Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
NRG 5953/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Federica Rotondo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero r.g. 5953/2024, emessa a seguito dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 16.12.2024
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore Colella
-Parte attrice-
CONTRO
cod. fisc. in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore e legale rapp.te, avv. Christian D'Ambrosio, e dallo stesso rappresentato e difeso
-Parte convenuta-
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice premettendo di essere condomina del compendio denominato , sito in Taranto, ha impugnato la delibera Controparte_1 Controparte_1 assembleare del 03.07.2023 (comunicata in data 10.07.2023), con la quale il convenuto CP_1 avrebbe, in sua assenza ed a maggioranza degli intervenuti, proceduto alla revoca del precedente deliberato del 31.05.2023 (all. 3) con cui, nel destituire dall'incarico di amministratore l'Avv. Cristian D'ambrosio, si provvedeva alla contestuale nomina dello studio quale nuovo CP_2 amministratore del complesso condominiale.
Nello specifico, l'attrice ha censurato il deliberato assembleare del 03.07.2023 affidando l'impugnazione a due motivi.
Quanto al primo motivo, l'attrice ha lamentato in atti la violazione del termine minimo di cinque giorni previsto per la convocazione ai sensi dell'art. 66 disp. att. cod. civi., deducendo, sul punto, di aver ricevuto la convocazione dell'assemblea solo in data 29.06.2026, mentre la prima convocazione dell'assemblea era fissata per il successivo 02.07.2023.
1
Ha altresì dato atto di aver promosso procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo, giusto verbale del 20.10.2023 di mancata partecipazione, così dichiarando di aver assolto alla condizione di procedibilità ex art. 5 Dlgs 28/10. A tal fine, ha quindi allegato l'attestato di conclusione del procedimento ed il relativo verbale di mancata comparizione della parte convocata (all. 6).
Per l'effetto, ha chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità della delibera condominiale del 03.07.2023, oltre alla condanna del convenuto ex art. 8 comma 4 bis Dlgs 28/10 in CP_1 ragione della mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Instauratori il contraddittorio, si è ritualmente e tempestivamente costituito il convenuto CP_1 con comparsa di costituzione e risposta, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione per tardività della mediazione, essendo l'istanza di mediazione pervenuta ad esso convenuto solo in data 12.09.2023 (all. 3) mentre l'invio del verbale di assemblea del 03.07.2023 all'attrice sarebbe avvenuto in data 10.07.2023 (doc. 2). Ha quindi evidenziato che lo spirare del termine ex art. 1137 comma II cod. civ. sarebbe stato individuabile nel 09.09.2023 (in considerazione della sospensione feriale) e, comunque ed al più, non oltre l'11.09.2023 (in virtù dello slittamento del termine al lunedì successivo).
Nel merito, inoltre, quanto all'avversa contestazione circa la tardività della convocazione, ha rappresentato che la consegna della raccomandata all'ufficio postale sarebbe avvenuta in data 26.06.2023, con un primo tentativo di consegna attestato in data 27.06.2023, da ciò facendone discendere il rispetto dei termini ex art. 66 disp. att. cod. civ.
Allo stesso modo, in ordine alla avversa doglianza relativa all'illegittimità della convocazione da parte dell'amministratore revocato, ha rappresentato l'infondatezza e la tardività della lamentata eccezione. In particolare, il convenuto ha evidenziato l'operatività, nel periodo intercorrente tra la revoca ed il subentro/accettazione (con il cd. “passaggio di consegne”) del nuovo amministratore condominiale, della cd. prorogatio imperi in forza della quale permarrebbero comunque i poteri gestori ordinari in capo all'amministratore uscente.
Ha dedotto ed allegato, segnatamente, che nelle more della prorogatio imperii, sarebbe pervenuta da parte di un gruppo di condomini all'amministratore uscente espressa richiesta di convocazione ex art. 66 disp. att. cod. civ. (all. 5) tesa a revocare le decisioni della precedente delibera del 31.05.2023 perché asseritamente assunta in maniera non legittima, con deleghe non autorizzate;
circostanza questa a cui avrebbe anche fatto seguito, nelle more, l'impugnazione della summenzionata delibera da parte di altro condomino.
Conclusivamente, ha insistito per il rigetto della proposta impugnazione e condanna dell'attore alla refusione delle spese e dei compensi di giudizio, oltre accessori come per legge e distrazione in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.
Depositate nell'interesse delle parti le memorie integrative ex art. 171 ter cpc, la causa è stata chiamata per la comparizione ex art. 183 cpc all'udienza del 8.04.2024, nel coso della quale, la parte attrice ha richiesto in via cautelare la sospensione della delibera impugnata, rigettata per assenza del periculum in mora.
2 Le istanze istruttorie orali sono state rigettate ed è stata fissata l'udienza ex 281 quinques cpc con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 cpc, di giorni 60 prima per la precisazione delle conclusioni, 30 giorni prima per il deposito delle comparse e 15 giorni prima per le repliche.
All'udienza tenutasi il 16.12.2024 la causa è stata, pertanto, trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è inammissibile per tardività dell'impugnazione proposta.
In via preliminare ed assorbente, deve accogliersi l'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività della mediazione sollevata – tempestivamente, sin dal primo atto difensivo- nell'interesse del convenuto. CP_1
Sul punto, occorre procedere preliminarmente alla qualificazione dei vizi lamentati e dedotti con la domanda introduttiva, individuando gli elementi che valgono a ricondurre le censure avanzate nello schema giuridico dell'annullabilità della delibera condominiale e non invece in quello delle nullità.
Come noto, già prima della riforma del , secondo la giurisprudenza della Cassazione, CP_1 dovevano qualificarsi nulle le deliberazioni dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, o con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, ed ancora quelle che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, nonché le deliberazioni comunque invalide in relazione all' oggetto. Dovevano, invece, qualificarsi annullabili, ex art.1137 cod. civ., le deliberazioni con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, o in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, ed infine, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all' oggetto (cfr. Cass. Civ. S.U. sent. n. 4806/2005; Cass. Civ. sez. 2, sent. n. 17014/2010).
Dopo la riforma del Condominio- l. 220/2012, le Sezioni Unite hanno chiaramente ridefinito i confini tra “nullità” e “annullabilità” delle delibere assembleari, enunciando il principio di diritto secondo cui: “in tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico- dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni”- e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o “all'ordine pubblico” o al
“buon costume”: al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento dev'essere esercitata nei modi e nel termini di cui all'art. 1137 cod. civ.” (Cassazione Civile, SSUU, nr. 9839 del 14 aprile 2021).
Ebbene, tali precisazioni risultano in questa sede quanto mai opportune proprio in ragione del termine decadenziale di trenta giorni normativamente previsto per l'impugnazione delle delibere condominiali.
Difatti, il precipitato logico-giuridico è che il differente regime di invalidità assume particolare e significativa rilevanza, comportando l'assoggettamento della delibera censurata al termine di decadenza ex art. 1137 c.c. delle sole delibere annullabili. Tale norma, al secondo comma, infatti, prevede che: "Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone
l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per
i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".
3 Ciò premesso, occorre esaminare in considerazione di tali principi, i motivi di impugnazione addotti dall'attrice avverso la delibera impugnata.
Con il primo dei motivi, l'impugnante ha lamentato la sua mancata partecipazione all'assemblea del 03.07.2023, a tal fine censurando il deliberato condominiale in ragione della dedotta violazione del termine minimo di cinque giorni previsto per la convocazione ai sensi dell'art. 66 disp. att. cod. civi. Sul punto, infatti, l'attrice ha evidenziato di aver ricevuto la convocazione dell'assemblea solo in data 29.06.2026, mentre la prima convocazione dell'assemblea era fissata per il successivo 02.07.2023.
Il vizio il lamentato da parte dell'impugnante, sussumibile nell'alveo della previsione di cui all'art. 66 comma III disp att., è chiaramente ascrivibile tra le ipotesi di annullabilità della deliberazione, prevedendo la medesima disposizione citata che “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti purché non ritualmente convocati”
Allo stesso modo, speculari considerazioni valgono rispetto al secondo dei motivi di censura a cui l'attrice affida l'odierna impugnazione.
Nello specifico, infatti, la parte attrice ha lamentato ed eccepito l'illegittima convocazione dell'assemblea da parte dell'Avv. D'ambrosio, per essere lo stesso privo di titolo e tanto in ragione della sua intervenuta revoca quale amministratore p.t del condominio avvenuta in seno all'assemblea del 31.05.2023, con contestuale nomina di un nuovo amministratore.
Ora, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla operatività o meno, nel caso di specie, della prorogatio imperii eccepita da parte convenuta a sostegno dell'azione dell'amministratore, il vizio lamentato da parte attrice è in ogni caso inquadrabile tra le ipotesi di annullabilità della delibera assembleare, poiché attiene alla regolare costituzione dell'assemblea (Trib. Genova n. 1993/2024).
Sul punto, si richiama invero nuovamente la sentenza a SS.UU nr. 4806/2005, dalla cui pronuncia si deduce che la convocazione da parte di un soggetto terzo estraneo al condominio, diverso da quelli indicati e legittimati dalla legge (…) costituisce vizio nel procedimento di formazione della volontà dell'ente di gestione che determina l'annullamento delle delibere approvate in esito a convocazione all'evidenza illegittima.
La circostanza evidenziata da parte attrice secondo cui l'amministratore non solo era in prorogatio ma anche in conflitto di interessi (da verificarsi in fase di merito), non incide sulla qualificazione del vizio considerate le ipotesi tassative, enucleate dalla giurisprudenza e di rigida interpretazione per effetto del disposto dell'art. 1137 c.c., in cui può disporsi la nullità della deliberazione, per esigenza di certezza dei rapporti giuridici condominiali.
Ciò posto, non essendo ravvisabile nessun potenziale vizio di nullità ed avendo l'attrice sollevato con l'impugnazione vizi tutti ascrivibili al novero dell'annullabilità, occorre procedere allo scrutinio dell'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività della mediazione sollevata sin dal primo atto difensivo dal convenuto. CP_1
L'eccezione è fondata.
Il convenuto, dando atto di aver ricevuto solo in data 12.09.2023 (doc. 3) la comunicazione dell'instaurazione della procedura di mediazione da parte dell'Organismo di Mediazione, ha rappresentato tuttavia che l'invio del verbale di assemblea del 03.07.2023 all'attrice sarebbe avvenuto in data 10.07.2023 (ricevuta di consegna doc. 2), con la conseguenza che lo spirare del termine ex art. 1137 comma II cod. civ. sarebbe stato individuabile nel 09.09.2023 (in considerazione della sospensione feriale) e, comunque ed al più, non oltre l'11.09.2023 (in virtù dello slittamento del termine al lunedì successivo).
Ebbene, come noto, le controversie riguardanti la materia condominiale sono assoggettate ex art. 5
Dlgs. 28/2010 alla speciale disciplina della mediazione obbligatoria;
pertanto, in tema di
4 impugnazione delle delibere assembleari, occorre primariamente proporre la mediazione obbligatoria. Ciò comporta che le parti restano obbligate per legge a tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero, entro il termine di decadenza perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e per gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti.
Ed allora, il nuovo art. 8 del Dlgs 28/2010, introdotto dalla Riforma Cartabia prevede espressamente al comma secondo che: “dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.”
Il summenzionato comma, introdotto allo scopo di dare adeguata collocazione alla previgente disposizione di cui al soppresso comma 6 dell'articolo 5, pur non mutandone gli effetti ha dato tuttavia maggiore completezza alla norma. Difatti, al fine di evitare che eventuali lentezze procedurali dell'organismo di mediazione possano danneggiare gli interessi delle parti che ricorrono alla mediazione, si prevede che la parte che presenta la domanda possa provvedere autonomamente alla comunicazione alla controparte al fine di avvalersi dell'effetto interruttivo della prescrizione o dell'impedimento della decadenza, senza esonero degli ulteriori obblighi di comunicazione che continuano a gravare sull'organismo di mediazione.
Pertanto, non sembra possano esservi dubbi sul fatto che, ai fini della tempestività della domanda di mediazione obbligatoria e, quindi, per impedire la decadenza per inosservanza del termine di trenta giorni di cui all'art. 1137, secondo comma, cod. civ., quello che conta è l a comunicazione alla controparte dell'avvenuta presentazione della domanda, e non anche il deposito della istanza di mediazione (come sostenuto da parte attrice).
Si osserva che la disposizione citata si applica ai procedimenti instaurati dopo il 30.06.2023, come prevedono espressamente gli artt. 7 comma 1 lettera h e 41 del d.lgs.149/2022 ed è dunque applicabile al caso di specie, posto che la delibera impugnata è stata emessa in data 3 luglio 2023 e comunicata in data 10.7.2023.
Alla luce di ciò, anche in ragione del dibattito giurisprudenziale riscontrato sotto la vigenza del vecchio comma sesto dell'art. 5 oggi soppresso, con il riformato art. 8 comma II d.lgs. 28/2010 appare ancor più chiara la volontà espressa dal legislatore di ricollegare l'effetto impeditivo della decadenza prevista per la proposizione della domanda giudiziale (come nel caso dell'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale prevista dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.) non dal momento della presentazione della domanda di mediazione, bensì soltanto da quello della relativa comunicazione alla parte.
Già prima della riforma, invero, l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario tanto riteneva. Sul punto, Suprema Corte di Cassazione, sez II civile, del 28.01.2019 nr. 2273, in materia di equa riparazione, ma con principio applicabile anche al caso di specie, secondo cui: “Il D. Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 6, prevede che: “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta…”. Sulla base del chiaro tenore della disposizione su citata deve ritenersi che solo la comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione, e non anche il mero deposito della stessa, impedisce il prodursi della decadenza.”
Ciò posto, per quel che rileva nel caso di specie, dunque al fine di individuare il rispetto del termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ., non sembra, quindi, possa validamente porsi in dubbio che debba aversi a riferimento esclusivamente il momento della relativa comunicazione alla parte quantomeno della domanda di mediazione presentata e che, al fine
5 di avvalersi dell'effetto interruttivo della prescrizione o dell'impedimento della decadenza, sia onere della parte interessata quello di provvedere autonomamente alla comunicazione alla controparte nel termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla norma.
Ebbene, nella specie, è pacifico e documentale che l'attrice, assente all'assemblea del 03.07.2023, abbia ricevuto comunicazione del relativo verbale il successivo 10.07.2023 (cfr all. 2), termine quest'ultimo da cui ex lege decorre il termine di trenta giorni per impugnare.
Dunque, è proprio da questa ultima data (10.07.2023) che è necessario procedere al computo del termine decadenziale ex art. 1137, comma secondo, cod. civ, dovendosi tuttavia, nel caso di specie, tener necessariamente conto della sospensione feriale dei termini (sabato 09.09.2023) e dello slittamento del termine ai sensi dell'art. 155 comma II cpc al lunedì successivo (11.09.2023).
Per l'effetto, il termine ultimo per impugnare la delibera de quo (dunque, anche per la comunicazione alla controparte al fine di impedire la relativa decadenza) è da individuarsi nell'11.09.2023.
Tuttavia, non è revocabile in dubbio che la prima ed unica comunicazione al convenuto CP_1 rinvenibile dall'analisi degli atti di causa sia la pec del 12.09.2023 (all. 3) con cui l'organismo ha trasmesso l'avviso di fissazione dell'incontro di mediazione (cfr. anche verbale mediazione in atti).
Pertanto, ad eccezione della summenzionata e tardiva comunicazione pec del 12.09.2023, non vi è prova agli atti di causa della trasmissione, entro i termini di cui all'art. 1137 2° comma c.c. (11.09.2023), al convenuto dell'istanza di mediazione;
al contrario, infatti, chiara appare la tardività della domanda con riguardo al termine decadenziale.
Ciò posto, considerato che nel nostro ordinamento la parte gravata dallo svolgimento di una attività è correlativamente onerata dell'onere probatorio di aver compiuto tale attività, appare evidente che, al fine di impedire gli effetti decadenziali dell'impugnazione ex art. 1137, comma secondo, cod. civ. sull'impugnante gravava l'onere della prova in ordine alla tempestività dell'impugnazione, dunque della sua comunicazione nei termini (11.09.2023) alla controparte.
Parte attrice, tuttavia, non ha assolto il citato onere probatorio e quindi il termine per impugnare la delibera in oggetto risulta decorso.
Da quanto finora osservato, discende la tardività dell'odierna impugnazione e, quindi, l'inammissibilità della domanda attorea, perché proposta oltre il termine perentorio di decadenza stabilito dalla legge.
SPESE PROCESSUALI
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dall'attrice. Le stesse vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/22, tenuto conto del valore della causa e considerando la pronuncia in rito, la natura delle questioni trattate e l'attività effettivamente svolta dalle parti. Per l'effetto, si ritiene congruo liquidare le spese di lite nei minimi tariffari per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile- complessità bassa), con riduzione ex art. 4 del 15% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto e del 50 % per decisione in rito, in euro 1.700,00, oltre accessori di legge come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Rotondo, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , in Parte_2 Controparte_1 persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, così provvede:
6 1) DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda proposta da parte attrice ; Parte_1
2) CONDANNA parte attrice alla rifusione delle spese processuali del Parte_1 presente giudizio in favore del convenuto, che si liquidano in complessivi euro CP_1
1.700,00, per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Taranto, 15.04.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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