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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/07/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5345/2022 R.G.
E' comparso, per l'opponente, l'avv. Ester Isaja, la quale chiede che la causa venga rinviata per la discussione orale, con termine per note, e, in ogni caso, precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per l'opposta, l'avv. Valentina Marcianò, per delega dell'avv. De Lima Souza, la quale precisa le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e si associa al chiesto rinvio per discussione orale, con concessione del termine per note scritte.
Il Giudice
Considerato che l'odierna udienza è già stata fissata per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5345/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ester Isaja;
Parte_1 C.F._1 opponente contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ), e per essa (c.f. Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Gianluca de Lima Souza;
opposta avente ad oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 12 novembre 2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1224/2022 del 6 settembre 2022, con il quale il
Tribunale di Messina le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 5.939,28 oltre interessi e spese della fase monitoria in favore di a titolo di saldo derivante dal contratto di Parte_2 finanziamento stipulato in data 18 giugno 2008 con CP_2
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, la mancanza di prova del credito e dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, nonché l'omessa prova dell'intervenuta cessione del credito.
L'opponente ha, altresì, contestato l'omesso invio di una lettera di messa in mora, l'illegittima applicazione al rapporto di interessi usurari ed anatocistici, nonché la vessatorietà della clausola n. 5 del contratto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 novembre 2023, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il Parte_2 rigetto.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, la società opposta non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo dimostrato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria, stante la mancata produzione di documentazione dalla quale poter desumere l'avvenuta cessione del credito di cui al contratto oggetto dell'odierno procedimento nei suoi confronti.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio per cui, in materia di cessione di credito, in caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto di credito.
In tema di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, in particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ., sez. VI, 5.11.2020, n. 24798; conf. Cass.
Civ., 02.03.2016, n. 4116; Cass. Civ., 22.02.2022, n. 5857). In caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, occorre quindi che la cessionaria dimostri l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, la quale può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, purché “tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cassazione civile sez. III, 22/03/2024, n.
7866; conf. Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n. 12739; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200).
In particolare, condivisibile orientamento giurisprudenziale ha evidenziato che, nel caso in cui sia oggetto di contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto “deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine (…) di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944, la quale ha accolto il ricorso, evidenziando che “risulta, in primo luogo, del tutto erronea la stessa impostazione logico-giuridica seguita dai giudici di merito, in quanto, come già chiarito, essi hanno ritenuto sufficiente la mera prova dell'avvenuta
“notificazione” della cessione, senza neanche affrontare né il problema della prova del contratto di cessione o, più precisamente, dei vari contratti di cessione successivamente posti in essere e in base ai quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe infine pervenuto nella titolarità dell'intimante, né, tanto meno, quello dell'inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto dell'ultimo di tali trasferimenti, che si assume avvenuto sulla base di una operazione di cessione di crediti individuabili blocco. Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre (…), avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti”).
Ciò posto, nel caso di specie, relativamente al contratto stipulato da Parte_2 Parte_1
con non ha provato l'effettivo e corretto acquisto del diritto di credito da parte di
[...] CP_2
ossia di una precedente cessione del medesimo credito che la stessa Parte_3 società opposta avrebbe successivamente acquistato da Eclipse 1 s.r.l.
La società opposta, infatti, dopo aver documentato l'avvenuta operazione di fusione per incorporazione di in non ha depositato alcun documento dal quale poter CP_2 Parte_4 ricavare l'avvenuta cessione del credito da nei confronti di Parte_4 Parte_3
nonostante la specifica contestazione svolta dall'opponente con l'atto introduttivo
[...] dell'odierno procedimento (v. pag. 15 dell'atto di citazione: “Tale prova deve essere necessariamente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'acquisto finale: in caso di cessioni multiple o a catena, infatti, la validità della cessione “a valle”
è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet”).
Sussiste, pertanto, in capo all'opposta un difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio non risultando dagli atti la prova della sua qualità di cessionaria del credito ed unica legittimata a pretendere la prestazione, in mancanza di produzione di documentazione dalla quale ricavare che lo specifico credito per il quale essa ha agito è stato effettivamente ed inequivocabilmente alla medesima ceduto.
Alla luce di quanto dedotto, ritenuta assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione,
l'opposizione svolta da deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate e il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannata al pagamento delle medesime nei Parte_2 confronti di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5345/2022 R.G. promossa da contro così provvede: Parte_1 Parte_2
1. accoglie l'opposizione svolta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1224/2022 emesso dal Tribunale di Messina in data 6 settembre 2022;
2. condanna al pagamento, nei confronti di , delle spese di Parte_2 Parte_1 lite, liquidate in € 145,50 per spese vive ed € 3.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di luglio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 5345/2022 R.G.
E' comparso, per l'opponente, l'avv. Ester Isaja, la quale chiede che la causa venga rinviata per la discussione orale, con termine per note, e, in ogni caso, precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per l'opposta, l'avv. Valentina Marcianò, per delega dell'avv. De Lima Souza, la quale precisa le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e si associa al chiesto rinvio per discussione orale, con concessione del termine per note scritte.
Il Giudice
Considerato che l'odierna udienza è già stata fissata per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5345/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ester Isaja;
Parte_1 C.F._1 opponente contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ), e per essa (c.f. Parte_2 P.IVA_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Gianluca de Lima Souza;
opposta avente ad oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 12 novembre 2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1224/2022 del 6 settembre 2022, con il quale il
Tribunale di Messina le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 5.939,28 oltre interessi e spese della fase monitoria in favore di a titolo di saldo derivante dal contratto di Parte_2 finanziamento stipulato in data 18 giugno 2008 con CP_2
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, la mancanza di prova del credito e dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, nonché l'omessa prova dell'intervenuta cessione del credito.
L'opponente ha, altresì, contestato l'omesso invio di una lettera di messa in mora, l'illegittima applicazione al rapporto di interessi usurari ed anatocistici, nonché la vessatorietà della clausola n. 5 del contratto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 novembre 2023, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il Parte_2 rigetto.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Deve innanzitutto ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.
13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, la società opposta non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, non avendo dimostrato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria, stante la mancata produzione di documentazione dalla quale poter desumere l'avvenuta cessione del credito di cui al contratto oggetto dell'odierno procedimento nei suoi confronti.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio per cui, in materia di cessione di credito, in caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto di credito.
In tema di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, in particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ., sez. VI, 5.11.2020, n. 24798; conf. Cass.
Civ., 02.03.2016, n. 4116; Cass. Civ., 22.02.2022, n. 5857). In caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, occorre quindi che la cessionaria dimostri l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, la quale può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, purché “tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cassazione civile sez. III, 22/03/2024, n.
7866; conf. Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n. 12739; Cass. Civ., 16.04.2021, n. 10200).
In particolare, condivisibile orientamento giurisprudenziale ha evidenziato che, nel caso in cui sia oggetto di contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto “deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine (…) di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944, la quale ha accolto il ricorso, evidenziando che “risulta, in primo luogo, del tutto erronea la stessa impostazione logico-giuridica seguita dai giudici di merito, in quanto, come già chiarito, essi hanno ritenuto sufficiente la mera prova dell'avvenuta
“notificazione” della cessione, senza neanche affrontare né il problema della prova del contratto di cessione o, più precisamente, dei vari contratti di cessione successivamente posti in essere e in base ai quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe infine pervenuto nella titolarità dell'intimante, né, tanto meno, quello dell'inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto dell'ultimo di tali trasferimenti, che si assume avvenuto sulla base di una operazione di cessione di crediti individuabili blocco. Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre (…), avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti”).
Ciò posto, nel caso di specie, relativamente al contratto stipulato da Parte_2 Parte_1
con non ha provato l'effettivo e corretto acquisto del diritto di credito da parte di
[...] CP_2
ossia di una precedente cessione del medesimo credito che la stessa Parte_3 società opposta avrebbe successivamente acquistato da Eclipse 1 s.r.l.
La società opposta, infatti, dopo aver documentato l'avvenuta operazione di fusione per incorporazione di in non ha depositato alcun documento dal quale poter CP_2 Parte_4 ricavare l'avvenuta cessione del credito da nei confronti di Parte_4 Parte_3
nonostante la specifica contestazione svolta dall'opponente con l'atto introduttivo
[...] dell'odierno procedimento (v. pag. 15 dell'atto di citazione: “Tale prova deve essere necessariamente essere fornita in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
l'acquisto finale: in caso di cessioni multiple o a catena, infatti, la validità della cessione “a valle”
è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet”).
Sussiste, pertanto, in capo all'opposta un difetto di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio non risultando dagli atti la prova della sua qualità di cessionaria del credito ed unica legittimata a pretendere la prestazione, in mancanza di produzione di documentazione dalla quale ricavare che lo specifico credito per il quale essa ha agito è stato effettivamente ed inequivocabilmente alla medesima ceduto.
Alla luce di quanto dedotto, ritenuta assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione,
l'opposizione svolta da deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto.
Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al
D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate e il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannata al pagamento delle medesime nei Parte_2 confronti di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5345/2022 R.G. promossa da contro così provvede: Parte_1 Parte_2
1. accoglie l'opposizione svolta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1224/2022 emesso dal Tribunale di Messina in data 6 settembre 2022;
2. condanna al pagamento, nei confronti di , delle spese di Parte_2 Parte_1 lite, liquidate in € 145,50 per spese vive ed € 3.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 10 luglio 2025
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli