Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5874/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso
- Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5874 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021,
avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente tra
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti EMANUELE SASSO Parte 1
e CRISTINA CIOTTE;
RICORRENTE
e
'Controparte 1 , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti MICHELE MOZZI e
ADRIANA MOZZI;
RESISTENTE
nonché
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 04.03.2025 i procuratori delle parti, con note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
Con ricorso depositato in data 15.07.2021, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio civile in Ailano (CE) il 05.08.2001 con parte resistente, dalla cui unione sono nati due figli: Per_1
(il 14.06.2002), Per_2 (1'8.10.2004).
Rappresentava che la prosecuzione della vita matrimoniale era diventata impossibile a causa del comportamento violento, aggressivo e disinteressato del marito, il quale, peraltro, intratteneva una relazione extraconiugale da cui nasceva una figlia.
Chiedeva, quindi, la separazione con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale a lei,
affido condiviso delle figlie con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita tra il padre e le figlie, un assegno di mantenimento per le figlie pari ad euro 400,00 mensili, con contributo al 50% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento in suo favore di euro
150,00 mensili.
Si costituiva in data 09.11.2021 il resistente il quale rappresentava che la fine dell'unione coniugale era da addebitarsi alla moglie, avendo scoperto numerosi tradimenti della stessa durante il matrimonio;
di essere stato costretto dalla ricorrente ad allontanarsi dalla casa coniugale a causa dei continui litigi e di aver così dovuto pagare un canone di locazione per l'appartamento ove si era trasferito;
che la ricorrente rimetteva tutte le denunce sporte a suo carico e che solo per una di queste il giudizio era ancora pendente;
di essere disoccupato e di non avere redditi fissi, lavorando saltuariamente come giardiniere;
di essere proprietario della casa coniugale;
che la moglie percepiva reddito di cittadinanza e svolgeva attività di badante.
Non si opponeva alla separazione personale e chiedeva assegnarsi la casa alla ricorrente, un assegno di mantenimento a suo carico di euro 300,00 mensili per le figlie.
All'udienza di prima comparizione del 25.11.2021, il Presidente, sentite le parti, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti disponendo l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre e un assegno di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie di complessivi 350,00 euro mensili.
Con memorie ex art. 183 c.p.c. le parti formulavano le richieste istruttorie, tuttavia, all'udienza del
20.12.2024, i difensori costituiti dichiaravano di rinunciare alla prova testi avendo le parti raggiunto un accordo per la trasformazione della separazione giudiziale in consensuale.
All'udienza cartolare del 4.3.2025 depositavano l'accordo raggiunto, pertanto la causa era rimessa al Collegio senza termini.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità
delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
⚫ Responsabilità genitoriale. Sul punto si precisa che le figlie dei separandi sono maggiorenni e pertanto non soggette a responsabilità genitoriale.
⚫ Affidamento. Il luogo di domicilio e residenza delle figlie in uno alla di loro madre
RI NT resta sita in via Forma n.
2 - Alife (CE), presso la casa di proprietà del sig. EB LL, suddivisa tra le parti, ovvero un piano dedicato alla dimora del sig. EB (laddove viveva la di lui madre, fino al decesso nell'ano 2024) e altro piano dedicato alla dimora della sig.ra RI in uno con le figlie;
tale suddivisione resterà così invariata fino a quando la sig.ra RI non vorrà cambiare domicilio, ovvero per il tempo che riterrà opportuno.
Mantenimento. A carico del sig. LL EB resta fissato il mantenimento di €
300,00 mensili, per entrambe le figlie, essendo le stesse maggiorenni ma non autosufficienti. Si precisa che ad oggi le medesime gestiscono il rapporto con il padre e la madre in maniera pacifica ed autonoma, senza bisogno di particolari regolamentazioni, neanche per quanto attiene il diritto di visita per entrambi;
abitando vicino sono facilitate nella frequentazione di entrambi, come in effetti ad oggi. Tale mantenimento, oltre spese straordinarie richieste all'occorrenza dalle figlie, sarà devoluto direttamente alle figlie maggiorenni.
⚫ Regolamentazione diritto di visita. Come anticipato tale regolamentazione è lasciata libera alle parti.
• Infine si ritiene necessario ed obbligatorio, mantenere un dialogo tra le parti, in senso cooperativo e collaborativo, per la gestione futura del figlio, per una tranquillità mentale ed una crescita sana e pacifica. Nella specie le parti LL EB e RI NT, si impegnano a non avere più pretese gli uni contro gli altri, a non rimuginare su eventi, episode circostanze pregresse, quand'anche negative, al fine di non depauperare ogni rapporto di parentela e familiarità, sempre nell'ottica della integrità psicofisica dei figli e nel loro precipuo interesse.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei
,nata a [...] il [...], e CP 1 coniugi Parte 1
'nato a [...] il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ailano (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, Parte
II, Serie A, anno 2001);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Giovanni D'Onofrio Dott.ssa Rossella Di Palo