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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 25/02/2026, n. 2917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2917 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2917/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO EL, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3451/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N.131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401492703 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1369/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 112401492703 notificato in data 14/11/2024 per omessa dichiarazione e versamento TA.RI. e TEFA periodo di imposta 2018- 2023 relativamente all'unico immobile di sua proprietà sito in Località_1, Indirizzo_1.
Ha premesso che la predetta pretesa si basava sulla generica affermazione che Ricorrente_1 non avrebbe dichiarato e non avrebbe mai corrisposto alcuna somma a titolo di TA.RI e TEFA relativamente all'immobile di sua proprietà.
Ha dedotto che il suddetto provvedimento veniva emesso in assenza di verifica circa le effettive proprietà immobiliari del ricorrente e da ciò scaturiva un palese equivoco non addebitabile al ricorrente, nel quale è incorso l'Ufficio accertante;
che non era inadempiente, avendo regolarmente corrisposto le tasse oggetto di accertamento per l'unico immobile di cui è proprietario situato in Indirizzo_1 (già Indirizzo_2
); che l'immobile al momento dell'acquisto, era sito in Indirizzo_2, mentre successivamente il Comune aveva operato la modifica dell'indirizzo in in Indirizzo_1 ; che l'equivoco “sarebbe evidente” in quanto Roma Capitale non aveva provveduto a rettificare l'indirizzo sul “contenuto delle buste di richiesta annuale della TA.RI e TEFA, continuando ad inviare al ricorrente bollettini di pagamento con allegato foglio di ubicazione dell'immobile di Indirizzo_2”, nonostante oramai divenuto Indirizzo_1; che il ricorrente aveva inviato due istanze di autotutela ad Ama, allegando le ricevute di pagamento delle tasse richieste, ma le richieste erano rimaste prive di riscontro;
che erano state allegate visure catastali di epoche diverse, la prima dell'anno 2006 e la seconda del 2024, dalle quali emergeva che l'immobile era il medesimo e che in epoca successiva all'acquisto veniva modificato l'indirizzo ad opera del
Comune resistente, senza che lo stesso indicasse la rettifica nelle richieste inoltrate;
che l'atto era illegittimo per violazione di legge poiché con lo stesso veniva effettuata una doppia imposizione per i medesimi tributi già soddisfatti dal ricorrente.
Il ricorrente ha formulato istanza di sospensione dell'atto impugnato ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546 art. 47, sussistendo pacificamente, nella fattispecie, i requisiti richiesti dalla predetta norma.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato
Il Comune di Roma, pur ritualmente citato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Il ricorrente ha dimostrato che per gli anni dal 2018 al 2023 ha regolarmente versato le somme dovute a titolo di Tari per l'immobile sito in Indirizzo_1 a Roma.
Le ricevute di pagamento recano il medesimo codice utente indicato nell'avviso di accertamento e dunque si riferiscono allo stesso immobile per cui sono state richieste le somme.
A prescindere dal possibile errore derivante dal fatto che, come assume parte ricorrente, sulle buste contenenti i bollettini era indicato l'indirizzo di Indirizzo_2 , costituente l'originario indirizzo dell'immobile, che è stato modificato a seguito di variazione toponomastica operata dal Comune di Roma, occorre evidenziare che l'avviso di accertamento si riferisce espressamente all'appartamento sito in
Indirizzo_1 (unico bene immobile di proprietà del ricorrente), e che le quietanze riguardano l'immobile sito al medesimo indirizzo.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 22, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali nella misura di 400,00 euro, oltre oneri accessori, se dovuti, in favore del ricorrente. Roma, 27 gennaio 2026 Il Giudice Dott. Raffaele
Gargiulo
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO EL, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3451/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N.131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401492703 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1369/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 112401492703 notificato in data 14/11/2024 per omessa dichiarazione e versamento TA.RI. e TEFA periodo di imposta 2018- 2023 relativamente all'unico immobile di sua proprietà sito in Località_1, Indirizzo_1.
Ha premesso che la predetta pretesa si basava sulla generica affermazione che Ricorrente_1 non avrebbe dichiarato e non avrebbe mai corrisposto alcuna somma a titolo di TA.RI e TEFA relativamente all'immobile di sua proprietà.
Ha dedotto che il suddetto provvedimento veniva emesso in assenza di verifica circa le effettive proprietà immobiliari del ricorrente e da ciò scaturiva un palese equivoco non addebitabile al ricorrente, nel quale è incorso l'Ufficio accertante;
che non era inadempiente, avendo regolarmente corrisposto le tasse oggetto di accertamento per l'unico immobile di cui è proprietario situato in Indirizzo_1 (già Indirizzo_2
); che l'immobile al momento dell'acquisto, era sito in Indirizzo_2, mentre successivamente il Comune aveva operato la modifica dell'indirizzo in in Indirizzo_1 ; che l'equivoco “sarebbe evidente” in quanto Roma Capitale non aveva provveduto a rettificare l'indirizzo sul “contenuto delle buste di richiesta annuale della TA.RI e TEFA, continuando ad inviare al ricorrente bollettini di pagamento con allegato foglio di ubicazione dell'immobile di Indirizzo_2”, nonostante oramai divenuto Indirizzo_1; che il ricorrente aveva inviato due istanze di autotutela ad Ama, allegando le ricevute di pagamento delle tasse richieste, ma le richieste erano rimaste prive di riscontro;
che erano state allegate visure catastali di epoche diverse, la prima dell'anno 2006 e la seconda del 2024, dalle quali emergeva che l'immobile era il medesimo e che in epoca successiva all'acquisto veniva modificato l'indirizzo ad opera del
Comune resistente, senza che lo stesso indicasse la rettifica nelle richieste inoltrate;
che l'atto era illegittimo per violazione di legge poiché con lo stesso veniva effettuata una doppia imposizione per i medesimi tributi già soddisfatti dal ricorrente.
Il ricorrente ha formulato istanza di sospensione dell'atto impugnato ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546 art. 47, sussistendo pacificamente, nella fattispecie, i requisiti richiesti dalla predetta norma.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato
Il Comune di Roma, pur ritualmente citato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Il ricorrente ha dimostrato che per gli anni dal 2018 al 2023 ha regolarmente versato le somme dovute a titolo di Tari per l'immobile sito in Indirizzo_1 a Roma.
Le ricevute di pagamento recano il medesimo codice utente indicato nell'avviso di accertamento e dunque si riferiscono allo stesso immobile per cui sono state richieste le somme.
A prescindere dal possibile errore derivante dal fatto che, come assume parte ricorrente, sulle buste contenenti i bollettini era indicato l'indirizzo di Indirizzo_2 , costituente l'originario indirizzo dell'immobile, che è stato modificato a seguito di variazione toponomastica operata dal Comune di Roma, occorre evidenziare che l'avviso di accertamento si riferisce espressamente all'appartamento sito in
Indirizzo_1 (unico bene immobile di proprietà del ricorrente), e che le quietanze riguardano l'immobile sito al medesimo indirizzo.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 22, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali nella misura di 400,00 euro, oltre oneri accessori, se dovuti, in favore del ricorrente. Roma, 27 gennaio 2026 Il Giudice Dott. Raffaele
Gargiulo