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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/11/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1630/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa IA Ilaria Romano Presidente rel.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1630/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Minauro, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difesa dall'Avv. Giovanni Minauro, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 01/07/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che: 1) contraevano matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, il 24/02/1991 e dalla loro unione nascevano tre figli, IA (nata a [...] -BN- il
22/07/1991 e residente a [...]), (nato a [...] Per_1
1 -BN- il 05/08/1993 e residente ivi alla Via Bebiana n. 48) e (nato a [...] -BN- Per_2 il 03/02/1996 ed ivi residente alla Via Scafa), tutti, ad oggi, maggiorenni, economicamente indipendenti;
2) ormai da anni, vivono di fatto separati, essendo nel tempo insorti tra loro gravi contrasti ed incomprensioni, tali da rendere intollerabile la convivenza sotto il medesimo tetto e da far definitivamente venir meno l'originario affectio coniugalis.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di pronunciare la loro separazione, alle condizioni che seguono:
“1. - i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. - la casa di dimora familiare sita in Telese Terme (BN) alla Via Scafa n. 24, è assegnata al marito, il quale, provvederà al pagamento delle spese dei relativi servizi di acqua, luce e gas;
3. - la moglie trasferirà la propria residenza in Rodi Garganico (FG) C.da Piano, ove di fatto attualmente già vive e lavora quale addetta alla cassa presso la “Siesta Gestioni” Soc.
a r.l.s., e provvederà al pagamento delle spese dei relativi servizi di acqua, luce e gas della sua nuova abitazione;
4. - i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed in grado, ognuno, di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
5. - i coniugi, sin da ora, si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
6. - la moglie dichiara di aver già ritirato dalla casa di dimora familiare tutti i propri effetti personali”.
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025, riportandosi al ricorso introduttivo ed alla domanda ivi formulata.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
2 Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 2, parte C.F._1 CP_1 C.F._2
II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1991);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Solopaca (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa IA Ilaria Romano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa IA Ilaria Romano Presidente rel.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 1630/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Minauro, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difesa dall'Avv. Giovanni Minauro, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 01/07/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che: 1) contraevano matrimonio concordatario, in regime di comunione dei beni, il 24/02/1991 e dalla loro unione nascevano tre figli, IA (nata a [...] -BN- il
22/07/1991 e residente a [...]), (nato a [...] Per_1
1 -BN- il 05/08/1993 e residente ivi alla Via Bebiana n. 48) e (nato a [...] -BN- Per_2 il 03/02/1996 ed ivi residente alla Via Scafa), tutti, ad oggi, maggiorenni, economicamente indipendenti;
2) ormai da anni, vivono di fatto separati, essendo nel tempo insorti tra loro gravi contrasti ed incomprensioni, tali da rendere intollerabile la convivenza sotto il medesimo tetto e da far definitivamente venir meno l'originario affectio coniugalis.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale di pronunciare la loro separazione, alle condizioni che seguono:
“1. - i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. - la casa di dimora familiare sita in Telese Terme (BN) alla Via Scafa n. 24, è assegnata al marito, il quale, provvederà al pagamento delle spese dei relativi servizi di acqua, luce e gas;
3. - la moglie trasferirà la propria residenza in Rodi Garganico (FG) C.da Piano, ove di fatto attualmente già vive e lavora quale addetta alla cassa presso la “Siesta Gestioni” Soc.
a r.l.s., e provvederà al pagamento delle spese dei relativi servizi di acqua, luce e gas della sua nuova abitazione;
4. - i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed in grado, ognuno, di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
5. - i coniugi, sin da ora, si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
6. - la moglie dichiara di aver già ritirato dalla casa di dimora familiare tutti i propri effetti personali”.
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025, riportandosi al ricorso introduttivo ed alla domanda ivi formulata.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
2 Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 2, parte C.F._1 CP_1 C.F._2
II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1991);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Solopaca (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 06/11/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa IA Ilaria Romano
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