Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 09/05/2025, n. 8992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8992 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08992/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15187/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15187 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla ditta Hera S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Francesco Piron e Arcangelo Pecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
G.S.E. S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
A) quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento del GSE prot. GSE/P20180092160 del 5 ottobre 2018, avente ad oggetto “ rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0424552037616R265_rev1-1#1, presentata da HE S.P.A .”;
- del provvedimento del GSE Prot. GSE/P20180060203 del 9 luglio 2018 recante “ preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990, della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0424552037616R265_rev1-1#1, presentata da HE S.P.A .”;
- nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
nonché per la condanna del GSE ad adottare il provvedimento specificamente richiesto dalla ricorrente di approvazione della Richiesta di Verifica e Certificazione n. 0424552037616R265_rev1-1#1;
ovvero, in subordine, per la condanna del GSE al risarcimento dei danni asseritamente patiti dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G.S.E. S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 marzo 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento del GSE, prot. n. GSE/P20180092160 del 5 ottobre 2018, di rigetto della richiesta di verifica e certificazione (RVC) n. 0424552037616R265_rev1-1#1, avente ad oggetto un intervento di efficientamento energetico, presentata dalla ricorrente al fine di ottenere i Titoli di Efficienza Energetica (c.d. “certificati bianchi” o “TEE”), secondo il meccanismo incentivante di cui al DM 28/12/2012.
2. Espone la ricorrente di aver presentato il 16 aprile 2014 una Proposta di Progetto e Programma di Misura (di seguito anche “PPPM”), avente ad oggetto l’installazione di un nuovo gruppo frigorifero e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione a LED, presso lo stabilimento Geberit Produzione S.p.A. sito in Villadose (RO).
In data 01.12.2014 il GSE provvedeva ad approvare la citata proposta, in quanto essa “ è risultata conforme a quanto previsto dal D.M. 28 dicembre 2012 e dalle Linee Guida di cui alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11 e ss.mm.ii. ”, riservandosi però di esercitare i propri poteri di verifica e controllo.
Il 7 aprile 2016 l’operatore economico ha presentato la prima Richiesta di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC), chiedendo il riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) relativi al solo impianto di refrigerazione avendo ritenuto, per il primo anno, di non richiedere la rendicontazione sull’impianto di illuminazione in quanto non era stato possibile portare a compimento i test previsti.
Il GSE ha quindi approvato la prima RVC, riservandosi sempre di effettuare i controlli e le verifiche previste dalla normativa di riferimento.
Il 14 febbraio 2018 l’operatore economico ha presentato poi la seconda RVC, chiedendo il riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) concernenti i risparmi realizzati dalla nuova centrale frigorifera per il secondo anno di rendicontazione, nonché la certificazione dei risparmi associati all’intervento sull’impianto di illuminazione maturati successivamente al completamento dei test richiesti.
In data 11 aprile 2018, il GSE ha richiesto un’integrazione documentale. In data 8 giugno 2018 tale richiesta è stata riscontrata dal soggetto titolare del progetto, che contestualmente ha nuovamente rinunziato alla rendicontazione dell’impianto di illuminazione a led.
Ciononostante, con nota del 9 luglio 2018, il GSE ha comunicato a Hera S.p.A. il preavviso di rigetto della seconda RVC evidenziando la non conformità della richiesta al D.M. 28.12.2012, “… in quanto l’algoritmo di calcolo proposto non consente di determinare correttamente i risparmi di energia primaria conseguiti dal gruppo frigo installato. In particolare, non è stata scorporata la quota parte di risparmi energetici imputabili al sistema free cooling in quanto si rappresenta che tale soluzione tecnologica corrisponde alla soluzione tecnologica standard installabile alla data di prima attivazione del progetto ”.
Con nota del 28 agosto 2018, la ricorrente ha inoltrato al GSE le sue osservazioni evidenziando l’addizionalità ( rectius l’idoneità a produrre risparmi energetici netti, indipendenti cioè dall’evoluzione tecnologica) della tecnologia del free cooling (che, in estrema sintesi, consente di raffrescare le utenze senza attivare il ciclo frigorifero, ma ricorrendo direttamente all’aria esterna quando la temperatura lo consente, quindi principalmente nei mesi invernali) e proponendo, come richiesto dal GSE, un metodo per scorporare i risparmi imputabili a tale sistema.
Nonostante le osservazioni e la documentazione prodotta dalla ricorrente, il GSE con il citato provvedimento del 5 ottobre 2018 ha rigettato la RVC per cui è causa, ritenendola non conforme alle previsioni del D.M. 28.12.2012 “ in quanto l'algoritmo di calcolo proposto non consente di determinare correttamente i risparmi di energia primaria conseguiti. In particolare, la metodologia proposta per lo scorporo della parte dei risparmi energetici imputabili al sistema free-cooling non risulta essere idonea poiché basata su coefficienti non adeguatamente giustificati. Si rappresenta, infatti, che il sistema free-cooling corrisponde alla soluzione tecnologica standard installabile alla data di prima attivazione del progetto. ”
3. Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento di rigetto della RVC e del prodromico preavviso di rigetto è dunque insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 4 dicembre 2018, depositato il 21 dicembre successivo, ed affidato alle seguenti doglianze:
“ I. Violazione di legge: Violazione degli artt. 6 e 14 del D.M. 28 dicembre 2012. Violazione degli artt. 1, 6 e 14 dell’allegato A alla delibera Arera EEN n. 9/11 - Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza d’istruttoria e travisamento dei fatti.
II. Violazione di legge: Violazione degli artt. 6 e 14 del D.M. 28 dicembre 2012. Violazione degli artt. 1, 3, 7 e 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 4 e 6 dell’allegato A alla delibera Arera EEN n. 9/11, eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e disparità di trattamento.
3.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunzia, in somma sintesi, che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché una volta che le modalità di calcolo del risparmio dell’energia primaria, ora contestate, siano state già verificate dal GSE con l’approvazione della PPPM esse, in assenza di modifiche, non potrebbero essere oggetto di verifica periodica dovendo rimanere certe e immutabili dal momento della loro approvazione.
Sotto diverso profilo, parte ricorrente contesta altresì che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto ancorato anche ad un motivo su cui non era stato attivato il necessario contraddittorio procedimentale. Con il preavviso di rigetto, infatti, il GSE avrebbe evidenziato esclusivamente l’esigenza di scorporare i risparmi attribuibili al free cooling , mentre nel provvedimento impugnato avrebbe contestato altresì la metodologia proposta per l’esecuzione di tale operazione di scorporo.
3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che il rigetto della RVC in questione sarebbe, inoltre, illegittimo per avere il GSE erroneamente ritenuto che il sistema free cooling non genererebbe risparmi addizionali e non avrebbe inoltre considerato il metodo di scorporo proposto.
Quanto al primo aspetto (addizionalità), la ricorrente sostiene che anche i risparmi scaturenti dall’utilizzo del sistema free cooling potrebbero considerarsi addizionali, alla stregua delle disposizioni applicabili alla data di approvazione dell’intervento e sarebbero compatibili con la casistica prevista dalla scheda tecnica 35E. Sotto diverso ma convergente profilo, parte ricorrente sostiene altresì di aver comprovato nel corso dell’istruttoria della RVC contestata, l’addizionalità dell’Intervento facendo riferimento alla letteratura di settore.
Quanto, invece, alla mancata considerazione del metodo di scorporo previsto, parte ricorrente lamenta di aver chiarito al Gestore questo profilo, ipotizzando di eliminare il sistema di free cooling e di sostituirlo con un sistema virtuale avente le stesse prestazioni della centrale frigorifera reale, privata del free cooling .
Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente ha quindi chiesto a questo Tribunale di annullare la decisione gravata e di condannare il GSE al rilascio del provvedimento richiesto (ai sensi degli artt. 30, comma 1, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a.), o comunque al risarcimento del danno.
4. Con memoria di stile del 15 gennaio 2019 il G.S.E. si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
5. Con motivi aggiunti, notificati il 12 novembre 2020 e depositati il 2 dicembre successivo, la ricorrente – alla luce della sopravvenienza normativa di cui all’art. 56, del D.L. n. 76/2020 – ha articolato una nuova censura avverso i medesimi provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, lamentandone l’illegittimità per “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, del comma 3 bis e del comma 3 ter del D.lgs. n. 28/2011 come novellato dall’art. 56, comma 7, lett. a) e lett. b) del D.L. 76/2020, conv. con modif. dalla l. n. 120/2020. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990 in quanto richiamato dal novellato art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 ”.
In sostanza, con questa ulteriore censura parte ricorrente sostiene che i poteri di controllo del GSE previsti dall’art. 42 del D.lgs. n. 28/2011 ai fini dell’erogazione degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica non si sottraggano al paradigma generale dell’autotutela.
6. Il 2 maggio 2024 parte ricorrente, a seguito di comunicazione ex art. 82 c.p.a., ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione della causa.
In vista della discussione, l’Ente resistente ha depositato documentazione e, con memoria del 10 febbraio 2025, ha contestato le censure ex adverso svolte concludendo per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
Con memoria del 21 febbraio 2025, parte ricorrente ha invece ribadito le proprie prospettazioni difensive, e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del giorno 14 marzo 2025.
7. Il ricorso è infondato e va respinto.
Non coglie nel segno la doglianza con cui parte ricorrente denunzia che l’attività di verifica svolta dal GSE avrebbe, in sostanza, sottoposto a nuova valutazione la Proposta di Progetto e Programma di Misura già approvata, in violazione del principio del legittimo affidamento, tanto più alla luce delle modifiche che hanno interessato l’art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011 ad opera del decreto semplificazioni e avrebbe adottato il provvedimento di rigetto della seconda RVC senza una adeguata istruttoria.
Sul punto è sufficiente ribadire (cfr. ex multis , Tar Lazio, sez. V- Ter , 27.12.2023, n. 19800 e, da ultimo, 21 maggio 2024, n. 10147) che il provvedimento impugnato è stato adottato dal GSE nell’esercizio dei poteri di cui agli artt. 42 del D.lgs. n. 28/2011, 14 del D.M. 28 dicembre 2012 e 14 delle linee guida n. EEN 9/11:
- “ il procedimento (a formazione progressiva) di attribuzione dei TEE si articola in più fasi: preliminarmente, il proponente o Soggetto Titolare deve presentare al GSE (in passato, l’AEEG) una Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM) descrittiva dell’intervento e, successivamente all’approvazione di quest’ultima, il Soggetto Titolare deve presentare periodicamente delle Richieste di Verifica e Certificazione dei risparmi conseguiti (RVC). A seguito del positivo esito della RVC, che dunque non consegue automaticamente all’approvazione della PPPM, richiedendo invece diverse e autonome valutazioni, viene infine riconosciuto un certo numero di Certificati Bianchi (CB), corrispondenti al risparmio energetico effettivamente raggiunto […] ”;
- “ [l]’approvazione della PPPM è quindi un requisito necessario, ma non sufficiente all’emissione dei titoli, presupponendo l’ulteriore fase del positivo riscontro della RVC” […]. Da ciò consegue che alcun affidamento legittimo al conseguimento dei TEE può essersi radicato nella ricorrente per il solo fatto dell’avvenuta approvazione della PPPM. Allo stesso modo non può condividersi l’affermazione che il GSE in sede di esame della RVC abbia meri poteri di verifica della corretta esecuzione della PPPM stessa, dovendosi, viceversa, ribadire che il GSE, essendo deputato all’erogazione di incentivi pubblici, mantiene in ogni fase del procedimento il potere di verifica e controllo circa la spettanza degli stessi; pertanto neppure può ritenersi configurabile, nella materia all’esame, un affidamento meritevole di tutela nel caso in cui le condizioni per l’accesso ai benefici non siano rigorosamente rispettate […] ” (Tar Lazio, sez. V-Ter, n. 10147/2024 cit.).
Ciò premesso, il motivo all’esame è infondato e va respinto, atteso che dalla documentazione in atti emerge che la decisione contestata va ricondotta ad un legittimo esercizio del già richiamato potere di verifica/controllo spettante al GSE.
Come rilevato dalla difesa della resistente Amministrazione (cfr. pag. 10 della memoria del 10 febbraio 2025), con la prima RVC la ricorrente aveva richiesto 413 TEE, mentre con la seconda (cfr. allegato 016 del deposito documentale del GSE del 16 gennaio 2019) erano state richiesti 689 TEE, circostanza che ha determinato la necessità di un approfondimento istruttorio del GSE.
Osserva il Collegio che, per altro, la proposta di PPPM era stata approvata con l’espressa riserva “ di effettuare i necessari controlli per la verifica della regolare esecuzione delle iniziative, della loro conformità al progetto approvato e alle Linee Guida in vigore alla data di presentazione del progetto, della completezza e regolarità della documentazione da conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nella proposta” , ed evidenziando con chiarezza che “ Nel caso in cui siano rilevate modalità di esecuzione non regolari o non conformi al progetto, tali da incidere sulla quantificazione o l'erogazione degli incentivi, il GSE dispone l'annullamento dei certificati imputabili all'irregolarità riscontrata e si riserva di applicare, al titolare del progetto, ove ne ricorrano le condizioni, le misure di cui all'art. 23 del D.Lgs. 28/2011 e di segnalare le irregolarità riscontrate alle Autorità competenti per l'adozione di eventuali e ulteriori provvedimenti ” (cfr. allegato 007 del deposito originale).
Giova inoltre rammentare, sempre in ordine al rapporto con la PPPM, che essendo applicabile al caso di specie il metodo di valutazione “a consuntivo” del risparmio netto conseguibile (cfr. art. 6 delle Linee Guida AEEG), nella fase di verifica e certificazione occorre comunque procedere alla misurazione diretta dei risparmi netti e incentivabili. Per altro verso va rilevato altresì che parimenti inidoneo a far sorgere un legittimo affidamento (che comunque non inficerebbe la validità del provvedimento impugnato) è l’esito positivo della precedente RVC, trattandosi di periodi di rendicontazione diversi.
7.1. È infondata anche la censura, pure articolata con il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente si duole del difetto di istruttoria del provvedimento impugnato, che sarebbe stato ancorato ad un motivo sul quale non era stato attivato il necessario contraddittorio procedimentale.
Sul punto è rimasto incontestato quanto evidenziato dalla difesa della resistente Amministrazione (a pag. 11 della citata memoria conclusionale del 10 febbraio 2025), in ordine alla circostanza che tutte le motivazioni a cui è ancorato il provvedimento impugnato erano state comunque rappresentate alla ricorrente in sede di integrazioni richieste, prima ancora di adottare il preavviso di rigetto, con nota dell’11 aprile 2018 (cfr. allegato 006 del deposito documentale della resistente Amministrazione del 30 gennaio 2025).
8. Non è fondata neanche la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente si duole delle valutazioni operate dal GSE, concernenti la non addizionalità del sistema di free cooling e la non correttezza del metodo di scorporo impiegato.
Sul punto questo Collegio reputa che nella vicenda all’esame non vi siano ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza Amministrativa che ha evidenziato:
- che « i risparmi energetici incentivabili devono…essere calcolati al netto dei risparmi non addizionali, cioè quei risparmi che si sarebbero comunque ottenuti per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa o del mercato […] Ciò significa che devono essere escluse dal sostegno le tecnologie già rappresentative del mercato o del settore di riferimento » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 23 maggio 2023, n. 5095 e 7 aprile 2022, n. 2581);
- che « gli interventi suscettibili di incentivazione sono quindi quelli concretamente aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero realizzati in assenza dell'incentivazione. Al contrario, se non lo sono, finiscono per essere un sussidio all’impresa da parte dello Stato lesivo della concorrenza » (cfr. oltre alle sentenze appena citate, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 aprile 2019, n. 2380);
- che il costo d’investimento non può essere escluso dalla valutazione del requisito di addizionalità e che la complessiva operazione non può considerarsi “addizionale” laddove essa, nel sostenersi da sola, non soddisfa il requisito della “necessità dell’aiuto” che costituisce la ratio sottesa al meccanismo dei certificati bianchi (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 29 novembre 2023, n. 10309, nonché – più di recente – Consiglio di Stato, sez. II, 30 aprile 2024, n. 3922, che ha espressamente statuito che « la capacità del progetto di riassorbire i costi di investimento non integra una atipica condizione ostativa all’ammissione al beneficio, ma un elemento comprovante la mancanza del requisito dell’addizionalità, espressamente richiesto dalle linee guida ai fini dell’incentivazione »);
- che quello dell’addizionalità è « un requisito fondamentale del sistema incentivante dei c.d. certificati bianchi [e pertanto] deve formare oggetto di rigorosa dimostrazione da parte dell’impresa che propone un progetto di risparmio energetico [sicché] si configura pienamente la figura giuridica dell’onere, quale peso imposto dal normatore a colui che desidera accedere ad un determinato beneficio » (cfr. ex multis Tar Lazio, sez. III- ter , 26 settembre 2017, n. 9907 e 28 febbraio 2022, n. 2296, nonché più di recente Tar Lazio, sez. V- ter , 30 gennaio 2024, n. 1778 e 6 febbraio 2024, n. 2248);
- che « al regime di incentivazione…è sotteso il principio di autoresponsabilità, secondo il quale costituisce onere dell’interessato ad ottenere il beneficio il fornire la prova di tutti i presupposti per l’ammissione all’incentivo, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 27 aprile 2020, n. 2682 e, II, 7 aprile 2022, n. 2581);
- che « le valutazioni condotte dal Gestore in merito all’addizionalità del risparmio energetico sono connotate da spiccata discrezionalità tecnica [sicché] le stesse possono essere sindacate da questo giudice solo ove esse appaiono connotate da evidenti aspetti di irrazionalità, erroneità o illogicità o laddove si riscontrano vizi logici manifesti o palesi travisamenti di fatto, tali da porre in dubbio l’attendibilità del giudizio tecnico del gestore » (cfr. Tar Lazio, sez. III- ter , 22 maggio 2023, n. 8667 e 30 maggio 2023, n. 9244, nonché sez. V-stralcio, 5 dicembre 2023, n. 18183 e sez. V- ter , 5 febbraio 2024, n. 2142).
8.1. Ciò premesso in linea generale, nel caso di specie il provvedimento adottato dal Gestore non appare inficiato da vizi idonei a determinarne l’annullamento, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241/1990, tenuto conto che:
- già nel preavviso di diniego e nel provvedimento gravato il Gestore ha evidenziato la sussistenza di elementi (l’inidoneità dell’algoritmo di calcolo proposto a determinare i risparmi conseguiti e, comunque, il mancato scorporo della quota parte di risparmi energetici imputabili al sistema free-cooling , espressamente qualificato come soluzione tecnologica standard, rectius non innovativa) che inducevano a ritenere che l’intervento non avrebbe generato risparmi addizionali, ovverosia risparmi che non si sarebbero in ogni caso verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e del mercato;
- nell’ambito delle difese svolte in sede processuale, il Gestore ha ulteriormente argomentato sulle ragioni per cui l’intervento non era addizionale, spiegando non solo che la ricorrente non aveva correttamente scorporato dai risparmi conseguiti la quota parte dovuta al funzionamento del sistema di free cooling , ma anche che il valore di energia imputabile al sistema citato era stato stimato senza il supporto di documentazione attestante la correttezza della metodologia utilizzata, in sostanza senza fornire misurazioni dirette del funzionamento del gruppo frigorifero con il sistema di free cooling disattivato, in modo da determinare l’effettiva efficienza del gruppo frigo.
A fronte di tali puntuali osservazioni la ricorrente su cui, come detto, grava l’onere di dimostrare la sussistenza del requisito dell’addizionalità non ha fornito, né in sede procedimentale, né in sede processuale, elementi sufficienti a dimostrare l’irragionevolezza delle conclusioni del Gestore.
Osserva inoltre il Collegio che il pacifico carattere standard della tecnologia utilizzata dalla ricorrente esclude che l’investimento effettuato sia apprezzabile in termini d’incentivo, proprio perché già rappresentativo del settore di riferimento e dunque diffuso nella pratica corrente. Ne deriva che l’algoritmo di calcolo proposto dalla ricorrente non ha consentito di determinare correttamente i risparmi di energia primaria, il che vale a ribadire nuovamente che la ricorrente non ha assolto l’onere di dare rigorosa dimostrazione dell’addizionalità.
9. Da ultimo è infondato anche il ricorso per motivi aggiunti, con cui parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 42 del D.lgs. n. 28/2011, come modificato dall’art. 56, comma 7, del D.L. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, assumendo che i poteri di controllo previsti dall’art. 42 del D.lgs. 28/2011 ai fini dell’erogazione degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica non si sottraggano al paradigma generale dell’autotutela.
Come ripetutamente chiarito da questo Tribunale Amministrativo, “ nel caso in esame la disciplina invocata non è comunque applicabile ratione temporis, essendo sopravvenuta al provvedimento di decadenza impugnato, la cui legittimità deve essere vagliata alla luce della disciplina vigente all’epoca della sua adozione, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di primo e secondo grado (ex multis, proprio con riferimento alla norma de qua, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6060/2018, secondo cui questa disposizione, “stante il suo univoco tenore letterale, è applicabile ratione temporis solo in relazione a provvedimenti emanati dal Gestore successivamente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2018)).
Per le medesime considerazioni, va infine respinto anche l’ultimo ricorso per motivi aggiunti con cui la parte, in ragione dell’asserita immediata applicabilità dell’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/20, deduce l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione della disciplina in tema di autotutela e lesione dell’affidamento dell’operatore economico.
Tale disposizione ha, come noto, novellato l’art. 42 del d.lgs. 28/2011 introducendo, al comma 3, la generale previsione secondo la quale i poteri di cui ai commi 1 e 2 della norma (ovvero, quelli di verifica e controllo) sono esercitati “in presenza dei presupposti di cui all’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241”.
La disposizione invocata non ha tuttavia incidenza sul regime che disciplina(va) il provvedimento impugnato, che rimane assoggettato ratione temporis alla disciplina vigente al momento della sua adozione, né può esplicare alcun effetto retroattivo (cfr. ex multis questa Sezione, sentenza n. 1263/2022), sicché nemmeno la pretesa illegittimità sopravvenuta coglie nel segno ” ( ex multis , TAR Lazio, sez. III ter , 20 dicembre 2022, n. 17135).
Sul punto parte ricorrente, nella memoria di replica del 21 febbraio 2025, ha sostenuto (cfr. pag. 8) la natura di norma di interpretazione dall’art. 56 del D.L. n. 76/2020.
Anche questa prospettazione è però infondata avendo il Tribunale, al riguardo, già precisato che “ la novella del 2020 trova applicazione ai procedimenti conclusi prima della sua entrata in vigore non ex se … bensì solo a seguito della proposizione dell’istanza ex art. 56 comma 8 del D.L. 76/2020, non avendo natura di interpretazione autentica né incidenza sulla natura del potere esercitato dal GSE, che rimane quello di decadenza, seppur accomunato a quello di autotutela limitatamente alle condizioni per il suo legittimo esercizio » (Tar Lazio, V- ter , 10 gennaio 2024, n. 470 e, da ultimo, sez. V stralcio, 19 febbraio 2025, n. 3730).
10. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso è infondato e va perciò respinto.
8. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e nella misura indicata in dispositivo vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente Amministrazione, delle spese di lite che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO