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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 656/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 503/2023 depositato il 26/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1612/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 6 e pubblicata il 23/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6533 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.503/2023 RGA, Ricorrente_1, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Palermo
n.1612/2022, di rigetto del ricorso avverso l'avviso di accertamento n.6533, emesso dal Comune di Palermo,
a titolo di IMU, anno d'imposta 2016 .
La Corte di primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo destituiti di fondamento i motivi dedotti nell'atto introduttivo del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto non provato che parte ricorrente avesse i requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento dell'esenzione spettante agli enti non commerciali proprietari di immobili come previsto dall'art. 7, comma 1, i), D. Lgs. 504/92.
L'Associazione appellante ha censurato la sentenza di primo grado:
1- violazione dell'art. 7, comma 1, i),
D. Lgs. 504/92; 2- difetto di motivazione .
Si è costituito il Comune di Palermo per resistere all'appello.
All'udienza del 12/12/2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato.
Dall'esame degli atti si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il giudizio già espresso dai primi Giudici.
Con l'avviso di accertamento impugnato, il Comune di Palermo ha richiesto, per il 2016, il pagamento dell'IMU per uno spazio demaniale Luogo
e concessione per lo svolgimento di attività sportiva “non profit” all'associazione sportiva appellante.
Dall'esame della documentazione in atti consente di rilevare che il Comune di Palermo, nell'avviso di accertamento impugnato, non ha richiamato le ragioni che lo hanno condotto a disconoscere la condizione di “immobile non commerciale” con conseguente “non applicabilità” dell'esenzione da IMU (art. 6 del
Regolamento Imu Comune di Palermo).
A parere del Comune (cfr. documentazione fascicolo di I° grado) la pretesa troverebbe fondamento in una sorta di “listino prezzi” riferito alle attività sportive (corsi, noleggi barca, etc.) che ha indotto anche il primo
Giudice a ritenere fondata la pretesa in esame.
1-L'Associazione appellante ha dedotto di essere stata fondata il 7 maggio 1982, di non avere scopo di lucro, di essere iscritta al CONI e federata Associazione_1 (Associazione_2), di essere dedita alla diffusione delle attività sportive dilettantistiche connesse con il mare e con la vela, e di tenere corsi di insegnamento di vela e di pratica nautica (cfr. documentazione in atti).
Ha, pure, dedotto che l'occupazione dello spazio demaniale (riguardante la pretesa in parola) non è motivata da finalità di natura commerciale, che la pratica velica sportiva richiede un molo per la movimentazione delle imbarcazioni, che l'Autorità portuale di Palermo ha riconosciuto la natura “non profit” dell'attività associativa applicando le riduzioni del 50% per il canone concessorio previste dalla legge 296/2006; che la categoria catastale dell'immobile in concessione (D/6) non può essere modificata dall'utilizzatore (in quanto decisa dal proprietario).
L'associazione ha, infatti, documentato che le proprie “tariffe” non superano la metà del corrispettivo medio praticato dagli operatori commerciali e quindi, ai fini del DM 200/12 articolo 4, comma 6, anche detta attività non può ritenersi “commerciale” (cfr. documentazione in atti).
2- Orbene, i requisiti per godere dell'agevolazione di cui all'art.7 comma 1 lett.i D.lgls. 504/1992 sono due: uno di tipo “soggettivo”, in base al quale l'immobile deve essere posseduto da un ente pubblico o privato che non svolge in modo esclusivo o principale attività commerciale;
ed uno di tipo “oggettivo”, secondo il quale il possessore dell'immobile deve svolgere (nell'immobile per cui intende godere dell'agevolazione) attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto. Relativamente al requisito “oggettivo”, per l'applicazione dell'esenzione, è inoltre necessario che l'attività di interesse generale esercitata dall'ente sia svolta con modalità “non commerciali”. Secondo il D.M. n. 200/2012 sono “non commerciali” quelle “modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.
L'associazione appellante ha fornito, quindi, prova documentale di essere in possesso dei prescritti requisiti.
3- Ne consegue che il Comune dovrà rideterminare la propria pretesa in ragione della effettiva attività “non commerciale” svolta dall'Associazione negli immobili in parola. Per le suesposte argomentazioni l'appello è fondato e va accolto e, quindi, va riformata la sentenza gravata.
In ragione della specificità del giudizio, della rideterminazione (di cui è onerato il Comune) della pretesa, si dispone la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – accoglie l'appello della Ricorrente_1, ed in riforma della sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.1612/2022, onera il Comune di rideterminare la propria pretesa in ragione dell'attività “non commerciale” effettivamente svolta dall'Associazione appellante;
Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.
Palermo, lì 12/12/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
US EG US La CA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 503/2023 depositato il 26/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1612/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 6 e pubblicata il 23/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6533 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.503/2023 RGA, Ricorrente_1, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Palermo
n.1612/2022, di rigetto del ricorso avverso l'avviso di accertamento n.6533, emesso dal Comune di Palermo,
a titolo di IMU, anno d'imposta 2016 .
La Corte di primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo destituiti di fondamento i motivi dedotti nell'atto introduttivo del giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto non provato che parte ricorrente avesse i requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento dell'esenzione spettante agli enti non commerciali proprietari di immobili come previsto dall'art. 7, comma 1, i), D. Lgs. 504/92.
L'Associazione appellante ha censurato la sentenza di primo grado:
1- violazione dell'art. 7, comma 1, i),
D. Lgs. 504/92; 2- difetto di motivazione .
Si è costituito il Comune di Palermo per resistere all'appello.
All'udienza del 12/12/2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato.
Dall'esame degli atti si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il giudizio già espresso dai primi Giudici.
Con l'avviso di accertamento impugnato, il Comune di Palermo ha richiesto, per il 2016, il pagamento dell'IMU per uno spazio demaniale Luogo
e concessione per lo svolgimento di attività sportiva “non profit” all'associazione sportiva appellante.
Dall'esame della documentazione in atti consente di rilevare che il Comune di Palermo, nell'avviso di accertamento impugnato, non ha richiamato le ragioni che lo hanno condotto a disconoscere la condizione di “immobile non commerciale” con conseguente “non applicabilità” dell'esenzione da IMU (art. 6 del
Regolamento Imu Comune di Palermo).
A parere del Comune (cfr. documentazione fascicolo di I° grado) la pretesa troverebbe fondamento in una sorta di “listino prezzi” riferito alle attività sportive (corsi, noleggi barca, etc.) che ha indotto anche il primo
Giudice a ritenere fondata la pretesa in esame.
1-L'Associazione appellante ha dedotto di essere stata fondata il 7 maggio 1982, di non avere scopo di lucro, di essere iscritta al CONI e federata Associazione_1 (Associazione_2), di essere dedita alla diffusione delle attività sportive dilettantistiche connesse con il mare e con la vela, e di tenere corsi di insegnamento di vela e di pratica nautica (cfr. documentazione in atti).
Ha, pure, dedotto che l'occupazione dello spazio demaniale (riguardante la pretesa in parola) non è motivata da finalità di natura commerciale, che la pratica velica sportiva richiede un molo per la movimentazione delle imbarcazioni, che l'Autorità portuale di Palermo ha riconosciuto la natura “non profit” dell'attività associativa applicando le riduzioni del 50% per il canone concessorio previste dalla legge 296/2006; che la categoria catastale dell'immobile in concessione (D/6) non può essere modificata dall'utilizzatore (in quanto decisa dal proprietario).
L'associazione ha, infatti, documentato che le proprie “tariffe” non superano la metà del corrispettivo medio praticato dagli operatori commerciali e quindi, ai fini del DM 200/12 articolo 4, comma 6, anche detta attività non può ritenersi “commerciale” (cfr. documentazione in atti).
2- Orbene, i requisiti per godere dell'agevolazione di cui all'art.7 comma 1 lett.i D.lgls. 504/1992 sono due: uno di tipo “soggettivo”, in base al quale l'immobile deve essere posseduto da un ente pubblico o privato che non svolge in modo esclusivo o principale attività commerciale;
ed uno di tipo “oggettivo”, secondo il quale il possessore dell'immobile deve svolgere (nell'immobile per cui intende godere dell'agevolazione) attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto. Relativamente al requisito “oggettivo”, per l'applicazione dell'esenzione, è inoltre necessario che l'attività di interesse generale esercitata dall'ente sia svolta con modalità “non commerciali”. Secondo il D.M. n. 200/2012 sono “non commerciali” quelle “modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.
L'associazione appellante ha fornito, quindi, prova documentale di essere in possesso dei prescritti requisiti.
3- Ne consegue che il Comune dovrà rideterminare la propria pretesa in ragione della effettiva attività “non commerciale” svolta dall'Associazione negli immobili in parola. Per le suesposte argomentazioni l'appello è fondato e va accolto e, quindi, va riformata la sentenza gravata.
In ragione della specificità del giudizio, della rideterminazione (di cui è onerato il Comune) della pretesa, si dispone la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ – accoglie l'appello della Ricorrente_1, ed in riforma della sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.1612/2022, onera il Comune di rideterminare la propria pretesa in ragione dell'attività “non commerciale” effettivamente svolta dall'Associazione appellante;
Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.
Palermo, lì 12/12/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
US EG US La CA