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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8245 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45706/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 45706/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Ascoli Piceno, Rua del Pavero, n.6, presso lo studio dell'avv. Paolo Alessandrini, che la rappresenta e difende, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione opponente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv. Andrea Bonanni Caione e Sandro Lamparelli, come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta;
- opposta -
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni: in vista dell'udienza del 26.11.2024, trattata con modalità cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. Parte opposta si è riportata alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi. L'opponente ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso monitorio e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo, con richiesta di accertare di non aver sottoscritto con la controparte un contratto di somministrazione di lavoro e di non aver beneficiato delle prestazioni dei dipendenti indicati dalla controparte, con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la premesso di svolgere Controparte_1
attività di somministrazione di lavoratori a tempo determinato e indeterminato ai sensi del d.lgs n. 81/2015, ha esposto di aver concluso con la Parte_1 un contratto per la somministrazione a tempo determinato di lavoratori, con mansioni di “impiegato programmatore” e di “impiegato web designer”, e di aver inviato presso l'azienda gestita dalla controparte i lavoratori , Persona_1
e . Persona_2 Persona_3
Ha, quindi, chiesto di ingiungere alla controparte il pagamento della somma pattuita di € 11.632,83 oltre interessi di mora, come da fatture nn 8871 del
30.09.2020 e 11448 del 30.11.2020.
Emesso il provvedimento monitorio n. 9598 del 21 maggio 2021, notificato in data
26 maggio 2021, con atto di citazione, notificato il 5 luglio 2021, la Parte_1 ha proposto opposizione.
[...]
Nel dettaglio l'opponente, eccepita l'incompetenza del giudice adito, sul rilievo che la controversia doveva essere trattata dal giudice del lavoro, dato atto della inammissibilità della domanda monitoria, ha contestato il calcolo delle competenze richieste dalla controparte, osservando che questa avrebbe dovuto provare l'avvenuta somministrazione dei lavoratori e il pagamento delle retribuzioni e degli oneri contributivi e previdenziali, osservando che non le risultavano effettuati tali pagamenti.
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e, in ogni caso, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 11.632,83. In particolare, l'opposta ha evidenziato che la controversia esula da quelle di cui all'art. 409 c.p.c. così da doversi escludere la competenza del giudice del lavoro e, contestate le avverse deduzioni in ordine all'ammissibilità della domanda, nel merito ha rilevato che i lavoratori indicati in ricorso avevano prestato la loro opera per l'opponente, come dimostrato dai fogli firma sottoscritti dalla stessa
[...]
Infine, ha evidenziato di aver provveduto al pagamento delle Parte_1 retribuzioni e di tutti gli oneri previdenziali.
2. Tanto esposto si osserva che il contratto di somministrazione di lavoro, secondo la definizione di cui all'art. 30 d.lgs n. 81/2015, è “il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”.
Vengono, dunque, in rilievo due rapporti contrattuali, che possono essere a tempo indeterminato o determinato, il rapporto commerciale, che ha titolo nel contratto di somministrazione e lega il somministratore all'utilizzatore, e il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore somministrato, che presenta una peculiare disciplina, dettata dal d.lgs n. 81/2015, così che, ad esempio, il potere direttivo e organizzativo fa capo all'utilizzatore, che beneficia dell'attività lavorativa, mentre altri doveri/poteri tipici del rapporto di lavoro fanno capo al somministratore, cui, ad esempio, compete il potere disciplinare e cui fanno capo l'obbligo di pagare le retribuzioni e di versare gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali.
Ciò posto si osserva che la presente controversia, come osservato da parte opposta, concerne il rapporto commerciale tra somministratore e utilizzatore, con la conseguenza che essa non rientra nell'ambito di operatività dell'art. 409 c.p.c., che ha riguardo all'ipotesi in cui la pretesa fatta valere in giudizio trova titolo nel rapporto di lavoro.
Ne consegue l'infondatezza del rilievo in rito sollevato da parte opponente.
3. Venendo ora al merito della controversia si osserva che deve essere revocato il decreto ingiuntivo e va respinta la domanda di adempimento proposta con il ricorso monitorio, attesa la nullità del contratto di somministrazione per mancato rispetto dei requisiti di forma previsti dall'art. 33 d.lgs n. 81/2015.
A tale riguardo si osserva che, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 33 “il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori”.
Come previsto dall'art. 38, primo comma, in mancanza di forma scritta, il contratto
è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Invero, nel caso di specie, deve escludersi che il contratto sia stato concluso nel rispetto della forma scritta ad substantiam prevista dalle citate disposizioni di legge.
Sono stati, infatti, prodotti dalla società opposta dei documenti recanti il regolamento negoziale di un contratto di somministrazione di tre programmatori e di un web designer privi di firma, così da non integrare il contratto scritto previsto dalla citata normativa (cfr. all. 10 e 11 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte opposta), tanto più che deve rilevarsi che, diversamente, nel caso di specie, è stata dedotta la stipula di un contratto per la somministrazione di un solo programmatore e di due web designer.
4. Sul punto si osserva che, con ordinanza del 29 luglio 2024, è stata sottoposta la questione al contraddittorio delle parti e l'opposta ha osservato che era stata rispettata la forma scritta di cui all'art. 33, emergendo dalla documentazione in atti che il contratto era stato concluso a mezzo email.
Tanto premesso, al fine di valutare la validità di un eventuale accordo, raggiunto tramite email dalle parti, vanno richiamate le norme del d.lgs n. 82/2005 nel testo al tempo vigente. In particolare, l'art. 1, comma 1, nel dettare le definizioni rilevanti ai fini della successiva disciplina, precisa al comma 1 lett. p), che, per documento informatico, si intende il documento elettronico che contiene “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. La predetta norma, quindi, al comma 1 lett. r), definisce la firma digitale come “un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e ad un soggetto terzo, tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.
Ciò posto si osserva che l'art. 20, del dlgs n. 82/2005, rubricato “documento informatico”, nel testo vigente al tempo, prevede che “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”. Infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, comma 2 bis, “salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da
1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero
13, del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo”.
Premesso che, nel caso di specie, viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 1350 numero 13, c.c., che ha riguardo ai casi in cui la forma scritta ad substantiam è prescritta da altre disposizioni di legge, quale l'art. 33 d.lgs n. 81/2015, si osserva che l'email è un documento informatico privo di firma. Ne consegue che non rispetta il requisito della forma scritta di cui al citato art. 21, comma 2 bis, secondo periodo, che consente, nei casi previsti dall'art. 1350 n. 13 c.c., che il documento informatico, ai fini della valida stipula del contratto, sia sottoscritto, oltre che con firma digitale o qualificata, con firma avanzata ovvero che il documento sia
“formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”.
Dalla lettura di tale disposizione e della precedente norma di cui all'art. 20, emerge, infatti, con evidenza, che è lo stesso legislatore ad individuare i requisiti che devono essere rispettati quando per un contratto è richiesta la forma scritta ad substantaiam, in nessuno dei quali, come sopra esposto, rientra l'ipotesi della email.
La disposizione di cui all'art. 20, rimette, infatti, al prudente apprezzamento del giudice il riscontro del rispetto della forma scritta, nei soli casi in cui tale requisito non è previsto a pena di nullità del contratto.
5. Peraltro, dalla disamina della documentazione prodotta dall'opposto non risulta che il contratto di somministrazione del lavoro sia stato stipulato neanche per email.
La documentazione prodotta attesta, infatti, unicamente uno scambio di informazioni, prodromico alla stipula del contratto, ma non la definitiva manifestazione del consenso, in cui si sostanzia la conclusione dell'accordo negoziale. Si tratta, infatti, della email del 29 luglio 2020, con cui era stato richiesto un preventivo per quattro risorse, tre programmatori e un web designer, per sei mesi,
e delle successive comunicazioni effettuate per indicare il livello di inquadramento
(quinto per i programmatori, e quarto per il web designer), il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile (Metalmeccanico Industria) e la sede di lavoro
(Montesilvano). Hanno carattere interlocutorio anche le comunicazioni del 27 agosto 2020, con cui l'opponente aveva scritto “Siamo intenzionati a perfezionare l'operazione, come procediamo?”, con cui si chiedevano indicazioni al fine di giungere alla stipula dell'accordo, e così la successiva risposta dell'1.09.2020 “verrà
a brevissimo contattato dai colleghi di filiale per perfezionare l'assunzione” (cfr. all. 8 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte opposta).
D'altra parte, la successiva stipula del contratto, per facta concludentia, non può considerarsi validamente intervenuta stante la necessità di rispettare il prescritto requisito formale.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo, non potendo trovare accoglimento la domanda di adempimento proposta in sede monitoria in quanto relativa ad un contratto nullo.
6. Tanto esposto si osserva che, sottoposta al contraddittorio delle parti la questione relativa alla nullità del contratto, parte opposta, nelle memorie autorizzate depositate nel termine concesso ai sensi dell'art. 101 c.p.c., ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma domandata in sede monitoria di €
11.632,83 a titolo di ripetizione di indebito ovvero a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
L'opponente ha, quindi, evidenziato l'inammissibilità di tali domande in quanto tardivamente proposte.
Tale eccezione va, invero, disattesa.
Al riguardo si osserva che, in base all'assetto normativo delineato dall'art. 183, quarto comma, c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie, il giudice, in prima udienza, “indica le questioni rilevabili d'ufficio sulle quali ritiene opportuna la trattazione”, così da consentire alle parti, di svolgere le proprie difese e all'attore, eventualmente, anche di modificare la domanda proposta, a quella stessa udienza o nei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Sul punto giova, invero, precisare che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, non integra una domanda nuova inammissibile, ma una domanda modificata, quella che presenta una causa petendi diversa rispetto a quella della domanda originariamente proposta, ma si riferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio ed è “comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” (cfr. Cass. sezioni unite n. 26218 del 27.12.2010 e n.
22404 del 13.09.2018 che ha considerato ammissibile, nel giudizio introdotto con una domanda di adempimento, la proposizione, in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di una domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata, rispetto a quella avanzata con l'atto introduttivo).
Ciò posto si osserva che, come osservato dalla Corte di legittimità, l'art. 101 c.p.c. impone al giudice, anche ove sia in fase di decisione, di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio, che intende porre a fondamento della sentenza, assegnando alle parti termine per memorie sulla questione. Invero, con tali memorie deve essere consentito alle parti non solo di svolgere le proprie difese rispetto alla questione rilevata d'ufficio dal giudice, ma anche di modificare la domanda proposta, al pari di quanto avrebbero potuto fare se la questione fosse stata rilevata in prima udienza ai sensi dell'art. 183, quarto comma, c.c. D'altro canto, come è stato osservato “l'art. 153 c.p.c. ha ampliato la facoltà di essere rimessa in termini della parte che sia incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, come accade quando il rilievo officioso giunga tardivamente. In tal caso il giudice dovrà, nei limiti schiusi dal rilievo stesso, consentire la formulazione di ogni conseguente deduzione” (cfr. Cass. sezioni unite n. 14828 del 4.09.2012).
7. Tanto premesso, nel merito si osserva che non può trovare accoglimento la domanda di ripetizione ex art. 2036 c.c. atteso che l'opposta non ha eseguito alcun pagamento in favore della controparte laddove l'azione prevista dal citato art. 2036
c.c. consente al solvens di agire nei confronti dell'accipiens per il recupero degli importi indebitamente versati.
Peraltro, non potrebbe ritenersi il diritto della società opposta a conseguire la restituzione delle somme versate a titolo di oneri previdenziali e retributivi per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2036 c.c., norma applicabile in caso di indebito ex latere debitoris
Al riguardo si osserva che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2036 c.c. “chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito”.
Invero, la disposizione in esame presuppone che il pagamento del debito altrui sia stato effettuato per un errore scusabile, situazione questa non riscontrabile nel caso di specie, avendo la stessa parte opposta dato causa alla nullità del contratto per difetto di forma scritta, di cui avrebbe, peraltro, dovuto avvedersi stante l'attività svolta (cfr. per ipotesi sul punto analoghe Cass. n. 3707 del 16.02.2009, n. 1666 del
25.01.2008).
8. L'azione di arricchimento proposta richiede un supplemento di istruttoria così che rispetto ad essa la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
9. La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 9598 emesso da questo Tribunale in data 21 maggio 2021
e rigetta la domanda di adempimento proposta in sede monitoria;
- rigetta la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2036 c.c.; - rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza con riferimento alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
- spese al definitivo.
Roma, 30 maggio 2025
Il Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 45706/2021 del ruolo generale per gli affari contenziosi, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Ascoli Piceno, Rua del Pavero, n.6, presso lo studio dell'avv. Paolo Alessandrini, che la rappresenta e difende, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione opponente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv. Andrea Bonanni Caione e Sandro Lamparelli, come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta;
- opposta -
Oggetto: contratto di somministrazione
Conclusioni: in vista dell'udienza del 26.11.2024, trattata con modalità cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. Parte opposta si è riportata alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi. L'opponente ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso monitorio e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo, con richiesta di accertare di non aver sottoscritto con la controparte un contratto di somministrazione di lavoro e di non aver beneficiato delle prestazioni dei dipendenti indicati dalla controparte, con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la premesso di svolgere Controparte_1
attività di somministrazione di lavoratori a tempo determinato e indeterminato ai sensi del d.lgs n. 81/2015, ha esposto di aver concluso con la Parte_1 un contratto per la somministrazione a tempo determinato di lavoratori, con mansioni di “impiegato programmatore” e di “impiegato web designer”, e di aver inviato presso l'azienda gestita dalla controparte i lavoratori , Persona_1
e . Persona_2 Persona_3
Ha, quindi, chiesto di ingiungere alla controparte il pagamento della somma pattuita di € 11.632,83 oltre interessi di mora, come da fatture nn 8871 del
30.09.2020 e 11448 del 30.11.2020.
Emesso il provvedimento monitorio n. 9598 del 21 maggio 2021, notificato in data
26 maggio 2021, con atto di citazione, notificato il 5 luglio 2021, la Parte_1 ha proposto opposizione.
[...]
Nel dettaglio l'opponente, eccepita l'incompetenza del giudice adito, sul rilievo che la controversia doveva essere trattata dal giudice del lavoro, dato atto della inammissibilità della domanda monitoria, ha contestato il calcolo delle competenze richieste dalla controparte, osservando che questa avrebbe dovuto provare l'avvenuta somministrazione dei lavoratori e il pagamento delle retribuzioni e degli oneri contributivi e previdenziali, osservando che non le risultavano effettuati tali pagamenti.
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e, in ogni caso, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 11.632,83. In particolare, l'opposta ha evidenziato che la controversia esula da quelle di cui all'art. 409 c.p.c. così da doversi escludere la competenza del giudice del lavoro e, contestate le avverse deduzioni in ordine all'ammissibilità della domanda, nel merito ha rilevato che i lavoratori indicati in ricorso avevano prestato la loro opera per l'opponente, come dimostrato dai fogli firma sottoscritti dalla stessa
[...]
Infine, ha evidenziato di aver provveduto al pagamento delle Parte_1 retribuzioni e di tutti gli oneri previdenziali.
2. Tanto esposto si osserva che il contratto di somministrazione di lavoro, secondo la definizione di cui all'art. 30 d.lgs n. 81/2015, è “il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”.
Vengono, dunque, in rilievo due rapporti contrattuali, che possono essere a tempo indeterminato o determinato, il rapporto commerciale, che ha titolo nel contratto di somministrazione e lega il somministratore all'utilizzatore, e il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore somministrato, che presenta una peculiare disciplina, dettata dal d.lgs n. 81/2015, così che, ad esempio, il potere direttivo e organizzativo fa capo all'utilizzatore, che beneficia dell'attività lavorativa, mentre altri doveri/poteri tipici del rapporto di lavoro fanno capo al somministratore, cui, ad esempio, compete il potere disciplinare e cui fanno capo l'obbligo di pagare le retribuzioni e di versare gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali.
Ciò posto si osserva che la presente controversia, come osservato da parte opposta, concerne il rapporto commerciale tra somministratore e utilizzatore, con la conseguenza che essa non rientra nell'ambito di operatività dell'art. 409 c.p.c., che ha riguardo all'ipotesi in cui la pretesa fatta valere in giudizio trova titolo nel rapporto di lavoro.
Ne consegue l'infondatezza del rilievo in rito sollevato da parte opponente.
3. Venendo ora al merito della controversia si osserva che deve essere revocato il decreto ingiuntivo e va respinta la domanda di adempimento proposta con il ricorso monitorio, attesa la nullità del contratto di somministrazione per mancato rispetto dei requisiti di forma previsti dall'art. 33 d.lgs n. 81/2015.
A tale riguardo si osserva che, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 33 “il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori”.
Come previsto dall'art. 38, primo comma, in mancanza di forma scritta, il contratto
è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Invero, nel caso di specie, deve escludersi che il contratto sia stato concluso nel rispetto della forma scritta ad substantiam prevista dalle citate disposizioni di legge.
Sono stati, infatti, prodotti dalla società opposta dei documenti recanti il regolamento negoziale di un contratto di somministrazione di tre programmatori e di un web designer privi di firma, così da non integrare il contratto scritto previsto dalla citata normativa (cfr. all. 10 e 11 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte opposta), tanto più che deve rilevarsi che, diversamente, nel caso di specie, è stata dedotta la stipula di un contratto per la somministrazione di un solo programmatore e di due web designer.
4. Sul punto si osserva che, con ordinanza del 29 luglio 2024, è stata sottoposta la questione al contraddittorio delle parti e l'opposta ha osservato che era stata rispettata la forma scritta di cui all'art. 33, emergendo dalla documentazione in atti che il contratto era stato concluso a mezzo email.
Tanto premesso, al fine di valutare la validità di un eventuale accordo, raggiunto tramite email dalle parti, vanno richiamate le norme del d.lgs n. 82/2005 nel testo al tempo vigente. In particolare, l'art. 1, comma 1, nel dettare le definizioni rilevanti ai fini della successiva disciplina, precisa al comma 1 lett. p), che, per documento informatico, si intende il documento elettronico che contiene “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. La predetta norma, quindi, al comma 1 lett. r), definisce la firma digitale come “un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e ad un soggetto terzo, tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.
Ciò posto si osserva che l'art. 20, del dlgs n. 82/2005, rubricato “documento informatico”, nel testo vigente al tempo, prevede che “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”. Infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, comma 2 bis, “salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da
1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero
13, del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo”.
Premesso che, nel caso di specie, viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 1350 numero 13, c.c., che ha riguardo ai casi in cui la forma scritta ad substantiam è prescritta da altre disposizioni di legge, quale l'art. 33 d.lgs n. 81/2015, si osserva che l'email è un documento informatico privo di firma. Ne consegue che non rispetta il requisito della forma scritta di cui al citato art. 21, comma 2 bis, secondo periodo, che consente, nei casi previsti dall'art. 1350 n. 13 c.c., che il documento informatico, ai fini della valida stipula del contratto, sia sottoscritto, oltre che con firma digitale o qualificata, con firma avanzata ovvero che il documento sia
“formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”.
Dalla lettura di tale disposizione e della precedente norma di cui all'art. 20, emerge, infatti, con evidenza, che è lo stesso legislatore ad individuare i requisiti che devono essere rispettati quando per un contratto è richiesta la forma scritta ad substantaiam, in nessuno dei quali, come sopra esposto, rientra l'ipotesi della email.
La disposizione di cui all'art. 20, rimette, infatti, al prudente apprezzamento del giudice il riscontro del rispetto della forma scritta, nei soli casi in cui tale requisito non è previsto a pena di nullità del contratto.
5. Peraltro, dalla disamina della documentazione prodotta dall'opposto non risulta che il contratto di somministrazione del lavoro sia stato stipulato neanche per email.
La documentazione prodotta attesta, infatti, unicamente uno scambio di informazioni, prodromico alla stipula del contratto, ma non la definitiva manifestazione del consenso, in cui si sostanzia la conclusione dell'accordo negoziale. Si tratta, infatti, della email del 29 luglio 2020, con cui era stato richiesto un preventivo per quattro risorse, tre programmatori e un web designer, per sei mesi,
e delle successive comunicazioni effettuate per indicare il livello di inquadramento
(quinto per i programmatori, e quarto per il web designer), il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile (Metalmeccanico Industria) e la sede di lavoro
(Montesilvano). Hanno carattere interlocutorio anche le comunicazioni del 27 agosto 2020, con cui l'opponente aveva scritto “Siamo intenzionati a perfezionare l'operazione, come procediamo?”, con cui si chiedevano indicazioni al fine di giungere alla stipula dell'accordo, e così la successiva risposta dell'1.09.2020 “verrà
a brevissimo contattato dai colleghi di filiale per perfezionare l'assunzione” (cfr. all. 8 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte opposta).
D'altra parte, la successiva stipula del contratto, per facta concludentia, non può considerarsi validamente intervenuta stante la necessità di rispettare il prescritto requisito formale.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo, non potendo trovare accoglimento la domanda di adempimento proposta in sede monitoria in quanto relativa ad un contratto nullo.
6. Tanto esposto si osserva che, sottoposta al contraddittorio delle parti la questione relativa alla nullità del contratto, parte opposta, nelle memorie autorizzate depositate nel termine concesso ai sensi dell'art. 101 c.p.c., ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma domandata in sede monitoria di €
11.632,83 a titolo di ripetizione di indebito ovvero a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
L'opponente ha, quindi, evidenziato l'inammissibilità di tali domande in quanto tardivamente proposte.
Tale eccezione va, invero, disattesa.
Al riguardo si osserva che, in base all'assetto normativo delineato dall'art. 183, quarto comma, c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie, il giudice, in prima udienza, “indica le questioni rilevabili d'ufficio sulle quali ritiene opportuna la trattazione”, così da consentire alle parti, di svolgere le proprie difese e all'attore, eventualmente, anche di modificare la domanda proposta, a quella stessa udienza o nei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. Sul punto giova, invero, precisare che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, non integra una domanda nuova inammissibile, ma una domanda modificata, quella che presenta una causa petendi diversa rispetto a quella della domanda originariamente proposta, ma si riferisce alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio ed è “comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” (cfr. Cass. sezioni unite n. 26218 del 27.12.2010 e n.
22404 del 13.09.2018 che ha considerato ammissibile, nel giudizio introdotto con una domanda di adempimento, la proposizione, in sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di una domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., proposta in via subordinata, rispetto a quella avanzata con l'atto introduttivo).
Ciò posto si osserva che, come osservato dalla Corte di legittimità, l'art. 101 c.p.c. impone al giudice, anche ove sia in fase di decisione, di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione rilevata d'ufficio, che intende porre a fondamento della sentenza, assegnando alle parti termine per memorie sulla questione. Invero, con tali memorie deve essere consentito alle parti non solo di svolgere le proprie difese rispetto alla questione rilevata d'ufficio dal giudice, ma anche di modificare la domanda proposta, al pari di quanto avrebbero potuto fare se la questione fosse stata rilevata in prima udienza ai sensi dell'art. 183, quarto comma, c.c. D'altro canto, come è stato osservato “l'art. 153 c.p.c. ha ampliato la facoltà di essere rimessa in termini della parte che sia incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, come accade quando il rilievo officioso giunga tardivamente. In tal caso il giudice dovrà, nei limiti schiusi dal rilievo stesso, consentire la formulazione di ogni conseguente deduzione” (cfr. Cass. sezioni unite n. 14828 del 4.09.2012).
7. Tanto premesso, nel merito si osserva che non può trovare accoglimento la domanda di ripetizione ex art. 2036 c.c. atteso che l'opposta non ha eseguito alcun pagamento in favore della controparte laddove l'azione prevista dal citato art. 2036
c.c. consente al solvens di agire nei confronti dell'accipiens per il recupero degli importi indebitamente versati.
Peraltro, non potrebbe ritenersi il diritto della società opposta a conseguire la restituzione delle somme versate a titolo di oneri previdenziali e retributivi per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2036 c.c., norma applicabile in caso di indebito ex latere debitoris
Al riguardo si osserva che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2036 c.c. “chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito”.
Invero, la disposizione in esame presuppone che il pagamento del debito altrui sia stato effettuato per un errore scusabile, situazione questa non riscontrabile nel caso di specie, avendo la stessa parte opposta dato causa alla nullità del contratto per difetto di forma scritta, di cui avrebbe, peraltro, dovuto avvedersi stante l'attività svolta (cfr. per ipotesi sul punto analoghe Cass. n. 3707 del 16.02.2009, n. 1666 del
25.01.2008).
8. L'azione di arricchimento proposta richiede un supplemento di istruttoria così che rispetto ad essa la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
9. La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 9598 emesso da questo Tribunale in data 21 maggio 2021
e rigetta la domanda di adempimento proposta in sede monitoria;
- rigetta la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2036 c.c.; - rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza con riferimento alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c.;
- spese al definitivo.
Roma, 30 maggio 2025
Il Giudice