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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1165/2023 R.G. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Puglisi, giusta procura Parte_1
in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, dall'avv. Antonino Comunale, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: buoni pasto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 2/3/2023 , premettendo di essere stata Parte_1 medico primo livello dirigenziale, dipendente l' Parte_2
riferiva che lo svolgimento della propria prestazione di lavoro subordinato si era protratto sistematicamente oltre le sei ore lavorative giornaliere, a fronte di un orario di lavoro di 36 ore settimanali, articolato sulla base di turni.
Esponeva di non aver potuto usufruire del servizio mensa poiché l' convenuta non CP_1
aveva istituito la mensa per i propri dipendenti né aveva erogato le previste forme sostitutive.
1 Invocava l'art. 24 del CCNL 8/6/2000, come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010, che riconosce espressamente il diritto alla mensa a tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
Assumeva che, pertanto, il proprio diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore dovesse riconoscersi a decorrere dal marzo 2014 al mese di ottobre 2019.
Sottolineava che dalla impossibilità di usufruire della mensa non potendosi allontanare dal posto di lavoro discendeva l'obbligo, a carico dell'Azienda, di garantire quantomeno le modalità sostitutive del diritto alla mensa: ovvero erogare i buoni pasto.
Chiedeva pertanto di riconoscere e dichiarare il proprio diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore per il periodo compreso tra marzo 2014
e ottobre 2019, nonché il proprio diritto al risarcimento dei danni e/o rimborso quota per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha espletato attività lavorativa in turni superiori a sei ore;
per l'effetto, condannare l' Parte_2
a titolo di risarcimento danni da egli patiti per non aver potuto fruire
[...]
del servizio mensa e per la mancata erogazione dei buoni pasto per il periodo compreso da marzo 2014 ad ottobre 2019, al pagamento in suo favore della somma di € 4.485,18, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- L , costituitasi in giudizio eccepiva, contestava la Parte_2
fondatezza del ricorso assumendo che l'istituzione del servizio mensa non costituisse un obbligo, bensì si innestasse nell'esercizio del potere discrezionale dell' CP_1
Concludeva chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi di lite.
3.- L'udienza del 16 gennaio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di esse, la causa veniva decisa.
4.-Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, giova premettere sul piano generale che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28/11/2019 n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto
è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono
(v., da ultimo, Cass. 1/3/2021 n. 5547; id., 21/10/2020 n. 22985).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti dell'area della dirigenza
2 medico-veterinaria trova la sua fonte nell'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010, il quale dispone che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000. Il costo del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa, a carico dell'azienda non può superare complessivamente l'importo di £. 10.000 (pari a € 5,16). Il dirigente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. 270/1987 e 134, comma 2 del
D.P.R. 384/1990”.
Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 24 del CCNL
8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010, la prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo "possono" che crea non pochi problemi interpretativi. Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio
(in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive. L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole Aziende. Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle , non si Controparte_2
spiegherebbe il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dirigenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma.
Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (in ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
3 Orbene, alla luce della previsione del richiamato art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010 appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa. Nel caso di specie, gli unici riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni “Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti [...] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro". Non sembra potersi richiamare a supporto una contrattazione collettiva integrativa aziendale (che, peraltro, nel caso di specie si presuppone assente in mancanza di produzione documentale).
Pertanto, l'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL
6/5/2010, va interpretato in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 66 del 2003, art. 8, il quale attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 24 del CCNL applicabile nella fattispecie, attribuisce il diritto alla mensa ai dirigenti presenti in servizio.
Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non
4 potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa. Quindi tale disposizione appare l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010. Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari) poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa né tantomeno è possibile escludere, in considerazione della normativa applicabile, il godimento del diritto de quo in relazione alla categoria dei dirigenti medici, cui appartiene il ricorrente.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscersi a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro particolarmente gravoso (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore), e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Sul punto appare tra l'altro condivisibile anche l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “In materia di pubblico impiego, il lavoratore ha diritto al buono
5 pasto per ogni turno eccedente le 6 ore” (Cass., ordinanza 31/10/2022, n. 32113).
Ed ancora: “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (ex multis, Cass. 1/3/2021 n. 5547 e 4/6/2021 n. 15629). “Il solo superamento delle sei ore lavorative farebbe automaticamente sorgere il diritto alla pausa pranzo e, quindi, al buono pasto indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore a fruire della pausa pranzo/cena (ex multis, Cass., n. 23255/2023).
Rimane fermo, secondo i principi esaminati, il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore.
Non vi sono ragioni per escludere il diritto alla mensa in relazione ai dirigenti medici in quanto le norme contenute nell'art. 24 CCNL 10/2/2004 sono state modificate soltanto ai commi 1 e 4 dall'art.18 del CCNL 6/5/2010 per la sequela contrattuale dell'art. 28 del
CCNL del personale della dirigenza medico-veterinaria del SSN sottoscritto il 17/10/2008.
Il comma 2 del citato art. 24, che rimane invariato, prevede che “Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”. Invariato resta anche il comma 3 del citato articolo che recita: “Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art.
6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000”.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
Il CCNL applicabile nella fattispecie specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive è subordinato all'effettiva presenza al lavoro.
5.- Con riferimento alla posizione dell'odierna istante, è riscontrabile il presupposto di
6 un'attività lavorativa eccedente le 6 ore, come comprovato dai fogli presenza in atti.
6.- In ordine al quantum debeatur, i turni di servizio prestati dalla ricorrente nel periodo oggetto di causa sono comprovati dai fogli di presenza prodotti relativamente al periodo marzo 2014-ottobre 2019. Tenuto conto della semplicità del conteggio, non contestato dall'Azienda convenuta, e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito. L'importo dovuto dall' alla Parte_2
ricorrente, per il titolo dedotto in ricorso, ammonta ad € 4.485,18 (pari a € 4,13 per 1086 turni in relazione al periodo compreso dall'1/3/2014 al 31/10/2019).
7.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, l'
[...]
va condannata al pagamento in favore della ricorrente Parte_2
della suindicata somma a titolo di risarcimento del danno alla stessa derivato per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore nel periodo sopra indicato. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore controversia e dell'attività svolta ed applicando i valori tariffari minimi, considerate la semplicità e serialità delle questioni esaminate. Di essa va concessa la distrazione in favore del procuratore, avv. Oreste Puglisi, il quale ha reso le prescritte dichiarazioni ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando,
disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- in accoglimento della domanda, condanna l' convenuta al pagamento CP_1
in favore della ricorrente della somma di € 4.485,18 a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo compreso tra l'1/3/2014 e il 31/10/2019, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì l' convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1
della ricorrente, che liquida in € 49,00 per spese ed €1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste PUGLISI.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
7 Messina, 17 gennaio 2025
Lavoro
Il Giudice del
Aurora La Face
8
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1165/2023 R.G. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Puglisi, giusta procura Parte_1
in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, dall'avv. Antonino Comunale, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: buoni pasto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 2/3/2023 , premettendo di essere stata Parte_1 medico primo livello dirigenziale, dipendente l' Parte_2
riferiva che lo svolgimento della propria prestazione di lavoro subordinato si era protratto sistematicamente oltre le sei ore lavorative giornaliere, a fronte di un orario di lavoro di 36 ore settimanali, articolato sulla base di turni.
Esponeva di non aver potuto usufruire del servizio mensa poiché l' convenuta non CP_1
aveva istituito la mensa per i propri dipendenti né aveva erogato le previste forme sostitutive.
1 Invocava l'art. 24 del CCNL 8/6/2000, come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010, che riconosce espressamente il diritto alla mensa a tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
Assumeva che, pertanto, il proprio diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore dovesse riconoscersi a decorrere dal marzo 2014 al mese di ottobre 2019.
Sottolineava che dalla impossibilità di usufruire della mensa non potendosi allontanare dal posto di lavoro discendeva l'obbligo, a carico dell'Azienda, di garantire quantomeno le modalità sostitutive del diritto alla mensa: ovvero erogare i buoni pasto.
Chiedeva pertanto di riconoscere e dichiarare il proprio diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore per il periodo compreso tra marzo 2014
e ottobre 2019, nonché il proprio diritto al risarcimento dei danni e/o rimborso quota per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha espletato attività lavorativa in turni superiori a sei ore;
per l'effetto, condannare l' Parte_2
a titolo di risarcimento danni da egli patiti per non aver potuto fruire
[...]
del servizio mensa e per la mancata erogazione dei buoni pasto per il periodo compreso da marzo 2014 ad ottobre 2019, al pagamento in suo favore della somma di € 4.485,18, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- L , costituitasi in giudizio eccepiva, contestava la Parte_2
fondatezza del ricorso assumendo che l'istituzione del servizio mensa non costituisse un obbligo, bensì si innestasse nell'esercizio del potere discrezionale dell' CP_1
Concludeva chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi di lite.
3.- L'udienza del 16 gennaio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di esse, la causa veniva decisa.
4.-Al fine di valutare la fondatezza delle domande attoree, giova premettere sul piano generale che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28/11/2019 n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto
è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono
(v., da ultimo, Cass. 1/3/2021 n. 5547; id., 21/10/2020 n. 22985).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti dell'area della dirigenza
2 medico-veterinaria trova la sua fonte nell'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010, il quale dispone che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000. Il costo del pasto, determinato in sostituzione del servizio mensa, a carico dell'azienda non può superare complessivamente l'importo di £. 10.000 (pari a € 5,16). Il dirigente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2.000 (pari a € 1,03) per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del D.P.R. 270/1987 e 134, comma 2 del
D.P.R. 384/1990”.
Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 24 del CCNL
8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010, la prima notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo "possono" che crea non pochi problemi interpretativi. Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio
(in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive. L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole Aziende. Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle , non si Controparte_2
spiegherebbe il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dirigenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma.
Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (in ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
3 Orbene, alla luce della previsione del richiamato art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010 appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa. Nel caso di specie, gli unici riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni “Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti [...] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro". Non sembra potersi richiamare a supporto una contrattazione collettiva integrativa aziendale (che, peraltro, nel caso di specie si presuppone assente in mancanza di produzione documentale).
Pertanto, l'art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL
6/5/2010, va interpretato in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 66 del 2003, art. 8, il quale attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 24 del CCNL applicabile nella fattispecie, attribuisce il diritto alla mensa ai dirigenti presenti in servizio.
Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non
4 potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa. Quindi tale disposizione appare l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. art. 24 del CCNL 8/6/2000, così come modificato dall'art. 18 del CNNL 6/5/2010. Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari) poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa né tantomeno è possibile escludere, in considerazione della normativa applicabile, il godimento del diritto de quo in relazione alla categoria dei dirigenti medici, cui appartiene il ricorrente.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscersi a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro particolarmente gravoso (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore), e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Sul punto appare tra l'altro condivisibile anche l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “In materia di pubblico impiego, il lavoratore ha diritto al buono
5 pasto per ogni turno eccedente le 6 ore” (Cass., ordinanza 31/10/2022, n. 32113).
Ed ancora: “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (ex multis, Cass. 1/3/2021 n. 5547 e 4/6/2021 n. 15629). “Il solo superamento delle sei ore lavorative farebbe automaticamente sorgere il diritto alla pausa pranzo e, quindi, al buono pasto indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore a fruire della pausa pranzo/cena (ex multis, Cass., n. 23255/2023).
Rimane fermo, secondo i principi esaminati, il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore.
Non vi sono ragioni per escludere il diritto alla mensa in relazione ai dirigenti medici in quanto le norme contenute nell'art. 24 CCNL 10/2/2004 sono state modificate soltanto ai commi 1 e 4 dall'art.18 del CCNL 6/5/2010 per la sequela contrattuale dell'art. 28 del
CCNL del personale della dirigenza medico-veterinaria del SSN sottoscritto il 17/10/2008.
Il comma 2 del citato art. 24, che rimane invariato, prevede che “Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”. Invariato resta anche il comma 3 del citato articolo che recita: “Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art.
6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000”.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
Il CCNL applicabile nella fattispecie specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive è subordinato all'effettiva presenza al lavoro.
5.- Con riferimento alla posizione dell'odierna istante, è riscontrabile il presupposto di
6 un'attività lavorativa eccedente le 6 ore, come comprovato dai fogli presenza in atti.
6.- In ordine al quantum debeatur, i turni di servizio prestati dalla ricorrente nel periodo oggetto di causa sono comprovati dai fogli di presenza prodotti relativamente al periodo marzo 2014-ottobre 2019. Tenuto conto della semplicità del conteggio, non contestato dall'Azienda convenuta, e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito. L'importo dovuto dall' alla Parte_2
ricorrente, per il titolo dedotto in ricorso, ammonta ad € 4.485,18 (pari a € 4,13 per 1086 turni in relazione al periodo compreso dall'1/3/2014 al 31/10/2019).
7.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, l'
[...]
va condannata al pagamento in favore della ricorrente Parte_2
della suindicata somma a titolo di risarcimento del danno alla stessa derivato per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore nel periodo sopra indicato. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore controversia e dell'attività svolta ed applicando i valori tariffari minimi, considerate la semplicità e serialità delle questioni esaminate. Di essa va concessa la distrazione in favore del procuratore, avv. Oreste Puglisi, il quale ha reso le prescritte dichiarazioni ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando,
disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- in accoglimento della domanda, condanna l' convenuta al pagamento CP_1
in favore della ricorrente della somma di € 4.485,18 a titolo di risarcimento del danno per la mancata corresponsione dei buoni pasto relativamente al periodo compreso tra l'1/3/2014 e il 31/10/2019, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- condanna altresì l' convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1
della ricorrente, che liquida in € 49,00 per spese ed €1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste PUGLISI.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
7 Messina, 17 gennaio 2025
Lavoro
Il Giudice del
Aurora La Face
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