Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 733
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento non fosse riferibile al ricorrente, in quanto l'indirizzo PEC utilizzato non risultava associato al suo codice fiscale nei pubblici registri. Di conseguenza, la presunzione di validità della notifica via PEC è stata superata.

  • Rigettato
    Mancata notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la procedura notificatoria che ha portato all'emissione dell'atto impugnato non presentasse irregolarità, ma ha accolto il ricorso per altri motivi legati alla notifica della cartella.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto che la procedura notificatoria che ha portato all'emissione dell'atto impugnato non presentasse irregolarità, ma ha accolto il ricorso per altri motivi legati alla notifica della cartella.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la procedura notificatoria che ha portato all'emissione dell'atto impugnato non presentasse irregolarità, ma ha accolto il ricorso per altri motivi legati alla notifica della cartella.

  • Rigettato
    Omesso invio avviso bonario

    La Corte ha ritenuto che la procedura notificatoria che ha portato all'emissione dell'atto impugnato non presentasse irregolarità, ma ha accolto il ricorso per altri motivi legati alla notifica della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 733
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 733
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo