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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 14/10/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2242 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA appresentato e difeso dall'Avv. Francesco Tozzi e Parte_1 dall'Avv. Giuseppina Chiariello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Casaluce (CE), Via Lemitone, I Tratto, 2
Appellante
E
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore
Appellata
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Seccia con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Melisurgo 15
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato presso questa Corte in data 02.08.2024, Parte_1
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 428/2024
[...]
pubblicata in data 02.08.2024, con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento parziale della sua domanda, così statuiva:
“- annulla la deliberazione del 27.6.2022 di esclusione del ricorrente;
- dichiara la nullità del licenziamento del 27.6.2022 intimato al ricorrente ed ordina alla la reintegrazione del CP_1 Controparte_1
ricorrente nel posto di lavoro;
- condanna la al risarcimento del danno Controparte_1
subito dal ricorrente per l'anzidetto licenziamento, da quantificarsi in un'indennità pari alla retribuzione mensile di €1.811,73 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione oltre agli interessi legali sull'anzidetta somma, annualmente rivalutata, dalla maturazione fino al saldo e condanna, per il medesimo periodo, l'anzidetta società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna la al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite liquidate in €4.500,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
- accerta l'insussistenza dell'obbligo della Controparte_2
di assumere il ricorrente e rigetta le domande di condanna
[...]
proposte nei confronti della medesima società;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e la Controparte_2
.
[...]
L'appellante censura la sentenza impugnata lamentando una erronea valutazione del materiale probatorio offerto con specifico riferimento alle presunte diversità dell'appalto stipulato dalla EUROLOG società cooperativa e quello stipulato dalla in particolare, evidenzia la mancanza di qualsivoglia prova da parte di CP_2 quest'ultima società sulla quale gravava il relativo onere probatorio. Conclude chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, “…ordinare e condannare:
a) come innanzi meglio individuata, Controparte_2
di reintegrare e/o ripristinare e/o riammettere e/o riassumere il ricorrente nel posto di lavoro presso l'appalto movimentazione merci c/o piattaforma Ce. CP_3
[... Carinaro (CE) Zona Asi;
b) come innanzi meglio individuata, Controparte_2
al pagamento in favore del ricorrente, per il periodo intercorrente tra la data di insorgenza dell'obbligo a quella di effettivo adempimento dello stesso mediante la costituzione del rapporto di lavoro con il ricorrente, una somma non inferiore alla retribuzione globale mensile e, pertanto, non inferiore a €. 1.811,73 (vd. ultima busta paga ricevuta di aprile 2022 – All. 4 ricorso introduttivo di primo CP_4 grado) per ogni mese in cui perduri l'inadempimento e salvo diversa quantificazione di giustizia”; il tutto con vittoria di spese di lite. si è costituita rimarcando Controparte_2
l'infondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita la EUROLOG società cooperativa.
All'esito dell'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p., lette le note ritualmente depositate, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Occorre preliminarmente rilevare che alcuna censura è stata proposta con riferimento all'accertamento e dichiarazione di nullità della deliberazione del
27.6.2022 di esclusione del ricorrente (odierno appellante) e del licenziamento del
27.6.2022 intimato dalla , con la Controparte_1
conseguenza che su tali punti è caduto il giudicato.
L'unica questione – ancora controversa e sottoposta al vaglio di questa Corte – è quella relativa alla sussistenza dell'obbligo della appellata di assumere il Pt_1
a seguito del cambio d'appalto.
[...]
Sul punto l'appellante rimarca che la società appellata – su cui gravava il relativo onere – nulla ha provato in merito alle differenti condizioni dell'appalto, unica ipotesi che avrebbe giustificato la sua mancata assunzione.
Entrambe le parti in causa richiamano il principio di non contestazione.
Al riguardo, la Suprema Corte costantemente afferma che “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (Cassazione civile sez. II, n. 8900/2025). È stato, inoltre, precisato che “l'accertamento della sussistenza di una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte,
è funzione del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione, neanche dedotto nel caso che ci occupa. La non contestazione dei fatti, non costituisce, dunque, prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi fatti con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio (Cassazione civile sez. II, n. 20416/2025).
Cont Nel caso in esame, la allegava soltanto genericamente la diversità degli appalti: “l'appalto alla stessa affidato, in termini di durata, movimentazioni merci, tariffe applicate, e soprattutto per essere alla stessa stato affidato da altro committente diverso dalla Ceva Logistica, è diverso da quello eseguito dalla
Eurolog Soc. Coop.” e nessuna documentazione produceva.
Dunque, l'unica circostanza che il lavoratore avrebbe potuto contestare era quella relativa alla diversità della committenza.
In merito, la difesa del lavoratore, all'udienza del 13.06.2023, si limitava a verbalizzare: “impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito”: tale contestazione si palesa una formula di mero stile essendo assolutamente generica anche sull'unico punto specificato nella memoria di difesa
(appalto “affidato da altro committente diverso dalla Ceva Logistica”). Cont Cosicché, ad eccezione della suddetta circostanza, la avrebbe dovuto provare
(oltre che, prima ancora, allegare) l'effettiva diversità degli appalti.
Orbene, tenuto conto di quanto statuito dalla Cassazione circa la necessità che il giudice provveda ad analizzare compiutamente tutto il materiale probatorio acquisito, occorre analizzare il contenuto delle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado.
Ebbene, all'esito della prova testimoniale, è certamente emerso che non tutte le maestranze della furono assunte dalla CMP. CP_1
Al riguardo si vedano le dichiarazioni del teste che – nel giudizio RG. Tes_1
10946/2022 avente un analogo oggetto e i cui verbali sono stati prodotti sin dal primo grado – ha affermato: “… alle dipendenze della eravamo circa 130 CP_1 Cont persone, mentre oggi alle dipendenze della siano 95 dipendenti … ricordo che e non furono assunti. Preciso che fu il CP_5 Controparte_6
Sindacato COBAS, a cui noi lavoratori della aderivamo che consegnò la CP_1
lista dei lavoratori che dovevano essere assunti dalla società subentrante nell'appalto, vale a dire Preciso che Controparte_2
su 130 dipendenti alle dipendenze della Eurolof passammo alle dipendenze della circa 115 lavoratori”. Controparte_2
Circostanza questa che è stata confermata nel presente giudizio di primo grado, dove i testi – teste di parte ricorrente – ed il teste hanno affermato: Tes_2 Tes_1
“Confermo che e non furono assunti e ricordo CP_7 Parte_1
che anche qualche altro dipendente assunto a tempo determinato non furono assunti” (testimonianza del sig. ; “… ci furono anche altri dipendenti che Tes_2 non furono assunti come il sig. e ” Controparte_6 CP_8
(testimonianza sig. ). Tes_1
Dunque, sin dal primo grado gli elementi che possono dirsi acquisiti sono che 1. Cont l'appalto fu stipulato dalla con la società (che non aveva avuto in CP_9
precedenza alcun rapporto con la ) e non con la EV (che, invece era CP_1
la committente di );
2. Non tutti i dipendenti della CP_1 CP_1
Cont
“passarono” alle dipendenze della .
È sulla base di tali acquisizioni che il Tribunale ha ritenuto che gli appalti per la gestione della logistica presso i punti vendita con marchio avessero CP_3
condizioni differenti.
La pista probatoria così apertasi ha consentito a questa Corte l'acquisizione della documentazione prodotta, solo in questo grado di giudizio, dalla appellata ex art. 437 c.p.c.
Ebbene, la lettura di tali documenti (Contratto di sub appalto e nota della CP_9
del 29.06.2022) conferma che tra i due appalti in questione non vi era parità di
Cont condizioni, il che esclude qualsivoglia obbligo a carico della di assunzione.
Infatti, appare assolutamente evidente che – quanto meno in termini quantitativi –
l'appalto stipulato dalla con la EV era differente dall'appalto CP_1
Cont stipulato tra la e la , riguardando il primo un numero di siti certamente CP_9
superiore rispetto a quelli oggetto del secondo appalto (90 nel primo, 74 nel secondo). E tanto, induce a ritenere che alcun obbligo di assunzione nei confronti
Cont dell'odierno appellante poteva ritenersi sorto a carico della . Ed invero, l'art. 42 del C.C.N.L. di riferimento così espressamente prevede:
“
8. Su richiesta delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e competenti territorialmente, l'azienda appaltante informerà in uno specifico incontro in merito alle problematiche connesse al subentro, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla sicurezza, ai volumi produttivi ed alle attività oggetto del cambio di appalto, nonché all'applicazione da parte della gestione subentrante del presente CCNL. La società cessante fornirà, alle parti stipulanti,
l'elenco dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto, comprensivo di tutti i trattamenti retributivi in essere.
9. L'impresa appaltante includerà nel contratto di appalto con l'impresa subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi, fatti salvi gli eventi sospensivi previsti dalla legge, mantenendo l'anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali ed i diritti normativi, ivi compresa per i lavoratori occupati nei siti produttivi prima del 7 marzo 2015 l'applicazione della legge 92/2012 e la continuità della loro storia disciplinare. Quanto sopra nel rispetto dell'autonomia organizzativa apicale dell'azienda subentrante e delle innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione intervenute”.
Dunque, va, in primo luogo, rimarcato che – contrariamente a quanto ritiene l'appellata – l'omessa comunicazione del nominativo del lavoratore è circostanza del tutto irrilevante come sottolineato da Cass. civile sez. lav., n. 31491/23 secondo cui, sia pure con riferimento ad altro C.C.N.L. che contiene una previsione analoga a quella sopra riportata, “Il C.C.N.L. igiene ambientale aziende private FISE del
12/04/2013, all'art. 6, comma 3 e s.s., prevede determinati obblighi di comunicazione a carico dell'impresa uscente per consentire alle imprese che intendono partecipare alla gara (per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico) la corretta valutazione dei costi economici necessari e, quindi, la formulazione dell'offerta ritenuta più idonea….
Orbene, posta questa evidente finalità della clausola contrattual-collettiva e considerati gli interessi con essa tutelati, tutti facenti capo alle imprese coinvolte nel "cambio appalto", l'eventuale inadempimento di quell'obbligo giammai può ricadere a danno dei dipendenti dell'impresa uscente, in quanto (omissis) totalmente estranei sia al rapporto fra impresa uscente e impresa subentrante, sia al rapporto fra queste e l'ente committente, nonché agli interessi che quella clausola intende tutelare e alle finalità che è volta a perseguire.
D'altronde l'art. 6 C.C.N.L. cit. non prevede alcun "condizionamento" del diritto dei dipendenti (dell'impresa uscente) ad essere assunti (da quella subentrante nell'appalto) all'avvenuto adempimento dei predetti obblighi procedimentali di comunicazione, sicché l'obbligo di assunzione a carico dell'impresa subentrante resta in ogni caso integro. La contraria affermazione della Corte territoriale integra "violazione" di tale clausola. In tal senso si è già pronunziata questa Corte
(Cass. n. 28246/2018 in motivazione;
Cass. n. 36724/2021 in motivazione).
L'eventuale inadempimento di quegli obblighi di comunicazione potrà aver rilievo solo nel rapporto fra l'impresa uscente, da un lato, e quelle che partecipano alla gara e quella che risulterà aggiudicatrice dell'appalto, dall'altro”).
È, viceversa, di rilievo la diversità delle condizioni dell'appalto come chiaramente evincibile dalla dizione “a parità di condizioni di appalto”, parità di condizioni che nel caso in esame, per quanto sopra rilevato, non sussiste.
In conclusione, l'appello va rigettato.
L'integrazione motivazionale della sentenza di primo grado induce ad una compensazione integrale delle spese del grado. Nulla per le spese con CP_1
rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado con Controparte_2
Nulla per le spese del grado con EUROLOG società
[...]
cooperativa. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro