Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5033/2024 V.G. R.G.
TRA
Parte 1 e Parte 2 rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Urso,
come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 20.1.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La Pt 1 e il Parte 2 unitisi in matrimonio in data 21.7.2001, hanno generato un figlio, nato in [...]
26.7.2007; la loro separazione è stata omologata dall'ufficio epigrafato con decreto n. 938/2023 del
23.1.2023 R.G. n. 8122/2022.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 20.1.2025 le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro residenza anagrafica e di fatto ove riterranno più opportuno, previa tempestiva comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni.
2.I loro rapporti economici e patrimoniali sono stati definiti, di comune accordo tra le parti, come segue:
-per quanto concerne l'immobile adibito a casa coniugale sito in Castro alla via Sss.
Annunziata 106 le parti hanno già regolato i relativi reciproci rapporti con apposita scrittura privata nel contesto degli accordi di separazione personale consensuale, così
come per quanto concerne il terreno denominato "Calarese".
-il motociclo targato EF 55438 di proprietà del sig. De AN Marco, sarà trasferito alla sig.ra ZA IA DD la quale già lo utilizza a far tempo dalla separazione e che ne curerà il passaggio di proprietà e sarà tenuta a sostenere i costi del bollo e assicurazione.
La casa coniugale, il cui immobile è di proprietà del sig. De AN Marco, con 3.
le precisazioni di cui alla citata scrittura privata sottoscritta dalle parti medesime in data 16.01.2023, resta assegnata in uso alla sig.ra ZA IA DD, che continuerà a risiedervi insieme al figlio NI, in qualità di coniuge affidatario,
unitamente ai mobili, agli arredi ed¨ai complementi che la corredano, con facoltà per il-sig. De AN di dimorarvi ogni qualvolta lo stesso faccia temporaneo rientro-in
Castro, previo preavviso da comunicare alla sig.ra ZA;
4. Il figlio minore NI resta affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori al fine di consentire loro di mantenere con lui un rapporto equilibrato e continuativo, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i collaterali materni e paterni. La responsabilità
genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali si impegnano ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore, in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla sua salute, tenendo conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali. La responsabilità genitoriale in-
ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita del figlio minore sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale questi si trova a convivere. NI resta collocato prevalentemente presso la madre, la quale manterrà la sua residenza principale anche ai fini anagrafici,
dichiarando la sig.ra ZA di voler continuare ad abitare presso la attuale residenza nell'abitazione coniugale sita in Castro alla via SS. Annunziata 106.
5. Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione del figlio minore con il padre, potrà articolarsi, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e con lo stato di lontananza, secondo le seguenti modalità:
a) infrasettimanalmente: per una giornata, indicativamente il mercoledì, dal termine delle lezioni scolastiche o dal mattino durante le vacanze estive all'indomani mattina, con facoltà di pernottamento presso il padre;
(b) nei fine settimana:
- a weekend alternati decorrenti dal sabato al termine delle lezioni scolastiche o dal mattino durante le vacanze estive alla domenica sera, con facoltà di pernottamento sarà.
c) vacanze Natalizie e vacanze Pasquali:
NI trascorrerà le intere festività Natalizie e Pasquali alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, iniziando dalle prossime festività con la madre;
1d) vacanze estive:
per la durata di-tre-settimane consecutive-nel mese di agosto di ciascun anno.
Resta inteso che durante i periodi di vacanze natalizie, pasquali ed_estive_la
frequentazione da parte del padre come prevista ai precedenti capi "a" e “b” sarà
sospesa,fatti, comunque, salvi i diversi accordi da assumersi, di volta in volta dai genitori, in relazione ai rispettivi impegni di lavoro ed a quelli scolastici e di vita di relazione del figlio.
6. Quale contributo al mantenimento il Sig. De AN Marco, tenuto conto delle attuali condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore CC e della sig.ra ZA IA
DD, la complessiva somma di € 350,00 di cui € 300,00 in favore del figlio
Detta somma verrà minore NI ed € 50,00 in favore della sig.ra ZA
corrisposta direttamente alla sig.ra ZA IA DD.
Tale somma verrà rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo la data di sottoscrizione del presente ricorso, previa espressa richiesta scritta della sig.ra ZA.
7.Il padre, inoltre, si impegna a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il seguente schema:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso-strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) vestiario;
f) calzature ed attrezzature conseguenti l'inabilità di Mattia;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e-ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
viaggi e vacanze senza i genitori;
c) spese per l'acquisizione della patente di moto e auto nonché per l'acquisto di un'auto, per la manutenzione straordinaria della stessa,
(incluse la tassa di circolazione, assicurazione, carburante e tagliando), per gli eventuali danni causati a terzi e non coperti dalla R.C.
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di sms, mails/whatsapp agli indirizzi noti ai coniugi. Le parti convengono che il mancato riscontro della richiesta del coniuge richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre 10 giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata ed i relativi costi. In caso di diniego ad affrontare la spesa i coniugi dovranno motivarne le ragioni, sempre per iscritto, entro la medesima data dei dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del coniuge che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei successivi 10 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa.
Le parti si danno atto che, in deroga a quanto innanzi stabilito, hanno raggiunto una intesa relativamente : a)per quanto concernente tutte le spese extra sostenute precedentemente alla data del presente ricorso le parti si danno atto che avendo la sig.ra ZA IA DD
fatto fronte pressochè in via esclusiva ed-anticipata dei costi relativi ai libri scolastici per i primi due anni di frequentazione dell'Istituto di Istruzione superiore Mattei di
Maglie, nonché di trasporto, e di istruzione (computer e varie) e provveduto ad effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria sull'immobile di via SS.
Annunziata n. 106, il sig. De AN riconosce di essere tenuto a corrispondere all'ex coniuge anticipatario la complessiva somma di € 3.000,00 già corrisposti, (come da atto di ricezione e quietanza sottoscritta dalla sig.ra ZA) per la definizione a saldo e stralcio di ogni pregressa pretesa avanzata dalla sig.ra ZA IA DD.
(b) per quanto riguarda in futuro, le spese scolastiche, da sostenersi dopo la presentazione del ricorso il sig. De AN provvederà ad acquistare i libri scolastici che si renderanno necessari per la frequentazione dell'anno scolastico 2024-205,
mentre la sig.ra ZA provvederà a sostenere i costi del trasporto del minore, ferma restando la ripartizione delle ulteriori spese straordinarie secondo lo schema innanzi riportato.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 21.7.2001 in
OG (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 2001 n. 11 Parte II
Serie A, alle condizioni indicate in motivazione;
b) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000;
c) nulla sulle spese di lite.
Lecce, 7.2.2025
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)