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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 733/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AN GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2631/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09484202500000704001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 357/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
Agenzia Entrate Reggio Calabria e Agenzia Entrate Riscossione di Reggio Calabria gli atti di pignoramento n. 09484202500000704/001 e n. 09484202500000707/001, limitatamente alle cartelle n. 09420230011951533000 di € 1.901,42, emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Reggio Calabria notificata in data 18.02.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato.
Ha eccepito quale causa di illegittimità dei pignoramenti:
1) mancata notifica della cartella
2) mancata notifica avviso di accertamento
3) decadenza
4) prescrizione
5) omesso invio avviso bonario
Chiedeva annullamento e condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario
Agenzia delle Entrate evidenziava:
a) la trattazione congiunta del presente giudizio con i ricorsi iscritti ai numeri R.G.R. 002633/2025, R.G.
R. 002628/2025, R.G.R. 002630/2025, R.G.R. 002625/2025, R.G.R. 002632/2025, R.G.R. 002626/2025 pendenti dinanzi l'on. Corte di giustizia Tributaria di RC, in quanto relativi ai medesimi atti di pignoramento presso terzi n. 09484202500000704/001 e n. 09484202500000707/001, notificati il 18/02/2025, che immotivatamente parte ricorrente ha ritenuto di opporre in maniera frazionata, costringendo gli enti resistenti a predisporre autonomi atti di difesa per ciascun ricorso proposto, aggravando cosi l'attività degli uffici,
b) Che la cartella era stata regolarmente notificata c) L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo stati successivamente ala cartella notificati due atti interruttivi
Chiedeva il rigetto e la condanna alle spese per responsabilità aggravata.
Nelle memorie illustrative, parte ricorrente ha contestato di essere la titolare della pec cui erano state eseguite le notifiche degli atti tributari
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria in composizione monocratica, letti gli atti e i documenti versati nel fascicolo telematico, ritiene che il ricorso sia meritvole di accoglimento.
Nessuna irregolarità/illegittimità è ravvisabile nella procedura notificatoria che ha portato il Concessionario all'emissione dell'atto impugnato.
Agenzia Entrate, costituendosi, ha dimostrato che la prodromica cartella sottesa fu notificata in data 24 aprile 2023 ad indirizzo pec Email_4
Ha ancora dato prova documentale che anche i successivi atti interruttivi della prescrizione furono regolarmente notificati da Agenzia Entrate Riscossione ovvero:
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300001924000 in data 29 novembre
2023
- E l'intimazione d pagamento n. 09420249007685436000, sempre via pec ed al medesimo indirizzo
(Email_4), in data 29 maggio 2024
Nelle memorie illustrative, parte ricorrente tuttavia ha contestato la riferibilità alla sua persona della pec.
Orbene, a fronte di una pec estratta da un pubblico elenco e regolarmente attiva al momento dell'invio, la notifica è presunta valida.
Nominativo_1 però non siè limitata ad una semplice contestazione apodittica ed ha superato la presunzione.
In sostanza, la Nominativo_1 non si è limitata ad una negazione generica, ma ha specificato e dimostrato perchè quella pec non le sarebbe riferibile. Ha infatti dimostrato che col suo codice fiscale non risulta un indirizzo pec sui pubblici registri .
Tra l'altro per gli atti di pignoramento, infatti, il Concessionario ha scelto altro sistema di notifica ovvero quella diretta tramite raccomandata
A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte dopo la produzione dei referti di notifica da parte di Agenzia delle Entrate relativa al fatto che la pec non è sua, corroborata dalla consultazione dei pubblici registri attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale, del resto, nulla ha ulteriormente contestato la parte costituita
All'accoglimento del ricorso però si ritiene equo compensare le spese atteso che il comportamento del concessionario è stato dettato da mero errore per una verosimile omonimia
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica di Reggio Calabria, sezione ottava, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e compensa le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AN GIULIA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2631/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09484202500000704001 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 357/2026 depositato il
01/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato
contro
Agenzia Entrate Reggio Calabria e Agenzia Entrate Riscossione di Reggio Calabria gli atti di pignoramento n. 09484202500000704/001 e n. 09484202500000707/001, limitatamente alle cartelle n. 09420230011951533000 di € 1.901,42, emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Reggio Calabria notificata in data 18.02.2025, nonché di tutti gli atti prodromici e presupposti all'atto impugnato.
Ha eccepito quale causa di illegittimità dei pignoramenti:
1) mancata notifica della cartella
2) mancata notifica avviso di accertamento
3) decadenza
4) prescrizione
5) omesso invio avviso bonario
Chiedeva annullamento e condanna alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario
Agenzia delle Entrate evidenziava:
a) la trattazione congiunta del presente giudizio con i ricorsi iscritti ai numeri R.G.R. 002633/2025, R.G.
R. 002628/2025, R.G.R. 002630/2025, R.G.R. 002625/2025, R.G.R. 002632/2025, R.G.R. 002626/2025 pendenti dinanzi l'on. Corte di giustizia Tributaria di RC, in quanto relativi ai medesimi atti di pignoramento presso terzi n. 09484202500000704/001 e n. 09484202500000707/001, notificati il 18/02/2025, che immotivatamente parte ricorrente ha ritenuto di opporre in maniera frazionata, costringendo gli enti resistenti a predisporre autonomi atti di difesa per ciascun ricorso proposto, aggravando cosi l'attività degli uffici,
b) Che la cartella era stata regolarmente notificata c) L'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo stati successivamente ala cartella notificati due atti interruttivi
Chiedeva il rigetto e la condanna alle spese per responsabilità aggravata.
Nelle memorie illustrative, parte ricorrente ha contestato di essere la titolare della pec cui erano state eseguite le notifiche degli atti tributari
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria in composizione monocratica, letti gli atti e i documenti versati nel fascicolo telematico, ritiene che il ricorso sia meritvole di accoglimento.
Nessuna irregolarità/illegittimità è ravvisabile nella procedura notificatoria che ha portato il Concessionario all'emissione dell'atto impugnato.
Agenzia Entrate, costituendosi, ha dimostrato che la prodromica cartella sottesa fu notificata in data 24 aprile 2023 ad indirizzo pec Email_4
Ha ancora dato prova documentale che anche i successivi atti interruttivi della prescrizione furono regolarmente notificati da Agenzia Entrate Riscossione ovvero:
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300001924000 in data 29 novembre
2023
- E l'intimazione d pagamento n. 09420249007685436000, sempre via pec ed al medesimo indirizzo
(Email_4), in data 29 maggio 2024
Nelle memorie illustrative, parte ricorrente tuttavia ha contestato la riferibilità alla sua persona della pec.
Orbene, a fronte di una pec estratta da un pubblico elenco e regolarmente attiva al momento dell'invio, la notifica è presunta valida.
Nominativo_1 però non siè limitata ad una semplice contestazione apodittica ed ha superato la presunzione.
In sostanza, la Nominativo_1 non si è limitata ad una negazione generica, ma ha specificato e dimostrato perchè quella pec non le sarebbe riferibile. Ha infatti dimostrato che col suo codice fiscale non risulta un indirizzo pec sui pubblici registri .
Tra l'altro per gli atti di pignoramento, infatti, il Concessionario ha scelto altro sistema di notifica ovvero quella diretta tramite raccomandata
A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte dopo la produzione dei referti di notifica da parte di Agenzia delle Entrate relativa al fatto che la pec non è sua, corroborata dalla consultazione dei pubblici registri attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale, del resto, nulla ha ulteriormente contestato la parte costituita
All'accoglimento del ricorso però si ritiene equo compensare le spese atteso che il comportamento del concessionario è stato dettato da mero errore per una verosimile omonimia
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica di Reggio Calabria, sezione ottava, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e compensa le spese