condanna rifondere ad le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1 complessivi € 2.905,00 oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Presidente rel.
Dr. Lucia Minutella
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.