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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1287/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Loc. Germaneto-Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000009673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000009673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000009673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000009673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000009673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000009673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000009673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160003571950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160003571950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180004618364000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180004618364000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920200002729824000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220000677823000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220000677823000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 9.09.2025 l'avviso di intimazione n. 13920259000009673000 limitatamente a quattro cartelle di pagamento emesse per il recupero della tassa automobilistica riguardanti gli anni 2011–2012, 2013–2014, 2015, 2017–2018, per un totale di € 3.554,83, a lei notificato il 24.06.2025 nei confronti della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base dei seguenti motivi:
Prescrizione dei ruoli
Le cartelle sarebbero state notificate oltre il termine di 5 anni previsto dall'art. 25 DPR 602/1973.
Tutte le annualità risultano prescritte alla data delle rispettive notifiche.
Nullità inscindibile della cartella
Ogni cartella contiene annualità prescritte e non separabili.
Secondo giurisprudenza (Cass. 9767/2014, 12567/2011) l'intero atto è nullo.
Violazione dello Statuto del contribuente
Mancanza di adeguata motivazione delle cartelle (art. 7 L. 212/2000).
Vizi di notifica
Notifica tardiva e in alcuni casi non dimostrata correttamente dall'Ente.
Vizi procedurali
Mancata notifica di atti presupposti (avvisi di accertamento).
Assenza o incompletezza della motivazione.
Mancanza di firma digitale o indicazione del responsabile del procedimento.
Vizi sostanziali
Cumulo illegittimo di annualità diverse.
Errata quantificazione di sanzioni e interessi, non conformi alle norme vigenti.
Violazione dei principi costituzionali
Atti irragionevoli e tardivi contrari agli artt. 3 e 97 Cost.
Applicazione del principio in dubio pro contribuente.
La ricorrente chiedeva l'accoglimento integrale del ricorso e l'annullamento dell'intimazione limitatamente alle quattro cartelle impugnate;
in subordine, declaratoria di nullità per vizi formali e sostanziali e condanna degli Enti alle spese di giudizio, con distrazione.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che riteneva l'inammissibilità del ricorso per tardività, non avendo la ricorrente fornito prova della data di notifica dell'atto impugnato, non ritenendo la mera indicazione della data nel ricorso sufficiente, essendo l'onere della prova a carico del contribuente (es. Cass. 15224/2024; CGT Calabria 158/2025).
Chiedeva il rigetto delle eccezioni del ricorso ed in particolare:
1. Cumulabilità delle annualità: L'intimazione può contenere più ruoli in un unico atto;
la ricorrente confonde
“atto” con “ruolo”.
2. Originari atti notificati: La Regione afferma di avere notificato gli atti presupposti e allega i relativi documenti, definendoli “ultronei”.
3. Prescrizione: Contesta che sia intervenuta la prescrizione, distinguendo tra decadenza e prescrizione;
afferma che la tassa automobilistica avrebbe prescrizione decennale, non triennale.
4. Motivazione dell'intimazione: L'intimazione è un atto esecutivo con contenuto vincolato (art. 50 DPR
602/1973); pertanto, è sufficiente il riferimento alla cartella precedentemente notificata (Cass. 28689/2019;
Cass. 24914/2023).
5. Interessi, sanzioni e calcoli: La Regione richiama Cass. SS.UU. 22281/2022 e Cass. 32488/2021 secondo cui non sarebbe necessario dettagliare nuovamente i criteri di calcolo negli atti esecutivi.
6. Chiedeva, quindi, la condanna alle spese da porre a carico del contribuente o, in subordine, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Conclusioni della Regione:
· Inammissibilità del ricorso per tardività;
· In subordine, rigetto nel merito;
· Condanna alle spese del contribuente o alternativamente dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in quanto le cartelle sottese all'intimazione sarebbero state regolarmente notificate al contribuente, come documentato negli allegati (doc. 04–07). Pertanto, l'avviso di intimazione non costituirebbe il primo atto ricevuto. Ai sensi dell'art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992, la mancata impugnazione delle cartelle nei termini le ha rese definitive, precludendo ogni contestazione successiva. Quindi, il ricorso sarebbe inammissibile perché rivolto contro un atto successivo a cartelle definitive. Inoltre, l'omessa impugnazione nei 60 giorni rende la cartella irretrattabile (Cass. 542/2001) e, una volta che un atto presupposto è divenuto definitivo, non sarebbe più possibile discutere il merito del tributo o la prescrizione maturata prima. Inoltre, sosteneva che le notifiche sarebbero state regolarmente effettuate ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, anche tramite servizio postale e le date di notifica sarebbero puntualmente indicate e documentate. Pertanto, nessuna prescrizione sarebbe maturata, perché le cartelle sarebbero state notificate nelle date indicate, la prescrizione sarebbe stata interrotta da successivi preavvisi di fermo (doc. 08 e 09) ed il periodo COVID avrebbe determinato una sospensione legale del decorso della prescrizione per 478/492 giorni, ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015. Rispetto all'eccezione di mancanza di sottoscrizione dell'avviso di intimazione, rappresentava che nessuna norma richiederebbe la firma dell'intimazione, che l'atto sarebbe validamente riferibile all'ente (art. 50 DPR 602/1973) e per la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione la sottoscrizione non sarebbe necessaria, salvo espressa previsione di legge. Ancora, rispetto alla mancanza di indicazione del responsabile del procedimento, osservava che l'obbligo riguarderebbe solo le cartelle (art. 36, c.
4-ter D.L. 248/2007), non gli avvisi di intimazione. Inoltre, l'atto sarebbe vincolato, ossia non soggetto alla disciplina completa dello Statuto del contribuente. Rispetto all'eccezione di mancata allegazione delle cartelle, rilevava che non sarebbe necessario allegare atti già notificati e conosciuti (Cass. 15221/2012) e che l'intimazione sarebbe un atto esecutivo e non provvedimento impositivo, per cui basterebbe il riferimento agli estremi della cartella.
Venendo all'accezione di difetto di motivazione / interessi / aggi di riscossione, chiariva che la motivazione sarebbe sufficiente poiché l'intimazione richiamerebbe la cartella, gli interessi sarebbero determinati per legge (artt. 20 e 30 DPR 602/1973) e non richiederebbero ulteriore motivazione ed il compenso di riscossione sarebbe stabilito per legge (art. 17 D.Lgs. 112/1999). Concludendo, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva dichiarare inammissibile il ricorso;
in subordine, rigettarlo come infondato e condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La difesa della ricorrente depositava delle memorie illustrative, con le quali contestava integralmente le eccezioni sollevate dalla Regione Calabria e dall'Agenzia Entrate Riscossione, ribadendo la piena ammissibilità del ricorso e la radicale illegittimità dell'avviso di intimazione e delle cartelle sottese. In particolare, sull'asserita inammissibilità del ricorso, la ricorrente replica che non sarebbe provata la notifica delle cartelle;
la pretesa definitività delle cartelle presupporrebbe la prova rigorosa della loro notifica, ma gli avvisi di ricevimento non riporterebbero il numero della cartella;
mancherebbero relata di notifica e distinte di spedizione, alcuni A/R si riferirebbero ad atti diversi (accertamenti) e non esisterebbe alcun elemento che colleghi i plichi alle cartelle citate.
Pertanto, le cartelle non sarebbero mai state notificate e dunque non sarebbero mai divenute definitive. Di conseguenza, non essendo gli atti presupposti stati notificati, essi potrebbero essere impugnati unitamente all'intimazione. Pertanto, l'impugnazione dell'avviso consentirebbe di far valere tutti i vizi delle cartelle. Sulla prova della notifica delle singole cartelle, la notifica postale ex art. 26 DPR 602/1973 dovrebbe essere provata congiuntamente dalla copia della cartella, dall'avviso di ricevimento e dalla distinta di spedizione. Nel caso di specie mancherebbero tutti gli elementi.
Riteneva, quindi, che per nessuna cartella sia stata fornita la dimostrazione dell'avvenuta notifica. Rispetto alla prescrizione dei crediti, senza notifica valida, nessun atto (neppure eventuali preavvisi di fermo) potrebbe interrompere la prescrizione;
anche applicando il termine decennale, molte annualità (2011–2018) risulterebbero comunque prescritte prima del 2025, la sospensione COVID non potrebbe operare senza un termine prescrizionale validamente in corso e gli atti interruttivi invocati sono comunque successivi a prescrizione già maturata. Pertanto, i crediti sarebbero prescritti. Rispetto ai vizi propri dell'avviso di intimazione, individuava ulteriori vizi autonomi dell'atto, quali la mancanza di sottoscrizione, per non essere l'avviso firmato, per non essere riconducibile ad un funzionario responsabile, perché violerebbe i principi di certezza, legittimazione e provenienza dell'atto. Inoltre, non sarebbe stato indicato il nominativo del responsabile del procedimento. Ribadiva la violazione dell'art. 7 Statuto del Contribuente, sub specie di difetto di motivazione, in quanto l'atto non spiegherebbe perché il credito sia ancora esigibile, non indicherebbe la data di notifica delle cartelle e non chiarirebbe i presunti atti interruttivi. Da ultimo, sosteneva l'erronea quantificazione delle somme, avendo riscontrato delle discrepanze tra gli importi indicati, la mancanza del criterio di calcolo degli interessi e l'assenza della base di calcolo dell'aggio, per cui la motivazione sarebbe insufficiente e l'atto illegittimo. Concludeva chiedendo l'annullamento integrale dell'intimazione, l'annullamento delle cartelle per omessa notifica e prescrizione, la dichiarazione di estinzione dei crediti e la condanna alle spese delle Amministrazioni resistenti con distrazione.
All'udienza del 3 febbraio 2026, nessuno compariva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso è ammissibile, essendo stato notificato nel rispetto dei sessanta giorni rispetto alla notificazione dell'intimazione di pagamento (24.06-9.09.2025), tenuto conto del periodo di sospensione feriale e non avendo la Regione Calabria fornito in giudizio la prova di una diversa data di notificazione dell'atto tale da rendere l'impugnazione intempestiva.
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Infatti, rispetto alle cartelle nn. 13920160003571950000, 13920180004618364000 e 13920220000677823000, il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto dalla notificazione del preavviso di fermo amministrativo n. 13980202200000345000 in data 16.03.2023 personalmente a mani della destinataria. Tale atto non è stato impugnato ed è pertanto divenuto definitivo. L'analisi delle eccezioni relative ad eventuali vizi antecedenti è quindi ormai preclusa. Dal 16.03.2023 al 24.06.2025 (data di notifica dell'atto oggi impugnato) non è evidentemente decorso il termine prescrizionale, che per le tasse automobilistiche è triennale, indipendentemente dalla proroga legata all'emergenza pandemica.
Analogamente, rispetto alla cartella n. 13920200002729824000, il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto dalla notificazione del preavviso di fermo amministrativo n. 13980202300000688000 in data
22.11.2023 (e non 12, come indicato dal Concessionario) personalmente a mani della destinataria. Tale atto non è stato impugnato ed è pertanto divenuto definitivo. L'analisi delle eccezioni relative ad eventuali vizi antecedenti è quindi ormai preclusa. Dal 22.11.2023 al 24.06.2025 (data di notifica dell'atto oggi impugnato) non è evidentemente decorso il termine prescrizionale, che per le tasse automobilistiche è triennale, indipendentemente dalla proroga legata all'emergenza pandemica.
I preavvisi di fermo costituiscono atti interruttivi idonei ex lege ed essendo definitivi per mancata impugnazione, precludono la disamina dei vizi antecedenti relativi alle cartelle (ivi compresi quelli di notificazione e di motivazione delle medesime); inoltre, il termine triennale non è maturato nel periodo successivo ai preavvisi e anteriore all'intimazione impugnata.
Tutte le altre eccezioni sono parimenti infondate.
Le doglianze relative a mancata sottoscrizione e a mancata indicazione del responsabile del procedimento sono infondate. Secondo costante giurisprudenza di Cassazione, l'avviso di intimazione ex art. 50 DPR
602/1973 è atto esecutivo a contenuto vincolato e non richiede sottoscrizione. Peraltro, l'atto è certamente riconducibile all'Ufficio che lo ha emesso. Parimenti, l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento riguarda le cartelle di pagamento, non l'intimazione.
L'intimazione richiama le cartelle che, come detto, sono conosciute dalla contribuente, per avere la stessa ricevuto la notificazione dei due preavvisi di fermo amministrativo. Pertanto, quanto al dedotto difetto di motivazione dell'intimazione, è sufficiente il rinvio alle cartelle previamente notificate o comunque conosciute dalla contribuente, avuto riguardo alla definitività dei preavvisi di fermo notificati e non impugnati, che radicano la conoscibilità della pretesa e l'esigibilità del credito;
per atti esecutivi come l'intimazione non è richiesto il dettaglio dei criteri di calcolo già contenuti negli atti presupposti. L'eventuale contestazione in ordine a tali importi deve essere analitica.
Alla luce degli atti interruttivi provati in giudizio e della non maturazione del termine prescrizionale, nonché dell'insussistenza dei vizi formali dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle convenute, che liquida in euro 923,00 per ciascuna.
Vibo Valentia, 3 febbraio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1287/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Loc. Germaneto-Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000009673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000009673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000009673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000009673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000009673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000009673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000009673000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160003571950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920160003571950000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180004618364000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180004618364000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920200002729824000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220000677823000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920220000677823000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 9.09.2025 l'avviso di intimazione n. 13920259000009673000 limitatamente a quattro cartelle di pagamento emesse per il recupero della tassa automobilistica riguardanti gli anni 2011–2012, 2013–2014, 2015, 2017–2018, per un totale di € 3.554,83, a lei notificato il 24.06.2025 nei confronti della Regione Calabria e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base dei seguenti motivi:
Prescrizione dei ruoli
Le cartelle sarebbero state notificate oltre il termine di 5 anni previsto dall'art. 25 DPR 602/1973.
Tutte le annualità risultano prescritte alla data delle rispettive notifiche.
Nullità inscindibile della cartella
Ogni cartella contiene annualità prescritte e non separabili.
Secondo giurisprudenza (Cass. 9767/2014, 12567/2011) l'intero atto è nullo.
Violazione dello Statuto del contribuente
Mancanza di adeguata motivazione delle cartelle (art. 7 L. 212/2000).
Vizi di notifica
Notifica tardiva e in alcuni casi non dimostrata correttamente dall'Ente.
Vizi procedurali
Mancata notifica di atti presupposti (avvisi di accertamento).
Assenza o incompletezza della motivazione.
Mancanza di firma digitale o indicazione del responsabile del procedimento.
Vizi sostanziali
Cumulo illegittimo di annualità diverse.
Errata quantificazione di sanzioni e interessi, non conformi alle norme vigenti.
Violazione dei principi costituzionali
Atti irragionevoli e tardivi contrari agli artt. 3 e 97 Cost.
Applicazione del principio in dubio pro contribuente.
La ricorrente chiedeva l'accoglimento integrale del ricorso e l'annullamento dell'intimazione limitatamente alle quattro cartelle impugnate;
in subordine, declaratoria di nullità per vizi formali e sostanziali e condanna degli Enti alle spese di giudizio, con distrazione.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che riteneva l'inammissibilità del ricorso per tardività, non avendo la ricorrente fornito prova della data di notifica dell'atto impugnato, non ritenendo la mera indicazione della data nel ricorso sufficiente, essendo l'onere della prova a carico del contribuente (es. Cass. 15224/2024; CGT Calabria 158/2025).
Chiedeva il rigetto delle eccezioni del ricorso ed in particolare:
1. Cumulabilità delle annualità: L'intimazione può contenere più ruoli in un unico atto;
la ricorrente confonde
“atto” con “ruolo”.
2. Originari atti notificati: La Regione afferma di avere notificato gli atti presupposti e allega i relativi documenti, definendoli “ultronei”.
3. Prescrizione: Contesta che sia intervenuta la prescrizione, distinguendo tra decadenza e prescrizione;
afferma che la tassa automobilistica avrebbe prescrizione decennale, non triennale.
4. Motivazione dell'intimazione: L'intimazione è un atto esecutivo con contenuto vincolato (art. 50 DPR
602/1973); pertanto, è sufficiente il riferimento alla cartella precedentemente notificata (Cass. 28689/2019;
Cass. 24914/2023).
5. Interessi, sanzioni e calcoli: La Regione richiama Cass. SS.UU. 22281/2022 e Cass. 32488/2021 secondo cui non sarebbe necessario dettagliare nuovamente i criteri di calcolo negli atti esecutivi.
6. Chiedeva, quindi, la condanna alle spese da porre a carico del contribuente o, in subordine, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Conclusioni della Regione:
· Inammissibilità del ricorso per tardività;
· In subordine, rigetto nel merito;
· Condanna alle spese del contribuente o alternativamente dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, in quanto le cartelle sottese all'intimazione sarebbero state regolarmente notificate al contribuente, come documentato negli allegati (doc. 04–07). Pertanto, l'avviso di intimazione non costituirebbe il primo atto ricevuto. Ai sensi dell'art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992, la mancata impugnazione delle cartelle nei termini le ha rese definitive, precludendo ogni contestazione successiva. Quindi, il ricorso sarebbe inammissibile perché rivolto contro un atto successivo a cartelle definitive. Inoltre, l'omessa impugnazione nei 60 giorni rende la cartella irretrattabile (Cass. 542/2001) e, una volta che un atto presupposto è divenuto definitivo, non sarebbe più possibile discutere il merito del tributo o la prescrizione maturata prima. Inoltre, sosteneva che le notifiche sarebbero state regolarmente effettuate ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973, anche tramite servizio postale e le date di notifica sarebbero puntualmente indicate e documentate. Pertanto, nessuna prescrizione sarebbe maturata, perché le cartelle sarebbero state notificate nelle date indicate, la prescrizione sarebbe stata interrotta da successivi preavvisi di fermo (doc. 08 e 09) ed il periodo COVID avrebbe determinato una sospensione legale del decorso della prescrizione per 478/492 giorni, ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015. Rispetto all'eccezione di mancanza di sottoscrizione dell'avviso di intimazione, rappresentava che nessuna norma richiederebbe la firma dell'intimazione, che l'atto sarebbe validamente riferibile all'ente (art. 50 DPR 602/1973) e per la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione la sottoscrizione non sarebbe necessaria, salvo espressa previsione di legge. Ancora, rispetto alla mancanza di indicazione del responsabile del procedimento, osservava che l'obbligo riguarderebbe solo le cartelle (art. 36, c.
4-ter D.L. 248/2007), non gli avvisi di intimazione. Inoltre, l'atto sarebbe vincolato, ossia non soggetto alla disciplina completa dello Statuto del contribuente. Rispetto all'eccezione di mancata allegazione delle cartelle, rilevava che non sarebbe necessario allegare atti già notificati e conosciuti (Cass. 15221/2012) e che l'intimazione sarebbe un atto esecutivo e non provvedimento impositivo, per cui basterebbe il riferimento agli estremi della cartella.
Venendo all'accezione di difetto di motivazione / interessi / aggi di riscossione, chiariva che la motivazione sarebbe sufficiente poiché l'intimazione richiamerebbe la cartella, gli interessi sarebbero determinati per legge (artt. 20 e 30 DPR 602/1973) e non richiederebbero ulteriore motivazione ed il compenso di riscossione sarebbe stabilito per legge (art. 17 D.Lgs. 112/1999). Concludendo, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva dichiarare inammissibile il ricorso;
in subordine, rigettarlo come infondato e condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La difesa della ricorrente depositava delle memorie illustrative, con le quali contestava integralmente le eccezioni sollevate dalla Regione Calabria e dall'Agenzia Entrate Riscossione, ribadendo la piena ammissibilità del ricorso e la radicale illegittimità dell'avviso di intimazione e delle cartelle sottese. In particolare, sull'asserita inammissibilità del ricorso, la ricorrente replica che non sarebbe provata la notifica delle cartelle;
la pretesa definitività delle cartelle presupporrebbe la prova rigorosa della loro notifica, ma gli avvisi di ricevimento non riporterebbero il numero della cartella;
mancherebbero relata di notifica e distinte di spedizione, alcuni A/R si riferirebbero ad atti diversi (accertamenti) e non esisterebbe alcun elemento che colleghi i plichi alle cartelle citate.
Pertanto, le cartelle non sarebbero mai state notificate e dunque non sarebbero mai divenute definitive. Di conseguenza, non essendo gli atti presupposti stati notificati, essi potrebbero essere impugnati unitamente all'intimazione. Pertanto, l'impugnazione dell'avviso consentirebbe di far valere tutti i vizi delle cartelle. Sulla prova della notifica delle singole cartelle, la notifica postale ex art. 26 DPR 602/1973 dovrebbe essere provata congiuntamente dalla copia della cartella, dall'avviso di ricevimento e dalla distinta di spedizione. Nel caso di specie mancherebbero tutti gli elementi.
Riteneva, quindi, che per nessuna cartella sia stata fornita la dimostrazione dell'avvenuta notifica. Rispetto alla prescrizione dei crediti, senza notifica valida, nessun atto (neppure eventuali preavvisi di fermo) potrebbe interrompere la prescrizione;
anche applicando il termine decennale, molte annualità (2011–2018) risulterebbero comunque prescritte prima del 2025, la sospensione COVID non potrebbe operare senza un termine prescrizionale validamente in corso e gli atti interruttivi invocati sono comunque successivi a prescrizione già maturata. Pertanto, i crediti sarebbero prescritti. Rispetto ai vizi propri dell'avviso di intimazione, individuava ulteriori vizi autonomi dell'atto, quali la mancanza di sottoscrizione, per non essere l'avviso firmato, per non essere riconducibile ad un funzionario responsabile, perché violerebbe i principi di certezza, legittimazione e provenienza dell'atto. Inoltre, non sarebbe stato indicato il nominativo del responsabile del procedimento. Ribadiva la violazione dell'art. 7 Statuto del Contribuente, sub specie di difetto di motivazione, in quanto l'atto non spiegherebbe perché il credito sia ancora esigibile, non indicherebbe la data di notifica delle cartelle e non chiarirebbe i presunti atti interruttivi. Da ultimo, sosteneva l'erronea quantificazione delle somme, avendo riscontrato delle discrepanze tra gli importi indicati, la mancanza del criterio di calcolo degli interessi e l'assenza della base di calcolo dell'aggio, per cui la motivazione sarebbe insufficiente e l'atto illegittimo. Concludeva chiedendo l'annullamento integrale dell'intimazione, l'annullamento delle cartelle per omessa notifica e prescrizione, la dichiarazione di estinzione dei crediti e la condanna alle spese delle Amministrazioni resistenti con distrazione.
All'udienza del 3 febbraio 2026, nessuno compariva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso è ammissibile, essendo stato notificato nel rispetto dei sessanta giorni rispetto alla notificazione dell'intimazione di pagamento (24.06-9.09.2025), tenuto conto del periodo di sospensione feriale e non avendo la Regione Calabria fornito in giudizio la prova di una diversa data di notificazione dell'atto tale da rendere l'impugnazione intempestiva.
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Infatti, rispetto alle cartelle nn. 13920160003571950000, 13920180004618364000 e 13920220000677823000, il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto dalla notificazione del preavviso di fermo amministrativo n. 13980202200000345000 in data 16.03.2023 personalmente a mani della destinataria. Tale atto non è stato impugnato ed è pertanto divenuto definitivo. L'analisi delle eccezioni relative ad eventuali vizi antecedenti è quindi ormai preclusa. Dal 16.03.2023 al 24.06.2025 (data di notifica dell'atto oggi impugnato) non è evidentemente decorso il termine prescrizionale, che per le tasse automobilistiche è triennale, indipendentemente dalla proroga legata all'emergenza pandemica.
Analogamente, rispetto alla cartella n. 13920200002729824000, il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto dalla notificazione del preavviso di fermo amministrativo n. 13980202300000688000 in data
22.11.2023 (e non 12, come indicato dal Concessionario) personalmente a mani della destinataria. Tale atto non è stato impugnato ed è pertanto divenuto definitivo. L'analisi delle eccezioni relative ad eventuali vizi antecedenti è quindi ormai preclusa. Dal 22.11.2023 al 24.06.2025 (data di notifica dell'atto oggi impugnato) non è evidentemente decorso il termine prescrizionale, che per le tasse automobilistiche è triennale, indipendentemente dalla proroga legata all'emergenza pandemica.
I preavvisi di fermo costituiscono atti interruttivi idonei ex lege ed essendo definitivi per mancata impugnazione, precludono la disamina dei vizi antecedenti relativi alle cartelle (ivi compresi quelli di notificazione e di motivazione delle medesime); inoltre, il termine triennale non è maturato nel periodo successivo ai preavvisi e anteriore all'intimazione impugnata.
Tutte le altre eccezioni sono parimenti infondate.
Le doglianze relative a mancata sottoscrizione e a mancata indicazione del responsabile del procedimento sono infondate. Secondo costante giurisprudenza di Cassazione, l'avviso di intimazione ex art. 50 DPR
602/1973 è atto esecutivo a contenuto vincolato e non richiede sottoscrizione. Peraltro, l'atto è certamente riconducibile all'Ufficio che lo ha emesso. Parimenti, l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento riguarda le cartelle di pagamento, non l'intimazione.
L'intimazione richiama le cartelle che, come detto, sono conosciute dalla contribuente, per avere la stessa ricevuto la notificazione dei due preavvisi di fermo amministrativo. Pertanto, quanto al dedotto difetto di motivazione dell'intimazione, è sufficiente il rinvio alle cartelle previamente notificate o comunque conosciute dalla contribuente, avuto riguardo alla definitività dei preavvisi di fermo notificati e non impugnati, che radicano la conoscibilità della pretesa e l'esigibilità del credito;
per atti esecutivi come l'intimazione non è richiesto il dettaglio dei criteri di calcolo già contenuti negli atti presupposti. L'eventuale contestazione in ordine a tali importi deve essere analitica.
Alla luce degli atti interruttivi provati in giudizio e della non maturazione del termine prescrizionale, nonché dell'insussistenza dei vizi formali dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle convenute, che liquida in euro 923,00 per ciascuna.
Vibo Valentia, 3 febbraio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio