Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2021, proposto da
Amarea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Sciandra e Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emanuele Bertolin in Genova, via Corsica 2/11;
contro
Comune di Bordighera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della deliberazione della Giunta Comunale di Bordighera 15/12/2020, n. 254 (avente ad oggetto "lavori pubblici/patrimonio – riqualificazione Rotonda Sant'Ampelio – ultimazione lavori – atto ricognitorio – riattivazione contratto di locazione e consegna "), pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dall'8/4/2021;
- di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compresa la nota del Dirigente Amministrativo del Comune di Bordighera 12/5/2021, prot. n. 12777.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bordighera;
Vista la nota del 20.10.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa NA IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso in trattazione, parte ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Comunale di Bordighera 15/12/2020, n. 254, avente ad oggetto "lavori pubblici/patrimonio – riqualificazione Rotonda Sant'Ampelio – ultimazione lavori – atto ricognitorio – riattivazione contratto di locazione e consegna”;
- si è costituito il Comune di Bordighera, con memoria di mera forma;
- con nota del 20.10.2025, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso - essendo intervenuto un accordo con il Comune che ha risolto il contenzioso - e chiesto la compensazione delle spese di lite;
-il Comune ha aderito alla richiesta della compensazione delle spese di giudizio.
Ritenuto che:
- secondo consolidato orientamento: “ Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l'improcedibilità del ricorso .” (Consiglio di Stato, Sez. III, 08/02/2023, n.1418);
- stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
- tenuto conto dell’accordo delle parti, le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA VA, Presidente FF
NA IZ, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA IZ | DA VA |
IL SEGRETARIO