TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 07/03/2025 al n. 542/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. MAURO Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in Via Virgilio 46026
QUISTELLO presso lo studio dell'avv. MAURO MARIA GRAZIA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. SPADINI CP_1 C.F._2
PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA P. AMEDEO N. 35 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. SPADINI PAOLA resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 03/07/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Dichiarare la cessazione Parte_1 CP_1
degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora ed il Parte_2
signor il 29.06.2002 trascritto nei registri di stato civile del CP_1
Comune di Moglia (MN) al N. 8 Parte 2 Sez. A anno 2002 ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. Confermare l'assegnazione della casa familiare con tutti gli arredi ivi
Per contenuti alla signora , che vi risiederà con la figlia minore;
Parte_1
3. Confermare l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con facoltà per gli stessi di assumere separatamente le decisioni rispetto alla gestione ordinaria dei minori quando li avranno presso di sé;
4. Disporsi la collocazione prevalente e residenza di presso il Persona_2
padre e di presso la madre, stabilendo che ciascun genitore Persona_3
provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio convivente e con concorso al 50% di ciascun genitore nelle spese straordinarie dei figli secondo il seguente schema (Prot. 1972/2024 Trib. di Mantova):
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche:
• tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed pagina 2 di 7 erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
• quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
• tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli vogliano proseguire negli studi);
• acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
• spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
• spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento pagina 3 di 7 collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
• spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro pagina 4 di 7 genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta".
5. Disporre che i minori congiuntamente trascorrano un fine settimana, a settimane alterne con l'uno o l'altro genitore, dal sabato pomeriggio alle ore 15 alla domenica sera alle ore 21.30, salvo diverso accordo tra le parti;
6. Durante le festività natalizie i minori trascorreranno congiuntamente ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il periodo dal mattino del 26/12 al pomeriggio del 31/12 e dal pomeriggio del 31/12 alla sera del 06/01, chi terrà i figli in quest'ultimo periodo avrà altresì diritto a tenerli dalla mattina del 24/12 alla mattina del 26/12; durante le vacanze pasquali le parti alterneranno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive i minori trascorreranno congiuntamente due settimane con l'uno e due settimane con l'altro genitore da concordare entro il 15/05 di ogni anno. Per i mesi restanti liberi dall'obbligo scolastico, i genitori si impegnano ad assumere opportuni accordi per l'assistenza dei figli;
7. assegnare la proprietà a dell'autovettura Fiat Panda targata Parte_1
ED574GE formalmente intestata a , ma in uso ed interamente CP_1
pagata da . A tal fine il passaggio di proprietà dovrà avvenire Parte_1
entro 2 mesi dal deposito della sentenza di divorzio;
8. Darsi atto che le parti sono economicamente autosufficienti”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
pagina 5 di 7 premesso di aver contratto matrimonio in MOGLIA in data 29/06/2002 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 8, parte 2, serie A, anno 2002) formulavano infine le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOGLIA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte 2, serie A, anno 2002);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di pagina 6 di 7 Mantova, il 03/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 07/03/2025 al n. 542/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. MAURO Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata in Via Virgilio 46026
QUISTELLO presso lo studio dell'avv. MAURO MARIA GRAZIA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. SPADINI CP_1 C.F._2
PAOLA, elettivamente domiciliato in VIA P. AMEDEO N. 35 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. SPADINI PAOLA resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 03/07/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “Dichiarare la cessazione Parte_1 CP_1
degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora ed il Parte_2
signor il 29.06.2002 trascritto nei registri di stato civile del CP_1
Comune di Moglia (MN) al N. 8 Parte 2 Sez. A anno 2002 ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. Confermare l'assegnazione della casa familiare con tutti gli arredi ivi
Per contenuti alla signora , che vi risiederà con la figlia minore;
Parte_1
3. Confermare l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con facoltà per gli stessi di assumere separatamente le decisioni rispetto alla gestione ordinaria dei minori quando li avranno presso di sé;
4. Disporsi la collocazione prevalente e residenza di presso il Persona_2
padre e di presso la madre, stabilendo che ciascun genitore Persona_3
provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio convivente e con concorso al 50% di ciascun genitore nelle spese straordinarie dei figli secondo il seguente schema (Prot. 1972/2024 Trib. di Mantova):
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche:
• tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed pagina 2 di 7 erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
• quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
• tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i figli vogliano proseguire negli studi);
• acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
• spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
• spese per baby-sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento pagina 3 di 7 collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
• spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro pagina 4 di 7 genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta".
5. Disporre che i minori congiuntamente trascorrano un fine settimana, a settimane alterne con l'uno o l'altro genitore, dal sabato pomeriggio alle ore 15 alla domenica sera alle ore 21.30, salvo diverso accordo tra le parti;
6. Durante le festività natalizie i minori trascorreranno congiuntamente ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il periodo dal mattino del 26/12 al pomeriggio del 31/12 e dal pomeriggio del 31/12 alla sera del 06/01, chi terrà i figli in quest'ultimo periodo avrà altresì diritto a tenerli dalla mattina del 24/12 alla mattina del 26/12; durante le vacanze pasquali le parti alterneranno il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive i minori trascorreranno congiuntamente due settimane con l'uno e due settimane con l'altro genitore da concordare entro il 15/05 di ogni anno. Per i mesi restanti liberi dall'obbligo scolastico, i genitori si impegnano ad assumere opportuni accordi per l'assistenza dei figli;
7. assegnare la proprietà a dell'autovettura Fiat Panda targata Parte_1
ED574GE formalmente intestata a , ma in uso ed interamente CP_1
pagata da . A tal fine il passaggio di proprietà dovrà avvenire Parte_1
entro 2 mesi dal deposito della sentenza di divorzio;
8. Darsi atto che le parti sono economicamente autosufficienti”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
pagina 5 di 7 premesso di aver contratto matrimonio in MOGLIA in data 29/06/2002 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 8, parte 2, serie A, anno 2002) formulavano infine le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MOGLIA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 8, parte 2, serie A, anno 2002);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di pagina 6 di 7 Mantova, il 03/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7