TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. Cos'è, quando serve e come ottenerloStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 3 luglio 2025
Il parere legale rappresenta uno degli strumenti fondamentali dell'attività forense, nonché una risorsa cruciale per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni che intendano affrontare o prevenire problematiche giuridiche. In un contesto normativo sempre più articolato, ricevere una valutazione professionale scritta da un avvocato consente di orientarsi tra norme, giurisprudenza e prassi applicative con maggiore consapevolezza. COS'È UN PARERE LEGALE Il parere legale è un'analisi scritta o orale, redatta da un avvocato o altro giurista qualificato, che valuta una questione giuridica posta dal cliente. Esso ha funzione consulenziale e predittiva, offrendo al destinatario un …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/02/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1840/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1840 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito dell'udienza telematica del 4.11.2024.
TRA
, nato a [...] il [...] (c. f. Parte_1 [...]
) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._1
costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Carlo Eboli presso il cui studio elettivamente domicilia in San Cipriano Picentino Località Campigliano Zona
industriale n. 29 (pec: . Email_1
pagina 1 di 15 ATTORE
E
l'avv. , nato a [...] il [...] (c. f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, C.F._2
dall'avv. Gaetano Mastroberardino, presso il cui studio in Salerno, alla via L.
Angrisani 21 elettivamente domicilia.
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 4 novembre 2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 12 luglio 2019, l'avv. CP_1
ricorreva al Tribunale di Salerno al fine di accertare e dichiarare il
[...]
debito in capo al della somma di euro 5.867,50, Parte_1
oltre cassa ed i.v.a. e, per l'effetto, condannarlo a pagare la predetta somma in favore del ricorrente, decurtata dell'acconto di euro 500,00 già percepito, con vittoria di spese e compenso di giudizio.
Imputava tale richiesta quale pagamento del compenso professionale per l'opera prestata in esecuzione del mandato conferitogli dal Parte_1
pagina 2 di 15 , per l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 584/2008, notificato ad Parte_1
istanza di e rappresentava che l'opposizione, rigettata in Parte_2
primo grado con sentenza n. 3384/2014 del Tribunale di Salerno, era accolta in appello con sentenza n. 1515/2018 che, in riforma della sentenza impugnata,
revocava il decreto opposto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel giudizio il il quale contestava le avverse Parte_1
deduzioni in fatto - proponendo una particellare narrazione degli eventi diversa dalla scarna rappresentazione di parte ricorrente - ed in diritto e spiegava domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità
professionale dell'avv. in ragione dell'esecuzione presso terzi, nei suoi CP_1
confronti, della sentenza di primo grado.
Quindi, il Tribunale, ritenuto che l'accertamento richiesto con la riconvenzionale appartenesse per materia alla cognizione piena, disponeva la separazione della domanda riconvenzionale con trasmissione degli atti al
Presidente per l'assegnazione tabellare della stessa e, al contempo, sospendeva il giudizio.
Veniva, dunque, assegnato alla II Sez. civile sul ruolo del sottoscritto giudicante.
Integratosi il contraddittorio con la costituzione dell'avv. che CP_1
impugnava e contestava le avverse domande insistendo per il loro rigetto,
depositate le memorie ex art.183 cpc VI co° il tribunale ammetteva pagina 3 di 15 l'interrogatorio formale chiesto da parte attrice nei confronti dell'avv. - CP_1
che non si presentava a renderlo nelle due chiamate disposte – e della prova per testi con cui veniva escusso un unico teste di parte attrice.
Ritenuta la causa matura per la decisione il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni alla udienza cartolare del 4 novembre 2024 e tratteneva la causa a sentenza concedendo i termini ex art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa l'ammissibilità della domanda, valutate le prove portate a supporto dalle parti in causa, la stessa deve essere parzialmente accolta, nella misura di cui si dirà.
La domanda al vaglio va innanzitutto qualificata: da come emerge chiaramente,
a fronte della pretesa azionata con il ricorso ex art. 702 cpc dall'avv. CP_1
per il riconoscimento dei propri onorari per l'attività professionale prestata in favore del sta la richiesta di accertamento della responsabilità Parte_1
professionale, concretizzatasi in mancanze processuali e sostanziali ed incuria degli interessi del proprio assistito in contravvenzione con gli obblighi imposti dal mandato, proprio da parte del professionista per quelle stesse attività di cui chiede conto.
pagina 4 di 15 Trattandosi di una valutazione sulla dedotta responsabilità professionale è
necessario riportare la ricostruzione dei fatti e della loro scansione temporale come paventata dalla parte oggi attrice.
La stessa afferma che conferiva mandato all'avv. Controparte_1
nell'anno 2008, al fine di trovare una composizione, con la ditta esecutrice dei lavori, la , per la insorgenda lite per dei Controparte_2
lavori di ristrutturazione effettuati presso la sua abitazione, da cui erano derivati danni da infiltrazione, non avendo la ditta eseguito a regola d'arte i lavori richiesti. Dopo una serie di tentativi di bonario componimento al veniva notificato, da parte della ditta esecutrice, il decreto Parte_1
ingiuntivo dove veniva chiesto il pagamento di euro 7.726,40: veniva dunque,
incardinata, davanti al Tribunale di Salerno, col ministero dell'avv. CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo n. RG 3270/2008 (a fronte di un debito di euro 2000,00), conclusa nel 2014 con rigetto dell'opposizione, conferma del decreto ingiuntivo e condanna del al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dell'opposta cui faceva seguito la notifica della sentenza e dell'atto di precetto;
nelle more del deposito dell'atto di appello, veniva notificato al anche un atto di pignoramento presso terzi innanzi il Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore che conduceva al pignoramento di 1/5 dello stipendio;
la corte di appello, nell'ottobre del 2018, accoglieva il gravame del Parte_1
rigettando la domanda della ditta con revoca del decreto ingiuntivo, attribuzione pagina 5 di 15 di spese all'avv. e nulla disponendo (perché non richiesto) per gli CP_1
importi fino a quel momento corrisposti a mezzo pignoramento del 1/5 dello stipendio;
compulsato (anche se di difficile reperibilità) l'avv. a CP_1
notificare l'atto di precetto alla ditta, al fine di chiedere la restituzione dell'importo percepito con la trattenuta in busta paga, lo stesso chiedeva il versamento di ulteriore fondo spesa benché circa euro 1.500,00 fossero stati già
corrisposti; con racc. A/R del 18-21-01.2019 il comunicava la Parte_1
revoca del mandato, chiedendo, al contempo, la restituzione di tutti gli atti nonché della documentazione in suo possesso;
entrambe le raccomandate venivano restituite per compiuta giacenza;
nominato altro legale, l'avv. CP_1
tardava nella restituzione della documentazione nonostante i ripetuti inviti in tal senso;
dall'accesso al fascicolo del procedimento in grado d'appello emergeva che l'avv. non aveva mai ottemperato alle richieste del collegio CP_1
giudicante: in particolare non aveva mai compiutamente rappresentato il pregiudizio subito dal inteso quale lesione alla reputazione e alla Parte_1
dignità di membro della Polizia di Stato dall'impeccabile stato di servizio;
di aver omesso di depositare in atti documentazione tale da consentire un esito favorevole del giudizio;
non aveva depositato né le comparse conclusionali né
tantomeno le repliche;
in data 12 aprile 2019, l'avv. inviava una CP_1
raccomandata a/r al per comunicargli la sua rinuncia al mandato con Parte_1
contestuale richiesta di pagamento della parcella per i due gradi di giudizi, della pagina 6 di 15 notifica del ricorso in Cassazione proposto dalla ditta esecutrice dei lavori e nulla comunicando circa la restituzione della documentazione;
che, aveva subito un danno causato dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dal mandato conferito, tradottosi anche in un comportamento per il quale pende attualmente procedimento innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina.
La fattispecie in esame è stata oggetto di molteplici pronunce della giurisprudenza che, senza particolari dibattiti o deviazioni, ha individuato alcuni principi da osservare ed a cui questo tribunale si ispira ai fini di una corretta valutazione della vicenda in corso.
L'obbligazione assunta da un avvocato nei confronti del suo cliente ha natura di obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna ad espletare la sua attività, volta a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non si impegna con la propria opera professionale al conseguimento del risultato sperato.
L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia,
compromette il buon esito del giudizio. Invece, nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.
pagina 7 di 15 Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi informativi gravanti sul professionista, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che l'evidenziata natura della obbligazione assunta dal professionista come obbligazione di mezzi non esime quest'ultimo dal dovere di prospettare al cliente tutti gli elementi contrari, (ipotizzabili in virtù di quella preparazione tecnica e di quell'esperienza medie caratterizzanti l'attività professionale alla luce degli evidenziati parametri normativi) per i quali, nonostante il regolare svolgimento di tale attività, gli effetti a questa conseguenti possano essere inferiori a quelli previsti, oppure in concreto nulli o persino sfavorevoli,
determinando in tal modo un pregiudizio rispetto alla situazione antecedente.
Il professionista, infatti, deve porre in grado il cliente di decidere consapevolmente, sulla base di una adeguata valutazione di tutti gli elementi favorevoli ed anche di quelli eventualmente contrari ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista medesimo.
La Suprema Corte ha, poi, avuto modo di affermare che anche oggi, la norma deontologica non si spinge ad enunciare un obbligo dell'avvocato che accetta il mandato alle liti di formulare un pronostico sull'esito della lite, se non richiesto,
bensì un onere di valutare l'interesse del cliente in rapporto alle caratteristiche della lite e di prospettare la prevedibile durata del processo e gli oneri di spesa pagina 8 di 15 ipotizzabili, informando il cliente dello svolgimento del mandato a lui affidato
(v. Cass. n. 30169/2018).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità nel sottolineare il dovere dell'avvocato di informare il cliente in merito ai rischi del processo fa riferimento a casi in cui la causa promossa è chiaramente avventata o in cui il professionista omette di informare il cliente di elementi ostativi all'accoglimento della domanda, quali la decadenza dall'azione o la prescrizione del diritto).
Così, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato onde fondare il diritto risarcitorio del cliente non è sufficiente che venga fornita la sola prova della negligenza del professionista ma è necessario provare anche il danno che in concreto gli è derivato e la sua riconducibilità causale alla condotta dell'avvocato.
La valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta,
con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024,
n.28903).
La responsabilità professionale dell'avvocato implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole della lite;
tale giudizio va compiuto sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica ed è
pagina 9 di 15 riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile in sede di legittimità. In sostanza, dunque, la responsabilità dell'avvocato non si configura solo in ragione del non corretto adempimento dell'attività professionale, ma occorre verificare se il pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista, se un danno si sia effettivamente prodotto ed infine se, ove il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe potuto conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni. In mancanza di tanto,
difetta la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale - commissiva od omissiva - ed il risultato derivatone.
Nel caso in esame, dalla combinata analisi della documentazione depositata da parte attrice e dalle risultanze della escussione dei testi - dove la teste, ritenuta credibile ed affidabile, ha circostanziato le rappresentazioni di fatto come narrate in citazione tali da renderle assunte – in uno alla valutazione obbligatoria derivante dalla mancata ed ingiustificata risposta dell'avv. CP_1
al deferito interrogatorio formale, la prova della negligenza dell'avv. CP_1
appare dimostrata.
La stessa si concretizza, attraverso la provata concatenazione di eventi,
contestati da controparte senza addurre, però, alcun impianto probatorio a sostegno delle tesi difensive, e puntualmente confermate dall'istruttoria svolta,
nella mancata perorazione delle volontà del proprio cliente di una preventiva chiusura transattiva della vicenda;
nel mancato deposito delle comparse pagina 10 di 15 conclusionali e delle note di replica che ben avrebbero potuto (e dovuto)
rappresentare ed evidenziare una serie di circostanze utili alle ragioni del attraverso la mancata richiesta, in sede di appello, di restituzione Parte_1
delle somme ingiustamente pignorate;
nella riscontrata mancanza di qualsivoglia comunicazione rivolta al proprio rappresentato in totale spregio del dovere di informazione;
nella non restituzione di tutta la documentazione all'esito della revoca del mandato, pur richiesta ripetutamente.
Di contro, come detto, l'avv. nulla ha ritenuto di dover dimostrare CP_1
limitandosi, nelle sue difese, ad una scarna, inefficace, generica e non dimostrata contestazione sia delle ragioni del suo credito sia a confutazione delle eccezioni avanzate dalla controparte opponente ed attore in sede di riconvenzionale.
Con l'escussione dell'unica teste, parte attrice ha confermato l'esattezza della narrazione dei fatti come riportati in citazione: la testimone, presente nelle occasioni di incontro tra le parti, ha precisato le circostanze di tempo e di luogo e confermato le narrazioni e le mancanze lamentate dal marito: in particolare ha posto l'accento sulle continue rassicurazioni di un esito positivo, fin dal primo incontro, da parte del professionista.
Da ultimo è lo stesso avv. che conferma la mancata formalizzazione di CP_1
una offerta, alla ditta esecutrice dei lavori, di pagamento rateale del debito pagina 11 di 15 esistente nei confronti del al fine di evitare la procedura esecutiva ed Parte_1
il prelievo coatto dandone atto nella lettera depositata in atti.
La circostanza genera una sorte di confessione della paventata negligenza.
L'avv. è, dunque, responsabile per aver omesso di svolgere le attività CP_1
difensive a favore del cliente, al quale ne aveva assicurato il corretto adempimento (cfr. verbali d'udienza del procedimento di 1° grado nrg.
3270/2008) non partecipando ad alcuna udienza, ma sempre delegando, anche nella fase istruttoria di escussione testi e conferimento incarico CTU, non depositando, in giudizio in sede d'appello, gli atti difensivi né, tantomeno, la documentazione attestante il pregiudizio che il avrebbe patito Parte_1
sebbene, espressamente richiesta, in tal senso, dal consigliere relatore.
Il nesso eziologico di causalità richiesto tra la negligenza del professionista ed il probabile risultato diverso, favorevole all'attore, risulta esistente soprattutto con riferimento alla mancata intavolazione di trattative, all'origine della vicenda,
volte ad una composizione bonaria della querelle (del modesto importo di euro
2000,00) con la : è facile ritenere e Controparte_2
presumere che, laddove l'avv. aderendo alle volontà del proprio CP_1
assistito, avesse proposto un pagamento rateale del modesto debito di circa euro
2000,00, intavolando con proposte scritte una trattativa di bonario componimento, il punto di arrivo della vicenda sarebbe stato ben diverso in quanto sarebbero venuti meno i presupposti per adire l'autorità giudiziaria con pagina 12 di 15 tutte le annesse e lamentate conseguenze che hanno portato ad un serie di giudizi giunti fino all'ultimo grado.
Sul punto, dunque, questo tribunale ritiene che il comportamento negligente del professionista convenuto in riconvenzionale sia stato tale, anzi ne sia fonte e causa, da arrecare un pregiudizio agli interessi del proprio assistito che, a causa della omissione suddetta, lo ha costretto ad affrontare una serie di giudizi -
giunti fino alla Cassazione - con dispendio, in re ipsa, sia in termini economici che morali che, altrimenti, non sarebbero mai stati azionati, con buona pace di tutti: dal che ne consegue la risarcibilità del danno.
Ma il danno diretto e idealmente collegabile alla condotta denunciata si rinviene anche nella omissione, in seno alle difese innanzi la Corte di Appello, da parte del della domanda di restituzione delle somme pignorate e nella CP_1
successiva mancata comunicazione agli organi competenti delle statuizioni della sentenza della Corte di appello che, accogliendo le ragioni del Parte_1
revocava il decreto ingiuntivo e sostanzialmente privava di titolo la intrapresa esecuzione presso terzi.
Per tutto quanto suesposto la domanda attrice va accolta e va dichiarata la responsabilità professionale dell'avv. convenuto in Controparte_1
riconvenzionale, per negligenza con ogni effetto sulle decisioni e risultanze di cui al procedimento sospeso innanzi la Corte di Appello e condannato lo stesso professionista a risarcire il della somma, valutata Parte_1
pagina 13 di 15 equitativamente, anche alla luce delle spese sostenute per i giudizi, in euro
8.000,00 oltre interessi come per legge a far tempo dalla domanda.
Le spese di giudizio devono essere poste a carico della parte convenuta in riconvenzionale soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie la domanda proposta dal sig. come Parte_1
sopra meglio identificato e per l'effetto condanna l'avv. Controparte_1
al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 8000,00 oltre interessi a far tempo dalla domanda.
- Condanna l'avv. al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di , liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro Parte_1
5200,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento.
Così deciso in Salerno, lì 24 febbraio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 14 di 15 pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1840 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito dell'udienza telematica del 4.11.2024.
TRA
, nato a [...] il [...] (c. f. Parte_1 [...]
) rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di C.F._1
costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Carlo Eboli presso il cui studio elettivamente domicilia in San Cipriano Picentino Località Campigliano Zona
industriale n. 29 (pec: . Email_1
pagina 1 di 15 ATTORE
E
l'avv. , nato a [...] il [...] (c. f. Controparte_1
), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, C.F._2
dall'avv. Gaetano Mastroberardino, presso il cui studio in Salerno, alla via L.
Angrisani 21 elettivamente domicilia.
CONVENUTO
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 4 novembre 2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 12 luglio 2019, l'avv. CP_1
ricorreva al Tribunale di Salerno al fine di accertare e dichiarare il
[...]
debito in capo al della somma di euro 5.867,50, Parte_1
oltre cassa ed i.v.a. e, per l'effetto, condannarlo a pagare la predetta somma in favore del ricorrente, decurtata dell'acconto di euro 500,00 già percepito, con vittoria di spese e compenso di giudizio.
Imputava tale richiesta quale pagamento del compenso professionale per l'opera prestata in esecuzione del mandato conferitogli dal Parte_1
pagina 2 di 15 , per l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 584/2008, notificato ad Parte_1
istanza di e rappresentava che l'opposizione, rigettata in Parte_2
primo grado con sentenza n. 3384/2014 del Tribunale di Salerno, era accolta in appello con sentenza n. 1515/2018 che, in riforma della sentenza impugnata,
revocava il decreto opposto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel giudizio il il quale contestava le avverse Parte_1
deduzioni in fatto - proponendo una particellare narrazione degli eventi diversa dalla scarna rappresentazione di parte ricorrente - ed in diritto e spiegava domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità
professionale dell'avv. in ragione dell'esecuzione presso terzi, nei suoi CP_1
confronti, della sentenza di primo grado.
Quindi, il Tribunale, ritenuto che l'accertamento richiesto con la riconvenzionale appartenesse per materia alla cognizione piena, disponeva la separazione della domanda riconvenzionale con trasmissione degli atti al
Presidente per l'assegnazione tabellare della stessa e, al contempo, sospendeva il giudizio.
Veniva, dunque, assegnato alla II Sez. civile sul ruolo del sottoscritto giudicante.
Integratosi il contraddittorio con la costituzione dell'avv. che CP_1
impugnava e contestava le avverse domande insistendo per il loro rigetto,
depositate le memorie ex art.183 cpc VI co° il tribunale ammetteva pagina 3 di 15 l'interrogatorio formale chiesto da parte attrice nei confronti dell'avv. - CP_1
che non si presentava a renderlo nelle due chiamate disposte – e della prova per testi con cui veniva escusso un unico teste di parte attrice.
Ritenuta la causa matura per la decisione il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni alla udienza cartolare del 4 novembre 2024 e tratteneva la causa a sentenza concedendo i termini ex art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa l'ammissibilità della domanda, valutate le prove portate a supporto dalle parti in causa, la stessa deve essere parzialmente accolta, nella misura di cui si dirà.
La domanda al vaglio va innanzitutto qualificata: da come emerge chiaramente,
a fronte della pretesa azionata con il ricorso ex art. 702 cpc dall'avv. CP_1
per il riconoscimento dei propri onorari per l'attività professionale prestata in favore del sta la richiesta di accertamento della responsabilità Parte_1
professionale, concretizzatasi in mancanze processuali e sostanziali ed incuria degli interessi del proprio assistito in contravvenzione con gli obblighi imposti dal mandato, proprio da parte del professionista per quelle stesse attività di cui chiede conto.
pagina 4 di 15 Trattandosi di una valutazione sulla dedotta responsabilità professionale è
necessario riportare la ricostruzione dei fatti e della loro scansione temporale come paventata dalla parte oggi attrice.
La stessa afferma che conferiva mandato all'avv. Controparte_1
nell'anno 2008, al fine di trovare una composizione, con la ditta esecutrice dei lavori, la , per la insorgenda lite per dei Controparte_2
lavori di ristrutturazione effettuati presso la sua abitazione, da cui erano derivati danni da infiltrazione, non avendo la ditta eseguito a regola d'arte i lavori richiesti. Dopo una serie di tentativi di bonario componimento al veniva notificato, da parte della ditta esecutrice, il decreto Parte_1
ingiuntivo dove veniva chiesto il pagamento di euro 7.726,40: veniva dunque,
incardinata, davanti al Tribunale di Salerno, col ministero dell'avv. CP_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo n. RG 3270/2008 (a fronte di un debito di euro 2000,00), conclusa nel 2014 con rigetto dell'opposizione, conferma del decreto ingiuntivo e condanna del al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dell'opposta cui faceva seguito la notifica della sentenza e dell'atto di precetto;
nelle more del deposito dell'atto di appello, veniva notificato al anche un atto di pignoramento presso terzi innanzi il Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore che conduceva al pignoramento di 1/5 dello stipendio;
la corte di appello, nell'ottobre del 2018, accoglieva il gravame del Parte_1
rigettando la domanda della ditta con revoca del decreto ingiuntivo, attribuzione pagina 5 di 15 di spese all'avv. e nulla disponendo (perché non richiesto) per gli CP_1
importi fino a quel momento corrisposti a mezzo pignoramento del 1/5 dello stipendio;
compulsato (anche se di difficile reperibilità) l'avv. a CP_1
notificare l'atto di precetto alla ditta, al fine di chiedere la restituzione dell'importo percepito con la trattenuta in busta paga, lo stesso chiedeva il versamento di ulteriore fondo spesa benché circa euro 1.500,00 fossero stati già
corrisposti; con racc. A/R del 18-21-01.2019 il comunicava la Parte_1
revoca del mandato, chiedendo, al contempo, la restituzione di tutti gli atti nonché della documentazione in suo possesso;
entrambe le raccomandate venivano restituite per compiuta giacenza;
nominato altro legale, l'avv. CP_1
tardava nella restituzione della documentazione nonostante i ripetuti inviti in tal senso;
dall'accesso al fascicolo del procedimento in grado d'appello emergeva che l'avv. non aveva mai ottemperato alle richieste del collegio CP_1
giudicante: in particolare non aveva mai compiutamente rappresentato il pregiudizio subito dal inteso quale lesione alla reputazione e alla Parte_1
dignità di membro della Polizia di Stato dall'impeccabile stato di servizio;
di aver omesso di depositare in atti documentazione tale da consentire un esito favorevole del giudizio;
non aveva depositato né le comparse conclusionali né
tantomeno le repliche;
in data 12 aprile 2019, l'avv. inviava una CP_1
raccomandata a/r al per comunicargli la sua rinuncia al mandato con Parte_1
contestuale richiesta di pagamento della parcella per i due gradi di giudizi, della pagina 6 di 15 notifica del ricorso in Cassazione proposto dalla ditta esecutrice dei lavori e nulla comunicando circa la restituzione della documentazione;
che, aveva subito un danno causato dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dal mandato conferito, tradottosi anche in un comportamento per il quale pende attualmente procedimento innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina.
La fattispecie in esame è stata oggetto di molteplici pronunce della giurisprudenza che, senza particolari dibattiti o deviazioni, ha individuato alcuni principi da osservare ed a cui questo tribunale si ispira ai fini di una corretta valutazione della vicenda in corso.
L'obbligazione assunta da un avvocato nei confronti del suo cliente ha natura di obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna ad espletare la sua attività, volta a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non si impegna con la propria opera professionale al conseguimento del risultato sperato.
L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia,
compromette il buon esito del giudizio. Invece, nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave.
pagina 7 di 15 Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi informativi gravanti sul professionista, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che l'evidenziata natura della obbligazione assunta dal professionista come obbligazione di mezzi non esime quest'ultimo dal dovere di prospettare al cliente tutti gli elementi contrari, (ipotizzabili in virtù di quella preparazione tecnica e di quell'esperienza medie caratterizzanti l'attività professionale alla luce degli evidenziati parametri normativi) per i quali, nonostante il regolare svolgimento di tale attività, gli effetti a questa conseguenti possano essere inferiori a quelli previsti, oppure in concreto nulli o persino sfavorevoli,
determinando in tal modo un pregiudizio rispetto alla situazione antecedente.
Il professionista, infatti, deve porre in grado il cliente di decidere consapevolmente, sulla base di una adeguata valutazione di tutti gli elementi favorevoli ed anche di quelli eventualmente contrari ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista medesimo.
La Suprema Corte ha, poi, avuto modo di affermare che anche oggi, la norma deontologica non si spinge ad enunciare un obbligo dell'avvocato che accetta il mandato alle liti di formulare un pronostico sull'esito della lite, se non richiesto,
bensì un onere di valutare l'interesse del cliente in rapporto alle caratteristiche della lite e di prospettare la prevedibile durata del processo e gli oneri di spesa pagina 8 di 15 ipotizzabili, informando il cliente dello svolgimento del mandato a lui affidato
(v. Cass. n. 30169/2018).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità nel sottolineare il dovere dell'avvocato di informare il cliente in merito ai rischi del processo fa riferimento a casi in cui la causa promossa è chiaramente avventata o in cui il professionista omette di informare il cliente di elementi ostativi all'accoglimento della domanda, quali la decadenza dall'azione o la prescrizione del diritto).
Così, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato onde fondare il diritto risarcitorio del cliente non è sufficiente che venga fornita la sola prova della negligenza del professionista ma è necessario provare anche il danno che in concreto gli è derivato e la sua riconducibilità causale alla condotta dell'avvocato.
La valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta,
con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (Cassazione civile sez. III, 11/11/2024,
n.28903).
La responsabilità professionale dell'avvocato implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole della lite;
tale giudizio va compiuto sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica ed è
pagina 9 di 15 riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile in sede di legittimità. In sostanza, dunque, la responsabilità dell'avvocato non si configura solo in ragione del non corretto adempimento dell'attività professionale, ma occorre verificare se il pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista, se un danno si sia effettivamente prodotto ed infine se, ove il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito avrebbe potuto conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni. In mancanza di tanto,
difetta la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale - commissiva od omissiva - ed il risultato derivatone.
Nel caso in esame, dalla combinata analisi della documentazione depositata da parte attrice e dalle risultanze della escussione dei testi - dove la teste, ritenuta credibile ed affidabile, ha circostanziato le rappresentazioni di fatto come narrate in citazione tali da renderle assunte – in uno alla valutazione obbligatoria derivante dalla mancata ed ingiustificata risposta dell'avv. CP_1
al deferito interrogatorio formale, la prova della negligenza dell'avv. CP_1
appare dimostrata.
La stessa si concretizza, attraverso la provata concatenazione di eventi,
contestati da controparte senza addurre, però, alcun impianto probatorio a sostegno delle tesi difensive, e puntualmente confermate dall'istruttoria svolta,
nella mancata perorazione delle volontà del proprio cliente di una preventiva chiusura transattiva della vicenda;
nel mancato deposito delle comparse pagina 10 di 15 conclusionali e delle note di replica che ben avrebbero potuto (e dovuto)
rappresentare ed evidenziare una serie di circostanze utili alle ragioni del attraverso la mancata richiesta, in sede di appello, di restituzione Parte_1
delle somme ingiustamente pignorate;
nella riscontrata mancanza di qualsivoglia comunicazione rivolta al proprio rappresentato in totale spregio del dovere di informazione;
nella non restituzione di tutta la documentazione all'esito della revoca del mandato, pur richiesta ripetutamente.
Di contro, come detto, l'avv. nulla ha ritenuto di dover dimostrare CP_1
limitandosi, nelle sue difese, ad una scarna, inefficace, generica e non dimostrata contestazione sia delle ragioni del suo credito sia a confutazione delle eccezioni avanzate dalla controparte opponente ed attore in sede di riconvenzionale.
Con l'escussione dell'unica teste, parte attrice ha confermato l'esattezza della narrazione dei fatti come riportati in citazione: la testimone, presente nelle occasioni di incontro tra le parti, ha precisato le circostanze di tempo e di luogo e confermato le narrazioni e le mancanze lamentate dal marito: in particolare ha posto l'accento sulle continue rassicurazioni di un esito positivo, fin dal primo incontro, da parte del professionista.
Da ultimo è lo stesso avv. che conferma la mancata formalizzazione di CP_1
una offerta, alla ditta esecutrice dei lavori, di pagamento rateale del debito pagina 11 di 15 esistente nei confronti del al fine di evitare la procedura esecutiva ed Parte_1
il prelievo coatto dandone atto nella lettera depositata in atti.
La circostanza genera una sorte di confessione della paventata negligenza.
L'avv. è, dunque, responsabile per aver omesso di svolgere le attività CP_1
difensive a favore del cliente, al quale ne aveva assicurato il corretto adempimento (cfr. verbali d'udienza del procedimento di 1° grado nrg.
3270/2008) non partecipando ad alcuna udienza, ma sempre delegando, anche nella fase istruttoria di escussione testi e conferimento incarico CTU, non depositando, in giudizio in sede d'appello, gli atti difensivi né, tantomeno, la documentazione attestante il pregiudizio che il avrebbe patito Parte_1
sebbene, espressamente richiesta, in tal senso, dal consigliere relatore.
Il nesso eziologico di causalità richiesto tra la negligenza del professionista ed il probabile risultato diverso, favorevole all'attore, risulta esistente soprattutto con riferimento alla mancata intavolazione di trattative, all'origine della vicenda,
volte ad una composizione bonaria della querelle (del modesto importo di euro
2000,00) con la : è facile ritenere e Controparte_2
presumere che, laddove l'avv. aderendo alle volontà del proprio CP_1
assistito, avesse proposto un pagamento rateale del modesto debito di circa euro
2000,00, intavolando con proposte scritte una trattativa di bonario componimento, il punto di arrivo della vicenda sarebbe stato ben diverso in quanto sarebbero venuti meno i presupposti per adire l'autorità giudiziaria con pagina 12 di 15 tutte le annesse e lamentate conseguenze che hanno portato ad un serie di giudizi giunti fino all'ultimo grado.
Sul punto, dunque, questo tribunale ritiene che il comportamento negligente del professionista convenuto in riconvenzionale sia stato tale, anzi ne sia fonte e causa, da arrecare un pregiudizio agli interessi del proprio assistito che, a causa della omissione suddetta, lo ha costretto ad affrontare una serie di giudizi -
giunti fino alla Cassazione - con dispendio, in re ipsa, sia in termini economici che morali che, altrimenti, non sarebbero mai stati azionati, con buona pace di tutti: dal che ne consegue la risarcibilità del danno.
Ma il danno diretto e idealmente collegabile alla condotta denunciata si rinviene anche nella omissione, in seno alle difese innanzi la Corte di Appello, da parte del della domanda di restituzione delle somme pignorate e nella CP_1
successiva mancata comunicazione agli organi competenti delle statuizioni della sentenza della Corte di appello che, accogliendo le ragioni del Parte_1
revocava il decreto ingiuntivo e sostanzialmente privava di titolo la intrapresa esecuzione presso terzi.
Per tutto quanto suesposto la domanda attrice va accolta e va dichiarata la responsabilità professionale dell'avv. convenuto in Controparte_1
riconvenzionale, per negligenza con ogni effetto sulle decisioni e risultanze di cui al procedimento sospeso innanzi la Corte di Appello e condannato lo stesso professionista a risarcire il della somma, valutata Parte_1
pagina 13 di 15 equitativamente, anche alla luce delle spese sostenute per i giudizi, in euro
8.000,00 oltre interessi come per legge a far tempo dalla domanda.
Le spese di giudizio devono essere poste a carico della parte convenuta in riconvenzionale soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie la domanda proposta dal sig. come Parte_1
sopra meglio identificato e per l'effetto condanna l'avv. Controparte_1
al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 8000,00 oltre interessi a far tempo dalla domanda.
- Condanna l'avv. al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di , liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro Parte_1
5200,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento.
Così deciso in Salerno, lì 24 febbraio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 14 di 15 pagina 15 di 15