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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/05/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10318/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10318/2022 promossa da:
(P.IV ), in persona del Presidente nonché legale Controparte_1 P.IV_1 rappresentate, Sig. con sede legale in Genova, Piazza Fulcieri Paolucci De Calboli 1, Parte_1 nonché in proprio i IG (C.F. , nato a [...] il 22 marzo Parte_1 C.F._1
1989 e residente in [...]2, e ( ), nato Parte_2 CodiceFiscale_2
a Genova, il 7 settembre 1992, residente in [...]2A, tutti elettivamente domiciliati in Genova, Via Fieschi 3/30, presso lo studio dell'Avv. Andrea Viani (C.F.
PEC: FAX: 010.565303), che li rappresenta C.F._3 Email_1
e difende come da rispettivi mandati allegati all'atto di citazione
ATTORI contro codice FI , partita IV iscritta nel registro OP P.IV_2 P.IV_3 delle imprese di Treviso con n. con sede legale in (31021) Mogliano Veneto (TV), via P.IV_2
Marocchesa n. 14, società avente capitale sociale pari a euro 1.618.628.450,00 interamente versato, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione con n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione CP_3 e coordinamento dell'azionista unico e appartenente al iscritto al n. OP Controparte_4 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in persona dell'avv.to Fabio Salvatori, nella sua qualità di procuratore e legale rappresentante pro tempore, giusta procura conferita con scrittura privata del 9 giugno 2020, autenticata per atto del Notaio dott.ssa del 9 giugno 2020 (repertorio n. Persona_1
98.357, raccolta n. 17.006), registrato in Trieste il 16 giugno 2020 al n. 4130, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Cristina Pagni, codice FI , del Foro di Milano, CodiceFiscale_4 giusta procura prodotta nel fascicolo telematico ex art. 83, terzo comma, c.p.c., con domicilio eletto presso il suo studio, sito in (20122) Milano (MI), via Durini n. 18, la quale dichiara di voler ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata e al numero di fax 0229002161 Email_2
CONVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria eccezione, istanza e domanda disattesa e previa, se ritenuta strettamente del caso, ammissione delle istanze istruttorie dedotte dagli attori e non ammesse
I) In via principale e nel merito:
• Accertare e dichiarare che a seguito dell'evento morte dell'Ing. la convenuta Persona_2 [...]
è tenuta ad adempiere al contratto di assicurazione stipulato con CP_2 Controparte_1 in data 28 maggio 2020 e quindi a corrispondere in favore di e
[...] Parte_1 l'indennizzo di Euro 200.000,00; Parte_2
• Condannare conseguentemente la convenuta al pagamento in favore di OP
e in solido tra loro e/o nella misura del 50% ciascuno, della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di Euro 200.000,00 oltre rivalutazione ed interessi legali e/o moratori;
• Dichiarare in ogni caso, previe occorrendo le declaratorie meglio viste ed in particolare l'invalidità delle clausole vessatorie del contratto, che è inadempiente al contratto stipulato OP con in data 28 maggio 2020; Controparte_1
• Dichiarare comunque parte convenuta decaduta da ogni eccezione di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 Cod. Civ.
• Per l'effetto condannare altresì parte convenuta al risarcimento dei danni materiali e non patiti a seguito dell'inadempimento, nella misura equitativamente ritenuta oltre rivalutazione ed interessi;
• Condannare in ogni caso al risarcimento dei danni da responsabilità OP processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura equitativamente ritenuta. Con vittoria di spese legali”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, previa ogni più utile declaratoria, così GIUDICARE
− in via preliminare, accertare e dichiarare che P.IV , Controparte_1 P.IV_4 in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore, da è carente di Parte_1 legittimazione attiva in relazione a ciascuna delle domande avanzate, per le ragioni di cui in narrativa;
− in via principale, nel merito, rigettare le domande proposte da Controparte_1
P.IV in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore, da P.IV_4
codice FI , e codice FI Parte_1 CodiceFiscale_5 Parte_2 [...]
, anche in applicazione degli artt. 7 e 8 delle condizioni del contratto di assicurazione C.F._6 sulla vita "Lungavita Basic non fumatori", nonché degli artt. 1892 e 1898 c.c., per le ragioni di cui in narrativa;
− in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte da
P.IV , in persona del Presidente nonché legale Controparte_1 P.IV_4 rappresentante pro tempore, da codice FI , e Parte_1 CodiceFiscale_5 Pt_2
pagina 2 di 10 codice FI , limitare l'indennizzo dovuto da Pt_1 CodiceFiscale_6 OP codice FI , in persona del legale rappresentante pro tempore, all'importo dovuto ai P.IV_2 sensi degli 7 e 8 delle condizioni del contratto di assicurazione sulla vita "Lungavita Basic non fumatori", nonché degli artt. 1893 e 1898 c.c., per le ragioni di cui in narrativa;
− in via istruttoria, previa rimessione della causa in istruttoria, ammettere la prova per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. depositata da OP codice FI , in persona del legale rappresentante pro tempore, e non ammessi con P.IV_2 ordinanze del 7 luglio 2023 e del 9 novembre 2023, nonché gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. depositata da codice OP FI , in persona del legale rappresentante pro tempore, non ammessi con ordinanze P.IV_2 del 7 luglio 2023 e del 9 novembre 2023, per le ragioni di cui in narrativa;
− in ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese, C.P.A. e IV come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Allegazioni delle parti
Gli attori hanno introdotto il presente procedimento esponendo che:
▪ nell'aprile dell'anno 2010 con sede in Genova, Piazza Controparte_1
Fulcieri Paolucci De Calboli, 1, stipulava con la OM di Assicurazioni INA IT S.p.a. contratto di assicurazione (doc. 1);
▪ il citato contratto era una polizza per il caso di morte dell'allora amministratore unico della società, Ing. nato a [...] il [...] (capitale assicurato di Euro Persona_2 250.000,00 per l'evento morte dell'amministratore unico);
▪ per l'assicurazione di tale rischio corrispondeva un premio Controparte_1 annuale di Euro 3.727,30;
▪ la Polizza aveva durata decennale dal 30 aprile 2010 al 30 aprile 2020;
▪ in prossimità della scadenza di aprile 2020, la OM di Assicurazioni , CP_2 CP_2 subentrata nei diritti di INA IT S.p.a., per effetto delle fusioni intervenute tra quest'ultima OM e iniziava a sollecitare la società contraente, OP Controparte_1
e per essa il suo amministratore unico affinché rinnovasse la
[...] Persona_2 polizza suddetta;
▪ in particolare l'agenzia di di Piazza Dante a Genova contattava OP personalmente l'Ing. facendo presente l'imminente scadenza della copertura e illustrando Pt_1 al medesimo le varie opzioni contrattuali;
▪ a seguito dei solleciti ricevuti dall'agente di l'amministratore unico di OP si risolveva a rinnovare la polizza vita che già era in corso da Controparte_1 un decennio;
veniva quindi stipulato il contratto (doc. 2) con decorrenza dall'1 maggio 2020 fino al 31 maggio 2025 che si poneva senza soluzione di continuità con la vigenza della precedente polizza IN IT (cfr. scadenze polizza sub doc. 1);
▪ che l'unica differenza di rilievo del contratto con rispetto al precedente OP con IN IT, era il capitale assicurato, che in occasione del rinnovo fu, per scelta di ridotto ad a Euro 200.000,00 in luogo di Euro 250.000,00 Controparte_1 della precedente polizza;
pagina 3 di 10 ▪ che, quali beneficiari in caso morte venivano indicati i figli dell'Ing. Pt_1 Parte_1 nato a [...], il [...] ( e nato a [...], il C.F._1 Parte_2
7 settembre 1992 (C.F. ); C.F._7
▪ che, in data 4 giugno 2020, l'Ing. effettuò una ecografia presso il laboratorio analisi Persona_2
BA di Genova, nella quale si evidenziava un versamento pleurico. Il medico refertante consigliò quindi una TAC toracico addominale di approfondimento. Dall'esame della TAC e da ulteriori accertamenti si giunse ad una diagnosi di verosimile mesotelioma pleurico, a seguito del quale l'Ing. subiva alcuni ricoveri e trattamenti medico-chiururgici; Persona_2
▪ che da aprile 2021 ad agosto 2021 la malattia diagnosticata all'Ing. di mesotelioma Persona_2 pleurico peggiorava e in data 4 agosto 2021 lo stesso decedeva;
▪ che, a seguito dell'evento morte, il contraente e i beneficiari si attivavano per ottenere il pagamento dell'indennizzo, trasmettendo alla OM di Assicurazioni Generali Italia S.p.a. la documentazione medica richiesta dalla OM e di cui gli stessi disponevano, adempiendo all'uopo alle prescrizioni previste dalla polizza per l'erogazione del capitale assicurato. In particolare veniva trasmessa a su espressa richiesta di OP quest'ultima, la relazione del medico curante, Dott. sulle condizioni del suo Persona_3 paziente, la cartella clinica dell'Ospedale San Martino in merito alle cure e agli esami effettuati in regime di day hospital da luglio 2020 a dicembre 2020 e infine il referto dell'ecografia effettuata in data 4 giugno 2020 presso l'Istituto Il BA di Genova (rispettivamente doc. 4, doc. 5 e doc. 6), già da tempo nella disponibilità di OP
▪ che, nonostante gli attori avessero assolto a quanto richiesto dalla OM e nonostante gli stessi avessero fornito la documentazione prevista dal contratto, non OP provvedeva al pagamento dell'indennizzo di Euro 200.000,00;
▪ che la OM veniva, quindi, più volte sollecitata dal legale degli attori con PEC del 26 aprile 2022 e con PEC del 7 giugno 2022 (rispettivamente doc. 7 e doc. 8), rimaste senza riscontro;
▪ che gli attori esperivano il tentativo obbligatorio di mediazione, chiamando OP davanti all'Organo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova, come da domanda depositata in data 19 luglio 2022 (doc. 9);
▪ che alla riunione del 19 settembre 2022 fissata dall'Organo di Mediazione CP_2 CP_2 non si presentava, facendo così fallire ogni tentativo di mediazione, come da verbale dell'Organo di mediazione (doc. 10).
Sulla scorta di tali premesse gli attori hanno quindi agito per ottenere pronuncia di accertamento della piena efficacia della polizza sottoscritta nonché condanna di al pagamento della OP somma assicurata, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento dei danni materiali e non materiali derivanti dall'inadempimento al contratto, ipotizzando, senza alcuna inversione dell'onere della prova, che la compagnia si fosse sottratta agli obblighi su di essa gravanti nella ritenuta (e del tutto erronea) convinzione che l'Ing, fosse consapevole, prima ancora di stipulare la Persona_2 polizza, del mesotelioma che lo avrebbe poi portato al decesso ed invocando, in ogni caso, l'invalidità e vessatorietà dell'art. 9 delle Condizioni Generali di Polizza che sanciva il potere della OM di subordinare l'indennizzo alla produzione di tutta una serie di certificati medici.
si è costituita rilevando e precisando: OP
▪ che in data 28 maggio 2020, l'Azienda sottoscriveva la proposta di assicurazione sulla vita "Lungavita Basic non fumatori", tariffa 5NFE, n. 081608134 ("Proposta"; doc. 1), a mezzo della quale si obbligava a versare un premio semestrale pari a euro 2.277,79 per cinque anni, per assicurare il rischio morte dell'assicurato nato a [...] il [...], Persona_2
pagina 4 di 10 all'epoca settantenne e legale rappresentante pro tempore dell'Azienda medesima ("Assicurato");
▪ che il Contraente indicava gli odierni attori e quali beneficiari Parte_1 Parte_2 del capitale assicurato ("Beneficiari"), pari a euro 200.000,00, in caso di morte dell'Assicurato;
▪ che la Proposta di cui sopra, così come la successiva polizza, si riferivano a una polizza emessa ex novo e non a un rinnovo, fatto che comportò, per l'Assicurato, la compilazione di un nuovo questionario sul proprio stato di salute;
▪ che la Proposta veniva sottoscritta dal Contraente dopo aver ricevuto copia integrale del fascicolo informativo della polizza ("FA"; doc. 2), comprensivo anche delle condizioni di polizza ("Condizioni", sub doc. 2, pp. 13-28) e dopo che al Contraente (e dunque all' , Parte_3 che era legale rappresentante del primo), erano state esposte in dettaglio tutte le caratteristiche del contratto di assicurazione che si accingeva a sottoscrivere;
▪ che, in particolare, l'agente della OM ricordava che, ai sensi delle Condizioni, il Contraente e l' erano tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete (si Parte_3 veda il FA, sub doc. 2, Condizioni di assicurazione, art. 8, p. 19, "Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di , le dichiarazioni del contraente e OP dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete") e che l'inosservanza di tale obbligazione avrebbe potuto comportare gravi conseguenze in fase di liquidazione dell'indennizzo, ossia la parziale liquidazione e financo l'esclusione totale della liquidazione;
▪ che, in tale sede, l' dichiarava unicamente di (1) essere affetto da ipertensione Parte_3 arteriosa moderata ma di essere in terapia e sotto "buon controllo"; (2) soffrire di psoriasi.
L'Assicurato non segnalava ulteriori circostanze fattuali rilevanti in merito al proprio stato di salute: in particolare, non segnalava alcuna problematica in relazione né all'apparato circolatorio né all'apparato respiratorio. Né segnalava che fossero in corso degli accertamenti diagnostici per sospetta patologia. L' sottaceva anche il fatto di aver fumato in Parte_3 passato e di aver lavorato in un contesto nel quale era stato probabilmente esposto ad amianto;
▪ che la Proposta veniva sottoscritta previa visita medica da parte del dott. medico Persona_3 curante dell' fin dal 2007, in data 5 maggio 2020, atteso che l' era Parte_3 Parte_3 ultrasettantenne alla data di sottoscrizione della Polizza, e, nel referto della Visita Medica, venivano riportate le stesse informazioni;
▪ che, sottoscrivendo la Proposta, il Contraente confermava le citate Dichiarazioni e si impegnava, se del caso, a rettificare le medesime o comunque a tenere informata la OM in presenza di un "eventuale cambiamento del proprio stato di salute prima dell'accettazione" da parte della OM (sub doc. 1, p. 15). Sulla base delle Dichiarazioni e della Visita Medica, la OM emetteva la polizza con rischio "normale" e con decorrenza dal giorno 1 maggio
2020 (doc. 3);
▪ che, in seguito alla sottoscrizione della Proposta, l'Assicurato non comunicava alla OM alcuna circostanza che potesse portare a una rettifica delle Dichiarazioni;
▪ che il sig. poi tragicamente decedeva in data 4 agosto 2021 a causa di una cachessia Persona_2 neoplastica da mesotelioma pleurico;
▪ che, richiesta la liquidazione della Polizza, la OM, come convenuto nel FA (sub doc. 2, pp. 20-21, art. 9), chiedeva di poter visionare la cartella clinica completa del sig. Per_2
per appurare le cause del decesso e avere conferma sia che le Dichiarazioni rese in sede
[...] di stipula fossero corrette e complete sia che la Visita Medica avesse fornito un quadro corretto e completo dello stato di salute dell'Assicurato;
▪ che, una volta ricevuta la documentazione sanitaria (doc. 4a-4n), la OM constatava che le Dichiarazioni Assicurato e lo stesso referto della Visita Medica erano incomplete ovvero non veritiere ovvero inesatte, perché non avevano segnalato talune circostanze fattuali molto rilevanti che erano destinate a incidere sul rischio assunto da Nello specifico, la CP_2
pagina 5 di 10 OM apprendeva che l'Assicurato: (1) era un ex fumatore, perché era stato solito fumare fra i 30 e i 55 anni (sub doc. 4f, pp. 8-9), circostanza non comunicata nelle Dichiarazioni;
(2) aveva sofferto di episodi di TIA nell'aprile 2019, circostanza non indicata nelle Dichiarazioni;
(3) aveva sofferto un episodio di flutter atriale nel 2017, circostanza anch'essa non indicata nelle
Dichiarazioni; (4) non aveva trattato debitamente l'ipertensione di cui soffriva, ciò che smentiva quanto affermato nelle Dichiarazioni Assicurato (sub doc. 4g, p. 37); (5) soffriva di sindrome depressiva (sub doc. 4g, p. 37); (6) aveva lavorato in passato sulle navi, ragione per cui era probabile che si fosse trovato esposto ad amianto (sub doc. 4f, pp. 8-9);
▪ che la documentazione mostrava come la diagnosi della malattia che aveva poi condotto al decesso (mesotelioma pleurico) risaliva a giugno 2020, quindi era pressoché coeva alla sottoscrizione della Proposta (avvenuta il 28 maggio 2020). L'Assicurato si era infatti sottoposto a una TAC il giorno 5 giugno 2020 e, in epoca anteriore, a una ECO addome, quest'ultima in data 4 giugno 2020, la quale evidenziava "abbondante versamento pleurico destro con atelettasia del lobo polmonare […]"). In epoca anteriore – in data non nota – l' si era Parte_3 anche sottoposto a una RX torace.
▪ che, in particolare, con email PEC del 18 maggio 2022 (doc. 5), la OM chiedeva copia: (1) dell'esame RX torace eseguito prima del 5 giugno 2020; (2) della cartella clinica del ricovero nel giugno 2020; (3) della scheda sanitaria del medico curante;
▪ che gli Attori avevano solo parzialmente riscontrato la richiesta citata: in particolare, essi non fornivano copia dell'esito del citato esame RX torace e non fornivano informazione alcuna sulla data in cui i citati esami erano stati prescritti, sostenendo che il riferimento al citato esame era un mero "refuso" riportato nelle cartelle cliniche del nosocomio di Genova.
Sulla scorta di tali deduzioni, la OM ha ritenuto, per un verso, carente di legittimazione attiva la e, in ogni caso, ha ritenuto di non dover procede alla liquidazione Controparte_1 dell'indennizzo in favore dei beneficiari, visti i circostanziati dubbi esistenti sulle Dichiarazioni Assicurato e sull'esito della Visita Medica e, dunque, in presenza di un quadro fattuale incompleto che non consentiva di comprendere se trovassero applicazione le clausole della Polizza che escludevano o riducevano l'indennizzo in presenza di dichiarazioni non veritiere da parte dell' . Parte_3
2. Nel merito
La domanda degli attori (sia di accertamento, alla quale è legittimata anche la contraente
[...]
sia di condanna, alla quale sono legittimati i beneficiari sig.ri e Controparte_1 Parte_1
è fondata e merita accoglimento. Parte_2
Il motivo per cui parte convenuta ha rifiutato di corrispondere l'indennizzo (o chiede che venga ridotto e calcolato in proporzione della differenza tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose) risiede nella reticenza asseritamente serbata dall'assicurato in sede di stipula della proposta (artt. 1892, 1893 c.c.).
In altri termini, sostiene che l' non abbia segnalato in sede di stipula della Proposta CP_2 Parte_3 circostanze fattuali rilevanti in merito al proprio stato di salute (l' dichiarava unicamente di Parte_3
(1) essere affetto da ipertensione arteriosa moderata ma di essere in terapia e sotto "buon controllo", cfr. sub doc. 1, p. 18); (2) soffrire di psoriasi, cfr. sub doc. 1, p. 19).
In particolare, non aveva segnalato alcuna problematica in relazione né all'apparato circolatorio né all'apparato respiratorio. Né segnalava che fossero in corso degli accertamenti diagnostici per sospetta patologia (la diagnosi della malattia che lo avrebbe poi condotto al decesso, mesotelioma pagina 6 di 10 pleurico,risaliva a giugno 2020, quindi era pressoché coeva alla sottoscrizione della Proposta avvenuta il 28 maggio 2020). L' sottaceva anche il fatto di aver fumato in passato e di aver lavorato in Parte_3 un contesto nel quale era stato probabilmente esposto ad amianto. In particolare ometteva di riferire:
1) che lo stesso era una ex-fumatore, aveva già subito episodi di TIA (aprile 2019) e di flutter
(2017);
2) che allo stesso erano già stati prescritti esami medici di accertamento per sospetta patologia e aveva già svolto tali esami (in particolare, una TAC e u ECO addome eseguite il 4 e 5 giugno ma necessariamente prescritte in anticipo su tali date;
una RX torace di cui si ignorava la data di esecuzione).
3) che non aveva trattato debitamente l'ipertensione di cui soffriva;
4) che soffriva di sindrome depressiva (sub doc. 4g, p. 37);
5) che aveva lavorato in passato sulle navi, ragione per cui era probabile che si fosse trovato esposto ad amianto (sub doc. 4f, pp. 8-9).
Ciò, nonostante, con la compilazione del modulo relativo alle Dichiarazioni, la OM avesse chiesto espressamente di dichiarare:
(i) se l' fosse stato fumatore in passato (e quando avesse eventualmente smesso); Parte_3
(ii) se fossero in corso esami diagnostici per sospetta patologia (sub doc. 1, p. 3), (iii) se l' avesse sofferto di patologie prima della sottoscrizione della Proposta;
Parte_3
(iv) se l' soffrisse di patologie alla data di sottoscrizione della Proposta. Parte_3
Condotta tanto più grave tenuto conto del fatto che l' mai aveva rettificato le Dichiarazioni Parte_3 in epoca successiva all'emissione della Polizza, comunicando l'aggravamento del rischio (art. 1898
c.c.).
La tesi sostenuta da non può essere sostenuta. OP
L'ing. è deceduto in data 4 agosto 2021 per mesotelioma pleurico e nulla (a seguito della Per_4 disposta istruttoria) è stato dimostrato dalla OM in ordine alla contezza che l'assicurato avesse della propria malattia al momento di sottoscrivere il contratto (che è vero che è stato sottoscritto in data 28 maggio 2020 ma con decorrenza 1 maggio 2020, ovvero in naturale prosecuzione di quello originariamente sottoscritto, dieci anni prima, con IN IT).
È infatti comprovato che l'Ing. ebbe la prima avvisaglia del proprio male solo dopo l'ecografia Pt_1 del 4 giugno presso il BA e quindi successivamente alla stipulazione del contratto.
Prima di tale data non esiste alcun elemento che possa indurre a ritenere che l'Ing. potesse essere Pt_1 consapevole della propria malattia e del tutto pertinente è la giurisprudenza richiamata da parte attrice:
“ai fini della colpa grave o del dolo da rinvenirsi in un contratto di assicurazione sulla vita, in presenza di sintomi ambigui e non specifici, stante la genericità degli stessi, non integra affatto dolosa reticenza nè comportamento gravemente colposo il fatto che l'assicurato non abbia, al momento della stipula della polizza-vita, dichiarato la esistenza di quei sintomi a cui i medici hanno dato rilievo aspecifico e tranquillizzante, qualora questi sintomi, aggravatisi, risultino, attraverso successive indagini strumentali (come nella specie) o di altra natura, premonitori di una vera e propria malattia, che, data la sua insidiosità, può essere acclarata solo con specifico esame, secondo la valutazione della situazione che il paziente presenta.” (Cass. civ., Sez. III, Sent., 21/06/2011, n. 13604).
pagina 7 di 10 Giurisprudenza confermata anche successivamente (Cassazione civile n. 12838/2014 “in tema di assicurazioni sulla vita, non può ritenersi reticente l'assicurato che, al momento della stipula del contratto, ometta di segnalare all'assicuratore l'esistenza di sintomi ritenuti dai medici in quel momento ambigui, aspecifici e non allarmanti”, che si è espressa su un caso deciso dalla Corte di Appello di Genova proprio in materia) che ha fatto rituale applicazione degli oneri di prova che gravano sulle rispettive parti (l'assicurato fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto;
onere del convenuto è fornire la prova del fatto estintivo o impeditivo).
In particolare, il teste , medico curante dell'Ing. ed escusso su istanza di parte convenuta, Per_3 Pt_1 ha escluso la manifestazione di sintomi da parte del suo assistito prima dell'esame ecografico effettuato dall'Istituto Il BA.
Il Dott. escusso all'udienza del 7 novembre 2023, ha infatti dichiarato che “…. in epoca Persona_3 precedente io non avevo avuto alcuna indicazione circa la possibile malattia”.
Il teste ha inoltre precisato di non avere prescritto all'Ing. l'ecografia del 4 giugno 2020 e la TAC Pt_1 del 5 giugno 2020 e ha riferito “Non ricordo che in occasione della visita in data 5 maggio 2020, Per_2 mi avesse riferito di provare dolore toracico o di soffrire di tosse secca, diversamente l'avrei
[...] menzionato nella scheda clinica. Non ho memoria di avere prescritto a un RX toracico. Se Persona_2 io avessi prescritto un tale accertamento a carico del Servizio Sanitario Nazionale questo risulterebbe dalla scheda del paziente che è consultabile nel sistema sanitario regionale. Non ricordo invece che il mi abbia chiamato lamentando dolore toracico e io gli abbia consigliato di fare RX toracico Pt_1 privatamente”.
Quindi il medico curante non rilevava sintomi del mesotelioma in epoca precedente al giugno 2020, neppure sulla base di quanto riferito dal paziente e non prescriveva esami particolari all'Ing. se Pt_1 non dopo la diagnosi di mesotelioma da parte dell'Ospedale.
A riguardo poi della più volte citata radiografia al torace (indicata nella cartella clinica del San
Martino), sospettata di essere stata eseguita ben prima della stipula del contratto (l'esame RX viene citato nella cartella clinica dell'ospedale San Martino come accertamento diagnostico prodromico alla diagnosi di mesotelioma pleurico unitamente alla TAC eseguita presso l'Istituto BA in data 5 giugno 2020) la tesi opposta da parte attrice è più che plausibile: il fatto che l'ospedale San Martino citi genericamente tale esame RX e la successiva TAC del BA del 5 giugno 2020 e non faccia alcuna menzione dell'esame ecografico del 4 giugno 2020 ha da sempre indotto a concludere che con la dizione RX il medico del San Martino intendesse in realtà riferirsi all'ecografia del 4 giugno 2020.
Ed infatti, il primo sospetto di una malattia ai polmoni sorse solo con l'ecografia del 4 giugno 2020 (doc. 6), a seguito della quale il medico refertante così scrisse “tale quadro necessita Persona_5 di approfondimento TC toraco-addominale con MdC”.
Il giorno successivo fu infatti effettuata la TAC al torace dell'Ing. da cui emerse un quadro Pt_1 clinico più chiaro.
Peraltro, proprio per fugare ogni dubbio al riguardo, si è comunque dato corso all'ordine di esibizione richiesto da parte convenuta sia nei confronti dell'ospedale San Martino che dell'Istituto Il BA, i quali hanno risposto di non avere nei loro archivi esami RX dell'Ing. eseguiti nel mese di Persona_2 giugno 2020.
pagina 8 di 10 Quanto alle restanti informazioni espressamente richieste in sede di compilazione del Modulo, esse sono state inoltre fornite con correttezza e quelle che parte convenuta ha riferito essere “reticenze”
(ovvero che il Dott. fosse un ex fumatore;
che avesse sofferto di episodi di TIA nell'aprile 2019; Pt_1 che avesse sofferto di un episodio di flutter atriale nel 2017; che non avrebbe trattato debitamente l'ipertensione; che soffriva di sindrome depressiva;
che aveva lavorato in passato sulle navi) non si sono rivelate tali.
È risultato infatti che il Dott non fumasse da oltre 15 anni (come risulta dall'anamnesi raccolta Pt_1 dai medici ospedalieri, doc. 4f parte convenuta) e che, in base al tenore letterale della polizza, l'assicurato era tenuto a dichiarare unicamente “…di non aver mai fumato neanche sporadicamente negli ultimi 24 mesi” (vds pag. 6 in fondo polizza Lungavita Basic Non Fumatori prodotta sub doc. 1 parte convenuta).
La TIA (attacco ischemico transitorio) e il flutter atriale risultavano, così come riferiti dal dott. ai Pt_1 sanitari del San Martino, fenomeni episodici (vds. cartella clinica prodotta al doc. 4f parte convenuta: due soli episodi mai più ripetutesi, e cioè una TIA ad aprile 2019 e il flutter atriale nell'anno 2017) e, peraltro, non contemplati tra le affezioni specifiche da denunciare alla OM nel modulo allegato
(Modello 16 Unico).
Per contro, l'ipertensione è stata puntualmente segnalata dal Dott. a pagina 2 del Modello Persona_3 16 Unico, all'atto di stipulare la polizza, compresa la terapia seguita (dunque è del tutto infondata l'obiezione per cui la patologia in questione non fosse oggetto di cura).
Del tutto indimostrato (e in ogni caso irrilevante ai fini che occupano) che l'Ing. soffrisse di Pt_1 depressione (se non, comprensibilmente, a seguito dell'aggravarsi della malattia oncologica e quindi dopo la stipulazione del contratto).
Quanto poi al fatto che ai sanitari di San Martino l'Ing. abbia riferito di aver lavorato sulle navi Pt_1 in giovane età, non vi vede quale inesattezza sia ravvisabile in rapporto a quanto dichiarato a pagina 3 della proposta assicurativa prodotta al doc. 1 di parte convenuta. Il modulo in questione, infatti, imponeva di riportare l'attuale professione dell'Ing. che era quella di amministratore delegato, e Pt_1 chiedeva se l'assicurato lavorasse su aerei non di linea, su piattaforme, ponteggi, impalcature, tetti, o fosse autista di mezzi superiori ai 35 quintali, o a contatto con esplosivi, o nell'industria mineraria, o lavori subacquei, tutte mansioni estranee all'ambito lavorativo dell'Ing. Pt_1
L'unico reale motivo, dunque, che ha indotto la compagnia a rifiutare (del tutto inopinatamente) l'indennizzo risiede nella prossimità della diagnosi di mesotelioma rispetto alla data di stipulazione della polizza sulla vita. Null'altro.
Il riconoscimento della piena sussistenza del diritto all'indennizzo rende superflua (anche per difetto di interesse) l'esame dell'eccezione di invalidità dell'art. 9 delle Condizioni per asserito carattere vessatorio.
Va poi rigettata sia la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori (non sorretta da alcuna prova sui pregiudizi subiti che si siano concretizzati per effetto del rifiuto all'indennizzo dovuto ai sensi di polizza) sia la domanda ex art. 96 cpc, in quanto non risulta provato il dolo o la colpa grave della OM.
pagina 9 di 10 La compagnia convenuta va, dunque, conclusivamente condannata al pagamento, in favore dei sig.ri e nella misura del 50% ciascuno, del complessivo importo di euro Parte_1 Parte_2
200.000,00.
La natura di debito di valore (e non di valuta) comporta che la sua quantificazione monetaria è suscettibile di adeguamento automatico dal momento del sinistro (morte) alla liquidazione, alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria (tra le altre, Cass. n. 661/88, 9549/94, 395/07, 3268/08).
Sono altresì dovuti gli interessi compensativi al tasso legale previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995). Nonché gli interessi corrispettivi dalla pronuncia al saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite sopportate dagli attori in solido vanno poste a carico di parte convenuta secondo soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara che a seguito dell'evento morte dell'Ing. la convenuta Persona_2 OP
è tenuta ad adempiere al contratto di assicurazione stipulato con
[...] Controparte_1 in data 28 maggio 2020 e quindi a corrispondere in favore di e
[...] Parte_1 Parte_2
l'indennizzo di Euro 200.000,00; condanna conseguentemente la convenuta al pagamento in favore di OP Pt_1
e nella misura del 50% ciascuno, della complessiva somma di Euro 200.000,00
[...] Parte_2 oltre rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
rigetta ogni altra domanda;
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare agli attori in solido le spese di lite, che si liquidano in
€ 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese per contributo unificato e merca da bollo, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 19/05/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10318/2022 promossa da:
(P.IV ), in persona del Presidente nonché legale Controparte_1 P.IV_1 rappresentate, Sig. con sede legale in Genova, Piazza Fulcieri Paolucci De Calboli 1, Parte_1 nonché in proprio i IG (C.F. , nato a [...] il 22 marzo Parte_1 C.F._1
1989 e residente in [...]2, e ( ), nato Parte_2 CodiceFiscale_2
a Genova, il 7 settembre 1992, residente in [...]2A, tutti elettivamente domiciliati in Genova, Via Fieschi 3/30, presso lo studio dell'Avv. Andrea Viani (C.F.
PEC: FAX: 010.565303), che li rappresenta C.F._3 Email_1
e difende come da rispettivi mandati allegati all'atto di citazione
ATTORI contro codice FI , partita IV iscritta nel registro OP P.IV_2 P.IV_3 delle imprese di Treviso con n. con sede legale in (31021) Mogliano Veneto (TV), via P.IV_2
Marocchesa n. 14, società avente capitale sociale pari a euro 1.618.628.450,00 interamente versato, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione con n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione CP_3 e coordinamento dell'azionista unico e appartenente al iscritto al n. OP Controparte_4 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi, in persona dell'avv.to Fabio Salvatori, nella sua qualità di procuratore e legale rappresentante pro tempore, giusta procura conferita con scrittura privata del 9 giugno 2020, autenticata per atto del Notaio dott.ssa del 9 giugno 2020 (repertorio n. Persona_1
98.357, raccolta n. 17.006), registrato in Trieste il 16 giugno 2020 al n. 4130, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Cristina Pagni, codice FI , del Foro di Milano, CodiceFiscale_4 giusta procura prodotta nel fascicolo telematico ex art. 83, terzo comma, c.p.c., con domicilio eletto presso il suo studio, sito in (20122) Milano (MI), via Durini n. 18, la quale dichiara di voler ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata e al numero di fax 0229002161 Email_2
CONVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria eccezione, istanza e domanda disattesa e previa, se ritenuta strettamente del caso, ammissione delle istanze istruttorie dedotte dagli attori e non ammesse
I) In via principale e nel merito:
• Accertare e dichiarare che a seguito dell'evento morte dell'Ing. la convenuta Persona_2 [...]
è tenuta ad adempiere al contratto di assicurazione stipulato con CP_2 Controparte_1 in data 28 maggio 2020 e quindi a corrispondere in favore di e
[...] Parte_1 l'indennizzo di Euro 200.000,00; Parte_2
• Condannare conseguentemente la convenuta al pagamento in favore di OP
e in solido tra loro e/o nella misura del 50% ciascuno, della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di Euro 200.000,00 oltre rivalutazione ed interessi legali e/o moratori;
• Dichiarare in ogni caso, previe occorrendo le declaratorie meglio viste ed in particolare l'invalidità delle clausole vessatorie del contratto, che è inadempiente al contratto stipulato OP con in data 28 maggio 2020; Controparte_1
• Dichiarare comunque parte convenuta decaduta da ogni eccezione di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 Cod. Civ.
• Per l'effetto condannare altresì parte convenuta al risarcimento dei danni materiali e non patiti a seguito dell'inadempimento, nella misura equitativamente ritenuta oltre rivalutazione ed interessi;
• Condannare in ogni caso al risarcimento dei danni da responsabilità OP processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura equitativamente ritenuta. Con vittoria di spese legali”.
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, previa ogni più utile declaratoria, così GIUDICARE
− in via preliminare, accertare e dichiarare che P.IV , Controparte_1 P.IV_4 in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore, da è carente di Parte_1 legittimazione attiva in relazione a ciascuna delle domande avanzate, per le ragioni di cui in narrativa;
− in via principale, nel merito, rigettare le domande proposte da Controparte_1
P.IV in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore, da P.IV_4
codice FI , e codice FI Parte_1 CodiceFiscale_5 Parte_2 [...]
, anche in applicazione degli artt. 7 e 8 delle condizioni del contratto di assicurazione C.F._6 sulla vita "Lungavita Basic non fumatori", nonché degli artt. 1892 e 1898 c.c., per le ragioni di cui in narrativa;
− in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte da
P.IV , in persona del Presidente nonché legale Controparte_1 P.IV_4 rappresentante pro tempore, da codice FI , e Parte_1 CodiceFiscale_5 Pt_2
pagina 2 di 10 codice FI , limitare l'indennizzo dovuto da Pt_1 CodiceFiscale_6 OP codice FI , in persona del legale rappresentante pro tempore, all'importo dovuto ai P.IV_2 sensi degli 7 e 8 delle condizioni del contratto di assicurazione sulla vita "Lungavita Basic non fumatori", nonché degli artt. 1893 e 1898 c.c., per le ragioni di cui in narrativa;
− in via istruttoria, previa rimessione della causa in istruttoria, ammettere la prova per testi sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. depositata da OP codice FI , in persona del legale rappresentante pro tempore, e non ammessi con P.IV_2 ordinanze del 7 luglio 2023 e del 9 novembre 2023, nonché gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. depositata da codice OP FI , in persona del legale rappresentante pro tempore, non ammessi con ordinanze P.IV_2 del 7 luglio 2023 e del 9 novembre 2023, per le ragioni di cui in narrativa;
− in ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese, C.P.A. e IV come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Allegazioni delle parti
Gli attori hanno introdotto il presente procedimento esponendo che:
▪ nell'aprile dell'anno 2010 con sede in Genova, Piazza Controparte_1
Fulcieri Paolucci De Calboli, 1, stipulava con la OM di Assicurazioni INA IT S.p.a. contratto di assicurazione (doc. 1);
▪ il citato contratto era una polizza per il caso di morte dell'allora amministratore unico della società, Ing. nato a [...] il [...] (capitale assicurato di Euro Persona_2 250.000,00 per l'evento morte dell'amministratore unico);
▪ per l'assicurazione di tale rischio corrispondeva un premio Controparte_1 annuale di Euro 3.727,30;
▪ la Polizza aveva durata decennale dal 30 aprile 2010 al 30 aprile 2020;
▪ in prossimità della scadenza di aprile 2020, la OM di Assicurazioni , CP_2 CP_2 subentrata nei diritti di INA IT S.p.a., per effetto delle fusioni intervenute tra quest'ultima OM e iniziava a sollecitare la società contraente, OP Controparte_1
e per essa il suo amministratore unico affinché rinnovasse la
[...] Persona_2 polizza suddetta;
▪ in particolare l'agenzia di di Piazza Dante a Genova contattava OP personalmente l'Ing. facendo presente l'imminente scadenza della copertura e illustrando Pt_1 al medesimo le varie opzioni contrattuali;
▪ a seguito dei solleciti ricevuti dall'agente di l'amministratore unico di OP si risolveva a rinnovare la polizza vita che già era in corso da Controparte_1 un decennio;
veniva quindi stipulato il contratto (doc. 2) con decorrenza dall'1 maggio 2020 fino al 31 maggio 2025 che si poneva senza soluzione di continuità con la vigenza della precedente polizza IN IT (cfr. scadenze polizza sub doc. 1);
▪ che l'unica differenza di rilievo del contratto con rispetto al precedente OP con IN IT, era il capitale assicurato, che in occasione del rinnovo fu, per scelta di ridotto ad a Euro 200.000,00 in luogo di Euro 250.000,00 Controparte_1 della precedente polizza;
pagina 3 di 10 ▪ che, quali beneficiari in caso morte venivano indicati i figli dell'Ing. Pt_1 Parte_1 nato a [...], il [...] ( e nato a [...], il C.F._1 Parte_2
7 settembre 1992 (C.F. ); C.F._7
▪ che, in data 4 giugno 2020, l'Ing. effettuò una ecografia presso il laboratorio analisi Persona_2
BA di Genova, nella quale si evidenziava un versamento pleurico. Il medico refertante consigliò quindi una TAC toracico addominale di approfondimento. Dall'esame della TAC e da ulteriori accertamenti si giunse ad una diagnosi di verosimile mesotelioma pleurico, a seguito del quale l'Ing. subiva alcuni ricoveri e trattamenti medico-chiururgici; Persona_2
▪ che da aprile 2021 ad agosto 2021 la malattia diagnosticata all'Ing. di mesotelioma Persona_2 pleurico peggiorava e in data 4 agosto 2021 lo stesso decedeva;
▪ che, a seguito dell'evento morte, il contraente e i beneficiari si attivavano per ottenere il pagamento dell'indennizzo, trasmettendo alla OM di Assicurazioni Generali Italia S.p.a. la documentazione medica richiesta dalla OM e di cui gli stessi disponevano, adempiendo all'uopo alle prescrizioni previste dalla polizza per l'erogazione del capitale assicurato. In particolare veniva trasmessa a su espressa richiesta di OP quest'ultima, la relazione del medico curante, Dott. sulle condizioni del suo Persona_3 paziente, la cartella clinica dell'Ospedale San Martino in merito alle cure e agli esami effettuati in regime di day hospital da luglio 2020 a dicembre 2020 e infine il referto dell'ecografia effettuata in data 4 giugno 2020 presso l'Istituto Il BA di Genova (rispettivamente doc. 4, doc. 5 e doc. 6), già da tempo nella disponibilità di OP
▪ che, nonostante gli attori avessero assolto a quanto richiesto dalla OM e nonostante gli stessi avessero fornito la documentazione prevista dal contratto, non OP provvedeva al pagamento dell'indennizzo di Euro 200.000,00;
▪ che la OM veniva, quindi, più volte sollecitata dal legale degli attori con PEC del 26 aprile 2022 e con PEC del 7 giugno 2022 (rispettivamente doc. 7 e doc. 8), rimaste senza riscontro;
▪ che gli attori esperivano il tentativo obbligatorio di mediazione, chiamando OP davanti all'Organo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova, come da domanda depositata in data 19 luglio 2022 (doc. 9);
▪ che alla riunione del 19 settembre 2022 fissata dall'Organo di Mediazione CP_2 CP_2 non si presentava, facendo così fallire ogni tentativo di mediazione, come da verbale dell'Organo di mediazione (doc. 10).
Sulla scorta di tali premesse gli attori hanno quindi agito per ottenere pronuncia di accertamento della piena efficacia della polizza sottoscritta nonché condanna di al pagamento della OP somma assicurata, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento dei danni materiali e non materiali derivanti dall'inadempimento al contratto, ipotizzando, senza alcuna inversione dell'onere della prova, che la compagnia si fosse sottratta agli obblighi su di essa gravanti nella ritenuta (e del tutto erronea) convinzione che l'Ing, fosse consapevole, prima ancora di stipulare la Persona_2 polizza, del mesotelioma che lo avrebbe poi portato al decesso ed invocando, in ogni caso, l'invalidità e vessatorietà dell'art. 9 delle Condizioni Generali di Polizza che sanciva il potere della OM di subordinare l'indennizzo alla produzione di tutta una serie di certificati medici.
si è costituita rilevando e precisando: OP
▪ che in data 28 maggio 2020, l'Azienda sottoscriveva la proposta di assicurazione sulla vita "Lungavita Basic non fumatori", tariffa 5NFE, n. 081608134 ("Proposta"; doc. 1), a mezzo della quale si obbligava a versare un premio semestrale pari a euro 2.277,79 per cinque anni, per assicurare il rischio morte dell'assicurato nato a [...] il [...], Persona_2
pagina 4 di 10 all'epoca settantenne e legale rappresentante pro tempore dell'Azienda medesima ("Assicurato");
▪ che il Contraente indicava gli odierni attori e quali beneficiari Parte_1 Parte_2 del capitale assicurato ("Beneficiari"), pari a euro 200.000,00, in caso di morte dell'Assicurato;
▪ che la Proposta di cui sopra, così come la successiva polizza, si riferivano a una polizza emessa ex novo e non a un rinnovo, fatto che comportò, per l'Assicurato, la compilazione di un nuovo questionario sul proprio stato di salute;
▪ che la Proposta veniva sottoscritta dal Contraente dopo aver ricevuto copia integrale del fascicolo informativo della polizza ("FA"; doc. 2), comprensivo anche delle condizioni di polizza ("Condizioni", sub doc. 2, pp. 13-28) e dopo che al Contraente (e dunque all' , Parte_3 che era legale rappresentante del primo), erano state esposte in dettaglio tutte le caratteristiche del contratto di assicurazione che si accingeva a sottoscrivere;
▪ che, in particolare, l'agente della OM ricordava che, ai sensi delle Condizioni, il Contraente e l' erano tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete (si Parte_3 veda il FA, sub doc. 2, Condizioni di assicurazione, art. 8, p. 19, "Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di , le dichiarazioni del contraente e OP dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete") e che l'inosservanza di tale obbligazione avrebbe potuto comportare gravi conseguenze in fase di liquidazione dell'indennizzo, ossia la parziale liquidazione e financo l'esclusione totale della liquidazione;
▪ che, in tale sede, l' dichiarava unicamente di (1) essere affetto da ipertensione Parte_3 arteriosa moderata ma di essere in terapia e sotto "buon controllo"; (2) soffrire di psoriasi.
L'Assicurato non segnalava ulteriori circostanze fattuali rilevanti in merito al proprio stato di salute: in particolare, non segnalava alcuna problematica in relazione né all'apparato circolatorio né all'apparato respiratorio. Né segnalava che fossero in corso degli accertamenti diagnostici per sospetta patologia. L' sottaceva anche il fatto di aver fumato in Parte_3 passato e di aver lavorato in un contesto nel quale era stato probabilmente esposto ad amianto;
▪ che la Proposta veniva sottoscritta previa visita medica da parte del dott. medico Persona_3 curante dell' fin dal 2007, in data 5 maggio 2020, atteso che l' era Parte_3 Parte_3 ultrasettantenne alla data di sottoscrizione della Polizza, e, nel referto della Visita Medica, venivano riportate le stesse informazioni;
▪ che, sottoscrivendo la Proposta, il Contraente confermava le citate Dichiarazioni e si impegnava, se del caso, a rettificare le medesime o comunque a tenere informata la OM in presenza di un "eventuale cambiamento del proprio stato di salute prima dell'accettazione" da parte della OM (sub doc. 1, p. 15). Sulla base delle Dichiarazioni e della Visita Medica, la OM emetteva la polizza con rischio "normale" e con decorrenza dal giorno 1 maggio
2020 (doc. 3);
▪ che, in seguito alla sottoscrizione della Proposta, l'Assicurato non comunicava alla OM alcuna circostanza che potesse portare a una rettifica delle Dichiarazioni;
▪ che il sig. poi tragicamente decedeva in data 4 agosto 2021 a causa di una cachessia Persona_2 neoplastica da mesotelioma pleurico;
▪ che, richiesta la liquidazione della Polizza, la OM, come convenuto nel FA (sub doc. 2, pp. 20-21, art. 9), chiedeva di poter visionare la cartella clinica completa del sig. Per_2
per appurare le cause del decesso e avere conferma sia che le Dichiarazioni rese in sede
[...] di stipula fossero corrette e complete sia che la Visita Medica avesse fornito un quadro corretto e completo dello stato di salute dell'Assicurato;
▪ che, una volta ricevuta la documentazione sanitaria (doc. 4a-4n), la OM constatava che le Dichiarazioni Assicurato e lo stesso referto della Visita Medica erano incomplete ovvero non veritiere ovvero inesatte, perché non avevano segnalato talune circostanze fattuali molto rilevanti che erano destinate a incidere sul rischio assunto da Nello specifico, la CP_2
pagina 5 di 10 OM apprendeva che l'Assicurato: (1) era un ex fumatore, perché era stato solito fumare fra i 30 e i 55 anni (sub doc. 4f, pp. 8-9), circostanza non comunicata nelle Dichiarazioni;
(2) aveva sofferto di episodi di TIA nell'aprile 2019, circostanza non indicata nelle Dichiarazioni;
(3) aveva sofferto un episodio di flutter atriale nel 2017, circostanza anch'essa non indicata nelle
Dichiarazioni; (4) non aveva trattato debitamente l'ipertensione di cui soffriva, ciò che smentiva quanto affermato nelle Dichiarazioni Assicurato (sub doc. 4g, p. 37); (5) soffriva di sindrome depressiva (sub doc. 4g, p. 37); (6) aveva lavorato in passato sulle navi, ragione per cui era probabile che si fosse trovato esposto ad amianto (sub doc. 4f, pp. 8-9);
▪ che la documentazione mostrava come la diagnosi della malattia che aveva poi condotto al decesso (mesotelioma pleurico) risaliva a giugno 2020, quindi era pressoché coeva alla sottoscrizione della Proposta (avvenuta il 28 maggio 2020). L'Assicurato si era infatti sottoposto a una TAC il giorno 5 giugno 2020 e, in epoca anteriore, a una ECO addome, quest'ultima in data 4 giugno 2020, la quale evidenziava "abbondante versamento pleurico destro con atelettasia del lobo polmonare […]"). In epoca anteriore – in data non nota – l' si era Parte_3 anche sottoposto a una RX torace.
▪ che, in particolare, con email PEC del 18 maggio 2022 (doc. 5), la OM chiedeva copia: (1) dell'esame RX torace eseguito prima del 5 giugno 2020; (2) della cartella clinica del ricovero nel giugno 2020; (3) della scheda sanitaria del medico curante;
▪ che gli Attori avevano solo parzialmente riscontrato la richiesta citata: in particolare, essi non fornivano copia dell'esito del citato esame RX torace e non fornivano informazione alcuna sulla data in cui i citati esami erano stati prescritti, sostenendo che il riferimento al citato esame era un mero "refuso" riportato nelle cartelle cliniche del nosocomio di Genova.
Sulla scorta di tali deduzioni, la OM ha ritenuto, per un verso, carente di legittimazione attiva la e, in ogni caso, ha ritenuto di non dover procede alla liquidazione Controparte_1 dell'indennizzo in favore dei beneficiari, visti i circostanziati dubbi esistenti sulle Dichiarazioni Assicurato e sull'esito della Visita Medica e, dunque, in presenza di un quadro fattuale incompleto che non consentiva di comprendere se trovassero applicazione le clausole della Polizza che escludevano o riducevano l'indennizzo in presenza di dichiarazioni non veritiere da parte dell' . Parte_3
2. Nel merito
La domanda degli attori (sia di accertamento, alla quale è legittimata anche la contraente
[...]
sia di condanna, alla quale sono legittimati i beneficiari sig.ri e Controparte_1 Parte_1
è fondata e merita accoglimento. Parte_2
Il motivo per cui parte convenuta ha rifiutato di corrispondere l'indennizzo (o chiede che venga ridotto e calcolato in proporzione della differenza tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose) risiede nella reticenza asseritamente serbata dall'assicurato in sede di stipula della proposta (artt. 1892, 1893 c.c.).
In altri termini, sostiene che l' non abbia segnalato in sede di stipula della Proposta CP_2 Parte_3 circostanze fattuali rilevanti in merito al proprio stato di salute (l' dichiarava unicamente di Parte_3
(1) essere affetto da ipertensione arteriosa moderata ma di essere in terapia e sotto "buon controllo", cfr. sub doc. 1, p. 18); (2) soffrire di psoriasi, cfr. sub doc. 1, p. 19).
In particolare, non aveva segnalato alcuna problematica in relazione né all'apparato circolatorio né all'apparato respiratorio. Né segnalava che fossero in corso degli accertamenti diagnostici per sospetta patologia (la diagnosi della malattia che lo avrebbe poi condotto al decesso, mesotelioma pagina 6 di 10 pleurico,risaliva a giugno 2020, quindi era pressoché coeva alla sottoscrizione della Proposta avvenuta il 28 maggio 2020). L' sottaceva anche il fatto di aver fumato in passato e di aver lavorato in Parte_3 un contesto nel quale era stato probabilmente esposto ad amianto. In particolare ometteva di riferire:
1) che lo stesso era una ex-fumatore, aveva già subito episodi di TIA (aprile 2019) e di flutter
(2017);
2) che allo stesso erano già stati prescritti esami medici di accertamento per sospetta patologia e aveva già svolto tali esami (in particolare, una TAC e u ECO addome eseguite il 4 e 5 giugno ma necessariamente prescritte in anticipo su tali date;
una RX torace di cui si ignorava la data di esecuzione).
3) che non aveva trattato debitamente l'ipertensione di cui soffriva;
4) che soffriva di sindrome depressiva (sub doc. 4g, p. 37);
5) che aveva lavorato in passato sulle navi, ragione per cui era probabile che si fosse trovato esposto ad amianto (sub doc. 4f, pp. 8-9).
Ciò, nonostante, con la compilazione del modulo relativo alle Dichiarazioni, la OM avesse chiesto espressamente di dichiarare:
(i) se l' fosse stato fumatore in passato (e quando avesse eventualmente smesso); Parte_3
(ii) se fossero in corso esami diagnostici per sospetta patologia (sub doc. 1, p. 3), (iii) se l' avesse sofferto di patologie prima della sottoscrizione della Proposta;
Parte_3
(iv) se l' soffrisse di patologie alla data di sottoscrizione della Proposta. Parte_3
Condotta tanto più grave tenuto conto del fatto che l' mai aveva rettificato le Dichiarazioni Parte_3 in epoca successiva all'emissione della Polizza, comunicando l'aggravamento del rischio (art. 1898
c.c.).
La tesi sostenuta da non può essere sostenuta. OP
L'ing. è deceduto in data 4 agosto 2021 per mesotelioma pleurico e nulla (a seguito della Per_4 disposta istruttoria) è stato dimostrato dalla OM in ordine alla contezza che l'assicurato avesse della propria malattia al momento di sottoscrivere il contratto (che è vero che è stato sottoscritto in data 28 maggio 2020 ma con decorrenza 1 maggio 2020, ovvero in naturale prosecuzione di quello originariamente sottoscritto, dieci anni prima, con IN IT).
È infatti comprovato che l'Ing. ebbe la prima avvisaglia del proprio male solo dopo l'ecografia Pt_1 del 4 giugno presso il BA e quindi successivamente alla stipulazione del contratto.
Prima di tale data non esiste alcun elemento che possa indurre a ritenere che l'Ing. potesse essere Pt_1 consapevole della propria malattia e del tutto pertinente è la giurisprudenza richiamata da parte attrice:
“ai fini della colpa grave o del dolo da rinvenirsi in un contratto di assicurazione sulla vita, in presenza di sintomi ambigui e non specifici, stante la genericità degli stessi, non integra affatto dolosa reticenza nè comportamento gravemente colposo il fatto che l'assicurato non abbia, al momento della stipula della polizza-vita, dichiarato la esistenza di quei sintomi a cui i medici hanno dato rilievo aspecifico e tranquillizzante, qualora questi sintomi, aggravatisi, risultino, attraverso successive indagini strumentali (come nella specie) o di altra natura, premonitori di una vera e propria malattia, che, data la sua insidiosità, può essere acclarata solo con specifico esame, secondo la valutazione della situazione che il paziente presenta.” (Cass. civ., Sez. III, Sent., 21/06/2011, n. 13604).
pagina 7 di 10 Giurisprudenza confermata anche successivamente (Cassazione civile n. 12838/2014 “in tema di assicurazioni sulla vita, non può ritenersi reticente l'assicurato che, al momento della stipula del contratto, ometta di segnalare all'assicuratore l'esistenza di sintomi ritenuti dai medici in quel momento ambigui, aspecifici e non allarmanti”, che si è espressa su un caso deciso dalla Corte di Appello di Genova proprio in materia) che ha fatto rituale applicazione degli oneri di prova che gravano sulle rispettive parti (l'assicurato fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto;
onere del convenuto è fornire la prova del fatto estintivo o impeditivo).
In particolare, il teste , medico curante dell'Ing. ed escusso su istanza di parte convenuta, Per_3 Pt_1 ha escluso la manifestazione di sintomi da parte del suo assistito prima dell'esame ecografico effettuato dall'Istituto Il BA.
Il Dott. escusso all'udienza del 7 novembre 2023, ha infatti dichiarato che “…. in epoca Persona_3 precedente io non avevo avuto alcuna indicazione circa la possibile malattia”.
Il teste ha inoltre precisato di non avere prescritto all'Ing. l'ecografia del 4 giugno 2020 e la TAC Pt_1 del 5 giugno 2020 e ha riferito “Non ricordo che in occasione della visita in data 5 maggio 2020, Per_2 mi avesse riferito di provare dolore toracico o di soffrire di tosse secca, diversamente l'avrei
[...] menzionato nella scheda clinica. Non ho memoria di avere prescritto a un RX toracico. Se Persona_2 io avessi prescritto un tale accertamento a carico del Servizio Sanitario Nazionale questo risulterebbe dalla scheda del paziente che è consultabile nel sistema sanitario regionale. Non ricordo invece che il mi abbia chiamato lamentando dolore toracico e io gli abbia consigliato di fare RX toracico Pt_1 privatamente”.
Quindi il medico curante non rilevava sintomi del mesotelioma in epoca precedente al giugno 2020, neppure sulla base di quanto riferito dal paziente e non prescriveva esami particolari all'Ing. se Pt_1 non dopo la diagnosi di mesotelioma da parte dell'Ospedale.
A riguardo poi della più volte citata radiografia al torace (indicata nella cartella clinica del San
Martino), sospettata di essere stata eseguita ben prima della stipula del contratto (l'esame RX viene citato nella cartella clinica dell'ospedale San Martino come accertamento diagnostico prodromico alla diagnosi di mesotelioma pleurico unitamente alla TAC eseguita presso l'Istituto BA in data 5 giugno 2020) la tesi opposta da parte attrice è più che plausibile: il fatto che l'ospedale San Martino citi genericamente tale esame RX e la successiva TAC del BA del 5 giugno 2020 e non faccia alcuna menzione dell'esame ecografico del 4 giugno 2020 ha da sempre indotto a concludere che con la dizione RX il medico del San Martino intendesse in realtà riferirsi all'ecografia del 4 giugno 2020.
Ed infatti, il primo sospetto di una malattia ai polmoni sorse solo con l'ecografia del 4 giugno 2020 (doc. 6), a seguito della quale il medico refertante così scrisse “tale quadro necessita Persona_5 di approfondimento TC toraco-addominale con MdC”.
Il giorno successivo fu infatti effettuata la TAC al torace dell'Ing. da cui emerse un quadro Pt_1 clinico più chiaro.
Peraltro, proprio per fugare ogni dubbio al riguardo, si è comunque dato corso all'ordine di esibizione richiesto da parte convenuta sia nei confronti dell'ospedale San Martino che dell'Istituto Il BA, i quali hanno risposto di non avere nei loro archivi esami RX dell'Ing. eseguiti nel mese di Persona_2 giugno 2020.
pagina 8 di 10 Quanto alle restanti informazioni espressamente richieste in sede di compilazione del Modulo, esse sono state inoltre fornite con correttezza e quelle che parte convenuta ha riferito essere “reticenze”
(ovvero che il Dott. fosse un ex fumatore;
che avesse sofferto di episodi di TIA nell'aprile 2019; Pt_1 che avesse sofferto di un episodio di flutter atriale nel 2017; che non avrebbe trattato debitamente l'ipertensione; che soffriva di sindrome depressiva;
che aveva lavorato in passato sulle navi) non si sono rivelate tali.
È risultato infatti che il Dott non fumasse da oltre 15 anni (come risulta dall'anamnesi raccolta Pt_1 dai medici ospedalieri, doc. 4f parte convenuta) e che, in base al tenore letterale della polizza, l'assicurato era tenuto a dichiarare unicamente “…di non aver mai fumato neanche sporadicamente negli ultimi 24 mesi” (vds pag. 6 in fondo polizza Lungavita Basic Non Fumatori prodotta sub doc. 1 parte convenuta).
La TIA (attacco ischemico transitorio) e il flutter atriale risultavano, così come riferiti dal dott. ai Pt_1 sanitari del San Martino, fenomeni episodici (vds. cartella clinica prodotta al doc. 4f parte convenuta: due soli episodi mai più ripetutesi, e cioè una TIA ad aprile 2019 e il flutter atriale nell'anno 2017) e, peraltro, non contemplati tra le affezioni specifiche da denunciare alla OM nel modulo allegato
(Modello 16 Unico).
Per contro, l'ipertensione è stata puntualmente segnalata dal Dott. a pagina 2 del Modello Persona_3 16 Unico, all'atto di stipulare la polizza, compresa la terapia seguita (dunque è del tutto infondata l'obiezione per cui la patologia in questione non fosse oggetto di cura).
Del tutto indimostrato (e in ogni caso irrilevante ai fini che occupano) che l'Ing. soffrisse di Pt_1 depressione (se non, comprensibilmente, a seguito dell'aggravarsi della malattia oncologica e quindi dopo la stipulazione del contratto).
Quanto poi al fatto che ai sanitari di San Martino l'Ing. abbia riferito di aver lavorato sulle navi Pt_1 in giovane età, non vi vede quale inesattezza sia ravvisabile in rapporto a quanto dichiarato a pagina 3 della proposta assicurativa prodotta al doc. 1 di parte convenuta. Il modulo in questione, infatti, imponeva di riportare l'attuale professione dell'Ing. che era quella di amministratore delegato, e Pt_1 chiedeva se l'assicurato lavorasse su aerei non di linea, su piattaforme, ponteggi, impalcature, tetti, o fosse autista di mezzi superiori ai 35 quintali, o a contatto con esplosivi, o nell'industria mineraria, o lavori subacquei, tutte mansioni estranee all'ambito lavorativo dell'Ing. Pt_1
L'unico reale motivo, dunque, che ha indotto la compagnia a rifiutare (del tutto inopinatamente) l'indennizzo risiede nella prossimità della diagnosi di mesotelioma rispetto alla data di stipulazione della polizza sulla vita. Null'altro.
Il riconoscimento della piena sussistenza del diritto all'indennizzo rende superflua (anche per difetto di interesse) l'esame dell'eccezione di invalidità dell'art. 9 delle Condizioni per asserito carattere vessatorio.
Va poi rigettata sia la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori (non sorretta da alcuna prova sui pregiudizi subiti che si siano concretizzati per effetto del rifiuto all'indennizzo dovuto ai sensi di polizza) sia la domanda ex art. 96 cpc, in quanto non risulta provato il dolo o la colpa grave della OM.
pagina 9 di 10 La compagnia convenuta va, dunque, conclusivamente condannata al pagamento, in favore dei sig.ri e nella misura del 50% ciascuno, del complessivo importo di euro Parte_1 Parte_2
200.000,00.
La natura di debito di valore (e non di valuta) comporta che la sua quantificazione monetaria è suscettibile di adeguamento automatico dal momento del sinistro (morte) alla liquidazione, alla stregua della sopravvenuta svalutazione monetaria (tra le altre, Cass. n. 661/88, 9549/94, 395/07, 3268/08).
Sono altresì dovuti gli interessi compensativi al tasso legale previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995). Nonché gli interessi corrispettivi dalla pronuncia al saldo.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite sopportate dagli attori in solido vanno poste a carico di parte convenuta secondo soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, importi medi per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara che a seguito dell'evento morte dell'Ing. la convenuta Persona_2 OP
è tenuta ad adempiere al contratto di assicurazione stipulato con
[...] Controparte_1 in data 28 maggio 2020 e quindi a corrispondere in favore di e
[...] Parte_1 Parte_2
l'indennizzo di Euro 200.000,00; condanna conseguentemente la convenuta al pagamento in favore di OP Pt_1
e nella misura del 50% ciascuno, della complessiva somma di Euro 200.000,00
[...] Parte_2 oltre rivalutazione ed interessi di cui in parte motiva;
rigetta ogni altra domanda;
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare agli attori in solido le spese di lite, che si liquidano in
€ 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese per contributo unificato e merca da bollo, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 19/05/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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