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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/12/2024, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei SInori Magistrati: dott. Paola Belvedere - Presidente rel. e est. dott. Maria Rita Pasqua Vena - Giudice dott. Angela Casalini - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale R.G. n. 5722/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Casimiro Nigro, elettivamente domiciliata PA presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Casimiro Nigro, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Borgo Val di Taro (PR), via Montegrappa, n. 12 è in locazione alla IG.ra con contratto sottoscritto in data 01/01/2024, e sarà assegnata alla stessa, PA con relativa intestazione del pagamento del canone di locazione, unitamente a spese ed oneri accessori, alla suddetta IG.ra Pt_1
3) il figlio minore dei coniugi, (C.F. ), nato il Persona_1 C.F._1 14.02.2020 a Parma, verrà affidato in modo condiviso tra i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e residenza presso la casa coniugale sita in Borgo Val di Taro (PR), via
1 Montegrappa n. 12 ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
4) i giorni di permanenza e di vacanza presso ciascun genitore sono indicati precisamene nel piano
Genitoriale ex art. 473bis n. 12, co. 4, c.p.c. allegato al ricorso per la separazione personale dei coniugi da intendersi integralmente richiamato.
5) il SI. si impegna a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento in favore Parte_2 della coniuge, SI.ra , la somma di € 550,00, il quale dovrà essere versato entro il PA giorno 25 di ogni mese, tramite bonifico sul conto corrente intestato alla SI.ra e PA come dalla stessa indicato, sino alla raggiunta indipendenza economica del figlio. Tale contributo sarà adeguato annualmente in modo automatico e senza bisogno di richiesta dell'avente diritto in funzione del 100% dell'aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT;
6) Le parti concordano che l'assegno del nucleo famigliare (assegno unico) sarà percepito (come del resto già sta percependo) dalla SInora con rinuncia da parte del SInor PA
, il quale presta fin da ora a ciò il suo consenso, impegnandosi a sottoscrivere ogni Pt_2 documento che avesse eventualmente ad essere presentato dalla SInora in quanto Pt_1 richiesto dagli Enti erogatori o intermediari); 7) il IG. si obbliga, altresì, a provvedere a corrispondere alla SInora il 50% Pt_2 Pt_1 delle spese straordinarie, come da Protocollo n. 3865 del 20.12.2023 del Tribunale di Parma, tutte rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, riguardanti il figlio relative a spese mediche, farmaceutiche, di analisi e scolastiche. Specificatamente: A) Spese mediche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) visite specialistiche e terapie prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari supportati da prescrizione medica;
e) trattamenti sanitari erogati dal servizio nazionale.
B) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche in regime privatistico;
b) cure termali e fisioterapiche. C) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico e pulmino scolastico;
e) centro ricreativo estivo e gruppo stivo;
h) corsi di recupero e lezioni private qualora conSIliate da insegnanti;
i) viaggi di istruzione. D) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
E) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva/musicale/artistica/extrascolastica comprensiva di tutti i costi necessari nulla escluso;
b) spese per conseguimento patente di guida e/o patentino motociclo, assicurazione auto e/o motorino + bollo + manutenzione;
F) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzioni attività sportive e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature che richiedano un particolare impegno finanziario;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze del figlio in autonomia. Tutte le spese devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Con riguardo alle spese da concordare, il genitore anticipatario delle somme relative alle spese straordinarie dovrà richiedere previo consenso ed accordo all'altro genitore (anche tramite sms, email, WhatsApp, etc.), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come
2 consenso alla spesa. Il rimborso delle spese a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di prova dell'avvenuta spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo dei genitori. In particolare, il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo livero del figlio che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso. La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli, ai fini della corretta deducibilità della stessa.
8) I coniugi riconoscono di essere entrambi economicamente indipendenti e dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di eventuale mantenimento;
9) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio da parte delle autorità competenti del passaporto valido per l'espatrio del figlio;
10) I genitori quando hanno con sé i figli minori si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro eventuali spostamenti in località diverse da quelle consuete od ordinarie. Gli stessi si obbligano, in tali evenienze, a lasciare all'altro un idoneo recapito;
11) I coniugi danno vicendevolmente atto che non esistono altri beni comuni e di nulla più pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale ad eccezione di quanto previsto nel presente atto;
12) le spese ed i compensi professionali di avvocato si intendono compensati tra le parti senza vincolo di solidarietà.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso per la separazione personale dei coniugi rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata e provata dalla natura delle doglianze esposte dalle parti e dalla reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione, cosicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni in ordine alla prole minore, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse del figlio (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario, e ritenendosi congrua ed adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa
(con la precisazione per cui le spese straordinarie non sono soggette a rivalutazione . CP_1
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non
3 si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Palermo (PA) in [...] PA
22.05.1987, e , nato a [...] il [...], Parte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ficarazzi (PA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe, con la precisazione per cui le spese straordinarie non sono soggette a rivalutazione CP_1
Così è deciso in Parma nella Camera di ConSIlio in data 17.12.2024.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
4
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei SInori Magistrati: dott. Paola Belvedere - Presidente rel. e est. dott. Maria Rita Pasqua Vena - Giudice dott. Angela Casalini - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale R.G. n. 5722/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Casimiro Nigro, elettivamente domiciliata PA presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Casimiro Nigro, elettivamente domiciliato Parte_2 presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Borgo Val di Taro (PR), via Montegrappa, n. 12 è in locazione alla IG.ra con contratto sottoscritto in data 01/01/2024, e sarà assegnata alla stessa, PA con relativa intestazione del pagamento del canone di locazione, unitamente a spese ed oneri accessori, alla suddetta IG.ra Pt_1
3) il figlio minore dei coniugi, (C.F. ), nato il Persona_1 C.F._1 14.02.2020 a Parma, verrà affidato in modo condiviso tra i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e residenza presso la casa coniugale sita in Borgo Val di Taro (PR), via
1 Montegrappa n. 12 ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
4) i giorni di permanenza e di vacanza presso ciascun genitore sono indicati precisamene nel piano
Genitoriale ex art. 473bis n. 12, co. 4, c.p.c. allegato al ricorso per la separazione personale dei coniugi da intendersi integralmente richiamato.
5) il SI. si impegna a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento in favore Parte_2 della coniuge, SI.ra , la somma di € 550,00, il quale dovrà essere versato entro il PA giorno 25 di ogni mese, tramite bonifico sul conto corrente intestato alla SI.ra e PA come dalla stessa indicato, sino alla raggiunta indipendenza economica del figlio. Tale contributo sarà adeguato annualmente in modo automatico e senza bisogno di richiesta dell'avente diritto in funzione del 100% dell'aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT;
6) Le parti concordano che l'assegno del nucleo famigliare (assegno unico) sarà percepito (come del resto già sta percependo) dalla SInora con rinuncia da parte del SInor PA
, il quale presta fin da ora a ciò il suo consenso, impegnandosi a sottoscrivere ogni Pt_2 documento che avesse eventualmente ad essere presentato dalla SInora in quanto Pt_1 richiesto dagli Enti erogatori o intermediari); 7) il IG. si obbliga, altresì, a provvedere a corrispondere alla SInora il 50% Pt_2 Pt_1 delle spese straordinarie, come da Protocollo n. 3865 del 20.12.2023 del Tribunale di Parma, tutte rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, riguardanti il figlio relative a spese mediche, farmaceutiche, di analisi e scolastiche. Specificatamente: A) Spese mediche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo: a) visite specialistiche e terapie prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari supportati da prescrizione medica;
e) trattamenti sanitari erogati dal servizio nazionale.
B) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche in regime privatistico;
b) cure termali e fisioterapiche. C) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico e pulmino scolastico;
e) centro ricreativo estivo e gruppo stivo;
h) corsi di recupero e lezioni private qualora conSIliate da insegnanti;
i) viaggi di istruzione. D) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
a) tasse scolastiche universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
E) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva/musicale/artistica/extrascolastica comprensiva di tutti i costi necessari nulla escluso;
b) spese per conseguimento patente di guida e/o patentino motociclo, assicurazione auto e/o motorino + bollo + manutenzione;
F) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzioni attività sportive e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature che richiedano un particolare impegno finanziario;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze del figlio in autonomia. Tutte le spese devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Con riguardo alle spese da concordare, il genitore anticipatario delle somme relative alle spese straordinarie dovrà richiedere previo consenso ed accordo all'altro genitore (anche tramite sms, email, WhatsApp, etc.), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come
2 consenso alla spesa. Il rimborso delle spese a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di prova dell'avvenuta spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvo diverso accordo dei genitori. In particolare, il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo livero del figlio che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso. La documentazione fiscale dovrà essere intestata ai figli, ai fini della corretta deducibilità della stessa.
8) I coniugi riconoscono di essere entrambi economicamente indipendenti e dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di eventuale mantenimento;
9) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio da parte delle autorità competenti del passaporto valido per l'espatrio del figlio;
10) I genitori quando hanno con sé i figli minori si impegnano reciprocamente a comunicare all'altro eventuali spostamenti in località diverse da quelle consuete od ordinarie. Gli stessi si obbligano, in tali evenienze, a lasciare all'altro un idoneo recapito;
11) I coniugi danno vicendevolmente atto che non esistono altri beni comuni e di nulla più pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale ad eccezione di quanto previsto nel presente atto;
12) le spese ed i compensi professionali di avvocato si intendono compensati tra le parti senza vincolo di solidarietà.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno depositato il presente ricorso per la separazione personale dei coniugi rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso parere favorevole.
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata e provata dalla natura delle doglianze esposte dalle parti e dalla reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione, cosicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni in ordine alla prole minore, stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte apparendo le stesse rispondenti all'interesse del figlio (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) avuto riguardo all'affido, al collocamento e ai diritti di visita del genitore non collocatario, e ritenendosi congrua ed adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa
(con la precisazione per cui le spese straordinarie non sono soggette a rivalutazione . CP_1
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra i coniugi medesimi, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti medesime e non
3 si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio separativo, il Tribunale si limita a prenderne atto.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quinto comma, c.p.c., dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Palermo (PA) in [...] PA
22.05.1987, e , nato a [...] il [...], Parte_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ficarazzi (PA) di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio;
omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati in epigrafe, con la precisazione per cui le spese straordinarie non sono soggette a rivalutazione CP_1
Così è deciso in Parma nella Camera di ConSIlio in data 17.12.2024.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
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