TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 6882 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Marco Gattuso Presidente dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice dott.ssa Stefania Cannavale Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 6882 / 2025 promossa da:
nato in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI PIETRO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via G. Marconi nr. 9 (Bologna), giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione speciale ex art. 19 d.lgs nr. 286 del 1998 e 19 ter d.lgs nr. 150 del 2011
CONCUSIONI DELLE PARTI: per la ricorrente: valutato ed accertato quanto esposto, accogliere l'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso dalla Questura di Bologna che ha decretato il diniego del rilascio del permesso
Pagina 1 di soggiorno per protezione speciale e, ritenuto che sussistono i requisiti per l'accoglimento della richiesta, annullare il provvedimento impugnato e disporre che l'Autorità Amministrativa competente provveda al rilascio del richiesto titolo di soggiorno;
per la resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato.
Vinte le spese.
PREMESSA IN FATTO
Preliminarmente, occorre evidenziare che il ricorrente presentava domanda di protezione internazionale in data 28.05.2013 presso la Commissione Territoriale di Roma, che rigettava l'istanza. Con sentenza del Tribunale di Roma del 07.10.2015, a seguito del ricorso iscritto al n. R.G. 60894/2014, veniva tuttavia riconosciuta in suo favore la protezione sussidiaria.
Successivamente, con decreto del 12.04.2018, la Commissione disponeva la cessazione della suddetta protezione, motivandola con il rientro in patria per alcuni mesi da parte dell'istante. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva impugnazione innanzi al Tribunale di Roma (R.G.
19720/2019), il quale ha rigettato l'impugnazione.
In data 31.01.2023, il ricorrente presentava istanza volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998.
Con ricorso depositato il 23.05.2025, il ricorrente, cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento emesso il 14.04.2025 e notificato in data 22.05.2025, con cui la Questura di Bologna– sulla base del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 10.04.2025 – ha rigettato l'istanza.
La Commissione Territoriale di Bologna ha motivato il rigetto ritenendo che il ricorrente non avesse risieduto in Italia in maniera continuativa dal 2013, essendosi temporaneamente recato in Pakistan, che la sua attività lavorativa non fosse sufficientemente stabile e continuativa, che non disponesse di autonomia abitativa, essendo ospitato presso un connazionale a Bologna pur dichiarando di lavorare in provincia di Bergamo, e che non fossero presenti legami familiari stabili e duraturi sul territorio nazionale.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, in data 30.09.2025, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 2 Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda (31.01.2023, come attestato nella motivazione del provvedimento impugnato), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di
Pagina 3 comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Infatti, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando cospicua documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese.
Il ricorrente è giunto in Italia nel 2013 (cfr: parere negativo CT del 28.10.2024) e, sebbene egli abbia fatto ritorno temporaneamente in Pakistan per assistere il padre malato, l'estratto contributivo INPS dimostra che egli ha percepito redditi regolari sin dal 2016, a conferma della sua presenza effettiva e del consolidato inserimento lavorativo e sociale nel Paese.
In particolare, a partire dal 17.01.2022 egli è stato assunto presso la società , con Controparte_2 sede indicata nei cedolini a LA (BG), in qualità di addetto alla movimentazione delle merci, con contratto a tempo determinato, trasformato in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal
17.01.2023. In relazione a tale impiego, egli ha percepito uno stipendio netto mensile medio di circa
1.870,00 euro (cfr. buste paga 2025).
La documentazione previdenziale depositata indica che il ricorrente ha percepito un reddito lordo annuale pari a euro 8.726,20 nel 2016, pari a 934,95 nel 2017, pari a 14.837,00 nel 2018, pari 11.979,31 nel 2019, pari a 8.705,20 euro nel 2020, pari 6.328,20 nel 2021, pari a 9.821,00 nel 2022, pari a 9.909,00 nel 2023, pari a 13.979,00 nel 2024 (cfr: estratto conto INPS emesso il 19.05.2025).
In relazione alla situazione abitativa, il ricorrente ha fornito documentazione attestante la propria autonomia abitativa, essendo stato ospite presso un connazionale in Bologna, via Lugo n. 2 (cfr: dichiarazione di ospitalità dell'08.07.2023); tale documentazione dimostra la capacità di gestire la propria vita privata e i legami sociali, indipendentemente dalla distanza dalla sede di lavoro e dall'attuale comune di residenza.
Parallelamente, il ricorrente ha seguito corsi di lingua italiana, conseguendo il Certificato di conoscenza della lingua italiana – livello A2, rilasciato dall'Università per Stranieri di Perugia nella sessione del 21.09.2021, come attestato dal documento del 03.01.2022.
Pagina 4 Appare quindi che la conseguita autonomia economica ed abitativa del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- sentenza IE c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty
c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre
2006).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni
– amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Bangladesh, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di
Pagina 5 soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 10/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Cannavale Dott. Marco Gattuso
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Marco Gattuso Presidente dott.ssa Maria Cristina Borgo Giudice dott.ssa Stefania Cannavale Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 6882 / 2025 promossa da:
nato in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI PIETRO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via G. Marconi nr. 9 (Bologna), giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione speciale ex art. 19 d.lgs nr. 286 del 1998 e 19 ter d.lgs nr. 150 del 2011
CONCUSIONI DELLE PARTI: per la ricorrente: valutato ed accertato quanto esposto, accogliere l'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso dalla Questura di Bologna che ha decretato il diniego del rilascio del permesso
Pagina 1 di soggiorno per protezione speciale e, ritenuto che sussistono i requisiti per l'accoglimento della richiesta, annullare il provvedimento impugnato e disporre che l'Autorità Amministrativa competente provveda al rilascio del richiesto titolo di soggiorno;
per la resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato.
Vinte le spese.
PREMESSA IN FATTO
Preliminarmente, occorre evidenziare che il ricorrente presentava domanda di protezione internazionale in data 28.05.2013 presso la Commissione Territoriale di Roma, che rigettava l'istanza. Con sentenza del Tribunale di Roma del 07.10.2015, a seguito del ricorso iscritto al n. R.G. 60894/2014, veniva tuttavia riconosciuta in suo favore la protezione sussidiaria.
Successivamente, con decreto del 12.04.2018, la Commissione disponeva la cessazione della suddetta protezione, motivandola con il rientro in patria per alcuni mesi da parte dell'istante. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva impugnazione innanzi al Tribunale di Roma (R.G.
19720/2019), il quale ha rigettato l'impugnazione.
In data 31.01.2023, il ricorrente presentava istanza volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998.
Con ricorso depositato il 23.05.2025, il ricorrente, cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento emesso il 14.04.2025 e notificato in data 22.05.2025, con cui la Questura di Bologna– sulla base del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 10.04.2025 – ha rigettato l'istanza.
La Commissione Territoriale di Bologna ha motivato il rigetto ritenendo che il ricorrente non avesse risieduto in Italia in maniera continuativa dal 2013, essendosi temporaneamente recato in Pakistan, che la sua attività lavorativa non fosse sufficientemente stabile e continuativa, che non disponesse di autonomia abitativa, essendo ospitato presso un connazionale a Bologna pur dichiarando di lavorare in provincia di Bergamo, e che non fossero presenti legami familiari stabili e duraturi sul territorio nazionale.
Il ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, in data 30.09.2025, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 2 Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda (31.01.2023, come attestato nella motivazione del provvedimento impugnato), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono
a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di
Pagina 3 comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione di solida vita privata e forte integrazione sociale sul territorio italiano. Infatti, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando cospicua documentazione a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese.
Il ricorrente è giunto in Italia nel 2013 (cfr: parere negativo CT del 28.10.2024) e, sebbene egli abbia fatto ritorno temporaneamente in Pakistan per assistere il padre malato, l'estratto contributivo INPS dimostra che egli ha percepito redditi regolari sin dal 2016, a conferma della sua presenza effettiva e del consolidato inserimento lavorativo e sociale nel Paese.
In particolare, a partire dal 17.01.2022 egli è stato assunto presso la società , con Controparte_2 sede indicata nei cedolini a LA (BG), in qualità di addetto alla movimentazione delle merci, con contratto a tempo determinato, trasformato in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal
17.01.2023. In relazione a tale impiego, egli ha percepito uno stipendio netto mensile medio di circa
1.870,00 euro (cfr. buste paga 2025).
La documentazione previdenziale depositata indica che il ricorrente ha percepito un reddito lordo annuale pari a euro 8.726,20 nel 2016, pari a 934,95 nel 2017, pari a 14.837,00 nel 2018, pari 11.979,31 nel 2019, pari a 8.705,20 euro nel 2020, pari 6.328,20 nel 2021, pari a 9.821,00 nel 2022, pari a 9.909,00 nel 2023, pari a 13.979,00 nel 2024 (cfr: estratto conto INPS emesso il 19.05.2025).
In relazione alla situazione abitativa, il ricorrente ha fornito documentazione attestante la propria autonomia abitativa, essendo stato ospite presso un connazionale in Bologna, via Lugo n. 2 (cfr: dichiarazione di ospitalità dell'08.07.2023); tale documentazione dimostra la capacità di gestire la propria vita privata e i legami sociali, indipendentemente dalla distanza dalla sede di lavoro e dall'attuale comune di residenza.
Parallelamente, il ricorrente ha seguito corsi di lingua italiana, conseguendo il Certificato di conoscenza della lingua italiana – livello A2, rilasciato dall'Università per Stranieri di Perugia nella sessione del 21.09.2021, come attestato dal documento del 03.01.2022.
Pagina 4 Appare quindi che la conseguita autonomia economica ed abitativa del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- sentenza IE c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty
c. Regno Unito - 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre
2006).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni
– amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Bangladesh, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di
Pagina 5 soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 10/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Stefania Cannavale Dott. Marco Gattuso
Pagina 6