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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/11/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 297 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025 promosso da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato a Parte_1
ORISTANO in VIA GIOVANNI XXIII N. 5, presso lo studio dell'Avv. MARIA CRISTINA
DENTI, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente contro
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata a Controparte_1
VERCELLI in VIA BORGOSESIA N. 11, presso lo studio dell'Avv. MICHELA MANDOSSO, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1) Revocare la condizione stabilita al capo b) della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che disponeva che il versasse un assegno mensile a titolo di Parte_1 contribuzione per il figlio di € 350,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese da Per_1 adeguarsi secondo Istat, aumentata ad € 370,00 mensili, attualmente € 423,61, allorché fosse
Pagina 1 alienata l'abitazione costituente la residenza coniugale sita in ER ed estinto il mutuo contratto dai coniugi, in quanto il medesimo figlio è divenuto economicamente autosufficiente e Per_1 svolge attività lavorativa a tempo indeterminato.
2) Revocare, altresì, in forza del fatto che il figlio è economicamente autosufficiente, le Per_1 disposizioni stabilite al capo c) della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, inerenti il concorso del nel pagamento nella misura del 50% delle spese Parte_1 concernenti il vestiario, le spese scolastiche (cessate in quanto il figlio si è laureato), le Per_1 spese extrascolastiche e quelle medico sanitarie.
3) Spese integralmente compensate.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni indicate da
[...]
e ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 27.07.2019, il Tribunale di Oristano ha pronunciato, con sentenza n. 422/2019, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
Con tale sentenza, è stato disposto che il versasse, a titolo di contribuzione per il figlio Pt_1
un assegno di € 350,00 mensili entro il 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo Per_1 gli indici ISTAT, e che tale somma aumentasse a € 370,00 mensili allorché venisse alienata l'abitazione costituente la residenza coniugale sita in ER ed estinto il mutuo contratto dai coniugi. Con il medesimo provvedimento, è stato altresì disposto che il concorresse, nel Pt_1 pagamento nella misura del 50% delle spese concernenti il vestiario, le spese scolastiche, le spese extrascolastiche e quelle medico sanitarie.
Con ricorso, depositato in data 2.04.2025, il ha richiesto la modifica delle condizioni di Pt_1 divorzio, chiedendo la revoca della condizione stabilita al capo b), della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ha disposto il versamento di un assegno mensile, a titolo di contribuzione per il figlio di € 350,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese da adeguarsi Per_1 secondo Istat, aumentata ad € 370,00 mensili, attualmente € 423,61 allorché venisse alienata l'abitazione costituente la residenza coniugale sita in ER ed estinto il mutuo contratto dai coniugi, in ragione del fatto che il figlio è divenuto economicamente autosufficiente. Il Per_1 ha richiesto, altresì, la revoca delle disposizioni stabilite al capo c) della sentenza prima Pt_1 menzionata, inerenti il concorso nel pagamento nella misura del 50% delle spese concernenti il
Pagina 2 vestiario, le spese scolastiche (cessate in quanto il figlio si è laureato), le spese Per_1 extrascolastiche e quelle medico sanitarie.
In data 21.07.2025, si è costituita in giudizio la la quale ha aderito alla domanda CP_1 attorea.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e, alla luce dell'intervenuto accordo, ai sensi dell'art. 473 bis.22, ult. co., c.p.c. le parti hanno rassegnato conclusioni conformi, come sopra riportate. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, e in accoglimento della concorde volontà di e si emette decreto di revoca dell'assegno Parte_1 Controparte_1 di mantenimento disposto con sentenza del 27.07.2019, resa tra le parti dal Tribunale di Oristano, in favore del figlio e del contributo per le spese straordinarie, nella misura del 50%, essendo Per_1 divenuto ormai maggiorenne e autosufficiente.
Infatti, tali conclusioni il Collegio ritiene debbano essere accolte, in quanto all'epoca della separazione, il figlio delle odierne parti era, pacificamente, ancora dipendente dei Per_1 genitori sotto il profilo economico, laddove la sopravvenuta modifica è inequivocabilmente costituita dal raggiungimento della sua piena autonomia.
Le circostanze riferite dalle parti e adeguatamente documentate (è in atti, invero, anche il contratto di lavoro sottoscritto da ) confermano, senza ombra di dubbio, il distacco Parte_2 del figlio maggiorenne dal nucleo familiare originario e l'acquisizione di una piena indipendenza, alla luce del reperimento di stabile attività lavorativa e del trasferimento in altra città.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, in modifica della sentenza resa in data 25.07.2019 tra le parti, nell'ambito del procedimento n. 297/2025 R.G., recante le condizioni di divorzio da applicarsi tra loro, definitivamente decidendo, sull'accordo delle parti:
− revoca la condizione stabilita al capo b) della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che disponeva che il versasse un assegno mensile a Parte_1 titolo di contribuzione per il figlio di € 350,00 mensili, entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese da adeguarsi secondo Istat, aumentata ad € 370,00 mensili, attualmente €
Pagina 3 423,61, allorché fosse alienata l'abitazione costituente la residenza coniugale sita in
ER ed estinto il mutuo contratto dai coniugi, in quanto il medesimo figlio Per_1
è divenuto economicamente autosufficiente e svolge attività lavorativa a tempo indeterminato;
− revoca, altresì, in forza del fatto che il figlio è economicamente Per_1 autosufficiente, le disposizioni stabilite al capo c) della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, inerenti il concorso del nel pagamento Parte_1 nella misura del 50% delle spese concernenti il vestiario, le spese scolastiche (cessate in quanto il figlio si è laureato), le spese extrascolastiche e quelle medico Per_1 sanitarie.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
11.11.2025
Il Giudice estensore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 297 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025 promosso da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato a Parte_1
ORISTANO in VIA GIOVANNI XXIII N. 5, presso lo studio dell'Avv. MARIA CRISTINA
DENTI, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente contro
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata a Controparte_1
VERCELLI in VIA BORGOSESIA N. 11, presso lo studio dell'Avv. MICHELA MANDOSSO, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1) Revocare la condizione stabilita al capo b) della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che disponeva che il versasse un assegno mensile a titolo di Parte_1 contribuzione per il figlio di € 350,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese da Per_1 adeguarsi secondo Istat, aumentata ad € 370,00 mensili, attualmente € 423,61, allorché fosse
Pagina 1 alienata l'abitazione costituente la residenza coniugale sita in ER ed estinto il mutuo contratto dai coniugi, in quanto il medesimo figlio è divenuto economicamente autosufficiente e Per_1 svolge attività lavorativa a tempo indeterminato.
2) Revocare, altresì, in forza del fatto che il figlio è economicamente autosufficiente, le Per_1 disposizioni stabilite al capo c) della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, inerenti il concorso del nel pagamento nella misura del 50% delle spese Parte_1 concernenti il vestiario, le spese scolastiche (cessate in quanto il figlio si è laureato), le Per_1 spese extrascolastiche e quelle medico sanitarie.
3) Spese integralmente compensate.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni indicate da
[...]
e ”. Parte_1 Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 27.07.2019, il Tribunale di Oristano ha pronunciato, con sentenza n. 422/2019, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
Con tale sentenza, è stato disposto che il versasse, a titolo di contribuzione per il figlio Pt_1
un assegno di € 350,00 mensili entro il 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo Per_1 gli indici ISTAT, e che tale somma aumentasse a € 370,00 mensili allorché venisse alienata l'abitazione costituente la residenza coniugale sita in ER ed estinto il mutuo contratto dai coniugi. Con il medesimo provvedimento, è stato altresì disposto che il concorresse, nel Pt_1 pagamento nella misura del 50% delle spese concernenti il vestiario, le spese scolastiche, le spese extrascolastiche e quelle medico sanitarie.
Con ricorso, depositato in data 2.04.2025, il ha richiesto la modifica delle condizioni di Pt_1 divorzio, chiedendo la revoca della condizione stabilita al capo b), della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ha disposto il versamento di un assegno mensile, a titolo di contribuzione per il figlio di € 350,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese da adeguarsi Per_1 secondo Istat, aumentata ad € 370,00 mensili, attualmente € 423,61 allorché venisse alienata l'abitazione costituente la residenza coniugale sita in ER ed estinto il mutuo contratto dai coniugi, in ragione del fatto che il figlio è divenuto economicamente autosufficiente. Il Per_1 ha richiesto, altresì, la revoca delle disposizioni stabilite al capo c) della sentenza prima Pt_1 menzionata, inerenti il concorso nel pagamento nella misura del 50% delle spese concernenti il
Pagina 2 vestiario, le spese scolastiche (cessate in quanto il figlio si è laureato), le spese Per_1 extrascolastiche e quelle medico sanitarie.
In data 21.07.2025, si è costituita in giudizio la la quale ha aderito alla domanda CP_1 attorea.
La causa è stata istruita con produzioni documentali e, alla luce dell'intervenuto accordo, ai sensi dell'art. 473 bis.22, ult. co., c.p.c. le parti hanno rassegnato conclusioni conformi, come sopra riportate. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, e in accoglimento della concorde volontà di e si emette decreto di revoca dell'assegno Parte_1 Controparte_1 di mantenimento disposto con sentenza del 27.07.2019, resa tra le parti dal Tribunale di Oristano, in favore del figlio e del contributo per le spese straordinarie, nella misura del 50%, essendo Per_1 divenuto ormai maggiorenne e autosufficiente.
Infatti, tali conclusioni il Collegio ritiene debbano essere accolte, in quanto all'epoca della separazione, il figlio delle odierne parti era, pacificamente, ancora dipendente dei Per_1 genitori sotto il profilo economico, laddove la sopravvenuta modifica è inequivocabilmente costituita dal raggiungimento della sua piena autonomia.
Le circostanze riferite dalle parti e adeguatamente documentate (è in atti, invero, anche il contratto di lavoro sottoscritto da ) confermano, senza ombra di dubbio, il distacco Parte_2 del figlio maggiorenne dal nucleo familiare originario e l'acquisizione di una piena indipendenza, alla luce del reperimento di stabile attività lavorativa e del trasferimento in altra città.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, in modifica della sentenza resa in data 25.07.2019 tra le parti, nell'ambito del procedimento n. 297/2025 R.G., recante le condizioni di divorzio da applicarsi tra loro, definitivamente decidendo, sull'accordo delle parti:
− revoca la condizione stabilita al capo b) della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che disponeva che il versasse un assegno mensile a Parte_1 titolo di contribuzione per il figlio di € 350,00 mensili, entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese da adeguarsi secondo Istat, aumentata ad € 370,00 mensili, attualmente €
Pagina 3 423,61, allorché fosse alienata l'abitazione costituente la residenza coniugale sita in
ER ed estinto il mutuo contratto dai coniugi, in quanto il medesimo figlio Per_1
è divenuto economicamente autosufficiente e svolge attività lavorativa a tempo indeterminato;
− revoca, altresì, in forza del fatto che il figlio è economicamente Per_1 autosufficiente, le disposizioni stabilite al capo c) della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, inerenti il concorso del nel pagamento Parte_1 nella misura del 50% delle spese concernenti il vestiario, le spese scolastiche (cessate in quanto il figlio si è laureato), le spese extrascolastiche e quelle medico Per_1 sanitarie.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
11.11.2025
Il Giudice estensore
Dott. Gabriele Bordiga
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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