Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/06/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n.12/2023 promossa in grado di appello da
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria.
APPELLANTE Contro
nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul Controparte_1 minore rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Palma. Persona_1
APPELLATA Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 5.6.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 16/11/2021 , nella qualità di genitore Controparte_1 esercente la potestà sul figlio minore premettendo che con decreto Persona_1 ingiuntivo n.1095/2021 (R.G. 7284/2021) emesso il 17.9.2021 dal Tribunale di Palermo, notificato il 18.10.2021, era stato al ingiunto il pagamento in favore dell della Pt_1 somma di €.15.977,25 asseritamente dovuta a titolo di indebita riscossione della pensione categoria INVCIV n.07126595, per essere stata attribuita al minore una fascia sbagliata in quanto, non essendo maggiorenne, non avrebbe avuto diritto al trattamento previdenziale percepito per il periodo dal 01 maggio 2012 al 31 agosto 2016.
Il Tribunale di Palermo G.L., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.3857/2022, pubblicata il 28.11.2022, in accoglimento del ricorso, annullava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava “l'irripetibilità delle somme ingiunte da parte dell e Pt_1 condannava quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
Riteneva il decidente “che, posto l'inequivocabile attribuibilità dell'errore commesso all'Istituto, ovviamente a conoscenza della minore età del nonché edotto della Per_1 situazione reddituale del nucleo familiare”, doveva “escludersi ogni forma di
Invero, proseguiva il decidente,
- che il non avesse diritto alla prestazione a lui riconosciuta non era in Per_1 discussione, “ciò che viene contestato è il diritto dell' a ripetere una prestazione Pt_1 concessa in ragione di un requisito sanitario presente percepita in buona fede e già consumata, peraltro di poco superiore a quella spettante per legge”;
- deve quindi “farsi uso degli insegnamenti della Suprema Corte in tema di indebito assistenziale relativo a somme percepite in eccesso rispetto a quelle dovute, non essendo in nessun caso l'errore attribuibile al fatto della ricorrente, né essendo in presenza di difetto in radice della condizione sanitaria legittimante, né ancora della sua sopravvenuta carenza, ma alla mancanza, già nota all , di un “requisito di legge”; Pt_1
- per la Cassazione, in particolare, “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'"accipiens" (Cass.
n.31372/2019);
- paritariamente alla carenza del requisito di legge della incollocazione al lavoro, anche per la mancanza del requisito del compimento della maggiore età, in mancanza di norme specifiche dettate in materia, deve trovare applicazione il principio della sottrazione della fattispecie all'incondizionata ripetibilità di cui all'art. 2033 cod. civ..
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 5.01.2023, l dolendosi dell'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice “sia Pt_1 nel considerare esistente un rapporto assistenziale, sia nel ritenere l'esistenza di un affidamento incolpevole da parte del percettore della prestazione”.
Il decidente avrebbe dovuto rilevare, con riferimento alla prima circostanza, che controparte, in data 3.4.2012, aveva presentato una domanda volta ad ottenere il riconoscimento della qualità di sordo minore di età al fine della corresponsione della indennità di comunicazione, mentre nessuna domanda era stata presentata per il conseguimento dell'assegno mensile previsto dall'art.1 della l. n. 381/1970.
Con riferimento a tale ultima prestazione non era sorto, dunque, alcun rapporto assistenziale con la ineluttabile conseguenza che il Tribunale “avrebbe dovuto rilevare l'inapplicabilità della speciale disciplina sull'indebito assistenziale”, per l'insussistenza della domanda amministrativa, e, “di contro, fare applicazione di quella invocata dall' riconducibile all'art. 2033 c.c.”. Pt_1
Ha resistito in giudizio, con memoria del 22.05.2025, , nella qualità Controparte_1 variamente contestando la fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 5.6.2025, all'esito di discussione, è stata decisa come da dispositivo stesso in calcio alla presente.
IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni di cui in seguito.
L'assunto difensivo dell'appellante si fonda sulla circostanza che la domanda amministrativa presentata da controparte in data 3.4.2012 sarebbe stata volta ad ottenere il riconoscimento esclusivamente della qualità di sordo minore di età al fine della corresponsione della indennità di comunicazione ex art.4 L. n.508/1998, mentre nessuna domanda sarebbe stata presentata per il conseguimento dell'assegno mensile previsto dall'art.1 della l. n. 381/1970.
Una lacuna che avrebbe dovuto indurre il decidente ad escludere la sussistenza in capo al percipiente, beneficiario di una prestazione mai richiesta, di una situazione di legittimo affidamento, con conseguente riespansione, a fronte del più favorevole regime dettato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale, delle regole codicistiche ex art.2033 cod. civ..
La documentazione allegata alla produzione di primo grado dell'odierna induce però a conclusioni opposte.
Invero nel verbale di visita del 13.11.2012, redatto dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile delle Condizioni Visive e delle Sordità presso il Centro Medico legale di Palermo, non solo in epigrafe si dava atto che La Persona_1 aveva presentato il 3.4.2012 una domanda del Tipo “Sordità” - senza ulteriore specificazione – ma in calce al medesimo verbale, la Commissione valutava l'istante
“Sordo (L.381/70, 508/88 e 95/06)”.
Espressioni lessicale che nella loro trasparenza non solo valgono ad escludere una delimitazione contenutistica alla domanda amministrativa presentata nell'interesse del
[...]
- perché unicamente preordinata a consentirgli di ottenere qualsiasi beneficio Per_1 economico legato alla condizioni di sordità (indipendentemente dalla normativa di riferimento e per la sola sussistenza del requisito sanitario) - ma contestualmente concorrono nell'imputare alla sola Commissione Medica la scelta di riconoscere il
[...]
, proprio perché soggetto “Sordo”, destinatario, fra le altre, delle prestazione Per_2 economiche regolamentate dalla L.508/1988 (indennità di comunicazione) e dalla
L.381/70 (assegno mensile).
Ed è poi l' nella nota trasmessa il 30.04.2013, ad informare il “che la Pt_1 Per_1 richiesta pervenuta il 3 aprile 2012 è stata accolta e che è stata liquidata la prestazione quale sordo prelinguale comprensiva dell'indennità di disoccupazione, categoria INVCIV”.
Ritiene, pertanto, questa Corte, condividendo le determinazioni volitive del primo giudice, che, a fronte di una domanda amministrativa (presentata nell'interesse di un soggetto minorenne) genericamente diretta all'ottenimento dei benefici conseguenti al riconoscimento della condizione di “Sordo” e alla concorrente condotta della Commissione Medica di Verifica e dell' di riconoscimento prima e di liquidazione Pt_1 poi delle riferite prestazioni assistenziali, legittimamente il ha fatto affidamento Per_1 sul proprio diritto al conseguimento dell'assegno mensile ex lege 381/70 del quale improvvidamente l'Istituto ha chiesto la restituzione in via monitoria.
Per quanto suesposto, l'impugnata sentenza deve essere confermata.
Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi dell'art.13, comma 1 quater DPR n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3857/2022, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 28 novembre 2022. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del presente grado, che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo il 5 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco