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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 1207/2022, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Atina, Via G. Visocchi 6 Parte_1 presso lo studio dell'avv.to dall'Avv. Nello Vittorelli, che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
RO
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliata in Fontana Liri (Fr), Via Roma 5, presso lo studio dell'avv. Alessandro Chiappelli, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 9.6.2022 ha Parte_1 agito in giudizio premettendo di aver prestato servizio presso il
[...] sin dal 26.03.2013, con contratto RO part-time al 75% a tempo indeterminato, inquadramento al 5° livello di
CCNL Imprese Artigiane Metalmeccaniche e Installazione Impianti con
1 mansioni di operaio, con orario poi unilateralmente dal 01.01.2014 trasformato al 52,50 %, pur svolgendo in realtà sempre turni lavorativi di otto ore anche nelle giornate di sabato, e maturando dunque un credito per differenze retributive per un ammontare pari ad € 85.538,56 come da conteggi allegati. Ha poi esposto che la società gli ha intimato un illegittimo licenziamento il 22.9.2020, pur nel vigore della disciplina speciale che sanciva la nullità dei licenziamenti per motivi economici di cui al d.l. 17 marzo 2020, n. 18 nel periodo pandemico.
A fronte di tali vicende, la società e il ricorrente sono addivenuti ad un accordo il 27.10.2021 siglato dinnanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Frosinone, con cui la società si è impegnata ad assumere nuovamente il ricorrente a far data dal 02.11.2021 con contratto a tempo indeterminato, part-time al 50% orizzontale, per cinque giorni a settimana e 21 ore settimanali complessive, con mansioni di addetto alla tenuta del registro del magazzino gomme, e a corrispondergli la somma di € 3.000,00 a saldo, stralcio e transazione di ogni rivendicazione discendente dal pregresso contratto di lavoro. ha dunque riferito che il datore di lavoro ha poi posto in essere Pt_1 delle condotte tese ad eludere le pattuizioni assunte in sede conciliativa, in particolare includendo un non dedotto patto di prova nel contratto di lavoro, inoltrandogli una pretestuosa contestazione disciplinare cui ha fatto seguito la sanzione di un'ora di multa e ritardando nel pagamento dell'importo dedotto in conciliazione.
Da ultimo, con nota del 16.02.2022 la società Centro Gomme di Del Sorbo
Pasquale & Figli s.r.l., a soli tre mesi dall'accordo e con intento palesemente elusivo dello stesso, ha intimato a un licenziamento per giustificato Pt_1 motivo oggettivo.
La parte ricorrente ha dunque impugnato tale licenziamento, deducendone la nullità in quanto alimentato esclusivamente da finalità elusive delle obbligazioni discendenti dall'accordo conciliativo del
27.10.2021, e da intendersi pretestuoso e ritorsivo.
2 Ha poi dedotto in via subordinata l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, anche considerando che il ricorrente è stato l'unico dipendente licenziato, e la violazione dell'obbligo di repêchage, non avendo il datore di lavoro provato l'inesistenza di posizioni analoghe a collocare il ricorrente pur a fronte dell'asserita soppressione del posto di lavoro.
Ha dunque sostenuto, stante le plurime e reiterate violazioni dell'accordo transattivo del 27.10.2021 da parte della ditta datrice, l'inefficacia della rinuncia operata in via conciliativa, con conseguente reviviscenza di tutte le spettanze retributive ivi indicate e ha richiesto la condanna della resistente al pagamento della somma di € 85.538,56 in suo favore a titolo di maggiore retribuzione dovuta per l'effettivo lavoro svolto.
Ha infine rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, la nullità del licenziamento intimato da RO
, in persona del legale r.p.t. nei confronti del Sig.
[...] in data 16.02.2022, per tutte le causali meglio esposte sub par A) del Pt_1 presente atto, per l'effetto
- ordinare la reintegra nel posto di lavoro nonché condannare
[...] in al risarcimento del danno RO CP_2 subito dal ricorrente, stabilendo un'indennità in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 731,54 (busta paga gennaio 2022) maturata dal giorno del licenziamento - 16.02.2022 – e moltiplicata per il numero di mensilità intercorrenti tra la data del licenziamento e quella della effettiva reintegrazione, o nella diversa somma stabilita dall'Ill.mo Giudice - e comunque idonea a garantire al lavoratore “un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente”
(Corte Cost. sentenza n. 194/2018) , avuto riguardo all'anzianità di servizio del sig. ai carichi familiari su costui gravanti, alla gravità delle Pt_1 condotte della Ditta Datrice con riconoscimento della rivalutazione dal sorgere dei crediti al soddisfo e interessi su somme rivalutate ex art. 429 c.p.c. in ogni caso, oltre ferie e incidenza sul TFR sino alla dell'effettiva reintegrazione;
IN VIA GRADATA E SUBORDINATA,
3 - accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato in data
16.02.2022, per tutte le causali meglio esposte sub par B) e per l'effetto
- condannare in p.l.r.p.t, RO presso il cui organico lavorano meno di 15 dipendenti, a corrispondere al Sig.
un indennizzo, da calcolare sulla base di € 731,54 (busta Parte_1 paga gennaio 2022) per il massimo delle mensilità previste ex lege e comunque idoneo a garantire al lavoratore “un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente”
(Corte Cost. sentenza n. 194/2018) nella somma stabilita dall'Ill.mo Giudice, avuto riguardo all'anzianità di servizio del Sig. ai carichi familiari su Pt_1 costui gravanti (V. doc.n. 19), alla gravità delle condotte della Ditta Datrice con riconoscimento della rivalutazione dal sorgere dei crediti al soddisfo e interessi su somme rivalutate ex art. 429 c.p.c.
In ogni caso, in via cumulativa
- accertato e dichiarato il diritto del Sig. a percepire tutte Parte_1 le differenze e spettanze retributive maturate nei confronti di
[...]
in p.l.r.p.t come da allegati conteggi per RO
l'importo di € 85.538,56, ovvero, per la diversa somma ritenuta di giustizia, per tutte le causali meglio esposte sub par. C) del presente atto
- accertata e dichiarata l'illegittimità del primo licenziamento - comminato in data 22.09.2020 in costanza di divieto ex lege – e rilevata la palese elusione da parte della ditta datrice degli obblighi di cui all'accordo siglato in data 27.10.2021 innanzi al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, per
l'effetto
- condannare RO
persona del l.r.p.t, a corrispondere al Sig.
[...] Parte_1
l'importo di € 85.538,56 a titolo di differenze retributive, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia
- condannare RO
, in persona del l.r.p.t., a corrispondere al Sig.
[...] Parte_1 un indennizzo, da calcolare sulla base dell'importo dell'ultima retribuzione
4 complessiva di € 815,00 (busta paga gennaio 2021) per il massimo delle mensilità previste ex lege – rapporto di lavoro instauratosi il 26.03.2013 – e comunque idoneo a garantire al lavoratore “un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un'adeguata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare illegittimamente”
(Corte Cost. sentenza n. 194/2018) nella somma stabilita dall'Ill.mo Giudice, avuto riguardo all'anzianità di servizio del Sig. ai carichi familiari su Pt_1 costui gravanti (V. doc. n. 19), alla gravità delle condotte della Ditta Datrice con riconoscimento della rivalutazione dal sorgere dei crediti al soddisfo e interessi su somme rivalutate ex art. 429 c.p.c.
Con vittoria di spese di lite, competenze e onorari di giudizio.”
Ha infine formulato riserva di agire nei confronti di “di qualunque soggetto giuridico ponesse in essere attività di interposizione fittizia tese ad assumere su d i sé l'attività lavorativa ed imprenditoriale della RO
in violazione dei diritti del ricorrente.”
[...] RO
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente, che ha precisato in punto di fatto in particolare che la variazione dell'orario di lavoro è stata sottoscritta e approvata dal lavoratore, e che gli orari di lavoro sono sempre stati conformi a quelli contrattuali come dedotto nella memoria difensiva, evidenziando altresì come il ricorrente si trattenesse talvolta senza svolgere alcuna attività professionale in quanto imparentato (cugino) con il legale rappresentante.
Ha dunque evidenziato l'inesistenza di qualsiasi pretesa per maggiore retribuzione e comunque l'inammissibilità della domanda per intervenuta rinuncia e per mancata specifica deduzione in fatto degli anni e dei giorni di lavoro e la genericità dei conteggi depositati.
Ha poi dedotto l'impossibilità di impugnare il provvedimento del
22.9.2020 in quanto già dedotto in sede di conciliazione, ribadendone comunque la legittimità in quanto da un lato accettato dal ricorrente, che lo aveva preferito al ricorso a strumenti come CIG o aspettativa, e dall'altro in quanto motivato da effettive esigenze legate alla crisi per le chiusure
Covid, dalla certificata inidoneità fisica del ricorrente a svolgere le mansioni
5 di gommista e dall'impossibilità di adibire il ricorrente a mansioni equivalenti.
Ha richiamato in punto di fatto le condizioni dell'accordo conciliativo del
27.10.2021 e il corretto adempimento da parte dell'azienda di quanto dedotto in conciliazione, la definitività dell'esito dell'accordo e della rinuncia formulata dal ricorrente, nonché la legittimità tanto dell'apposizione del patto di prova al nuovo contratto di lavoro, considerando le nuove mansioni dedotte, quanto della contestazione disciplinare del 14.1.2021, non direttamente impugnata, negando qualsiasi intento ritorsivo o discriminatorio.
Ha dunque sostenuto la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo oggetto della presente azione, alla luce del peggioramento delle condizioni economiche della società, che hanno portato poi alla liquidazione della stessa e alla cessazione dell'attività di impresa, dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro anche con l'altro dipendente unico addetto alla mansione di gommista, Testimone_1 mansioni non compatibili con lo stato di salute del ricorrente, dell'inesistente violazione dell'obbligo di repêchage, non potendo il ricorrente svolgere più mansioni di gommista.
Ha ribadito infine l'inesistenza di motivo ritorsivo o illecito determinante, per le ragioni già esposte, e, con riferimento alla domanda di condanna al pagamento della maggiore retribuzione dovuta per il lavoro straordinario, la validità e l'inoppugnabilità del verbale di accordo del 27.10.2021 e l'inesistenza del dedotto orario full time, contestando i conteggi formulati.
Ha dunque concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “1.1) In via principale (sulla domanda principale del ricorrente)
a) accertare e dichiarare la legittimità dell'intimato licenziamento individuale, stante l'esistenza del giustificato motivo oggettivo;
b) accertare e dichiarare che è inesistente qualsivoglia “nullità “, per assenza di pretestuosità e ritorsività e di esclusivo motivo illecito determinante;
6 c) per l'effetto dichiarare che l'illegittimità della domanda di reintegra, nonché nulla dovuto a titolo di indennità risarcitoria;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, per anticipo fattone, anche ex art 96 cpc, in ragione della temerarietà della domanda;
1.2) In via gradata (sulla domanda in via gradata e subordinata del ricorrente)
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda sul punto:
e) accertare e dichiarare la legittimità dell'intimato licenziamento individuale, stante l'esistenza del G.M.O. e l'assenza di violazione di “obbligo di repechage”;
f) per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a titolo di “indennità risarcitoria”;
g) nella denegata ipotesi, di accoglimento anche parziale della domanda, stabilire una indennità, al minimo ex lege, in ragione della breve durata del rapporto di lavoro e di ogni altro parametro di legge;
h) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, per anticipo fattone, anche ex art 96 cpc, in ragione della temerarietà della domanda;
2) Sulla avversa domanda in via cumulativa (avverso capitolo C) in diritto)
i) accertare e dichiarare che l'accordo conciliativo del 27.10.2021 innanzi Co l' di Frosinone, è valido ed efficace, -per le spiegate ragioni, qui da intendersi per integralmente riportate-, nonché è stato eseguito integralmente
e correttamente dalla società resistente, con correttezza e buona fede;
l) per l'effetto, dichiarare la definitività di ogni statuizione, anche direttamente o indirettamente connessa al primo rapporto di lavoro, con illegittimità di ogni domanda in merito al licenziamento intimato (definitivo e non più impugnabile) e inesistenza di qualsivoglia differenza retributiva, per tutto quanto ivi dedotto, essendo stata definita, correttamente, ogni vicenda relativa al pregresso rapporto di lavoro;
7 m) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, per anticipo fattone, anche ex art 96 cpc, in ragione della temerarietà della domanda;
2.2) Sulla domanda accertamento sulle differenze retributive, senza alcuna inversione degli oneri probatori e riservato gravame sul punto:
Nel caso in cui, vi sia accertamento in merito alle differenze retributive a
“full time”, in spregio a quanto “definito” nell'accordo del 27.10.2021:
n) accertare e dichiarare che il credito è anche parzialmente prescritto;
o) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda, in quanto le deduzioni in fatto, i capitoli di prova articolati, sono del tutto generici e privi degli elementi essenziali della domanda, così come i conteggi allegati, -per tutte le spiegate eccezioni qui da intendersi per integralmente riportate;
o.2) accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda e della conseguente richiesta prova per testi, -considerata la premessa ex n) (e le ragioni di questa difesa)-, in quanto l'istruttoria testimoniale non può sopperire alle decadenze in merito alle deduzioni ed in quanto, in ogni caso,
i capitoli di prova articolati, risultano del tutto generici e valutativi;
p) per l'effetto accertare e dichiarare che in ogni caso, nulla è dovuto per differenze retributive, del tutto inesistenti;
q) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario, per anticipo fattone, anche ex art 96 cpc, in ragione della temerarietà della domanda.”
All'esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti hanno dedotto con note scritte autorizzate in merito alle rispettive richieste istruttorie e in particolare la parte ricorrente ha chiesto, in esito all'avversa memoria difensiva, di estendere il contraddittorio chiamando in causa la ditta
Tyres. 2016 di , evidenziando “l'interposizione CP_4 Controparte_5 fittizia” tra quest'ultima e la resistente.
Il giudice ha respinto la richiesta modificazione della domanda in quanto inammissibile, ammettendo le prove testimoniali come da ordinanza del
1.6.2023.
8 La causa, dunque, è stata istruita per testimoni e all'esito mediante acquisizione dell'estratto contributivo del sig. , e ritenuta Testimone_1 matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione autorizzando le parti al deposito di note scritte difensive.
All'udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa con la presente pronuncia resa all'esito della camera di consiglio.
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Nel merito, la domanda è volta, in primo luogo, all'impugnativa di licenziamento intimato a con lettera del 16.2.2022, e Parte_1 ritenuto illegittimo perché nullo – essendo stato adottato con intento elusivo e ritorsivo rispetto al precedente accordo conciliativo – o comunque privo del un giustificato motivo oggettivo dedotto.
Per quanto attiene alla censura di nullità del licenziamento, può richiamarsi quanto costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento ritorsivo, secondo cui il recesso del datore di lavoro si considera ritorsivo quando si concretizza in “un'ingiusta e arbitraria reazione del datore, essenzialmente quindi di natura vendicativa, a un comportamento legittimo del lavoratore e inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo comunque connessi” (Cass.
16.7.2015 n. 14928).
Per l'accoglimento della domanda di accertamento di tale nullità, dovendosi ricondurre la disciplina al regime di cui all'art. 1345 c.c. da intendersi riferibile anche agli atti unilaterali, va ritenuto necessario un preventivo accertamento dell'insussistenza del giustificato motivo o della giusta causa formalmente allegati dal datore di lavoro, in quanto il motivo illecito determina la nullità dell'atto soltanto nella misura in cui questo sia stato esclusivo e determinante nell'adozione del recesso (cfr. Cass. n. 9468 del 04/04/2019).
Infatti, il motivo illecito che rende nullo il licenziamento deve essere determinante, secondo il testo dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, che ha previsto, ai fini della nullità del licenziamento, la rilevanza del motivo illecito ex art. 1345 c.c., e tale
9 carattere determinante può restare escluso dall'esistenza di un giustificato motivo oggettivo solo ove quest'ultimo risulti non solo allegato dal datore di lavoro, ma anche comprovato e, quindi, tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado un eventuale concorrente motivo illecito (Cass.
30429/2018).
Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, grava sul datore di lavoro per ciò che attiene alla giusta causa o al giustificato motivo, mentre l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può tuttavia assolverlo anche a mezzo di presunzioni
(cfr. da ultimo Cass. n. 17266 del 24/06/2024).
Il lavoratore ha poi sostenuto la nullità del licenziamento in quanto
“pretestuoso”, pur non richiamando alcuna specifica disposizione a supporto di tale motivo, evidenziando il dedotto intento della società resistente di eludere le pattuizioni di cui all'accordo conciliativo raggiunto.
Per quanto attiene a tale profilo, fermo restando quanto sopra chiarito in merito al carattere ritorsivo del licenziamento o comunque al motivo illecito
(a cui va comunque ricondotta la censura anche per ciò che attiene all'intento “elusivo” dell'accordo raggiunto in via conciliativa così come denunciato), va precisato che non paiono allegati elementi sufficienti a intendere la censura volta a chiedere l'accertamento della nullità per insussistenza o illiceità della causa, che comunque presupporrebbe l'accertamento dell'inesistenza del motivo economico od organizzativo addotto quale mero “pretesto” e la dimostrazione dell'esclusiva finalità illecita, pur se individuata nella mera intenzione di sottrarsi alla tutela avverso il licenziamento illegittimo.
***
Occorre quindi in primo luogo sindacare la sussistenza dell'allegato giustificato motivo di licenziamento.
Sul punto può premettersi che, secondo l'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24882 del 20/10/2017), ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della l. n.
604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto
10 o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c)
l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.
Deve dunque raggiungersi in giudizio l'evidenza della sussistenza di un nesso di causalità tra il motivo allegato, la ragione organizzativa o economica, e il recesso, senza tuttavia che il giudice possa spingere il proprio sindacato al punto di contestare il merito delle scelte organizzative e produttive.
Dunque, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato;
il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte
11 imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art. 41 Cost. (in tali termini
Cass. n. 15400 del 20/07/2020).
***
Premessi tali principi, va rilevato che nella lettera di licenziamento recapitata il 16.2.2022, la società resistente ha indicato quale ragione giustificativa del licenziamento la liquidazione della società intervenuta con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 30.12.2021 e la cessazione dell'attività d'impresa esercitata da quest'ultima, evidenziando poi la natura strutturale della decisione nonché l'impossibilità di reperire alternative occupazionali valide per il ricorrente all'interno dell'azienda.
In giudizio, a sostegno dell'effettiva sussistenza del motivo, la società ha allegato l'atto notarile di messa in liquidazione della società, del 31.12.2021
(all.to 11 fasc. res.), oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi e alla relazione del commercialista della società che evidenzia la sussistenza di una flessione nel fatturato nell'ultimo anno (all.ti 9a e 9b fasc. res.).
La stessa società resistente ha in seguito evidenziato l'inidoneità del ricorrente allo svolgimento di mansioni di “gommista”, per cui era stato assunto fino al settembre del 2020, deducendo l'impossibilità di un repêchage all'interno dell'azienda anche con riferimento all'intervenuta cessazione di tutti i rapporti di lavoro.
È poi circostanza pacifica che la società disponesse di soli due dipendenti nel corso del 2021, ed è poi stato documentato che prima del licenziamento intimato al ricorrente l'altro dipendente, sig. ha rassegnato Tes_1 dimissioni volontarie con efficacia dal 31.12.2021 (doc,. 10 fasc. res.).
A fronte di tali allegazioni, non può sostenersi l'insussistenza del dedotto motivo oggettivo alla base del licenziamento impugnato, con riferimento, in particolare, sia alla flessione nel fatturato e nei ricavi dimostrata dall'azienda, sia alla scelta organizzativa, comunque effettivamente realizzata e causalmente connessa con la cessazione del rapporto di lavoro, di liquidare l'attività e di cessare ogni attività d'impresa svolta dalla Centro
Gomme di Del Sorbo Pasquale S.r.l., scelta che implica peraltro l'impossibilità di giustificare un repêchage non potendo una società che
12 cessa la propria attività impiegare il dipendente in altre mansioni. Appare dunque sufficiente evidenza di un motivo oggettivo, di una scelta organizzativa – la liquidazione della società - fondata anche su ragioni economiche non sindacabili, da individuarsi nel calo di fatturato rilevato nell'anno 2021, e che causalmente si riconnette con l'effettiva soppressione del posto di lavoro del ricorrente, e in generale con la cessazione di tutti i rapporti giuridici, avendo cessato anche il rapporto con l'altro dipendente in forza nel 2021.
***
A fronte di tali allegazioni, non assume rilevanza tale da escludere la stessa sussistenza del motivo illecito anche l'allegazione di un'eventuale prosecuzione dell'attività di impresa in origine svolta dalla CP_1 da parte di diversa società, che sarebbe collegata all'odierna resistente in quanto costituita dal figlio del legale rappresentante ed esercente l'attività nel medesimo punto vendita e che risulta aver assunto il sig. ex Tes_1 dipendente della immediatamente in seguito alle dimissioni CP_1 rassegnate.
A prescindere dall'ammissibilità di tali allegazioni in fatto, comunque non articolate nel ricorso introduttivo ma solo in sede di prima udienza pur non evidenziandosi alcun fatto sopravvenuto, e non direttamente riconducibili alle difese articolate dalla resistente, tali evidenze non possono fondare l'accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento per come proposta.
Infatti, tale eventuale prosecuzione dell'attività di impresa – pur potendo astrattamente ricondursi al trasferimento d'azienda, a fronte della prova dei relativi presupposti e con conseguente applicazione ai rapporti di lavoro della disciplina di cui all'art. 2112 c.c., ipotesi tuttavia non sottoposta alla cognizione del giudice nel caso di specie e su cui non può e non deve pronunciarsi nella presente sede – non vale a escludere l'effettiva sussistenza di una crisi economica della in relazione al CP_1 fatturato dell'anno 2021 (documentalmente di molto inferiore a quello degli anni precedenti) e l'effettiva decisione di sciogliere la società da parte dei
13 soci, e il rapporto causale tra tali decisioni e il recesso dal rapporto di lavoro del ricorrente, unico dipendente rimasto a fronte delle dimissioni rese da oltre alla natura di soggetto terzo dell'azienda che avrebbe Tes_1 comunque proseguito l'attività della CP_1
Va inoltre ribadita da un lato l'inammissibilità della richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti della società che sarebbe subentrata nell'attività d'impresa, in quanto l'ulteriore domanda, articolata dal difensore nelle note autorizzate, volta all'accertamento di una responsabilità solidale di tale terzo soggetto rispetto a tutto quanto preteso con il ricorso introduttivo, si traduce necessariamente in una domanda nuova, fondata su un titolo diverso da quello dedotto con il ricorso introduttivo, inammissibile anche nel rito del lavoro e peraltro non direttamente connessa alle difese contenute nella memoria di costituzione, non avendo la resistente in alcun modo fatto riferimento a tale terza società in tal sede ed essendo la circostanza comunque preesistente rispetto al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Pertanto, la prosecuzione dell'attività d'impresa, che in ogni caso sarebbe comunque stata posta in essere da soggetto diverso dall'odierna resistente, non è circostanza sufficiente ad escludere la rilevanza causale della liquidazione della e della flessione economica rispetto alla CP_1 scelta di licenziare il ricorrente, posta l'oggettiva diversità dei soggetti, e a prescindere dal collegamento tra di essi o dalla realizzazione di un trasferimento d'azienda.
La presa d'atto di tale oggettività vale a escludere l'unicità del motivo illecito dedotto dalla parte ricorrente, posto che pur a fronte di un contegno volto ad assumere natura elusiva dell'accordo o ritorsiva, la prova in giudizio di una concomitante ed esistente ragione oggettiva – individuabile nel caso di specie nella cessazione dell'attività della società Centro Gomme causalmente riconnessa a una flessione nel fatturato e alle perdite riscontrate nel 2021 – fa venir meno l'esclusività e la natura determinante del motivo illecito e dunque non può ravvisarsi, nel caso di specie, un'ipotesi di nullità del licenziamento per motivo illecito ex art. 1345 c.c.
14 Non può neanche presumersi, esclusivamente sulla base di tali punti di fatti, che la modifica dell'assetto societario e la prosecuzione da parte dell'azienda terza sia stata realizzata allo specifico e precipuo intento di giustificare la cessazione del rapporto di lavoro con il ricorrente, posto che comunque a fronte di tale evenienza ben potrebbe quest'ultimo, si ribadisce, agire per l'accertamento dell'ipotesi di cui all'art. 2112 c.c. e la conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro nei confronti dell'azienda cessionaria.
Per le medesime ragioni sopra esposte, va dunque respinta la domanda anche con riferimento alla dedotta insussistenza del giustificato motivo oggettivo, essendo stata resa la prova della ragione organizzativa posta alla base del licenziamento e del nesso causale tra licenziamento e motivo oggettivo.
***
Va poi respinta la domanda, articolata in via cumulativa e volta all'accertamento di un credito retributivo per lo svolgimento di lavoro straordinario.
Sul punto, deve rilevarsi che la stessa parte ricorrente non discute della validità e dell'efficacia dell'accordo raggiunto innanzi all'Ispettorato del
Lavoro il 27.10.2021, ma si limita a sostenere che la condotta “elusiva” da parte della società, o comunque l'inadempimento della stessa alle condizioni pattuite, comporterebbero la “reviviscenza” delle pretese dedotte in conciliazione.
Tale assunto non può condividersi.
In primo luogo, va rilevato che non è emerso e non è puntualmente allegato alcun effettivo inadempimento da parte del datore di lavoro alle pattuizioni di cui all'accordo, avendo quest'ultimo effettivamente riassunto il ricorrente e corrisposto la somma pattuita e non potendosi desumere, dal tenore dell'accordo stesso, che la riassunzione fosse vincolata a una durata
“minima” o garantita del rapporto di lavoro.
In secondo luogo, e in particolare, l'inadempimento o la condotta elusiva allegata non risulterebbero comunque idonei a incidere sulla validità dell'accordo stesso e sulla sua efficacia, posto che la transazione non
15 conteneva alcuna clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento e che il ricorrente non ha messo in discussione l'effettività del consenso prestato. Non risulta, del resto, proposta specifica domanda di accertamento dell'annullabilità dell'accordo per vizio del consenso o per dolo del datore di lavoro.
A fronte di tale validità ed efficacia, deve intendersi valida anche la rinuncia, da parte del ricorrente, a far valere pretese a titolo di maggiore retribuzione per ciò che attiene al rapporto svoltosi in precedenza rispetto all'intervenuta conciliazione, e sul punto la domanda di condanna (limitata al periodo fino al 2020 e dunque tutta relativa alla prima fase del rapporto, per come si evince dai conteggi allegati al ricorso) è inammissibile in quanto oggetto di espressa e valida rinuncia con verbale transattivo redatto in sede
“protetta”.
Le domanda proposte devono dunque essere integralmente respinte.
***
Le peculiarità del caso in esame e dei rapporti tra le parti, l'aleatorietà dell'istruttoria nonché la complessità delle questioni in diritto rilevanti, integrano nel caso di specie gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento delle somme maturate a titolo di retribuzione in quanto oggetto di valida rinuncia in sede transattiva da parte del titolare del diritto;
- rigetta nel merito le restanti domande proposte;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cassino il 19/02/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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