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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 538/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
FR AN, RE
GRIMALDI ILARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2764/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 Consorzio_2. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV DI PAG.TO n. 20251013800008007 CONTR BONIFICA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, la Ricorrente_1 SRL impugnava l'avviso di pagamento notificato a mezzo pec in data 27.3.25 con cui il Consorzio_1 di Bonifica Inferiore del Volturno richiedeva il pagamento della somma in essa contenuta per l'annualità
d'imposta 2024, in epigrafe indicato, chiedendone l'annullamento e deducendone i motivi.
Depositava contro deduzioni il Consorzio_2 del Volturno, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte, dopo la discussione, si ritirava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rappresenta principio noto, in tema di contributi consortili, che qualora l'ente impositore dimostri la comprensione dell'immobile nel "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell'ambito di un "piano di classifica", grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto: l'indirizzo, più volte affermato, muove dalla constatazione che il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell'art. 860 c.c., e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. per tutte Cass. n.
4671/2012; Cass. n. 13176/2014). Viceversa, in caso di mancata inclusione del cespite nel perimetro di contribuzione e/o di mancata valutazione dell'immobile nel "piano di classifica", grava sul consorzio l'onere di provare la qualità , in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il
"catasto consortile", avente mere finalità repertoriali.
Consegue che il consorzio, il cui atto sia stato impugnato, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera allegazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo ( cfr. Cass. n. 654-12; sez. un. n. 11722-10, 11271/44/15; 2341/44/16; 792/51/16).
Tuttavia il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica, contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita: la contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio,
e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (cfr. da ultimo Cass. 2241/2015).
Alla stregua dei tratteggiati principi, valutati in relazione alle emergenze delle produzioni documentali delle parti, va riconosciuta la infondatezza del ricorso. Le contestazioni di merito del ricorrente risultano prive di fondamento, alla luce di quanto emerge dagli atti circa la presunzione dell'esistenza del beneficio dato che il resistente appare dotato di Piano di Classifica, dalla corretta motivazione dell'atto impugnato;
non obbligatorietà della trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza ex art. 10 co.2 RD 21571933.
Trattasi di produzione documentale che fonda una presunzione di vantaggio per i fondi del contribuente e che giustifica l'imposizione tributaria, senza che ex adverso siano stati allegati e documentati elementi, di necessaria specificità e concretezza, in capo di fondare una diversa conclusione. ( CASS: 17650/16;
17559/16; 17558/16).
Analogamente priva di pregio risulta la eccezione formulata dal contribuente relativa ad un difetto di beneficio che deriva dai lavori di bonifica, dato che attualmente è riconosciuta una polivalenza funzionale della attività di bonifica volta all'irrigazione , alla sicurezza territoriale, alla sicurezza alimentare attraverso le ampie azioni di salvaguardia generalmente intese.
In tal senso, infatti, si è evoluto il sistema ordina mentale di cui alla legge 36/94, Dlvo 152/99; Dlvo 152/06, art. 27 DL 24872007 conv. con modificazioni nella L. 31/2008.
In ultima analisi, si osserva che l'atto oggetto di gravame attiene al contributo di bonifica e non di irrigazione corretta appare la procedura di calcolo dell'aliquota relativamente al piano di gestione 2020.
Le spese di lite si compensano , data la peculiarità della questione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
FR AN, RE
GRIMALDI ILARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2764/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 Consorzio_2. Del Volturno - 80004250611
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV DI PAG.TO n. 20251013800008007 CONTR BONIFICA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, la Ricorrente_1 SRL impugnava l'avviso di pagamento notificato a mezzo pec in data 27.3.25 con cui il Consorzio_1 di Bonifica Inferiore del Volturno richiedeva il pagamento della somma in essa contenuta per l'annualità
d'imposta 2024, in epigrafe indicato, chiedendone l'annullamento e deducendone i motivi.
Depositava contro deduzioni il Consorzio_2 del Volturno, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte, dopo la discussione, si ritirava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rappresenta principio noto, in tema di contributi consortili, che qualora l'ente impositore dimostri la comprensione dell'immobile nel "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell'ambito di un "piano di classifica", grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto: l'indirizzo, più volte affermato, muove dalla constatazione che il presupposto dell'obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi dell'art. 860 c.c., e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, dal vantaggio diretto e immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (cfr. per tutte Cass. n.
4671/2012; Cass. n. 13176/2014). Viceversa, in caso di mancata inclusione del cespite nel perimetro di contribuzione e/o di mancata valutazione dell'immobile nel "piano di classifica", grava sul consorzio l'onere di provare la qualità , in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il
"catasto consortile", avente mere finalità repertoriali.
Consegue che il consorzio, il cui atto sia stato impugnato, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera allegazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo ( cfr. Cass. n. 654-12; sez. un. n. 11722-10, 11271/44/15; 2341/44/16; 792/51/16).
Tuttavia il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica, contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita: la contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio,
e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (cfr. da ultimo Cass. 2241/2015).
Alla stregua dei tratteggiati principi, valutati in relazione alle emergenze delle produzioni documentali delle parti, va riconosciuta la infondatezza del ricorso. Le contestazioni di merito del ricorrente risultano prive di fondamento, alla luce di quanto emerge dagli atti circa la presunzione dell'esistenza del beneficio dato che il resistente appare dotato di Piano di Classifica, dalla corretta motivazione dell'atto impugnato;
non obbligatorietà della trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza ex art. 10 co.2 RD 21571933.
Trattasi di produzione documentale che fonda una presunzione di vantaggio per i fondi del contribuente e che giustifica l'imposizione tributaria, senza che ex adverso siano stati allegati e documentati elementi, di necessaria specificità e concretezza, in capo di fondare una diversa conclusione. ( CASS: 17650/16;
17559/16; 17558/16).
Analogamente priva di pregio risulta la eccezione formulata dal contribuente relativa ad un difetto di beneficio che deriva dai lavori di bonifica, dato che attualmente è riconosciuta una polivalenza funzionale della attività di bonifica volta all'irrigazione , alla sicurezza territoriale, alla sicurezza alimentare attraverso le ampie azioni di salvaguardia generalmente intese.
In tal senso, infatti, si è evoluto il sistema ordina mentale di cui alla legge 36/94, Dlvo 152/99; Dlvo 152/06, art. 27 DL 24872007 conv. con modificazioni nella L. 31/2008.
In ultima analisi, si osserva che l'atto oggetto di gravame attiene al contributo di bonifica e non di irrigazione corretta appare la procedura di calcolo dell'aliquota relativamente al piano di gestione 2020.
Le spese di lite si compensano , data la peculiarità della questione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.