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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/11/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 344/2024
Il Giudice IA AN SC, all' esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MUZZU MARCELLA ricorrente contro
IN PERSONA Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO -TEMPORE ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to COGONI MARCO resistente
(P.Iva ) rappresentata e difesa dall'Avv.to NIEDDU CP_2 P.IVA_2
MARIA ADELAIDE resistente
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo e preavviso iscrizione ipotecaria
Conclusioni le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/6/2024 , ha evocato nanti il Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' Controparte_3
e l proponendo ricorso avverso la comunicazione
[...] CP_2 preventiva di fermo amministrativo n. 10280202400010336000 recapitato a mezzo PEC il 7.05.2024 con cui si intimava il pagamento, entro 30 gg, DE somma di euro 61.433,11, dei sottesi avvisi di addebito e/o intimazioni di pagamento e relativi ruoli.
Ha eccepito la nullita' del preavviso di fermo amministrativo per omessa notifica degli atti presupposti – avvisi di addebito – prescrizione dei CP_2
crediti.
Ha allegato di impugnare il predetto preavviso di fermo limitatamente ai crediti che rientravano nella giurisdizione e competenza del Tribunale adito come di seguito indicati: 1) Avviso di addebito n. 40220180000859779000, di euro 4.168,29 asseritamente notificato il 20/06/2018 in riferimento a contributi IVS anno 2017.2) Avviso di addebito n.
40220180003271315000, euro 2792,17 asseritamente notificato il
05/12/2018 in riferimento a contributi IVS anno 2017.
3) Avviso di addebito n. 40220190000690342000, di euro 2769,94 asseritamente notificato il 14/06/2019 per contributi IVS anno 2018.4)
Avviso di addebito n. 40220190003304955000, di euro 2223,44 asseritamente notificato il 27/12/2019 per contributi IVS anno 2018. 5)
Avviso di addebito n. 40220220001220686000, di euro 2182,90 asseritamente notificato il 21/07/2022 per contributi IVS anno 2018. 6)
Avviso di addebito n. 40220220002080536000, di euro 11530,51 asseritamente notificato il 05/10/2022 per contributi IVS anno 2015 –
2016.7) Avviso di addebito n. 40220220003844607000, di euro 736,71 asseritamente notificato il 13/01/2023 per contributi IVS anno 2020/2021.
8)Avviso di addebito n. 40220230002282182000, di euro 3015,56 asseritamente notificato il 19/12/2023 per contributi IVS anno
Pag. 2 di 14 2021/2022.9) Avviso di addebito n. 40220230002513167000, di euro
3538,7 asseritamente notificato il 19/12/2023 per contributi IVS anno 2017.
10)Avviso di addebito 40220230002540057000 di euro 5059,85 asseritamente notificato il 19/12/2023 per contributi IVS anno 2018.
Ha eccepito la inesistenza giuridica di qualsivoglia notifica effettuata a mezzo Pec dall e /o dalla in riferimento agli avvisi di addebito de CP_2 CP_4
quo, in quanto titolare dell'indirizzo PEC presso il quale è stato recapitato il preavviso oggi impugnato era lo stesso che afferiva ad una ditta individuale
Ha allegato di non avere mai indicato tale indirizzo PEC come proprio domicilio per le notifiche e comunicazioni estranee all'esercizio dell'impresa.
Ha asserito altresì che anche laddove gli avvisi di addebito fossero stati notificati nelle date indicate nel preavviso di fermo amministrativo, sarebbe comunque maturata la prescrizione estintiva quinquennale di buona parte dei crediti, in mancanza di atti interruttivi intermedi.
Ha eccepito altresì l'omessa notifica DE intimazione di pagamento ex artt. 50 e 77 decreto n. 602/1973 ai sensi dell'art.50 comma 2, d.p.r.
602/73;
Ha chiesto:”
1. Sospendere l'atto impugnato e l'esecuzione del ruolo ricorrendo gravi motivi di evitare all'esponente di subire un grave e irreparabile danno;
2. per le ragioni esposte in premessa, dichiarare illegittimo e quindi annullare in ogni sua parte il preavviso di fermo amministrativo impugnato e/o gli avvisi di addebito e/o le intimazioni di pagamento, e dichiarare infondata/parzialmente prescritta la pretesa impositiva e sanzionatoria dell'ufficio, con ogni consequenziale pronuncia
Pag. 3 di 14 e statuizione, con conseguente condanna al rimborso, in favore del ricorrente, di quanto da esso eventualmente corrisposto in conseguenza dell'atto impugnato;
3. con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Si è costituita in giudizio l ed ha in via Controparte_5
preliminare eccepito il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
con riferimento agli avvisi di addebito precedenti Controparte_1 CP_2
l'emissione del ruolo e la presunta prescrizione del credito sostanziale di competenza diretta dell'ente impositore.
Ha altresì eccepito l'infondatezza, tardività ed inaccoglibilità delle eccezioni opponibili ad , asserendo che Controparte_1
gli avvisi di addebito erano riferiti proprio all'attività individuale CP_2
DE AI (contributi IVS), come risultava evidente dai ruoli, così come sin dal settembre 2022 gli indirizzi utilizzati per la notifica da parte di CP_4
erano inseriti nei pubblici registri e indicati espressamente nel sito istituzionale, come da certificazione AGID ed in ogni caso, per il periodo precedente e successivo, la notifica dal parte di a mezzo PEC era CP_4
valida ed efficace.
Ha contestato la eccezione di nullità DE notifica del preavviso di fermo amministrativo e degli avvisi di addebito, oltreché degli atti interruttivi DE prescrizione, perché proveniente da indirizzo PEC non inserito in pubblici registri, in quanto insussistente.
Da ultimo ha affermato che alcuna prescrizione quinquennale era decorsa dalla notifica degli avvisi di addebito, pertanto l'eccezione di prescrizione era infondata ed inoltre precedentemente alla notifica del Preavviso di fremo l' aveva notificato correttamente l'intimazione di pagamento CP_4
Pag. 4 di 14 ex art. 50 del DPR 602/1973 n. 10220249000860884000 notifica del.
25/01/2024, eseguita a mezzo PEC pienamente valida ed efficace.
Ha chiesto:” I) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
. Nel merito: II) accertare e dichiarare la Controparte_1
piena validità DE notifica di tutti gli atti di riscossione eseguiti a mezzo
PEC per i motivi di cui al presente atto;
III) rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, quantomeno con riferimento alle eccezioni opponibili ad , per i motivi Controparte_1
di cui al presente atto.IV) Con condanna del convenuto al pagamento delle competenze del giudizio da distrarsi ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio l' ed ha eccepito la tardività del presente CP_2
ricorso poichè lo stesso non è stato depositato nel termine perentorio di 20 giorni decorrente dalla comunicazione preventiva dell'avviso de quo o meglio dalla notifica dell'atto immediatamente precedente;
Ha chiesto in via preliminare la riunione del presente giudizio ad altro con
RG 345/24 pendente davanti l'intestato Tribunale stesso Giudice, stesse parti e medesima prima udienza di trattazione, avente ad oggetto l'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria sulla base degli stessi titoli e basata sulle stesse eccezioni.
Ha contestato la eccepita omessa notifica degli avvisi di addebito, precisando che tutti gli avvisi di addebito erano stati notificati all'indirizzo
PEC indirizzo presente nelle banche dati dell'Istituto Email_1
nonché eletto come domicilio digitale presso CCIAA a norma l'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 179 del 8.10.2012, convertito nella L. 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall'art. 37 del DL 76 16.07.2020, che
Pag. 5 di 14 prevede l'obbligo per le imprese individuali di iscrivere il proprio domicilio digitale (già PEC) nel registro delle imprese e precisamente: 1)
Avviso di addebito n. 40220180000859779000, di euro 4.168,29 notificato il 20/06/2018 in riferimento a contributi IVS anno 2017. 2) Avviso di addebito n. 40220180003271315000, euro 2792,17 notificato il 05/12/2018 in riferimento a contributi IVS anno 2017. 3) Avviso di addebito n.
40220190000690342000, di euro 2769,94 notificato il 14/06/2019 per contributi IVS anno 2018. 4) Avviso di addebito n.
40220190003304955000, di euro 2223,44 notificato il 27/12/2019 per contributi IVS anno 2018. 5) Avviso di addebito n.
40220220001220686000, di euro 2182,90 notificato il 21/07/2022 per contributi IVS anno 2018. 6)Avviso di addebito n.
40220220002080536000, di euro 11530,51 notificato il 05/10/2022 per contributi IVS anno 2015 – 2016. 7) Avviso di addebito n.
40220220003844607000, di euro 736,71 notificato il 13/01/2023 per contributi IVS anno 2020/2021. 8) Avviso di addebito n.
40220230002282182000, di euro 3015,56 notificato il 19/12/2023 per contributi IVS anno 2021/2022. 9) Avviso di addebito n.
40220230002513167000, di euro 3538,7 notificato il 19/12/2023 per contributi IVS anno 2017. 10) Avviso di addebito 40220230002540057000 di euro 5059,85 notificato il 19/12/2023 per contributi IVS anno 2018; detti avvisi non erano stati impugnati nel termine di 40 giorni dalla loro notifica e pertanto erano cristallizzati in un titolo avente efficacia esecutiva.
Ha altresì allegato che gli avvisi di addebito erano stati ricevuti negli anni dal 2018 al 2023 ed il termine era stato interrotto successivamente l'
08.06.2022 con l'intimazione di pagamento 10220229002291409000 e in
Pag. 6 di 14 data 6.7.2023 con l'intimazione di pagamento n. 10220239005172364000.
Ha contestato che la notifica degli atti da parte DE p.a., effettuata da un indirizzo non iscritto nei pubblici registri sia affetta da nullità.
Ha chiesto:” In via pregiudiziale e principale: accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o tardività del ricorso per i motivi di cui all'espositiva.
In via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza del 4/3/2025 la causa con R.G. n. 345/24 è stata riunita al presente procedimento, in quanto avente ad oggetto l'opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria per i medesimi avvisi di addebito sottesi al preavviso di fermo opposto nel presente procedimento e per gli stessi motivi.
Parte ricorrente nel procedimento con R.G. 345/25 ha formulato le medesime eccezioni formulate nel presente procedimento a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Ha chiesto:” 1. Sospendere l'atto impugnato e l'esecuzione del ruolo ricorrendo gravi motivi di evitare all'esponente di subire un grave e irreparabile danno;
2. per le ragioni esposte in premessa, dichiarare illegittimo e quindi annullare in ogni sua parte il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato e/o gli avvisi di addebito e/o le intimazioni di pagamento, e dichiarare infondata/parzialmente prescritta la pretesa impositiva e sanzionatoria dell'ufficio, con ogni consequenziale pronuncia
e statuizione, con conseguente condanna al rimborso, in favore del ricorrente, di quanto da esso eventualmente corrisposto in conseguenza dell'atto impugnato;
3. con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Pag. 7 di 14 Nel medesimo procedimento con R.G. 345/25, si è costituita in giudizio l ed ha contestato il contenuto del ricorso con le Controparte_1
medesime motivazioni formulate nella comparsa di costituzione del presente procedimento a cui si rinvia per esigenze di sintesi.;
Ha chiesto:” in via preliminare e\o pregiudiziale: I) accertare e dichiarare
IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI
[...]
. Nel merito: II) accertare e dichiarare la piena Controparte_1
validità DE notifica di tutti gli atti di riscossione eseguiti a mezzo PEC per i motivi di cui al presente atto;
III) rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, quantomeno con riferimento alle eccezioni opponibili ad , per i motivi di Controparte_1
cui al presente atto. IV) Con condanna del convenuto al pagamento delle competenze del giudizio da distrarsi ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Nel medesimo procedimento con R.G. 345/25, si è costituito in giudizio l ed ha contestato il contenuto del ricorso con le medesime CP_2
motivazioni formulate nella comparsa di costituzione del presente procedimento a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Ha chiesto:” In via pregiudiziale e principale: accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o tardività del ricorso per i motivi di cui all'espositiva.
In via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Le cause riunite sono state istruite esclusivamente con documenti e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc sono state decise con sentenza come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il fermo è comunemente ritenuto una misura afflittiva, volta ad indurre il
Pag. 8 di 14 debitore all'adempimento sottraendogli la disponibilità del bene,
L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non è assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. Il contribuente che si ritenga leso nei suoi diritti può sempre agire per sentir dichiarare illegittimo il fermo e toglierlo di mezzo, senza essere tenuto a sopportarne, sine die, gli effetti ( per tutte Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
17/07/2020, n. 15349).
Anche l'impugnazione di preavviso di iscrizione ipotecaria va qualificata come "azione di accertamento negativo DE pretesa dell'esattore di iscrivere l'ipoteca", non soggetta ad alcun termine decadenziale(Cass. n.
10272 del 19 aprile 2021).
La notifica è una fase essenziale del procedimento amministrativo, infatti essa rappresenta la fase conclusiva di formazione degli atti impositivi e di regolare instaurazione del contraddittorio. Senza di essa, infatti, il contribuente non può essere in grado di conoscere la pretesa erariale nei propri riguardi e, quindi, di difendersi nel merito, contestando ovvero giustificando le proprie ragioni. Pertanto, ogni atto fiscale è legittimo solo se l'atto medesimo e prima ancora quelli pregressi e ad esso collegati ( atti presupposto ), gli siano stati validamente consegnati.
Nel caso in esame gli atti presupposti (avvisi di addebito) sono stati regolarmente notificati alla ricorrente.
Le Sezioni Unite DE Suprema Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n.
15979, hanno statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la
Pag. 9 di 14 notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, DE legge 21 gennaio 1994, n. 53, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud.
02/07/2025) 13/10/2025, n. 27349.
Nessuna incertezza poteva avere la ricorrente in ordine alla provenienza dell'atto, risultando come impositore l in relazione agli avvisi di CP_2
addebito, pertanto la ricorrente ben avrebbe potuto eventualmente proporre opposizione nei termini ex art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, così come nessuna incertezza poteva avere la ricorrente in ordine alla provenienza del preavviso di fermo e del preavviso di iscrizione ipotecaria, evidenziando che dal settembre 2022 gli indirizzi dell Controparte_1
risultano regolarmente pubblicati (v. doc. 10 CP_4
In relazione poi alla eccezione sulla notifica degli avvisi all'indirizzo pec si rileva che gli avvisi di addebito sono riferiti Email_1 CP_2
proprio all'attività artigianale DE ricorrente (contributi IVS artigiani), come risulta evidente dagli avvisi, e l'indirizzo pec DE resistente risulta dalla visura camerale DE ditta individuale (v. visura;
in ogni caso la CP_2
Suprema Corte ha precisato il principio di diritto in base al quale, stante la totale identificazione esistente tra la persona fisica dell'imprenditore e la ditta individuale, è sufficiente la notifica al primo (Corte di Cassazione,
Ordinanza del 3 dicembre 2019, depositata il 3 febbraio 2020, n. 2345).
Pertanto gli avvisi di addebito n. 40220180000859779000, notificato il
Pag. 10 di 14 20/06/2018; Avviso di addebito n. 40220180003271315000, notificato il
05/12/2018; Avviso di addebito n. 40220190000690342000, notificato il
14/06/2019; Avviso di addebito n. 40220190003304955000, notificato il
27/12/2019; Avviso di addebito n. 40220220001220686000, notificato il
21/07/2022; Avviso di addebito n. 40220220002080536000, notificato il
05/10/2022; Avviso di addebito n. 40220220003844607000, notificato il
13/01/2023; Avviso di addebito n. 40220230002282182000, notificato il
19/12/2023; Avviso di addebito n. 40220230002513167000, notificato il
19/12/2023 e Avviso di addebito 40220230002540057000 notificato il
19/12/2023, sono stati regolarmente notificati alla ricorrente.
Entrambe le eccezioni pertanto sono infondate.
Va, altresì, ricordato che una volta decorso il termine previsto dall'art. 24
D.Lgs. n. 46 del 1999, il debitore non può più contestare nel merito la pretesa dell'Ente, ma ha ancora rimedio dell'opposizione all'esecuzione di cui agli articoli 615 e 616 c.p.c., qualora intenda far valere - nei confronti del concessionario e dell'ente impositore - fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione DE cartella di pagamento (ad esempio, il pagamento del credito successivamente intervenuto, o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione DE cartella o dell'ultimo atto di esecuzione).
La Suprema Corte a Sezioni Unite, risolvendo di recente un contrasto giurisprudenziale, ha sancito che "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale DE irretrattabilità del credito contributivo senza
Pag. 11 di 14 determinare anche l'effetto DE cd conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10 , DE L. n.
335 del 1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. c.
(Cass. S.U. n. 23397/2016).
A ben vedere, divenuta intangibile la pretesa contributiva per la richiamata mancata opposizione DE cartella, quale atto presupposto dell'impugnato provvedimento, la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui tale pretesa è divenuta intangibile, ossia nei 40 giorni successivi alla notifica dei menzionati atti presupposti, e fino al momento DE notifica dell'impugnato preavviso di fermo e del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale, nonché verificare se alla data di notifica del preavviso di fermo e preavviso di iscrizione ipotecaria siano stati comunicati al contribuente eventuali atti interruttivi DE prescrizione.
Nel caso in esame risultano notificati alla ricorrente da CP_1
i seguenti atti interruttivi: in data 04/03/2020 Comunicazione
[...]
preventiva di iscrizione di ipoteca n.10276202000000126000 (v. doc 4
; in data 08/06/2022 Intimazione di pagamento n. CP_4
10220229002291409000 (v.doc 5ADER); in data 06/07/2023 Avvisi di
Intimazione di pagamento n.10220239005172364000 (v. doc. 6 ; in CP_4
data 07/05/2024 Preavviso di Fermo n. 10280202400010336000 (v. doc. n.
7 ; in data 25/1/2024 Intimazione di pagamento n. CP_4
10220249000860884000; in data 23/05/2024 Comunicazione preventiva di ipoteca 10276202400000710000 (v. doc. 8 . CP_4
Ed invero anche sommando 40 giorni alle date di notifica dei rispettivi avvisi di addebito, si arriva alla data del 30/7/2018 per l'avviso n. n.
Pag. 12 di 14 40220180000859779000; la data del 14/1/2019 per l'avviso n.
40220180003271315000;la data del 24/7/2019 per l' Avviso di addebito n.
40220190000690342000;la data del 5/2/2020 per l' Avviso di addebito n.
40220190003304955000;la data del 30/8/2022 per l'Avviso di addebito n.
40220220001220686000; la data del 14/11/2022 per l'Avviso di addebito n. 40220220002080536000; la data del 22/2/2023 per l' Avviso di addebito n. 40220220003844607000; la data del 28/1/2024 per gli avvisi di addebito n. 40220230002282182000, n. 40220230002513167000, e n
40220230002540057000, che è il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva.
Pertanto alla data di notifica del preavviso di fermo e del preavviso di iscrizione ipotecaria opposti, non era ancora maturato il termine di prescrizione quinquennale successiva alla notifica dei predetti avvisi.
L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata.
Il presente ricorso e quello con R.G. 345/25 pertanto devono essere rigettati.
Ogni ulteriore questione pur prospettata dalle parti in lite rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del D.M.
55/2014 e ss.mm, scaglione da 5201 a 26.000
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
- rigetta i ricorsi R.G. 344/24 e R.G. 345/24;
-Condanna la ricorrente a pagare in favore di ciascuna delle resistenti le spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali (15%)
Pag. 13 di 14 iva e CPA se dovute.
29/11/2025
Il Giudice
IA AN SC
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 344/2024
Il Giudice IA AN SC, all' esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to MUZZU MARCELLA ricorrente contro
IN PERSONA Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO -TEMPORE ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to COGONI MARCO resistente
(P.Iva ) rappresentata e difesa dall'Avv.to NIEDDU CP_2 P.IVA_2
MARIA ADELAIDE resistente
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo e preavviso iscrizione ipotecaria
Conclusioni le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/6/2024 , ha evocato nanti il Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l' Controparte_3
e l proponendo ricorso avverso la comunicazione
[...] CP_2 preventiva di fermo amministrativo n. 10280202400010336000 recapitato a mezzo PEC il 7.05.2024 con cui si intimava il pagamento, entro 30 gg, DE somma di euro 61.433,11, dei sottesi avvisi di addebito e/o intimazioni di pagamento e relativi ruoli.
Ha eccepito la nullita' del preavviso di fermo amministrativo per omessa notifica degli atti presupposti – avvisi di addebito – prescrizione dei CP_2
crediti.
Ha allegato di impugnare il predetto preavviso di fermo limitatamente ai crediti che rientravano nella giurisdizione e competenza del Tribunale adito come di seguito indicati: 1) Avviso di addebito n. 40220180000859779000, di euro 4.168,29 asseritamente notificato il 20/06/2018 in riferimento a contributi IVS anno 2017.2) Avviso di addebito n.
40220180003271315000, euro 2792,17 asseritamente notificato il
05/12/2018 in riferimento a contributi IVS anno 2017.
3) Avviso di addebito n. 40220190000690342000, di euro 2769,94 asseritamente notificato il 14/06/2019 per contributi IVS anno 2018.4)
Avviso di addebito n. 40220190003304955000, di euro 2223,44 asseritamente notificato il 27/12/2019 per contributi IVS anno 2018. 5)
Avviso di addebito n. 40220220001220686000, di euro 2182,90 asseritamente notificato il 21/07/2022 per contributi IVS anno 2018. 6)
Avviso di addebito n. 40220220002080536000, di euro 11530,51 asseritamente notificato il 05/10/2022 per contributi IVS anno 2015 –
2016.7) Avviso di addebito n. 40220220003844607000, di euro 736,71 asseritamente notificato il 13/01/2023 per contributi IVS anno 2020/2021.
8)Avviso di addebito n. 40220230002282182000, di euro 3015,56 asseritamente notificato il 19/12/2023 per contributi IVS anno
Pag. 2 di 14 2021/2022.9) Avviso di addebito n. 40220230002513167000, di euro
3538,7 asseritamente notificato il 19/12/2023 per contributi IVS anno 2017.
10)Avviso di addebito 40220230002540057000 di euro 5059,85 asseritamente notificato il 19/12/2023 per contributi IVS anno 2018.
Ha eccepito la inesistenza giuridica di qualsivoglia notifica effettuata a mezzo Pec dall e /o dalla in riferimento agli avvisi di addebito de CP_2 CP_4
quo, in quanto titolare dell'indirizzo PEC presso il quale è stato recapitato il preavviso oggi impugnato era lo stesso che afferiva ad una ditta individuale
Ha allegato di non avere mai indicato tale indirizzo PEC come proprio domicilio per le notifiche e comunicazioni estranee all'esercizio dell'impresa.
Ha asserito altresì che anche laddove gli avvisi di addebito fossero stati notificati nelle date indicate nel preavviso di fermo amministrativo, sarebbe comunque maturata la prescrizione estintiva quinquennale di buona parte dei crediti, in mancanza di atti interruttivi intermedi.
Ha eccepito altresì l'omessa notifica DE intimazione di pagamento ex artt. 50 e 77 decreto n. 602/1973 ai sensi dell'art.50 comma 2, d.p.r.
602/73;
Ha chiesto:”
1. Sospendere l'atto impugnato e l'esecuzione del ruolo ricorrendo gravi motivi di evitare all'esponente di subire un grave e irreparabile danno;
2. per le ragioni esposte in premessa, dichiarare illegittimo e quindi annullare in ogni sua parte il preavviso di fermo amministrativo impugnato e/o gli avvisi di addebito e/o le intimazioni di pagamento, e dichiarare infondata/parzialmente prescritta la pretesa impositiva e sanzionatoria dell'ufficio, con ogni consequenziale pronuncia
Pag. 3 di 14 e statuizione, con conseguente condanna al rimborso, in favore del ricorrente, di quanto da esso eventualmente corrisposto in conseguenza dell'atto impugnato;
3. con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Si è costituita in giudizio l ed ha in via Controparte_5
preliminare eccepito il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
con riferimento agli avvisi di addebito precedenti Controparte_1 CP_2
l'emissione del ruolo e la presunta prescrizione del credito sostanziale di competenza diretta dell'ente impositore.
Ha altresì eccepito l'infondatezza, tardività ed inaccoglibilità delle eccezioni opponibili ad , asserendo che Controparte_1
gli avvisi di addebito erano riferiti proprio all'attività individuale CP_2
DE AI (contributi IVS), come risultava evidente dai ruoli, così come sin dal settembre 2022 gli indirizzi utilizzati per la notifica da parte di CP_4
erano inseriti nei pubblici registri e indicati espressamente nel sito istituzionale, come da certificazione AGID ed in ogni caso, per il periodo precedente e successivo, la notifica dal parte di a mezzo PEC era CP_4
valida ed efficace.
Ha contestato la eccezione di nullità DE notifica del preavviso di fermo amministrativo e degli avvisi di addebito, oltreché degli atti interruttivi DE prescrizione, perché proveniente da indirizzo PEC non inserito in pubblici registri, in quanto insussistente.
Da ultimo ha affermato che alcuna prescrizione quinquennale era decorsa dalla notifica degli avvisi di addebito, pertanto l'eccezione di prescrizione era infondata ed inoltre precedentemente alla notifica del Preavviso di fremo l' aveva notificato correttamente l'intimazione di pagamento CP_4
Pag. 4 di 14 ex art. 50 del DPR 602/1973 n. 10220249000860884000 notifica del.
25/01/2024, eseguita a mezzo PEC pienamente valida ed efficace.
Ha chiesto:” I) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
. Nel merito: II) accertare e dichiarare la Controparte_1
piena validità DE notifica di tutti gli atti di riscossione eseguiti a mezzo
PEC per i motivi di cui al presente atto;
III) rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, quantomeno con riferimento alle eccezioni opponibili ad , per i motivi Controparte_1
di cui al presente atto.IV) Con condanna del convenuto al pagamento delle competenze del giudizio da distrarsi ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio l' ed ha eccepito la tardività del presente CP_2
ricorso poichè lo stesso non è stato depositato nel termine perentorio di 20 giorni decorrente dalla comunicazione preventiva dell'avviso de quo o meglio dalla notifica dell'atto immediatamente precedente;
Ha chiesto in via preliminare la riunione del presente giudizio ad altro con
RG 345/24 pendente davanti l'intestato Tribunale stesso Giudice, stesse parti e medesima prima udienza di trattazione, avente ad oggetto l'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria sulla base degli stessi titoli e basata sulle stesse eccezioni.
Ha contestato la eccepita omessa notifica degli avvisi di addebito, precisando che tutti gli avvisi di addebito erano stati notificati all'indirizzo
PEC indirizzo presente nelle banche dati dell'Istituto Email_1
nonché eletto come domicilio digitale presso CCIAA a norma l'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 179 del 8.10.2012, convertito nella L. 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall'art. 37 del DL 76 16.07.2020, che
Pag. 5 di 14 prevede l'obbligo per le imprese individuali di iscrivere il proprio domicilio digitale (già PEC) nel registro delle imprese e precisamente: 1)
Avviso di addebito n. 40220180000859779000, di euro 4.168,29 notificato il 20/06/2018 in riferimento a contributi IVS anno 2017. 2) Avviso di addebito n. 40220180003271315000, euro 2792,17 notificato il 05/12/2018 in riferimento a contributi IVS anno 2017. 3) Avviso di addebito n.
40220190000690342000, di euro 2769,94 notificato il 14/06/2019 per contributi IVS anno 2018. 4) Avviso di addebito n.
40220190003304955000, di euro 2223,44 notificato il 27/12/2019 per contributi IVS anno 2018. 5) Avviso di addebito n.
40220220001220686000, di euro 2182,90 notificato il 21/07/2022 per contributi IVS anno 2018. 6)Avviso di addebito n.
40220220002080536000, di euro 11530,51 notificato il 05/10/2022 per contributi IVS anno 2015 – 2016. 7) Avviso di addebito n.
40220220003844607000, di euro 736,71 notificato il 13/01/2023 per contributi IVS anno 2020/2021. 8) Avviso di addebito n.
40220230002282182000, di euro 3015,56 notificato il 19/12/2023 per contributi IVS anno 2021/2022. 9) Avviso di addebito n.
40220230002513167000, di euro 3538,7 notificato il 19/12/2023 per contributi IVS anno 2017. 10) Avviso di addebito 40220230002540057000 di euro 5059,85 notificato il 19/12/2023 per contributi IVS anno 2018; detti avvisi non erano stati impugnati nel termine di 40 giorni dalla loro notifica e pertanto erano cristallizzati in un titolo avente efficacia esecutiva.
Ha altresì allegato che gli avvisi di addebito erano stati ricevuti negli anni dal 2018 al 2023 ed il termine era stato interrotto successivamente l'
08.06.2022 con l'intimazione di pagamento 10220229002291409000 e in
Pag. 6 di 14 data 6.7.2023 con l'intimazione di pagamento n. 10220239005172364000.
Ha contestato che la notifica degli atti da parte DE p.a., effettuata da un indirizzo non iscritto nei pubblici registri sia affetta da nullità.
Ha chiesto:” In via pregiudiziale e principale: accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o tardività del ricorso per i motivi di cui all'espositiva.
In via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'udienza del 4/3/2025 la causa con R.G. n. 345/24 è stata riunita al presente procedimento, in quanto avente ad oggetto l'opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria per i medesimi avvisi di addebito sottesi al preavviso di fermo opposto nel presente procedimento e per gli stessi motivi.
Parte ricorrente nel procedimento con R.G. 345/25 ha formulato le medesime eccezioni formulate nel presente procedimento a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Ha chiesto:” 1. Sospendere l'atto impugnato e l'esecuzione del ruolo ricorrendo gravi motivi di evitare all'esponente di subire un grave e irreparabile danno;
2. per le ragioni esposte in premessa, dichiarare illegittimo e quindi annullare in ogni sua parte il preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato e/o gli avvisi di addebito e/o le intimazioni di pagamento, e dichiarare infondata/parzialmente prescritta la pretesa impositiva e sanzionatoria dell'ufficio, con ogni consequenziale pronuncia
e statuizione, con conseguente condanna al rimborso, in favore del ricorrente, di quanto da esso eventualmente corrisposto in conseguenza dell'atto impugnato;
3. con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Pag. 7 di 14 Nel medesimo procedimento con R.G. 345/25, si è costituita in giudizio l ed ha contestato il contenuto del ricorso con le Controparte_1
medesime motivazioni formulate nella comparsa di costituzione del presente procedimento a cui si rinvia per esigenze di sintesi.;
Ha chiesto:” in via preliminare e\o pregiudiziale: I) accertare e dichiarare
IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI
[...]
. Nel merito: II) accertare e dichiarare la piena Controparte_1
validità DE notifica di tutti gli atti di riscossione eseguiti a mezzo PEC per i motivi di cui al presente atto;
III) rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, quantomeno con riferimento alle eccezioni opponibili ad , per i motivi di Controparte_1
cui al presente atto. IV) Con condanna del convenuto al pagamento delle competenze del giudizio da distrarsi ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Nel medesimo procedimento con R.G. 345/25, si è costituito in giudizio l ed ha contestato il contenuto del ricorso con le medesime CP_2
motivazioni formulate nella comparsa di costituzione del presente procedimento a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Ha chiesto:” In via pregiudiziale e principale: accertare e dichiarare
l'inammissibilità e/o tardività del ricorso per i motivi di cui all'espositiva.
In via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Le cause riunite sono state istruite esclusivamente con documenti e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc sono state decise con sentenza come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il fermo è comunemente ritenuto una misura afflittiva, volta ad indurre il
Pag. 8 di 14 debitore all'adempimento sottraendogli la disponibilità del bene,
L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non è assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. Il contribuente che si ritenga leso nei suoi diritti può sempre agire per sentir dichiarare illegittimo il fermo e toglierlo di mezzo, senza essere tenuto a sopportarne, sine die, gli effetti ( per tutte Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
17/07/2020, n. 15349).
Anche l'impugnazione di preavviso di iscrizione ipotecaria va qualificata come "azione di accertamento negativo DE pretesa dell'esattore di iscrivere l'ipoteca", non soggetta ad alcun termine decadenziale(Cass. n.
10272 del 19 aprile 2021).
La notifica è una fase essenziale del procedimento amministrativo, infatti essa rappresenta la fase conclusiva di formazione degli atti impositivi e di regolare instaurazione del contraddittorio. Senza di essa, infatti, il contribuente non può essere in grado di conoscere la pretesa erariale nei propri riguardi e, quindi, di difendersi nel merito, contestando ovvero giustificando le proprie ragioni. Pertanto, ogni atto fiscale è legittimo solo se l'atto medesimo e prima ancora quelli pregressi e ad esso collegati ( atti presupposto ), gli siano stati validamente consegnati.
Nel caso in esame gli atti presupposti (avvisi di addebito) sono stati regolarmente notificati alla ricorrente.
Le Sezioni Unite DE Suprema Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n.
15979, hanno statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la
Pag. 9 di 14 notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, DE legge 21 gennaio 1994, n. 53, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud.
02/07/2025) 13/10/2025, n. 27349.
Nessuna incertezza poteva avere la ricorrente in ordine alla provenienza dell'atto, risultando come impositore l in relazione agli avvisi di CP_2
addebito, pertanto la ricorrente ben avrebbe potuto eventualmente proporre opposizione nei termini ex art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, così come nessuna incertezza poteva avere la ricorrente in ordine alla provenienza del preavviso di fermo e del preavviso di iscrizione ipotecaria, evidenziando che dal settembre 2022 gli indirizzi dell Controparte_1
risultano regolarmente pubblicati (v. doc. 10 CP_4
In relazione poi alla eccezione sulla notifica degli avvisi all'indirizzo pec si rileva che gli avvisi di addebito sono riferiti Email_1 CP_2
proprio all'attività artigianale DE ricorrente (contributi IVS artigiani), come risulta evidente dagli avvisi, e l'indirizzo pec DE resistente risulta dalla visura camerale DE ditta individuale (v. visura;
in ogni caso la CP_2
Suprema Corte ha precisato il principio di diritto in base al quale, stante la totale identificazione esistente tra la persona fisica dell'imprenditore e la ditta individuale, è sufficiente la notifica al primo (Corte di Cassazione,
Ordinanza del 3 dicembre 2019, depositata il 3 febbraio 2020, n. 2345).
Pertanto gli avvisi di addebito n. 40220180000859779000, notificato il
Pag. 10 di 14 20/06/2018; Avviso di addebito n. 40220180003271315000, notificato il
05/12/2018; Avviso di addebito n. 40220190000690342000, notificato il
14/06/2019; Avviso di addebito n. 40220190003304955000, notificato il
27/12/2019; Avviso di addebito n. 40220220001220686000, notificato il
21/07/2022; Avviso di addebito n. 40220220002080536000, notificato il
05/10/2022; Avviso di addebito n. 40220220003844607000, notificato il
13/01/2023; Avviso di addebito n. 40220230002282182000, notificato il
19/12/2023; Avviso di addebito n. 40220230002513167000, notificato il
19/12/2023 e Avviso di addebito 40220230002540057000 notificato il
19/12/2023, sono stati regolarmente notificati alla ricorrente.
Entrambe le eccezioni pertanto sono infondate.
Va, altresì, ricordato che una volta decorso il termine previsto dall'art. 24
D.Lgs. n. 46 del 1999, il debitore non può più contestare nel merito la pretesa dell'Ente, ma ha ancora rimedio dell'opposizione all'esecuzione di cui agli articoli 615 e 616 c.p.c., qualora intenda far valere - nei confronti del concessionario e dell'ente impositore - fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione DE cartella di pagamento (ad esempio, il pagamento del credito successivamente intervenuto, o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione DE cartella o dell'ultimo atto di esecuzione).
La Suprema Corte a Sezioni Unite, risolvendo di recente un contrasto giurisprudenziale, ha sancito che "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale DE irretrattabilità del credito contributivo senza
Pag. 11 di 14 determinare anche l'effetto DE cd conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10 , DE L. n.
335 del 1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. c.
(Cass. S.U. n. 23397/2016).
A ben vedere, divenuta intangibile la pretesa contributiva per la richiamata mancata opposizione DE cartella, quale atto presupposto dell'impugnato provvedimento, la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui tale pretesa è divenuta intangibile, ossia nei 40 giorni successivi alla notifica dei menzionati atti presupposti, e fino al momento DE notifica dell'impugnato preavviso di fermo e del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale, nonché verificare se alla data di notifica del preavviso di fermo e preavviso di iscrizione ipotecaria siano stati comunicati al contribuente eventuali atti interruttivi DE prescrizione.
Nel caso in esame risultano notificati alla ricorrente da CP_1
i seguenti atti interruttivi: in data 04/03/2020 Comunicazione
[...]
preventiva di iscrizione di ipoteca n.10276202000000126000 (v. doc 4
; in data 08/06/2022 Intimazione di pagamento n. CP_4
10220229002291409000 (v.doc 5ADER); in data 06/07/2023 Avvisi di
Intimazione di pagamento n.10220239005172364000 (v. doc. 6 ; in CP_4
data 07/05/2024 Preavviso di Fermo n. 10280202400010336000 (v. doc. n.
7 ; in data 25/1/2024 Intimazione di pagamento n. CP_4
10220249000860884000; in data 23/05/2024 Comunicazione preventiva di ipoteca 10276202400000710000 (v. doc. 8 . CP_4
Ed invero anche sommando 40 giorni alle date di notifica dei rispettivi avvisi di addebito, si arriva alla data del 30/7/2018 per l'avviso n. n.
Pag. 12 di 14 40220180000859779000; la data del 14/1/2019 per l'avviso n.
40220180003271315000;la data del 24/7/2019 per l' Avviso di addebito n.
40220190000690342000;la data del 5/2/2020 per l' Avviso di addebito n.
40220190003304955000;la data del 30/8/2022 per l'Avviso di addebito n.
40220220001220686000; la data del 14/11/2022 per l'Avviso di addebito n. 40220220002080536000; la data del 22/2/2023 per l' Avviso di addebito n. 40220220003844607000; la data del 28/1/2024 per gli avvisi di addebito n. 40220230002282182000, n. 40220230002513167000, e n
40220230002540057000, che è il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva.
Pertanto alla data di notifica del preavviso di fermo e del preavviso di iscrizione ipotecaria opposti, non era ancora maturato il termine di prescrizione quinquennale successiva alla notifica dei predetti avvisi.
L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata.
Il presente ricorso e quello con R.G. 345/25 pertanto devono essere rigettati.
Ogni ulteriore questione pur prospettata dalle parti in lite rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del D.M.
55/2014 e ss.mm, scaglione da 5201 a 26.000
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
- rigetta i ricorsi R.G. 344/24 e R.G. 345/24;
-Condanna la ricorrente a pagare in favore di ciascuna delle resistenti le spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00, oltre spese generali (15%)
Pag. 13 di 14 iva e CPA se dovute.
29/11/2025
Il Giudice
IA AN SC
Pag. 14 di 14