Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 161/2023 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di IN, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 161/2023 R.G.A. posta in decisione con ordinanza del 19.02.2025 comunicata in pari data.
vertente tra
nato a [...] il [...], C.F. ed ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Via Salandra n.3 isol.40 Sc. G, elettivamente domiciliato in IN –Largo Seggiola n.135 presso lo Studio Legale dell'Avv. Felice MARTINO (C.F. PEC: CodiceFiscale_2
che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio Email_1 separato allegata all'atto di appello;
Appellante
e
, nata a [...] il [...], C.F. ed ivi residente in Controparte_1 C.F._3
S.S. 114 Km 5,800 Palazzo Presti sc. A, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco GENOVESE
domiciliata presso il suo studio in IN, via Pietro Castelli n. 216, giusta procura in atti;
Appellata
oggetto: appello avverso la sentenza n. 266/2023, emessa dal Tribunale di IN in data 08.02.2023
e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate ex artt. 127 ter c.p.c. e 35
D. Lgs.149/22 in data 14.02.2025 per parte appellante e in data 15.02.2025 per parte appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1796/2021, emesso in data 28.12.2021, con il quale il Tribunale di IN gli aveva ingiunto il pagamento in favore del coniuge separato, , della somma di € Controparte_1
8.576,93, a titolo di rimborso, limitatamente alla quota del 50%, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, sullo stesso gravante in forza di quanto statuito nella sentenza di separazione e confermato nel successivo procedimento di modifica ex art. 710 c.p.c. del novembre 2021.
In via riconvenzionale, assumendo di aver sostenuto spese straordinarie nell'interesse del figlio
, a seguito della decisione del predetto di trasferirsi presso l'abitazione paterna, chiedeva la Per_1
condanna della al relativo rimborso pro quota, con compensazione di quanto dovuto CP_1
relativamente alle spese indicate in citazione.
Sempre in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della per ingiustificato arricchimento, CP_1
avendo la stessa omesso di provvedere al mantenimento del figlio dal mese di aprile 2021 Per_1
al mese di novembre 2021.
Con comparsa depositata in data 22.06.2022, quest'ultima si costituiva ,contestando il contenuto della opposizione e chiedendone il rigetto con condanna dello Sgarano al pagamento della somma di
€ 8.576,93, a titolo di quota di spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, previa parziale compensazione con le minori somme da essa dovute a titolo di rimborso per spese straordinarie, mediche e di studio dallo stesso sostenute per il figlio pari ad € 832,50. Per_1
Concessi i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. richiesti dalle parti e ritenuta la irrilevanza della prova per testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281
sexies c.p.c.
Con sentenza n. 266/2023 emessa in data 08.02.2023, pubblicata in pari data, il Tribunale di IN,
in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava a corrispondere a la somma di € 7.744,43 oltre interessi legali Parte_1 Controparte_1
dal 22.11.2021; rigettava le ulteriori domande proposte da parte opponente;
compensava, infine, le spese del giudizio per 1/6 e condannava alla rifusione della restante quota. Parte_1
Con atto di appello notificato in data 24.02.2023, proponeva impugnazione avverso Parte_1
la sentenza per i motivi di cui infra, chiedendone in via preliminare la sospensione.
Con comparsa depositata in data 06.06.2023 si costitutiva chiedendo in via Controparte_1
preliminare il rigetto dell'inibitoria e contestando nel merito i motivi di impugnazione con conseguente richiesta di conferma integrale della sentenza di primo grado e vittoria di spese e compensi di causa.
Disposta con del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.pc. e D.Lgs. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 19.06.2023, a scioglimento della riserva assunta in esito alla scadenza del termine assegnato, rigettava la richiesta di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2023 sempre secondo il rito della trattazione scritta.
In tale data, rilevato il carico di ruolo del relatore, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'01.07.2024 e successivamente al 17.02.2025.
A tale udienza, svolta a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo
10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, giusta ordinanza dell'01.07.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con il primo motivo di appello, rubricato “VIZIO DELLA SENTENZA PER OMESSA E/O
ERRATA MOTIVAZIONE – ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE –
MOTIVAZIONE ILLOGICA – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE”, parte appellante si duole della sentenza impugnata per avere il primo decidente omesso la motivazione in merito all'eccezione di straordinarietà o ordinarietà delle spese universitarie.
Osserva , in proposito, che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto dell'indirizzo assunto dalla Suprema Corte in merito alla qualificazione come spese ordinarie di quelle universitarie e di quelle ad esse collegate.
Richiama, in particolare, l'ordinanza n. 34100 del 12 novembre 2021, con cui la Corte di legittimità
aveva, una volta per tutte, confermato che le spese universitarie non possono essere qualificate come
“straordinarie” , in quanto prive dei caratteri della imprevedibilità e straordinarietà richieste per ritenerle tali.
Sotto altro profilo, l'appellante rileva che, a prescindere dalla natura straordinaria o meno delle spese universitarie, in base agli stessi prospetti del CNF, richiamati dalla a sostegno della pretesa CP_1
creditizia, le spese universitarie e di alloggio, ove fuori sede, per essere considerate come straordinarie-rimborsabili dovevano essere subordinate al consenso di entrambi i genitori;
consenso che, nel caso di specie, mai era stato concesso .
Sul punto, evidenzia di aver documentato il proprio rifiuto all'iscrizione della figlia in un'università
del nord, mentre controparte non aveva fornito la prova dell'assenso .
Sotto ulteriore profilo, l'appellante lamenta che la motivazione della sentenza era illogica e costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione, avendo il Giudice di prime cure adottato una decisione che privilegiava la donna rispetto all'uomo, portando quest'ultimo in una posizione di disagio economico. Deduce, al riguardo, che la casa coniugale, comprensiva degli arredi, era stata assegnata alla moglie che non solo non doveva versare alcun canone locativo, ma, inoltre , oltre a percepire lo stipendio da insegnante, usufruiva dell'importo di € 600,00 versato per il mantenimento dei figli.
Assume che , per emettere una sentenza così priva di valida motivazione, il decidente avrebbe dovuto richiedere la busta-paga e/o il cedolino pensione alle parti.
§ 2. Con il secondo motivo di appello, rubricato “VIZIO DELLA SENTENZA PER NON AVER
CONSIDERATO STRAORDINARIE LE SPESE SBORSATE DAL SIG. SGARANO PER IL FIGLIO
GIANLUCA. – RICHIESTE ECONOMICHE DEL SIG. SGARANO”, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il decidente non aveva considerato spese straordinarie, da porre a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, una serie di esborsi affrontati in favore del figlio Per_1
Premette di aver regolarmente versato, in adempimento dei propri obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, l'importo di € 600,00 mensili, di cui, tuttavia, nulla era mai pervenuto nelle mani del figlio che, a causa di contrasti con la madre, si era trasferito presso il padre. Per_1
Aggiunge che , in conseguenza di tale decisione, era stato costretto a sostenere delle spese per acquistare la camera da letto al figlio e consentirgli di vivere dignitosamente e che, presentando tali spese i caratteri dell'imprevedibilità, eccezionalità e occasionalità, la era tenuta al rimborso CP_1
nella misura del 50% .
Rileva, ulteriormente, che il Tribunale non aveva qualificato come straordinarie le spese sostenute per tenere efficiente il ciclomotore, formalmente a lui intestato, ma sempre stato in possesso ed in uso al figlio né, tantomeno, quelle affrontate per consentire al ragazzo di tornare dall'estero, dato che la madre, pur avendo ricevuto l'assegno di mantenimento, aveva omesso di corrispondere al figlio la somma necessaria per il rientro dall'Inghilterra, ove si era recato per motivi personali.
§ 3. Con il terzo motivo di appello, rubricato “MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
DEL SIG. SGARANO PER L'NGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO DELLA SIG.RA GERACI.
RICHIESTA DI RESTITUZIONE SOMME A FAVORE DELL'OPPONENTE. CHIARO ERRORE
DEL GIUDICE DI PRIME CURE”, parte appellante censura la sentenza impugnata per non avere il primo decidente accolto la domanda di ingiustificato arricchimento avanzata nei confronti della
CP_1
Rappresenta che, dopo il trasferimento di presso la casa paterna, essi genitori avevano Per_1
raggiunto l'accordo di corrispondere a ciascuno dei figli la somma di € 600,00.
Nondimeno, la nonostante l'originario assenso a tale regolamentazione e la conseguente CP_1
restituzione al marito dell'assegno di € 600,00 quale contributo per il mantenimento de figlio , dal mese di aprile del 2021 – e sino al mese di novembre allorquando con provvedimento adottato in data
5.11.21 nel procedimento ex art. 210 c.p.c.. era stato disposto che ogni genitore dovesse occuparsi delle spese ordinarie per il figlio coabitante -aveva deciso unilateralmente di restituire l'assegno nell'importo di € 300,00, nulla facendo giungere per il mantenimento di rimasto a totale Per_1
carico di esso padre.
Quest'ultima , pertanto, secondo l'assunto dell'appellante, aveva conseguito un ingiustificato arricchimento per un importo pari a € 2.100,00 (€ 300,00 x 7 mesi da aprile ad ottobre 2021
compresi), che avrebbe dovuto essere restituita.
Erroneamente il primo Giudice aveva rigettato la domanda sul presupposto dell'irrilevanza degli accordi verbali tra i coniugi, dato che il contratto tra gli ex coniugi si era concluso per “facta
concludentia” , per il tramite della restituzione da parte della dell'importo di € 600,00 , come CP_1
concordato.
Lamenta che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di accordi non omologati modificativi di precedenti intese, avendo la Corte di Cassazione
riconosciuto piena operatività alla sfera dell'autonomia privata anche nel settore di quei negozi del diritto di famiglia non caratterizzati dalla patrimonialità .
§ 4. Con il quarto motivo di appello, rubricato “ERRATA CONDANNA DEL SIG. SGARANO ALLE
SPESE E COMPENSI DI GIUDIZIO DI PRIMO GRADO”, l'appellante censura la regolamentazione delle spese, assumendo che il Tribunale, nonostante il rigetto di buona parte delle domande di esso opponente ( essendo stata posta in compensazione solo l'importo di € 832,50, non contestato dalla , avrebbe dovuto compensarle integralmente, in considerazione della particolare vicenda CP_1
riguardante le spese universitarie ed alloggiative fuori sede, poste a carico di esso opponente in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale e dottrinario.
Lamenta di essere stato punito per aver fatto valere i propri diritti e , da ultimo, aggiunge che anche la condanna alle spese per la quota di 5/6 integra una violazione dei diritti costituzionali.
§ 5. I motivi di appello, che sono stati punto per punto contestati dalla possono essere CP_1
esaminati congiuntamente, poichè evidentemente connessi.
E' opportuno evidenziare, in punto di fatto, che , con sentenza n.2101/2018 del 5.11.2018, il
Tribunale di IN , nel pronunciare la separazione dei coniugi e regolamentare i rapporti economici per quanto di specifico rilievo in questa sede, ha posto a carico dello l'obbligo di Pt_1
contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 x 2) e di contribuire nella quota del 50% alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili”.
In punto di diritto, giova, invece, rammentare che in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra:
a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità,
l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione,
divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio (Cass.n. 379/2021; Cass.n. 19532/2023 ; Cass.n. 14564/2023;Cass. n. 15229/2023)
“Spesa straordinaria, dunque, non è solo l'imprevisto, ma anche il rilevante”(Cass. cit.).
Da ciò consegue che la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già
indicati per l'assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza esclusivamente perequativa, come l'assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ritenute proporzionate al loro interesse, e ciò,
evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione
In base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, sono stati, dunque, individuati tre criteri per qualificare una spesa come straordinaria: l'imprevedibilità, intesa come impossibilità per il giudice e le parti di determinarne preventivamente la debenza;
l'imponderabilità, riferita all'entità
della spesa poiché non può essere quantificata nel suo ammontare ex ante;
la rilevanza ,intesa come esorbitanza rispetto alle spese ordinariamente sostenute (cfr. Cass. civile n. 18869/2014).
Muovendo da tale approccio , anche di recente la Suprema Corte in merito alla qualificazione delle spese sostenute nell'interesse dei figli ha affermato che : "In tema di mantenimento dei figli,
costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con
erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale
o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base
a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337-ter,
comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro
rilevante entità, se non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero
l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti
attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della
quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell'assegno" ( Cass. n. 7169/2024) .
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, è evidente l'infondatezza dell'assunto dello circa il carattere ordinario delle spese sostenute dalla per la frequentazione degli Pt_1 CP_1
studi universitari da parte della figlia lontano dal luogo di residenza (IN), come tali Per_2
comprese nel contributo di mantenimento.
Ciò in quanto , nel momento in cui è stata fissata la somma dovuta per il mantenimento della giovane
(novembre 2018) , quest'ultima non aveva ancora completato il percorso universitario Per_2
triennale presso l'Università di IN .
Finito tale primo ciclo di studio, come si evince dagli allegati del giudizio, la predetta (cfr. missiva del 29.08.2019 avente ad oggetto comunicazioni relative a per scelta proseguimento Parte_2
studi universitari e relative spese) aveva deciso di effettuare la specializzazione fuori dal luogo di residenza, volendo seguire un indirizzo di studi non consentito presso l'Università di IN.
Alla stregua di tali pacifiche emergenze, deve escludersi che, al momento di formazione del titolo giudiziale, fosse stato previsto con certezza che la figlia avrebbe completato gli studi fuori Per_2
sede e che, conseguentemente, si fosse tenuto conto, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, della rilevanza degli esborsi a tal fine necessari.
La circostanza- valorizzata dall'appellante a sostegno della dedotta ordinarietà della spesa – che nel
2018 la figlia fosse già una studentessa universitaria , non è sufficiente a ritenere che le spese Per_2
occorrenti per il completamento del percorso formativo fuori sed, presentandosi sostanzialmente certe e prevedibili, fossero state comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario.
Lo Sgarano, in proposito, si è limitato a contestare il carattere straordinario delle spese, senza,
tuttavia, spiegare la ragione per cui esse spese fossero prevedibili al momento della formazione del titolo giudiziale, sotto il profilo della scelta dell'ubicazione della sede universitaria dove la figlia avrebbe completato la formazione universitaria, né ha contestato la rilevanza dell'esborso, che ne evidenzia il carattere di straordinarietà. La Corte di Cassazione ha, in proposito, affermato che “Non vi è dubbio che la spesa per la
frequentazione degli studi universitari lontano dal luogo di residenza, nella parte riferibile
all'alloggio, rientri in quest'ultimo genere di spese, in ragione, quanto meno, della sua usuale
rilevanza (oltre che, normalmente, dell'imprevedibilità della sede presso cui lo studente deciderà di
svolgere i propri studi)” (Cass.n. 19532/2023 )
Nè è condivisibile l'ulteriore profilo, in cui si articola la dedotta doglianza e che fa leva sulla necessità
dell'assenso dell'altro genitore, a prescindere dalla natura ordinaria o straordinaria della spesa.
Vale in proposito richiamare l'orientamento della Corte di legittimità secondo la quale “il genitore
non collocatario è tenuto a contribuire alle spese straordinarie effettuate dall'altro genitore, anche
se non previamente concordate, purché si tratti di spese sostenute nell'interesse del figlio
maggiorenne, economicamente non autosufficiente, e di entità sostenibile in rapporto alle condizioni
economiche dei genitori” (cfr., ex aliis, Cass. n. 4753 del 2017; Cass. n. 4182 del 2016; Cass. n.
12013 del 2016, resa proprio in tema di rimborsabilità delle spese straordinarie conseguenti alla scelta dell'università più adatta agli studi universitari del figlio maggiorenne).
La Corte di Cassazione ha, infatti, escluso la configurabilità a carico del coniuge affidatario della prole di un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese c.d. "straordinarie", pure precisando che ,nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore,
commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori
Le due linee direttrici sono, quindi, l'interesse del minore e la compatibilità della spesa rispetto alla sua effettiva utilità e la sostenibilità economica da parte dei genitori.
Pertanto, ove il giudice riconosca la rispondenza della spesa all'interesse preminente del minore ed al tenore di vita familiare, anche in relazione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli,
che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro (Cass.,
n. 2467/2016; Cass. n. 14564/2023).
Né risulta pertinente al caso di specie la pronuncia della Suprema Corte, citata dall'odierno appellante nelle note inviate per l'udienza dell'11.12.2023 (Cass. n. 769/2023).
Invero, nel caso esaminato, in sede di procedimento di separazione giudiziale era stato analiticamente regolamentato il regime di rimborso delle spese straordinarie per i figli minori e il Tribunale aveva espressamente imposto un obbligo inderogabile di concertazione preventiva tra i coniugi, ad esclusione di alcune determinate categorie di spese, espressamente elencate, per le quali, ai fini del rimborso, era richiesta la sola esibizione di idonea documentazione.
Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, nessun obbligo inderogabile di preventiva concertazione è stato previsto nella sentenza di separazione, di talchè restano applicabili i principi generali in materia già evidenziati.
Occorre, inoltre, sottolineare che nessuna rilevanza giuridica può essere attribuita alle linee guida dei vari Consigli Nazionali forensi, posto che, come detto, si tratta di indicazioni generali che vanno tuttavia prese in considerazione sempre alla luce e nel rispetto dei criteri fissati dalla Suprema Corte.
In tale ottica, va condivisa la motivazione del giudice di prime cure, che ha ritenuto le spese sostenute per l'alloggio a Bologna fossero rispondenti al preminente interesse della figlia e congrue rispetto ai parametri reddituali dei genitori quali esaminate nella sentenza di separazione), che ne consentono la sostenibilità .
Del resto , lo – che informato della scelta della figlia non aveva inizialmente esternato alcuna Pt_1
opposizione (v. risposta alla comunicazione del 28.08.2019) – non ha addotto alcun valido motivo di dissenso (v. missiva a firma del legale del 12.04.2021), non avendo contestato che l'Università
messinese, pur essendo “ottima” ( come evidenziato dal predetto nella missiva de qua) non contemplasse l'indirizzo scelto dalla giovane per completare il proprio percorso formativo. Per_2 Anche la doglianza che fa leva sulla pretesa illegittimità costituzionale della sentenza sconta eguale sorte di infondatezza.
Contrariamente all'assunto dell'odierno appellante circa la violazione del principio di uguaglianza tra donna e uomo, con conseguente maggiore disagio economico per quest'ultimo, ritiene la Corte
che il decidente abbia fatto corretta applicazione del principio di bigenitorialità, che non può
comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all'interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento,
sempre che le stesse siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. n.
12013/2016)
Mette conto, in proposito, evidenziare, quanto alle condizioni economiche dei genitori, che lo nel messaggio inserito in calce alla missiva della del 29.08.2019, nel rappresentare Pt_1 CP_1
l'impossibilità di sostenere la spesa richiesta, ha affermato di essere tenuto al pagamento, oltre che all'assegno di mantenimento, anche di una rata per mutuo/finanziamento pari ad euro 500,00.
Tuttavia, nella sentenza di separazione giudiziale, il giudice, nella comparazione delle condizioni reddituali tra le parti , aveva già tenuto della rata di mutuo gravante sullo , pari ad euro 290,00. Pt_1
Non risulta alcuna richiesta di modifica giudiziale degli accordi di separazione volta a rilevare una diversa e più gravosa condizione economica dello , che, eventualmente, avrebbe potuto Pt_1
giustificare una revisione della ripartizione percentuale delle spese straordinarie.
Per cui, diversamente da quanto asserito dall'odierno appellante, non era il Giudice di prime cure a dover richiedere la produzione del cedolino pensione o della busta paga, ma eventualmente spettava all'odierno deducente agire in giudizio per provare la mutata condizione economica in peius rispetto alle statuizioni giudiziali del 2018 ed ottenere la conseguente modifica degli accordi originari.
§ In linea con quanto finora evidenziato, risulta palesemente infondato anche il secondo motivo di appello, avente ad oggetto il rimborso di una serie di spese sostenute dallo in favore del figlio Pt_1
a suo dire nell'ambito delle spese straordinarie e, dunque, da dividere al 50%. Per_1
Orbene, come correttamente rilevato dal primo giudice, le spese sostenute per l'acquisto dei mobili necessari ad arredare la camera del figlio convivente, vanno di certo considerate come ordinarie,
tenuto conto della necessità per il genitore di garantire al figlio convivente un'idonea sistemazione.
Non si tratta di spese ricomprese nell'ambito di quelle avente il carattere dell'eccezionalità,
imprevedibilità e occasionalità, integrando un esborso che, pur non presente ogni mese, risulta prevedibile in un normale iter di vita e necessario a garantire una sistemazione adeguata.
Priva di qualsiasi fondamento logico e giuridico è anche la tesi dell'odierno appellante , secondo cui il rimborso del 50% sarebbe giustificato dal comportamento della che avrebbe fatto di tutto CP_1
per allontanare il figlio.
Proseguendo nella disamina del secondo motivo di appello, anche in relazione alle spese per la riparazione del ciclomotore di proprietà dello la sentenza impugnata resiste alle censure Pt_1
dell'appellante.
Al fine di superare la mancanza di consenso dell'altro genitore ed ottenere il rimborso della metà
della spesa sostenuta, lo avrebbe dovuto dimostrarne la necessarietà con riferimento Pt_1
all'utilità che ne sarebbe derivata al figlio, oltre che la sostenibilità da parte della CP_1
In assenza di tale prova, deve ritenersi il carattere voluttuario della spesa che imponeva , ai fini dell'eventuale ripartizione tra i genitori, il consenso preventivo della madre, nel caso di specie non allegato e provato.
Riguardo, infine, alle spese relative al viaggio in Inghilterra, occorre rilevare che lo stesso appellante afferma trattarsi di viaggio effettuato per motivi personali, nulla avendo allegato circa le ragioni che lo hanno giustificato. In assenza dell'allegazione e della prova circa la ricorrenza di un eventuale interesse preminente del figlio, che in effetti avrebbe potuto giustificare una ripartizione delle spese indipendentemente dal preventivo consenso dell'altro genitore, anche tale doglianza risulta infondata.
§
Infondato si appalesa, infine, anche il terzo motivo di appello , avente ad oggetto la domanda di restituzione dell'importo euro 2.100 a titolo di ingiustificato arricchimento per aver omesso la CP_1
il versamento della somma dovuta a titolo di mantenimento del figlio per i mesi da aprile a Per_1
ottobre 2021.
Invero, il Tribunale, nel rigettare la domanda di restituzione, non ha fatto altre che applicare il granitico orientamento della Suprema Corte, secondo cui “il diritto di un coniuge a percepire
l'assegno ed il corrispondente obbligo dell'altro coniuge di versarlo, nella misura e nei modi stabiliti
dalla sentenza di separazione o dal verbale omologato, conservano la loro efficacia fino a quando
non intervenga la modifica di tali provvedimenti, trovando applicazione, in mancanza di specifiche
disposizioni, i principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità (sia pure rebus sic
stantibus) del giudicato, i quali impediscono di far retroagire gli effetti del provvedimento di
revisione al momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la
soppressione dell'assegno (la Corte ha precisato che la modifica delle condizioni della separazione
non può essere fatta decorrere da una data anteriore a quella di proposizione della relativa domanda,
ciò perché è da considerare intangibile la precedente statuizione e del tutto ininfluente il momento
in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o finanche per la soppressione dell'assegno)”
( Cass. n.20101/2023; Cass. n.11213/2019; Cass. n. 16173/2015).
Ebbene, se è vero che – come assunto dell'appellante- la giurisprudenza di legittimità attribuisce rilevanza all'accordo raggiunto tra i coniugi in difformità al provvedimento precedentemente adottato, nondimeno, siffatto accordo per essere produttivo di effetti vincolanti tra le parti necessita di ratifica giudiziale. Invero, solo l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o di divorzio ed estraneo all'oggetto del giudizio (status,
assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), seppure avente causa nella crisi coniugale, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per l'omologazione (Cass. n. 24621/2015; 1985/2025)
Nella specie, però, l' accordo allegato dallo Sgarano non può ritenersi estraneo all'oggetto del giudizio di separazione, vertendo, piuttosto, sul suo contenuto essenziale (misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli) e, pertanto,andava ratificato.
E poiché ciò è avvenuto con decreto del 09.11.2021, in forza del quale a partire da novembre 2021
ciascun genitore avrebbe provveduto” al mantenimento del figlio con lo stesso genitore convivente,
i genitori provvederanno alle spese straordinarie del figlio non convivente nella misura del 50%”.,
nessuna pretesa di restituzione delle somme pregresse può vantare lo . Pt_1
Peraltro, in quella sede nulla, quest'ultimo aveva dedotto circa potenziali regolamentazioni pregresse di somme eventualmente dovute dalla né rivendicato alcuna restituzione . CP_1
Mette conto, altresì, evidenziare che l'accoglimento della domanda di soppressione o riduzione dell'assegno non giustifica la condanna dell'avente diritto alla restituzione totale o parziale degl'importi già percepiti, il cui carattere sostanzialmente alimentare ne comporta l'irripetibilità,
impignorabilità e non compensabilità con altre prestazioni, dispensando il coniuge obbligato dalla corresponsione delle somme eventualmente non ancora versate per i periodi pregressi (Cass. n.
25166/2017; Cass.n. 13609/2016; Cass.n. 28987/2008)
Quanto in particolare all'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, il carattere sostanzialmente alimentare, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già
ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione (Cass. 2016 cit.).
Alla luce di quanto fin qui rilevato, anche l'ultimo motivo di gravame deve intendersi assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (Cass. n. 2830/2021), che peraltro, sul punto, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, disponendo la compensazione delle spese nella misura di 1/6 in ragione dell'accoglimento dell'opposizione limitatamente all'importo di euro 832,50 .
Riguardo, infine, l'asserita violazione dei principi costituzionali in materia di condanna alle spese del giudizio, l'appellante si è limitato ad una generica contestazione senza indicare un'effettiva motivazione tale per cui si possa valutare, nel caso specifico, l'eventuale inosservanza di norme costituzionali.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dello Sgarano anche al pagamento delle spese di questo grado liquidate come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione del dichiarato valore , dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22
invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”.
La non particolare complessità delle questioni trattate giustifica l'applicazione di parametri prossimi a quelli minimi.
Stante il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per porre a carico dello il pagamento di Pt_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per i relativi adempimenti., giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012,
trattandosi di procedimento iniziato dopo il 1° febbraio 2013 (fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione Finanziaria e, dunque, al funzionario di Cancelleria valutare se, nonostante detta attestazione nel caso concreto, la doppia contribuzione spetti o meno Cass. SS.UU.
2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IN, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 161/2023 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 266/2023, emessa dal Tribunale di IN in data Parte_1
08.02.2023 e pubblicata in pari data, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto,conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di questo Parte_1
grado che liquida in complessivi euro 2.100,00 per compensi (euro 600,00 per la fase di studio, euro 500,00 per quella introduttiva ed euro 1.000,00 per quella decisoria), oltre rimborso spese generali nella misura di legge cpa ed iva;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la
Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in IN in data 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino