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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/11/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 520 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG 520/2019, viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.10.2025 dall'avv. Ferdinando Cortese nell'interesse dell'attrice , e quelle depositate in data 10.10.2025 Parte_1 dall'avvocato Maria Maiorana nell'interesse dell'ente convenuto
[...]
sulla scorta del Decreto di regolamentazione dell'udienza FISATA Controparte_1
PER IL 13.10.2025 adottato ai sensi dell'art. 127-ter in data 15.02.2025 (fissata anche per la discussione ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. giusto provvedimento del 09.10.2023 poi reiterato) – pronuncia la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 520/2019 R. G.
Promossa da nata a [...] il [...] 8C. F.: Parte_2
), ed ivi residente in [...], CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico pec.
e presso lo studio dall'avv. Ferdinando Email_1
Cortese in Barcellona P.G., Via R. Margherita n. 58 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, -attrice- contro
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2
(cod. fisc./ P. I.V.A. ), elettivamente domiciliato in indirizzo telematico P.IVA_1
pec. e in alla Via Email_2 Controparte_2
Kennedy n. 201, presso e nello studio dell'avv. Maria Maiorana, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti -convenuto-
Oggetto: – azione risarcitoria ex artt. 2051 c.c. e 2043 c.c. -
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. Att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_2 proposto domanda giudiziale volta ad ottenere il risarcimento da parte del
, per via dei danni dalla stessa Controparte_2 asseritamente subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 19.05.2018, allorquando attraversando a piedi e con percorso obbligatorio una stradella sita nel Cimitero di Barcellona P.G. - nei pressi del monumento al Maggiore dei intorno alle ore 12:00 circa - improvvisamente “cadeva Persona_1 rovinosamente a terra a causa dell'asfalto che si presentava non idoneo, non livellato in prossimità di una buca, piuttosto fonda, situata a distanza di un metro
[…]”(cfr., atto di citazione, pag. 1).
L'attrice ha evidenziato, in particolare, la mancanza di qualsivoglia segnalazione di pericolo o allerta, che le consentisse di evitare l'ostacolo (“[…] in effetti le precarie condizioni del suddetto passaggio[…], non erano state accuratamente segnalate e nell'istante in cui la sig.ra stava per attraversare la stradella Pt_1 anche al fine di evitare la buca esterna inciampava contro l'asfalto nella parte più rialzata e non livellata, perdendo l'equilibrio e cadendo a terra ”) (cfr., atto di citazione, pag. 2).
Esponeva che in conseguenza della caduta, l'odierna istante, era stata soccorsa dai passanti e dalla di lei figlia, la quale, una volta giunta sui luoghi dell'occorso e ritenuta la gravità delle lesioni, conduceva la madre presso il locale pronto soccorso, ove era stata diagnosticata la “[…] frattura composta VI, VII, VIII IX costa di Sx”, con prognosi di 30 giorni s.c. (cfr., allegati sub 7 del fascicolo attoreo).
A causa del persistere di forte dolore, l'attrice si sottoponeva ad ulteriore visita in data 14.06.2018 presso il suddetto presidio ospedaliero e ivi le veniva refertato come di seguito: '' […] versamento pleurico basale sinistro con fratture scomposte e pluriframmentarie degli archi posteriori della IX, X, XI, e XII costa sx”
[…],. (cfr., allegati sub 8 del fascicolo attoreo). Pag. 2 a 15 R. G. n. 520 / 2019
In ragione di ciò – previa visita datata 15-16.06.2018 presso l'AOU del CP_3 di Messina – era ricoverata presso l'UOC di chirurgia toracica e sottoposta ad intervento chirurgico di ''toracentesi e toroscopia transpleurica con biopsia pleurica e scarificazione pleureca '' (cfr., cartella clinica, sub allegati 9-12 fasc. attoreo).
Dimessa dalla struttura ospedaliera in data 29.06.2018, ed seguita visita di controllo presso lo stesso nosocomio in data 11.07.2018 (cfr. all. n. 12 fascicolo attoreo), l'odierna istante deduceva di aver subito ulteriori visite specialistiche con terapia respiratoria sino al mese di dicembre 2018, allorquando è stata dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutarsi.
Rivoltasi ad uno specialista per la redazione di una consulenza medica, tale dott.
l'attrice documentava postumi da considerarsi a carattere permanente Per_2
e che configurano un indebolimento permanente dell'organo valutabili in una percentuale di invalidità permanente pari a 8-9 % (otto - nove %) sul totale (all. 13 fasc. attoreo).
Ritenuta la responsabilità del P. G. ai sensi dell'art. 2051 Controparte_2
c.c. o in subordine dell'art. 2043 c.c., - per omissione di manutenzione della stradella cimiteriale teatro dell'occorso, unitamente, alla culpa in vigilando, ascrivibile alla mancata ottemperanza del dovere di custodia vigilanza e controllo gravante sull'ente con riferimento alle strade pubbliche, cimiteriali o demaniali – avanzava richiesta di ristoro dei danni con lettera raccomandata A.R. n. 15349064153-5 del 22.06.2018 spedita all'indirizzo del (v. all. n. 4 fasc. CP_2 attoreo).
Comunicato da parte dell'Ente l'inoltro della pratica presso l'ufficio contezioso per gli accertamenti di competenza in data 02.07.2018, stante l'assenza di alcun riscontro successivo nonostante plurimi solleciti (cfr. all. nn. 16-17 fasc. attoreo), l'odierna istante - a mezzo di proprio legale – invitava alla conclusione di un accordo di negoziazione assistita in data 26.01.2019 (cfr. all.n. 18 fasc. attoreo), anch'esso disatteso.
Sono stati pertanto, rappresentati danni alla persona e pregiudizi meglio specificati secondo la tabella di riferimento 2017-2018 indicata nell'atto di citazione, di cui l'attrice chiedeva, in questa sede, l'integrale ristoro in capo all'ente proprietario, sia a titolo di culpa in vigilando per la mancata Pag. 3 a 15 R. G. n. 520 / 2019
manutenzione della stradella Cimiteriale nei pressi del monumento al maggiore dei bersaglieri a causa dell'asfalto esistente che si presentava non idoneo Per_1 non livellato e pericoloso, sia a titolo di responsabilità del proprietario dell'intera zona cimiteriale, per aver omesso di adottare tutte le idonee precauzioni e per non aver provveduto a realizzare le normali opere di manutenzione ordinaria e o straordinaria atte ad evitare possibili pregiudizi ai pedoni ed in genere a terzi. (cfr. atto di citazione pag. 6)
Il tutto per un importo complessivo pari ad euro 20.058,91 oltre al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno di siffatte richieste, l'attrice ha altresì richiamato quell'orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, secondo cui la responsabilità dell'Ente per l'insidia stradale o trabocchetto è riconducibile nell'alveo della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., a norma del quale la responsabilità del custode ha natura oggettiva, salvo che non si dia prova del caso fortuito.
Il , in persona del Sindaco pro tempore, si Controparte_2 costituiva contestando in toto le domande attoree poiché ritenute infondate in fatto e inammissibili in diritto.
Con riguardo al c.d. an debeatur l'ente locale convenuto segnalava l'assenza di alcuna responsabilità su di sé gravante, stante l'ascrivibilità dell'occorso all'esclusiva colpa ed imperizia dell'attrice, richiamando nel caso in esame, quell'orientamento giurisprudenziale che individua nei requisiti della non prevedibilità e non visibilità del pericolo la nozione di insidia stradale o trabocchetto, e che, riconosce i danni da insidie stradali solamente in situazioni che escludono ogni colpa concorrente del danneggiato.
In virtù di detto insegnamento, perciò, il convenuto riteneva che parte attrice avrebbe dovuto dimostrare di essersi trovata di fronte ad una insidia o trabocchetto che non era possibile prevedere od evitare con l'uso della ordinaria diligenza (v., pagg. 6 s. della comparsa di risposta: “[…] se un'anomalia sulla strada è visibile e prevedibile allora l'utente ha il dovere di evitarla, come in questo caso, la presunta buca come si può rilevare dalla documentazione fotografica prodotta era abbastanza visibile ed evitabile”). A tal proposito, l'amministrazione comunale ha fatto riferimento alle fotografie allegate al Pag. 4 a 15 R. G. n. 520 / 2019
fascicolo attoreo, che ritraggono la stradella intra cimiteriale per cui è processo.
Deduceva, inoltre, la sussistenza nella specie, di un comportamento colposo in capo all'utente danneggiato che esclude qualsivoglia responsabilità per la P.A qualora si tratti di comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra la causa ed il danno stesso, ovvero ad integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 comma I c.c.; (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
A tale riguardo, asseriva che, allorché l'evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente - nella specie sostenibile anche date le condizioni di luogo e tempo in cui è accaduto l'occorso - sia sufficiente richiamare il principio di autoresponsabilità, per escludere l'addebito oggettivo in capo all'ente: (“[…] non sussiste altresì la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti da persone che transitano su pubbliche strade e cagionati dal cattivo stato di manutenzione della strada pubblica allorché l'evento dannoso Si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente della pubblica via, in tale caso infatti gli effetti dannosi dell'evento sono riferibili esclusivamente a fatto e colpa dell'utente medesimo in virtù del principio di autoresponsabilità (…) normativamente segnato dall'art. 1227 c.c. in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale”) (cfr., pagg.
7-8 della comparsa di risposta).
Il convenuto inoltre deduceva l'impossibilità oggettiva di esercitare un CP_2 controllo effettivo sulla cosa custodita - nella specie riconducibile alla vasta superficie dei beni demaniali – sufficiente a far regredire l'eventuale addebito di responsabilità dall'art. 2051 c.c. al rango dell'art. 2043 c.c., ma solo allorquando, violando il principio di neminem laedere, l'ente ponga in essere un comportamento imprudente che provochi una situazione di pericolo (insidia o trabocchetto) contrassegnato dalla non visibilità e dalla non prevedibilità alla cui prova è tenuto il danneggiato.
Il convenuto proseguendo, perciò, nelle proprie ragioni precisava ancora che, quand'anche si desse prova dell'occorso sinistro, così come sostenuto da controparte, è anche sulla misura del quantum debeatur che non possano
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condividersi le ragioni di parte attrice.
Di fatti, al tenore della diagnosi offerta dal nosocomio presso cui si era recata l'occorsa, secondo l'ente, non può ricondursi la richiesta risarcitoria avanzata in atti, stante la sproporzione fra le lesioni subite e la quantificazione operata in citazione, che non trovava conforto alcuno nelle tabelle solitamente usate dai Tribunali.
Alla luce di quanto sopra, le parti concludevano nei seguenti termini.
L'attrice : ritenere e dichiarare la piena ed esclusiva Parte_2 responsabilità del convenuto nella causazione dell'incidente de quo, per CP_2 essere incorso in culpa in vigilando con condanna dello stesso - quale proprietario dell'intera zona cimiteriale - al risarcimento del danno patito pari ad euro 20.058,91 o la maggiore o minore somma ritenuta in corso di causa. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
Il convenuto : respingere le avverse Controparte_2 pretese per assenza di responsabilità addebitabile all'ente; dichiarare la responsabilità esclusiva dell'attrice nella causazione del sinistro per cui è causa ovvero, in subordine, dichiarare il concorso colposo dell'attrice nel verificarsi dell'occorso, in via ulteriormente subordinata contenere l'accoglimento delle ragioni dell'attrice nei limiti del giusto e del provato rigettando la richiesta relativa ai danni morali, biologico e alla salute, rigettare la richiesta di rivalutazione ed interessi non dovuti con liquidazione secondo parametri rapportati al momento della sentenza. Vinte le spese di lite competenze e onorari.
Concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 IV comma c.p.c. e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la controversia – rigettata l'eccezione di tardività della memoria secondo termine avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto – era istruita mediante l'interpello di parte attrice, CP_2 Pt_1
e mediante l'escussione della teste , figlia dell'attrice,
[...] Tes_1 entrambe sentite all'udienza del 23.05.2022.
Con decreto di regolamentazione d'udienza a trattazione scritta del 29.08.2022 era disposto che l'udienza del 26.09.2022 si svolgesse in maniera virtuale, ai sensi dell'art. 83 c. 7 letto h) d. l. 18/2020, in assenza delle parti e dei rispettivi
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procuratori, con scambio di note, di lunghezza non superiore a due facciate, da depositare nei termini indicati nel citato decreto e con divieto di deposito non telematico.
In data 26.09.2022 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 09.10.2023 con differimento autorizzato alle ore 10.30 su istanza di parte convenuta e sulle conclusioni precisate dalle parti era disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25.03.2024, adempimento ulteriormente differito all' udienza del 14.01.2025 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.. Quindi, con provvedimento del 15.02.2025 - previo ordine di espunzione delle foto depositate con le note scritte di parte attrice del 10.1.2025, perché irritualmente depositate e atteso il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione - la causa era rinviata per i medesimi adempimenti, all'udienza del 13.10.2025, sostituita anche in questo caso dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni senza la presenza fisica dei procuratori e così assunta in decisione.
**** Giova in primo luogo osservare che la domanda di parte attrice è stata legittimamente spesa ex art. 2051 c.c. per le ragioni di cui infra.
Al riguardo, infatti, la domanda va inquadrata nell'ambito del regime giuridico di cui all'art. 2051 c.c., posto che la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, “si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell'ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della "res", la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo, la cui ricorrenza deve essere verificata caso per caso dal giudice del merito non soltanto con riguardi all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico” (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III 15 ottobre 2010 n. 21328).
Pertanto - pur senza dover richiamare la disciplina vigente di fonte regolamentare che attribuisce al l'uso e la gestione dei servizi cimiteriali e di polizia CP_2 mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti – si può facilmente ricondurre alla competenza del comune anche la gestione delle strade che attraversano i cimiteri ricadenti sul suolo comunale e si pongono al Pag. 7 a 15 R. G. n. 520 / 2019
servizio della collettività.
Nella specie, è pacifico che la res per cui è causa consiste nella stradella sita nel cimitero di , nei pressi del monumento dedicato alla Controparte_2 memoria del , attribuibile alla titolarità del convenuto, Persona_3 CP_2 giusta documentazione fotografica prodotta da parte attrice, da cui si evince che trattasi di strada posta all'interno della perimetrazione del cimitero, aperta al pubblico e transitabile a piedi, in considerazione della visibile presenza di altre persone sui luoghi (sub all. n. 5 e 6 fasc. attoreo) e l'assenza di veicoli o segnaletica destinata ai mezzi (cfr. doc. all. nn.
1-6 fasc. attoreo).
Si configura, pertanto, la possibilità di un controllo effettivo ed esigibile gravante in capo all proprietario del tratto urbano in parola alla luce della CP_4 relazione custodiale tra la res (la stradella intra cimiteriale teatro del sinistro,) e il custode-proprietario (il convenuto), ovverosia, fra l'ente che detiene un CP_2 potere di controllo sul bene oggetto della custodia e il bene stesso, rendendo, il primo, responsabile dei danni cagionati dall'uso del secondo (cfr. Cass. 8147/2014).
Ciò posto, in ordine alla prova dei presupposti che militano all'accoglimento della domanda attorea, secondo la consolidata e condivisibile ricostruzione della natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., il presunto danneggiato è tenuto all'assolvimento dell'onere della prova limitatamente al danno e al nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode o l'osservanza da parte dello stesso di un obbligo di vigilanza.
Di contro, spetta al custode – nel caso di specie alla Amministrazione Comunale di Barcellona P.G. – l'onere della prova liberatoria consistente nella dimostrazione dell'incidenza di un fattore fortuito, attinente al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno – che ben può essere rappresentato dal fatto del terzo o dal comportamento del danneggiato (cfr. arg. ex multis, Cass. Civ., n. 993/2009) - recante i caratteri dell'imprevedibilità, eccezionalità e dell'inevitabilità del fattore esterno.
Tale inquadramento giuridico, d'altro canto, trova fondamento e giustificazione nella funzione della norma, cioè quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Pag. 8 a 15 R. G. n. 520 / 2019
Custode, pertanto è, chi di fatto si trova nelle condizioni di manifestare un controllo delle modalità d'uso e di conservazione della res.
Nel concreto, dunque, va effettuata una approfondita valutazione delle modalità con cui si è verificato il fatto dannoso, incluso l'esame del comportamento tenuto dal soggetto agente rimasto danneggiato, al fine di escludere il c.d. fortuito incidentale, potendo la P.A. essere esonerata dalla responsabilità per i danni incorsi a motivo della colpa della stessa vittima, ipotesi codesta, che ricorre allorché il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi dell'esistenza del pericolo derivante dall'insidia. Quindi evitarlo agevolmente (Cass. civ., sez. III, 16.05.2013, n. 11946).
La presunzione di colpa, invece, potrà essere invocata nei confronti del custode solo se il danneggiato provi che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione, in altri termini, tutte le volte che lo stato dei luoghi costituisca una insidia oggettivamente esistente e soggettivamente non prevedibile (Cass. civ., sez. III, 13.03.2013, n. 6306).
Nella specie, detta indagine non ha sortito esito positivo per l'attrice. E ciò in quanto le modalità del sinistro occorsole sono rimaste prive di riscontro inequivoco.
Con riguardo, infatti, all'an debeatur, al fine di apprezzarne gli specifici connotati fattuali e di valutare la sussistenza dei presupposti per il chiesto risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c., sulla scorta delle emergenze processuali e all'esito della svolta attività istruttoria, l'assunto di parte attrice non ha trovato utile riscontro probatorio, tanto più che nessuna evidenza è emersa, in corso di giudizio, in relazione al nesso eziologico che deve necessariamente intercorrere tra l'evento dannoso e il fatto colposo ascrivibile al comune.
Venendo funditus, all'esame degli esiti processuali è emerso che in data 19.05.2018, mentre si trovava a percorrere la strada sita all'interno Parte_1 delle mura cimiteriali, giunta nei pressi del monumento , verso le ore Per_1
12.00 pomeridiane, rovinava a terra inciampando sulla ''…(…) buca posta al centro della strada da me percorsa'' (cfr. interpello della attrice, verbale udienza del 23.05.2022).
Dalle deposizioni della predetta attrice durante il suo interrogatorio formale –
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tenuto conto del riferimento ad elementi fattuali poco precisi, e poco specificati, oltre che generici in ordine alle caratteristiche della strada (…dall'asfalto non idoneo e non livellato) di cui sono tralasciati gli indici oggettivi di lunghezza o larghezza, o in ordine alle caratteristiche della buca (…piuttosto fonda) la cui presenza è dedotta in prossimità dell'occorso (…a circa un metro) e di cui – ancora una volta – restano oscuri i caratteri oggettivi e misurabili: ampiezza, profondità, ubicazione esatta rispetto alla strada (in i.e. prima, dopo o a latere di essa).
Altrettanto generici, inoltre, sono rimasti il locus facti e la dinamica del sinistro, stante l'assenza di prova al riguardo.
Imprecisa è poi rimasta la indicazione del punto preciso del cimitero circostanziato ad opera di parte attrice solo (labialmente) dalla vicinanza ad un monumento commemorativo e, da ultimo, tenuto conto dell'assenza di dettagli causali - al netto dei quali è incerta la modalità e la causa della caduta avvenuta o a causa della buca (…nell'istante in cui la stava per attraversare tale Pt_1 stradella anche al fine di evitare la buca esistente) o se, invece per le condizioni dell'asfalto (…cadeva a causa dell'asfalto che si presentava non idoneo e non livellato in prossimità di una buca). (cfr. atto di citazione pag. 1-2)
Per altro verso, nulla esclude che l'istante sia caduta anche per sua distrazione oltre che per l'eventuale inciampo nella asserita insidia sia essa buca o asfalto.
Tali lacune probatorie che – alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra ricordato – gravavano in capo all'attrice, non hanno trovato conforto esaustivo nemmeno nelle deposizioni della teste che - ritenuta attendibile Tes_1 nonostante il grado di parentela (filiazione) che la lega all'attrice - non ha offerto alcun contributo satisfattivo in grado di circostanziare l'an debeatur dell'occorso, avuto riguardo, da ultimo, anche al fatto che la stessa non è teste oculare dell'accaduto in quanto intervenuta sui luoghi dopo essere stata allertata dalla madre e dai passanti accorsi nell'immediatezza del sinistro in aiuto alla danneggiata.
In punto di deposizioni della teste , infatti, emerge che, ella ha percepito Tes_1 ictu oculi la presenza della buca ''ho visto la buca al centro della stradella senza segnalazione'' - con ciò smentendo il carattere dell'insidia quale pericolo occulto e non visibile – e aggiungendo de relato actoris che ''a quanto mi ha riferito mia Pag. 10 a 15 R. G. n. 520 / 2019
madre, la stessa sarebbe inciampata in un rialzo dell'asfalto ma non nella buca;
presumo che nei pressi vi fossero stati dei lavori'' (cfr. verbale di udienza del 23.05.2022).
Siffatte carenze probatorie permangono anche sulla scorta della produzione documentale offerta dalla stessa attrice, la quale, lungi dal documentare una situazione di insidia o trabocchetto ravvisabile sul luogo dell'accorso - stante l'assenza di ostacoli in grado di nascondere, occultare o rendere altrimenti difficoltosa la percezione del manto urbano dissestato – finiscono per dare prova di un perimetro che, sebbene dissestato al suo centro, si trova nel bel mezzo di una strada che si mostra ampia, pulita, ed esposta alla piena luce solare condizione, quest'ultima, certamente presente il giorno del sinistro verificatosi alle ore 12.00.
Stato dei luoghi, quindi, che stride gravemente, fino a renderla incompatibile, con il carattere di imprevedibilità e inevitabilità che l'insidia -la cui essenza presuppone un pericolo nascosto- deve presentare per configurare il diritto al risarcimento invocato dalla istante.
Inoltre la mancata prova del fatto –come detto, nessun testimone ha assistito al fatto in sé, cioè la caduta dell'attrice e le sue modalità- rafforzano il convincimento sul mancato assolvimento dell'onus probandi dell'attrice.
Onere che non può ritenersi assolto anche sulla base della documentazione dei luoghi.
Descritte le condizioni della strada, indimostrato è rimasto anche non solo il riferito carattere obbligatorio del percorso – ammesso che ciò rilevi - ma anche la dedotta riparazione stradale dei luoghi e, soprattutto, la generica ricostruzione circa le causali dell'occorso – alternativamente ricondotto ora alla presenza della buca ora alle caratteristiche dell'asfalto adiacente – in guisa da ritenere la non sussistenza dei requisiti della asserita insidia così per come dedotti dalla parte.
Non provato è anche rimasto il requisito dell'an debeatur del diritto invocato da parte attrice con particolare riferimento – come meglio si precisa infra – al nesso etiologico.
Al netto di una ricostruzione connotata da lacune e genericità – dovendo il danneggiato, dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di Pag. 11 a 15 R. G. n. 520 / 2019
causalità con il bene in custodia, restando, per converso, al custode, per andare esente da responsabilità, la prova del caso fortuito, cioè dell'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale – occorre considerare che, proprio la condotta della danneggiata, sia stata utile, tra le possibili ipotesi, a superare la presunzione di responsabilità gravante sul custode.
Nel caso a mano, dunque, si ritiene che la condotta imperita della danneggiata rilevi in quanto idonea ad integrare la responsabilità per l'accaduto il caso fortuito, cioè essa si pone come causa efficiente del danno al punto di assurgere a causa esclusiva della produzione del danno, in grado di interrompere la serie causale riconducibile alla cosa.
Sul punto appaiono condivisibili, da ultimo, le ragioni illustrate da parte convenuta e i contributi giurisprudenziali indicati – che appaiono pertinenti e calzanti al caso de quo - in materia di danno da insidia stradale e con riferimento alla non sussistenza dell'insidia e, conseguentemente alla esclusione della responsabilità della A. tutte le volte che sussista, per l'utente danneggiato, la Co possibilità di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo: ''(…) Quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata mediante un comportamento accorto, tanto più rileva, nel nesso eziologico, la condotta imprudente del danneggiato, idonea a interrompere il rapporto causale tra fatto ed evento (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2013, n. 11946; Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015, n. 287; Trib. Torre Annunziata, sent. 30 gennaio 2024, n. 308)''(cfr. note scritte a firma dell'avv. Maiorana del 10.10.2025 per il convenuto).
Risolutivo e condivisibile appare sul punto l'indirizzo giurisprudenziale pronunciato dalla Corte di Cassazione a tenore del quale: …Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, Pag. 12 a 15 R. G. n. 520 / 2019
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, (ud. 13/03/2024, dep. 27/03/2024), n.8306)
Siffatto principio implica che, ritenuta raggiunta la prova del fatto e della colpa della vittima, vi sia prova sufficiente ed idonea a vincere la presunzione di responsabilità oggettiva del custode di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 04.05.2015, n. 8893).
Da ciò deriva che il contegno tenuto dalla attrice - connotato dall'aver disatteso ed ignorato regole di prudenza e cautela che avrebbero dovuto indurla ad essere attenta per evitare l'ostacolo sia certamente idoneo, di per sé, ad interrompere il nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ad integrare il caso fortuito liberatorio della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. riconducibile a favore dell'ente.
Sotto diverso profilo, l'incidenza del predetto fortuito è idonea altresì a recidere il nesso di causa fra il danno e il fatto colposo, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., escludendo anche qualunque profilo di responsabilità aquiliana.
Per siffatte ragioni si conclude che non possa dirsi fornita da parte attrice, la prova in ordine alla responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, della responsabilità ex art. 2043 c.c., contestate in capo al CP_2
P.G., stante il difettoso quadro probatorio versato in atti e
[...]
l'inconferente contributo orale offerto dai testi in ordine ai presupposti per la tutela risarcitoria de quo.
Esclusa la responsabilità del in via esclusiva in relazione all'occorso per CP_2 cui è causa, in ragione della mancanza di prova del nesso di causa in cui è incorsa l'attrice, rimane assorbita anche la domanda subordinata svolta dallo stesso per dichiarare - in caso di accoglimento della domanda attrice - il CP_2 concorso colposo ex art. 1227 c.c.
La mancata prova del nesso eziologico, infatti, non consente di valutare in che modo il comportamento delle parti abbia eventualmente concorso nella determinazione dell'evento mancando la prova della possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (cfr., Cass. civ., sez. III, 22.10.2013, n. 23919; Cass. civ., sez. III,
Pag. 13 a 15 R. G. n. 520 / 2019
20.01.2014, n. 999).
Invero, secondo la richiamata giurisprudenza, ciascuno è chiamato a procedere con quel minimo di diligenza ed avvedutezza che i principi di solidarietà sociale e di autoresponsabilità impongono in capo ad ogni consociato, con ciò non potendosi escludere per il caso di specie – integrando il fortuito - un atteggiamento maldestro dell'attrice o una sua assoluta distrazione nell'incedere.
Sicchè, ne consegue che la domanda risarcitoria avanzata da va Parte_1 reietta.
Le spese del giudizio seguono, dunque, la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate, in favore di parte convenuta, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa (scaglione fino a 26.000,00 euro), secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in considerazione del pieno svolgimento dell'attività istruttoria e atteso, da ultimo, l'unità di indirizzi giurisprudenziali intervenuti nella materia trattata.
Da ultimo, in considerazione dell'attività concretamente svolta dalla difesa, con riferimento alla difesa dell'ente convenuto, avuto riguardo alla mancata risposta entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di negoziazione assistita inoltrata dall'attrice, e in assenza di giustificazioni offerte dall'ente appare opportuno compensare per metà dette spese.
P.Q.M
. il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico, got Francesco Montera, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 520/2019, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- Rigetta la domanda proposta da e per l'effetto; Parte_1
- Condanna alla refusione, in favore del Parte_1 [...]
, di metà delle spese processuali, liquidate, secondo Controparte_2
i criteri indicati, in complessivi € 1.270,00, per compensi, di cui euro 230,00 per fase di studio euro 194,50 per fase introduttiva, euro 420,00 per fase di istruttoria e trattazione ed euro 425,50 per fase decisoria oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, Pag. 14 a 15 R. G. n. 520 / 2019
- Compensa le spese fra le parti per la residua metà.
, 14.11.2025. Controparte_2
Il Giudice on.
(Dott. Francesco Montera)
Pag. 15 a 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG 520/2019, viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.10.2025 dall'avv. Ferdinando Cortese nell'interesse dell'attrice , e quelle depositate in data 10.10.2025 Parte_1 dall'avvocato Maria Maiorana nell'interesse dell'ente convenuto
[...]
sulla scorta del Decreto di regolamentazione dell'udienza FISATA Controparte_1
PER IL 13.10.2025 adottato ai sensi dell'art. 127-ter in data 15.02.2025 (fissata anche per la discussione ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. giusto provvedimento del 09.10.2023 poi reiterato) – pronuncia la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 520/2019 R. G.
Promossa da nata a [...] il [...] 8C. F.: Parte_2
), ed ivi residente in [...], CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico pec.
e presso lo studio dall'avv. Ferdinando Email_1
Cortese in Barcellona P.G., Via R. Margherita n. 58 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, -attrice- contro
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2
(cod. fisc./ P. I.V.A. ), elettivamente domiciliato in indirizzo telematico P.IVA_1
pec. e in alla Via Email_2 Controparte_2
Kennedy n. 201, presso e nello studio dell'avv. Maria Maiorana, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti -convenuto-
Oggetto: – azione risarcitoria ex artt. 2051 c.c. e 2043 c.c. -
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. Att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_2 proposto domanda giudiziale volta ad ottenere il risarcimento da parte del
, per via dei danni dalla stessa Controparte_2 asseritamente subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 19.05.2018, allorquando attraversando a piedi e con percorso obbligatorio una stradella sita nel Cimitero di Barcellona P.G. - nei pressi del monumento al Maggiore dei intorno alle ore 12:00 circa - improvvisamente “cadeva Persona_1 rovinosamente a terra a causa dell'asfalto che si presentava non idoneo, non livellato in prossimità di una buca, piuttosto fonda, situata a distanza di un metro
[…]”(cfr., atto di citazione, pag. 1).
L'attrice ha evidenziato, in particolare, la mancanza di qualsivoglia segnalazione di pericolo o allerta, che le consentisse di evitare l'ostacolo (“[…] in effetti le precarie condizioni del suddetto passaggio[…], non erano state accuratamente segnalate e nell'istante in cui la sig.ra stava per attraversare la stradella Pt_1 anche al fine di evitare la buca esterna inciampava contro l'asfalto nella parte più rialzata e non livellata, perdendo l'equilibrio e cadendo a terra ”) (cfr., atto di citazione, pag. 2).
Esponeva che in conseguenza della caduta, l'odierna istante, era stata soccorsa dai passanti e dalla di lei figlia, la quale, una volta giunta sui luoghi dell'occorso e ritenuta la gravità delle lesioni, conduceva la madre presso il locale pronto soccorso, ove era stata diagnosticata la “[…] frattura composta VI, VII, VIII IX costa di Sx”, con prognosi di 30 giorni s.c. (cfr., allegati sub 7 del fascicolo attoreo).
A causa del persistere di forte dolore, l'attrice si sottoponeva ad ulteriore visita in data 14.06.2018 presso il suddetto presidio ospedaliero e ivi le veniva refertato come di seguito: '' […] versamento pleurico basale sinistro con fratture scomposte e pluriframmentarie degli archi posteriori della IX, X, XI, e XII costa sx”
[…],. (cfr., allegati sub 8 del fascicolo attoreo). Pag. 2 a 15 R. G. n. 520 / 2019
In ragione di ciò – previa visita datata 15-16.06.2018 presso l'AOU del CP_3 di Messina – era ricoverata presso l'UOC di chirurgia toracica e sottoposta ad intervento chirurgico di ''toracentesi e toroscopia transpleurica con biopsia pleurica e scarificazione pleureca '' (cfr., cartella clinica, sub allegati 9-12 fasc. attoreo).
Dimessa dalla struttura ospedaliera in data 29.06.2018, ed seguita visita di controllo presso lo stesso nosocomio in data 11.07.2018 (cfr. all. n. 12 fascicolo attoreo), l'odierna istante deduceva di aver subito ulteriori visite specialistiche con terapia respiratoria sino al mese di dicembre 2018, allorquando è stata dichiarata clinicamente guarita con postumi da valutarsi.
Rivoltasi ad uno specialista per la redazione di una consulenza medica, tale dott.
l'attrice documentava postumi da considerarsi a carattere permanente Per_2
e che configurano un indebolimento permanente dell'organo valutabili in una percentuale di invalidità permanente pari a 8-9 % (otto - nove %) sul totale (all. 13 fasc. attoreo).
Ritenuta la responsabilità del P. G. ai sensi dell'art. 2051 Controparte_2
c.c. o in subordine dell'art. 2043 c.c., - per omissione di manutenzione della stradella cimiteriale teatro dell'occorso, unitamente, alla culpa in vigilando, ascrivibile alla mancata ottemperanza del dovere di custodia vigilanza e controllo gravante sull'ente con riferimento alle strade pubbliche, cimiteriali o demaniali – avanzava richiesta di ristoro dei danni con lettera raccomandata A.R. n. 15349064153-5 del 22.06.2018 spedita all'indirizzo del (v. all. n. 4 fasc. CP_2 attoreo).
Comunicato da parte dell'Ente l'inoltro della pratica presso l'ufficio contezioso per gli accertamenti di competenza in data 02.07.2018, stante l'assenza di alcun riscontro successivo nonostante plurimi solleciti (cfr. all. nn. 16-17 fasc. attoreo), l'odierna istante - a mezzo di proprio legale – invitava alla conclusione di un accordo di negoziazione assistita in data 26.01.2019 (cfr. all.n. 18 fasc. attoreo), anch'esso disatteso.
Sono stati pertanto, rappresentati danni alla persona e pregiudizi meglio specificati secondo la tabella di riferimento 2017-2018 indicata nell'atto di citazione, di cui l'attrice chiedeva, in questa sede, l'integrale ristoro in capo all'ente proprietario, sia a titolo di culpa in vigilando per la mancata Pag. 3 a 15 R. G. n. 520 / 2019
manutenzione della stradella Cimiteriale nei pressi del monumento al maggiore dei bersaglieri a causa dell'asfalto esistente che si presentava non idoneo Per_1 non livellato e pericoloso, sia a titolo di responsabilità del proprietario dell'intera zona cimiteriale, per aver omesso di adottare tutte le idonee precauzioni e per non aver provveduto a realizzare le normali opere di manutenzione ordinaria e o straordinaria atte ad evitare possibili pregiudizi ai pedoni ed in genere a terzi. (cfr. atto di citazione pag. 6)
Il tutto per un importo complessivo pari ad euro 20.058,91 oltre al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno di siffatte richieste, l'attrice ha altresì richiamato quell'orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, secondo cui la responsabilità dell'Ente per l'insidia stradale o trabocchetto è riconducibile nell'alveo della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., a norma del quale la responsabilità del custode ha natura oggettiva, salvo che non si dia prova del caso fortuito.
Il , in persona del Sindaco pro tempore, si Controparte_2 costituiva contestando in toto le domande attoree poiché ritenute infondate in fatto e inammissibili in diritto.
Con riguardo al c.d. an debeatur l'ente locale convenuto segnalava l'assenza di alcuna responsabilità su di sé gravante, stante l'ascrivibilità dell'occorso all'esclusiva colpa ed imperizia dell'attrice, richiamando nel caso in esame, quell'orientamento giurisprudenziale che individua nei requisiti della non prevedibilità e non visibilità del pericolo la nozione di insidia stradale o trabocchetto, e che, riconosce i danni da insidie stradali solamente in situazioni che escludono ogni colpa concorrente del danneggiato.
In virtù di detto insegnamento, perciò, il convenuto riteneva che parte attrice avrebbe dovuto dimostrare di essersi trovata di fronte ad una insidia o trabocchetto che non era possibile prevedere od evitare con l'uso della ordinaria diligenza (v., pagg. 6 s. della comparsa di risposta: “[…] se un'anomalia sulla strada è visibile e prevedibile allora l'utente ha il dovere di evitarla, come in questo caso, la presunta buca come si può rilevare dalla documentazione fotografica prodotta era abbastanza visibile ed evitabile”). A tal proposito, l'amministrazione comunale ha fatto riferimento alle fotografie allegate al Pag. 4 a 15 R. G. n. 520 / 2019
fascicolo attoreo, che ritraggono la stradella intra cimiteriale per cui è processo.
Deduceva, inoltre, la sussistenza nella specie, di un comportamento colposo in capo all'utente danneggiato che esclude qualsivoglia responsabilità per la P.A qualora si tratti di comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra la causa ed il danno stesso, ovvero ad integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 comma I c.c.; (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
A tale riguardo, asseriva che, allorché l'evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente - nella specie sostenibile anche date le condizioni di luogo e tempo in cui è accaduto l'occorso - sia sufficiente richiamare il principio di autoresponsabilità, per escludere l'addebito oggettivo in capo all'ente: (“[…] non sussiste altresì la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti da persone che transitano su pubbliche strade e cagionati dal cattivo stato di manutenzione della strada pubblica allorché l'evento dannoso Si sia verificato per negligenza e disattenzione dell'utente della pubblica via, in tale caso infatti gli effetti dannosi dell'evento sono riferibili esclusivamente a fatto e colpa dell'utente medesimo in virtù del principio di autoresponsabilità (…) normativamente segnato dall'art. 1227 c.c. in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale”) (cfr., pagg.
7-8 della comparsa di risposta).
Il convenuto inoltre deduceva l'impossibilità oggettiva di esercitare un CP_2 controllo effettivo sulla cosa custodita - nella specie riconducibile alla vasta superficie dei beni demaniali – sufficiente a far regredire l'eventuale addebito di responsabilità dall'art. 2051 c.c. al rango dell'art. 2043 c.c., ma solo allorquando, violando il principio di neminem laedere, l'ente ponga in essere un comportamento imprudente che provochi una situazione di pericolo (insidia o trabocchetto) contrassegnato dalla non visibilità e dalla non prevedibilità alla cui prova è tenuto il danneggiato.
Il convenuto proseguendo, perciò, nelle proprie ragioni precisava ancora che, quand'anche si desse prova dell'occorso sinistro, così come sostenuto da controparte, è anche sulla misura del quantum debeatur che non possano
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condividersi le ragioni di parte attrice.
Di fatti, al tenore della diagnosi offerta dal nosocomio presso cui si era recata l'occorsa, secondo l'ente, non può ricondursi la richiesta risarcitoria avanzata in atti, stante la sproporzione fra le lesioni subite e la quantificazione operata in citazione, che non trovava conforto alcuno nelle tabelle solitamente usate dai Tribunali.
Alla luce di quanto sopra, le parti concludevano nei seguenti termini.
L'attrice : ritenere e dichiarare la piena ed esclusiva Parte_2 responsabilità del convenuto nella causazione dell'incidente de quo, per CP_2 essere incorso in culpa in vigilando con condanna dello stesso - quale proprietario dell'intera zona cimiteriale - al risarcimento del danno patito pari ad euro 20.058,91 o la maggiore o minore somma ritenuta in corso di causa. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
Il convenuto : respingere le avverse Controparte_2 pretese per assenza di responsabilità addebitabile all'ente; dichiarare la responsabilità esclusiva dell'attrice nella causazione del sinistro per cui è causa ovvero, in subordine, dichiarare il concorso colposo dell'attrice nel verificarsi dell'occorso, in via ulteriormente subordinata contenere l'accoglimento delle ragioni dell'attrice nei limiti del giusto e del provato rigettando la richiesta relativa ai danni morali, biologico e alla salute, rigettare la richiesta di rivalutazione ed interessi non dovuti con liquidazione secondo parametri rapportati al momento della sentenza. Vinte le spese di lite competenze e onorari.
Concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 IV comma c.p.c. e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la controversia – rigettata l'eccezione di tardività della memoria secondo termine avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto – era istruita mediante l'interpello di parte attrice, CP_2 Pt_1
e mediante l'escussione della teste , figlia dell'attrice,
[...] Tes_1 entrambe sentite all'udienza del 23.05.2022.
Con decreto di regolamentazione d'udienza a trattazione scritta del 29.08.2022 era disposto che l'udienza del 26.09.2022 si svolgesse in maniera virtuale, ai sensi dell'art. 83 c. 7 letto h) d. l. 18/2020, in assenza delle parti e dei rispettivi
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procuratori, con scambio di note, di lunghezza non superiore a due facciate, da depositare nei termini indicati nel citato decreto e con divieto di deposito non telematico.
In data 26.09.2022 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 09.10.2023 con differimento autorizzato alle ore 10.30 su istanza di parte convenuta e sulle conclusioni precisate dalle parti era disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 25.03.2024, adempimento ulteriormente differito all' udienza del 14.01.2025 sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.. Quindi, con provvedimento del 15.02.2025 - previo ordine di espunzione delle foto depositate con le note scritte di parte attrice del 10.1.2025, perché irritualmente depositate e atteso il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione - la causa era rinviata per i medesimi adempimenti, all'udienza del 13.10.2025, sostituita anche in questo caso dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni senza la presenza fisica dei procuratori e così assunta in decisione.
**** Giova in primo luogo osservare che la domanda di parte attrice è stata legittimamente spesa ex art. 2051 c.c. per le ragioni di cui infra.
Al riguardo, infatti, la domanda va inquadrata nell'ambito del regime giuridico di cui all'art. 2051 c.c., posto che la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, “si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tra i quali le strade, tutte le volte in cui sia possibile, da parte dell'ente proprietario o che abbia la disponibilità e il godimento della "res", la custodia intesa come potere di fatto o signoria sul bene medesimo, la cui ricorrenza deve essere verificata caso per caso dal giudice del merito non soltanto con riguardi all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, di sicurezza, di segnalazioni di pericolo, generico e specifico” (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III 15 ottobre 2010 n. 21328).
Pertanto - pur senza dover richiamare la disciplina vigente di fonte regolamentare che attribuisce al l'uso e la gestione dei servizi cimiteriali e di polizia CP_2 mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, con particolare riguardo alla tutela degli interessi degli utenti – si può facilmente ricondurre alla competenza del comune anche la gestione delle strade che attraversano i cimiteri ricadenti sul suolo comunale e si pongono al Pag. 7 a 15 R. G. n. 520 / 2019
servizio della collettività.
Nella specie, è pacifico che la res per cui è causa consiste nella stradella sita nel cimitero di , nei pressi del monumento dedicato alla Controparte_2 memoria del , attribuibile alla titolarità del convenuto, Persona_3 CP_2 giusta documentazione fotografica prodotta da parte attrice, da cui si evince che trattasi di strada posta all'interno della perimetrazione del cimitero, aperta al pubblico e transitabile a piedi, in considerazione della visibile presenza di altre persone sui luoghi (sub all. n. 5 e 6 fasc. attoreo) e l'assenza di veicoli o segnaletica destinata ai mezzi (cfr. doc. all. nn.
1-6 fasc. attoreo).
Si configura, pertanto, la possibilità di un controllo effettivo ed esigibile gravante in capo all proprietario del tratto urbano in parola alla luce della CP_4 relazione custodiale tra la res (la stradella intra cimiteriale teatro del sinistro,) e il custode-proprietario (il convenuto), ovverosia, fra l'ente che detiene un CP_2 potere di controllo sul bene oggetto della custodia e il bene stesso, rendendo, il primo, responsabile dei danni cagionati dall'uso del secondo (cfr. Cass. 8147/2014).
Ciò posto, in ordine alla prova dei presupposti che militano all'accoglimento della domanda attorea, secondo la consolidata e condivisibile ricostruzione della natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., il presunto danneggiato è tenuto all'assolvimento dell'onere della prova limitatamente al danno e al nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode o l'osservanza da parte dello stesso di un obbligo di vigilanza.
Di contro, spetta al custode – nel caso di specie alla Amministrazione Comunale di Barcellona P.G. – l'onere della prova liberatoria consistente nella dimostrazione dell'incidenza di un fattore fortuito, attinente al profilo causale dell'evento, riconducibile ad un elemento esterno – che ben può essere rappresentato dal fatto del terzo o dal comportamento del danneggiato (cfr. arg. ex multis, Cass. Civ., n. 993/2009) - recante i caratteri dell'imprevedibilità, eccezionalità e dell'inevitabilità del fattore esterno.
Tale inquadramento giuridico, d'altro canto, trova fondamento e giustificazione nella funzione della norma, cioè quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Pag. 8 a 15 R. G. n. 520 / 2019
Custode, pertanto è, chi di fatto si trova nelle condizioni di manifestare un controllo delle modalità d'uso e di conservazione della res.
Nel concreto, dunque, va effettuata una approfondita valutazione delle modalità con cui si è verificato il fatto dannoso, incluso l'esame del comportamento tenuto dal soggetto agente rimasto danneggiato, al fine di escludere il c.d. fortuito incidentale, potendo la P.A. essere esonerata dalla responsabilità per i danni incorsi a motivo della colpa della stessa vittima, ipotesi codesta, che ricorre allorché il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi dell'esistenza del pericolo derivante dall'insidia. Quindi evitarlo agevolmente (Cass. civ., sez. III, 16.05.2013, n. 11946).
La presunzione di colpa, invece, potrà essere invocata nei confronti del custode solo se il danneggiato provi che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione, in altri termini, tutte le volte che lo stato dei luoghi costituisca una insidia oggettivamente esistente e soggettivamente non prevedibile (Cass. civ., sez. III, 13.03.2013, n. 6306).
Nella specie, detta indagine non ha sortito esito positivo per l'attrice. E ciò in quanto le modalità del sinistro occorsole sono rimaste prive di riscontro inequivoco.
Con riguardo, infatti, all'an debeatur, al fine di apprezzarne gli specifici connotati fattuali e di valutare la sussistenza dei presupposti per il chiesto risarcimento ai sensi dell'art. 2051 c.c., sulla scorta delle emergenze processuali e all'esito della svolta attività istruttoria, l'assunto di parte attrice non ha trovato utile riscontro probatorio, tanto più che nessuna evidenza è emersa, in corso di giudizio, in relazione al nesso eziologico che deve necessariamente intercorrere tra l'evento dannoso e il fatto colposo ascrivibile al comune.
Venendo funditus, all'esame degli esiti processuali è emerso che in data 19.05.2018, mentre si trovava a percorrere la strada sita all'interno Parte_1 delle mura cimiteriali, giunta nei pressi del monumento , verso le ore Per_1
12.00 pomeridiane, rovinava a terra inciampando sulla ''…(…) buca posta al centro della strada da me percorsa'' (cfr. interpello della attrice, verbale udienza del 23.05.2022).
Dalle deposizioni della predetta attrice durante il suo interrogatorio formale –
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tenuto conto del riferimento ad elementi fattuali poco precisi, e poco specificati, oltre che generici in ordine alle caratteristiche della strada (…dall'asfalto non idoneo e non livellato) di cui sono tralasciati gli indici oggettivi di lunghezza o larghezza, o in ordine alle caratteristiche della buca (…piuttosto fonda) la cui presenza è dedotta in prossimità dell'occorso (…a circa un metro) e di cui – ancora una volta – restano oscuri i caratteri oggettivi e misurabili: ampiezza, profondità, ubicazione esatta rispetto alla strada (in i.e. prima, dopo o a latere di essa).
Altrettanto generici, inoltre, sono rimasti il locus facti e la dinamica del sinistro, stante l'assenza di prova al riguardo.
Imprecisa è poi rimasta la indicazione del punto preciso del cimitero circostanziato ad opera di parte attrice solo (labialmente) dalla vicinanza ad un monumento commemorativo e, da ultimo, tenuto conto dell'assenza di dettagli causali - al netto dei quali è incerta la modalità e la causa della caduta avvenuta o a causa della buca (…nell'istante in cui la stava per attraversare tale Pt_1 stradella anche al fine di evitare la buca esistente) o se, invece per le condizioni dell'asfalto (…cadeva a causa dell'asfalto che si presentava non idoneo e non livellato in prossimità di una buca). (cfr. atto di citazione pag. 1-2)
Per altro verso, nulla esclude che l'istante sia caduta anche per sua distrazione oltre che per l'eventuale inciampo nella asserita insidia sia essa buca o asfalto.
Tali lacune probatorie che – alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale sopra ricordato – gravavano in capo all'attrice, non hanno trovato conforto esaustivo nemmeno nelle deposizioni della teste che - ritenuta attendibile Tes_1 nonostante il grado di parentela (filiazione) che la lega all'attrice - non ha offerto alcun contributo satisfattivo in grado di circostanziare l'an debeatur dell'occorso, avuto riguardo, da ultimo, anche al fatto che la stessa non è teste oculare dell'accaduto in quanto intervenuta sui luoghi dopo essere stata allertata dalla madre e dai passanti accorsi nell'immediatezza del sinistro in aiuto alla danneggiata.
In punto di deposizioni della teste , infatti, emerge che, ella ha percepito Tes_1 ictu oculi la presenza della buca ''ho visto la buca al centro della stradella senza segnalazione'' - con ciò smentendo il carattere dell'insidia quale pericolo occulto e non visibile – e aggiungendo de relato actoris che ''a quanto mi ha riferito mia Pag. 10 a 15 R. G. n. 520 / 2019
madre, la stessa sarebbe inciampata in un rialzo dell'asfalto ma non nella buca;
presumo che nei pressi vi fossero stati dei lavori'' (cfr. verbale di udienza del 23.05.2022).
Siffatte carenze probatorie permangono anche sulla scorta della produzione documentale offerta dalla stessa attrice, la quale, lungi dal documentare una situazione di insidia o trabocchetto ravvisabile sul luogo dell'accorso - stante l'assenza di ostacoli in grado di nascondere, occultare o rendere altrimenti difficoltosa la percezione del manto urbano dissestato – finiscono per dare prova di un perimetro che, sebbene dissestato al suo centro, si trova nel bel mezzo di una strada che si mostra ampia, pulita, ed esposta alla piena luce solare condizione, quest'ultima, certamente presente il giorno del sinistro verificatosi alle ore 12.00.
Stato dei luoghi, quindi, che stride gravemente, fino a renderla incompatibile, con il carattere di imprevedibilità e inevitabilità che l'insidia -la cui essenza presuppone un pericolo nascosto- deve presentare per configurare il diritto al risarcimento invocato dalla istante.
Inoltre la mancata prova del fatto –come detto, nessun testimone ha assistito al fatto in sé, cioè la caduta dell'attrice e le sue modalità- rafforzano il convincimento sul mancato assolvimento dell'onus probandi dell'attrice.
Onere che non può ritenersi assolto anche sulla base della documentazione dei luoghi.
Descritte le condizioni della strada, indimostrato è rimasto anche non solo il riferito carattere obbligatorio del percorso – ammesso che ciò rilevi - ma anche la dedotta riparazione stradale dei luoghi e, soprattutto, la generica ricostruzione circa le causali dell'occorso – alternativamente ricondotto ora alla presenza della buca ora alle caratteristiche dell'asfalto adiacente – in guisa da ritenere la non sussistenza dei requisiti della asserita insidia così per come dedotti dalla parte.
Non provato è anche rimasto il requisito dell'an debeatur del diritto invocato da parte attrice con particolare riferimento – come meglio si precisa infra – al nesso etiologico.
Al netto di una ricostruzione connotata da lacune e genericità – dovendo il danneggiato, dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di Pag. 11 a 15 R. G. n. 520 / 2019
causalità con il bene in custodia, restando, per converso, al custode, per andare esente da responsabilità, la prova del caso fortuito, cioè dell'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale – occorre considerare che, proprio la condotta della danneggiata, sia stata utile, tra le possibili ipotesi, a superare la presunzione di responsabilità gravante sul custode.
Nel caso a mano, dunque, si ritiene che la condotta imperita della danneggiata rilevi in quanto idonea ad integrare la responsabilità per l'accaduto il caso fortuito, cioè essa si pone come causa efficiente del danno al punto di assurgere a causa esclusiva della produzione del danno, in grado di interrompere la serie causale riconducibile alla cosa.
Sul punto appaiono condivisibili, da ultimo, le ragioni illustrate da parte convenuta e i contributi giurisprudenziali indicati – che appaiono pertinenti e calzanti al caso de quo - in materia di danno da insidia stradale e con riferimento alla non sussistenza dell'insidia e, conseguentemente alla esclusione della responsabilità della A. tutte le volte che sussista, per l'utente danneggiato, la Co possibilità di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo: ''(…) Quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata mediante un comportamento accorto, tanto più rileva, nel nesso eziologico, la condotta imprudente del danneggiato, idonea a interrompere il rapporto causale tra fatto ed evento (Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2013, n. 11946; Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015, n. 287; Trib. Torre Annunziata, sent. 30 gennaio 2024, n. 308)''(cfr. note scritte a firma dell'avv. Maiorana del 10.10.2025 per il convenuto).
Risolutivo e condivisibile appare sul punto l'indirizzo giurisprudenziale pronunciato dalla Corte di Cassazione a tenore del quale: …Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, Pag. 12 a 15 R. G. n. 520 / 2019
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, (ud. 13/03/2024, dep. 27/03/2024), n.8306)
Siffatto principio implica che, ritenuta raggiunta la prova del fatto e della colpa della vittima, vi sia prova sufficiente ed idonea a vincere la presunzione di responsabilità oggettiva del custode di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 04.05.2015, n. 8893).
Da ciò deriva che il contegno tenuto dalla attrice - connotato dall'aver disatteso ed ignorato regole di prudenza e cautela che avrebbero dovuto indurla ad essere attenta per evitare l'ostacolo sia certamente idoneo, di per sé, ad interrompere il nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ad integrare il caso fortuito liberatorio della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. riconducibile a favore dell'ente.
Sotto diverso profilo, l'incidenza del predetto fortuito è idonea altresì a recidere il nesso di causa fra il danno e il fatto colposo, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., escludendo anche qualunque profilo di responsabilità aquiliana.
Per siffatte ragioni si conclude che non possa dirsi fornita da parte attrice, la prova in ordine alla responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, della responsabilità ex art. 2043 c.c., contestate in capo al CP_2
P.G., stante il difettoso quadro probatorio versato in atti e
[...]
l'inconferente contributo orale offerto dai testi in ordine ai presupposti per la tutela risarcitoria de quo.
Esclusa la responsabilità del in via esclusiva in relazione all'occorso per CP_2 cui è causa, in ragione della mancanza di prova del nesso di causa in cui è incorsa l'attrice, rimane assorbita anche la domanda subordinata svolta dallo stesso per dichiarare - in caso di accoglimento della domanda attrice - il CP_2 concorso colposo ex art. 1227 c.c.
La mancata prova del nesso eziologico, infatti, non consente di valutare in che modo il comportamento delle parti abbia eventualmente concorso nella determinazione dell'evento mancando la prova della possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (cfr., Cass. civ., sez. III, 22.10.2013, n. 23919; Cass. civ., sez. III,
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20.01.2014, n. 999).
Invero, secondo la richiamata giurisprudenza, ciascuno è chiamato a procedere con quel minimo di diligenza ed avvedutezza che i principi di solidarietà sociale e di autoresponsabilità impongono in capo ad ogni consociato, con ciò non potendosi escludere per il caso di specie – integrando il fortuito - un atteggiamento maldestro dell'attrice o una sua assoluta distrazione nell'incedere.
Sicchè, ne consegue che la domanda risarcitoria avanzata da va Parte_1 reietta.
Le spese del giudizio seguono, dunque, la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate, in favore di parte convenuta, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa (scaglione fino a 26.000,00 euro), secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in considerazione del pieno svolgimento dell'attività istruttoria e atteso, da ultimo, l'unità di indirizzi giurisprudenziali intervenuti nella materia trattata.
Da ultimo, in considerazione dell'attività concretamente svolta dalla difesa, con riferimento alla difesa dell'ente convenuto, avuto riguardo alla mancata risposta entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di negoziazione assistita inoltrata dall'attrice, e in assenza di giustificazioni offerte dall'ente appare opportuno compensare per metà dette spese.
P.Q.M
. il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico, got Francesco Montera, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 520/2019, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- Rigetta la domanda proposta da e per l'effetto; Parte_1
- Condanna alla refusione, in favore del Parte_1 [...]
, di metà delle spese processuali, liquidate, secondo Controparte_2
i criteri indicati, in complessivi € 1.270,00, per compensi, di cui euro 230,00 per fase di studio euro 194,50 per fase introduttiva, euro 420,00 per fase di istruttoria e trattazione ed euro 425,50 per fase decisoria oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, Pag. 14 a 15 R. G. n. 520 / 2019
- Compensa le spese fra le parti per la residua metà.
, 14.11.2025. Controparte_2
Il Giudice on.
(Dott. Francesco Montera)
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