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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
II Sezione civile
Verbale della causa n. 3582/2022 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 17 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Carla Carrozza e nell'interesse della rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Santo Spagnolo,
Il Giudice
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3582/2022 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Messina, via Centonze 36 presso C.F._1 lo studio dell'avv. Carla Carrozza, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
-parte attrice-
CONTRO
con sede in Trieste, Via Largo Ugo Irneri n. 1, in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo ( – – fax: +39 39 C.F._2 Email_1
1 , ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierfranco De Luca P.IVA_1
Manaò,
-parte convenuta -
avente ad oggetto: assicurazione contro danni.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 27 luglio 2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio l deducendo di essere proprietario di uno stabile in CP_1
Messina, Via Noviziato Casazza n. 422 e di avere contratto, a tutela di tale immobile, la polizza n. 254034372 Incendio All Risks per i rischi connessi ad eventi atmosferici e la polizza n. 254197588. Parte attrice ha evidenziato, in particolare, di avere CP_2 subito danni al proprio stabile in seguito a tre sinistri, il primo avvenuto nel maggio del
2020, il secondo avvenuto il 28/29 novembre 2020 e il terzo il 22/23 gennaio 2021, a causa dei quali aveva subito danni al fabbricato, agli infissi, al serbatoio e al tetto della depandance per un importo complessivo di euro 173.038,91. Tanto premesso, Parte_1
ha chiesto di accertare il nesso eziologico tra i sinistri occorsi nelle date del
[...]
28/29 novembre 2020 e del 22/23 gennaio 2021 e i danni subiti, coperti dalle polizze assicurative n. 254034372 e n. 254197588, nonché di condannare la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di euro 173.038,91 o alla maggiore o minore somma che sarà accertata all'esito della CTU.
Con comparsa di costituzione e risposta del 7 dicembre 2022 si è costituita in giudizio la deducendo, in relazione all'evento del 29 novembre 2020, la CP_1 non operatività della garanzia “fenomeno elettrico” e, in relazione all'evento del maggio
2021, la circostanza che il convenuto avesse accettato la quantificazione del danno in misura pari ad euro 1.800,00, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa. La convenuta ha dedotto inoltre: a) l'insussistenza del nesso eziologico, essendo i danni riconducibili ad una difettosa impermeabilizzazione delle terrazze;
b) il carattere non vincolante della consulenza tecnica di parte prodotta dall'attore; c) in subordine il rinvio alle clausole relative alla franchigia;
3) la contestazione dell'eccessiva quantificazione posta in essere da parte attrice. Tanto premesso, la Compagnia assicurativa ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso spiegate.
Con ordinanza del 2 febbraio 2023 il G.I. ha concesso i termini di cui all'art. 183 sesto comma, rinviando all'udienza del 9 aprile 2024. Con ordinanza emessa in pari data, nel sub-procedimento di cui al n. 3582-1/2022, il G.I. ha disposto procedersi ad accertamento tecnico preventivo nominando contestualmente il consulente tecnico d'ufficio.
Espletatala la consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione
2 orale ex art. 281 sexies c.p.c., disponendosi contestualmente la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Occorre premettere che in tema di responsabilità contrattuale, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533;
Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826).
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto: 1) la denuncia del 25 maggio 2020;
2) la denuncia del 27 gennaio 2021; 3) il verbale di mediazione relativo al sinistro del
2020 con esito negativo;
4) le fotografie dei danni;
5) le missive trasmesse alla
Compagnia assicurativa;
6) la perizia giurata;
7) la polizza n. 254034372 e la polizza n.254197588; 8) i preventivi di spesa.
La Compagnia assicurativa, di converso, ha prodotto: 1) l'atto di liquidazione del danno relativo al sinistro verificatosi nel 2021 e pari ad euro 1.800,00; 2) la documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
3) le condizioni generali della polizza
254034372.
L' attività di accertamento tecnico di preventivo ha riguardato l'immobile ubicato in una zona collinare del Comune di Messina, contrada Casazza, con accesso dalla via Noviziato Casazza n. 442.
Come emerso dalla consulenza, corredata da documentazione fotografica, il suddetto immobile è costituito da un corpo di fabbrica con quattro elevazioni fuori terra
(piano seminterrato, piano terra, piano primo e piano secondo) con copertura a tetto a due falde.
Quanto allo stato dei luoghi, con la premessa che il fabbricato presentava all'atto dell'accesso vari ammaloramenti sia all'esterno sia all'interno, sono stati rilevati i seguenti danni: a) il marciapiede ubicato sul lato nord si presenta distaccato dal prospetto principale per tutta la sua lunghezza, con distacchi compresi tra 1 e 2 cm;
b) il muro dell'aiuola ubicata sul prospetto est, all'inizio della rampa che consente di accedere al piano cantinato, presenta una vistosa lesione;
c) i prospetti nord e ovest si presentano ammalorati, nella parte che corrisponde al terrazzo al primo piano, con presenza di muffe e dilavamenti oltre alla presenza di una lesione che lungo tutto il perimetro del terrazzo al disotto delle soglie di marmo;
d) sui prospetti est e sud i frontalini del terrazzo si presentano anch'essi ammalorati con presenza di muffe e dilavamenti, oltre alla presenza di una lesione lungo tutto il perimetro del terrazzo al primo piano al di sotto delle soglie di marmo;
e) i frontalini e l'intradosso dell'aggetto
3 della copertura a tetto si presentano ammalorati;
f) nel terrazzo al piano primo le soglie perimetrali in marmo presentano distacchi dalla adiacente pavimentazione;
g) nel portico al piano terra la parete sul prospetto Ovest è interessata da danni causati da infiltrazioni e/o bagnamenti con interessamento anche dell'adiacente intradosso del solaio;
h) il terrazzo adiacente il portico al piano terra si presenta con la sola impermeabilizzazione essendo lo stesso lasciato ancora allo stato rustico;
i) nel piano cantinato la parete sul prospetto Ovest presenta danni da infiltrazioni, con interessamento anche dell'adiacente soffitto, e così pure la parte soffitto che resta in corrispondenza del soprastante piano terra come documentato dalle foto che seguono.
I danni lamentati da parte attrice nell'atto di citazione attengono segnatamente a: 1) fenomeni di distacco del marciapiede ubicato davanti al prospetto principale del fabbricato, dal prospetto di cui fa parte e sul prospetto in corrispondenza di un'aiuola da cui inizia la rampa che consente di accedere al piano cantinato;
2) ammaloramenti con distacco di intonaco sui prospetti, negli aggetti dei balconi e della copertura a falde, nei frontalini e all'intradosso degli stessi, distacco delle soglie dagli aggetti del balcone e dai bordi del terrazzo;
3) danni ai piani cantinato e terra consistenti in ammaloramento degli intonaci sia a parete che all'intradosso dei solai, tutti danni che sono stati positivamente riscontrati all'esito della consulenza tecnica d'ufficio.
Momento centrale dell'analisi sin qui condotta è quella che attiene alla sussistenza del nesso eziologico tra i danni lamentati e i violenti eventi atmosferici verificatisi nel maggio 2020, nel novembre 2020 e nel gennaio 2021, per analizzare poi la riconducibilità di detti danni all'ambito di operatività della polizza assicurativa sottoscritta.
Parte attrice, in particolare, ha denunciato i sinistri per i danni subiti rispettivamente dal fabbricato, dagli impianti e dalla propria autovettura in dipendenza di violenti eventi atmosferici verificatisi nel maggio 2020, nel novembre 2020 e nel gennaio 2021.
All'esito dal sopralluogo, il consulente ha rilevato – secondo valutazioni che devono ritenersi prive di censure in quanto logicamente dettagliate e circostanziate – che il distacco del marciapiede dal prospetto principale e la lesione del muro dell'aiuola sono riconducibili al cedimento del terreno, dovuto ai violenti eventi atmosferici.
Quanto agli ammaloramenti dei prospetti e dei frontalini del terrazzo al piano primo il consulente ha accertato che la causa è da attribuirsi al dilavamento delle acque meteoriche e che, in particolare, a causa dei violenti eventi atmosferici, le acque meteoriche sono fuoriuscite sia dalla suddetta lesione - formatasi a seguito dal distacco del massetto di posa della soglia dal getto del solaio - sia attraverso le stesse soglie che si presentavano distaccate dalla pavimentazione in più punti.
Anche con riguardo agli ammaloramenti dei frontalini del tetto e del suo intradosso, la causa è riconducibile ai violenti eventi atmosferici, così come i danni al
4 piano cantinato e al piano terra sono da attribuire ad infiltrazioni e/o bagnamenti delle acque meteoriche, presumibilmente dai prospetti (non chiusi su due lati) e/o dai soprastanti terrazzi.
E' stato, dunque, accertato sul piano fenomenico la sussistenza del nesso eziologico tra i danni e i violenti eventi atmosferici verificatisi nel 2020 e nel 2021.
Occorre, adesso, esaminare l'ambito di operatività della polizza assicurativa, al fine di accertare se la tipologia di danni lamentati siano o meno riconducibili nel perimetro di tutela delle polizze sottoscritte e poste a fondamento delle domande di parte attrice.
La polizza Allianz Casa Tua n. 254034372, stipulata da Parte_1
e prodotta agli atti di causa, prevede la garanzia “Incendio e All Risks ” con un massimale di €. 2.000.000,00 e con l'estensione della garanzia ai “Fenomeni atmosferici” e a
“ ”. CP_3
L'art.
3.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, prodotte agli atti di causa, esclude dalla copertura assicurativa i danni causati da “inondazioni […] cedimenti, smottamento o franamento del terreno (lett. b5), fenomeni atmosferici (lett. c5), umidità, condensa, trasudamento e infiltrazione (lett. c15), “bagnatura e/o allagamenti
(lett. d4), assestamenti, fessurazione, restringimenti o dilatazioni (lett. d 6).
Tuttavia, l'art.
3.6 delle condizioni di polizza sopra richiamate prevede, a parziale deroga dell'art.
3.5 lettere c5) e d4), l'indennizzo dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da: fenomeni atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia e neve;
bagnatura che si verificasse all'interno del fabbricato purchè direttamente causata dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni anzidetti. L'art.
3.6 prevede, inoltre, che fermo restando le esclusioni dell'art. 3.5, tranne quanto indicato alle lettere c5) e d4) del suddetto articolo che si intende parzialmente derogato, sono inoltre esclusi i danni causati da “umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione”.
Conseguentemente, e condividendo in questa sede le valutazioni operate in sede di c.t.u., i danni che si ritengono risarcibili per effetto della polizza sottoscritta sono quelli dovuti direttamente ai violenti eventi atmosferici che hanno interessato gli ammaloramenti dei frontalini del tetto e del suo intradosso.
Di converso non possono ritenersi riconducibili al perimetro della polizza assicurativa i danni al marciapiede e all'aiuola “causati da cedimento” del terreno (esclusione lettera b5) dell'art.
3.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione); i danni interni al primo piano e al piano cantinato “causati da infiltrazioni e/o bagnature” (esclusione lettera c15) dell'art.
3.5 e art.
3.6 delle Condizioni Generali di
5 Assicurazione); 3) i danni ai prospetti e ai frontalini del terrazzo al primo piano causati da una non perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere.
Quanto alle deduzioni avanzate da parte attrice deve evidenziarsi che il consulente tecnico d'ufficio - a fronte delle osservazioni avanzate dal consulente tecnico di parte secondo cui la lesione che corre lungo tutto il perimetro del terrazzo al piano primo, al di sotto delle soglie di marmo, costituirebbe una vera e propria “breccia” determinata dagli eventi riconducibili ai lamentati eventi atmosferici eccezionali - ha confermato che la lesione presente sui frontalini del terrazzo al primo, che si estende in maniera uniforme per tutto il perimetro dello stesso, non può assimilarsi ad una breccia provocata dai lamentati eventi atmosferici eccezionali, e non può pertanto ricondursi all'ambito di operatività della polizza.
Quanto, invece, alle osservazioni avanzate dal consulente tecnico di parte della convenuta, il consulente tecnico d'ufficio ha condivisibilmente disatteso i suddetti rilievi, evidenziando che effettivamente gli ammaloramenti sono eziologicamente riconducibili agli eventi atmosferici e non anche alle infiltrazioni, circostanza quest'ultima che rende priva di rilievo anche l'ulteriore osservazione avanzata dal consulente tecnico di parte in merito al carente stato del fabbricato, posto i danni accertati sono stati ricondotti agli eventi atmosferici occorsi e non anche allo stato del fabbricato.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, appare corretto e congruo il computo operato dal consulente tecnico d'ufficio che, sulla base del prezziario regionale per i lavori pubblici del 2022 secondo semestre, e applicando le opportune e congruenti maggiorazioni previste dal predetto prezziario per i lavori di piccole entità, ha quantificato, al netto della franchigia di euro 200,00, l'importo dei lavori in euro
18.357,92 oltre iva.
Ne consegue, alla luce di quanto esposto, che la va Controparte_4 condannata al pagamento della somma di € 18.357,92 oltre iva in favore di Parte_1
.
[...]
Trattandosi di debito di valore, la predetta somma andrà progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla verificazione del danno
(28.11.2020) fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale sulla somma così determinata decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo.
Stante la soccombenza della convenuta, quest'ultima va altresì condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice si liquidano, tenuto conto del valore della causa (euro 18.357,92), dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta, come da dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55 del
2014 per ciascuna fase processuale, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
6 Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, stante l'integrale soccombenza della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di promossa da Parte_1 nei confronti della così provvede: Controparte_4
1. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna la al pagamento della Controparte_4 somma di euro 18.357,92 oltre iva in favore di , progressivamente Parte_1 rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla verificazione del danno
(28.11.2020) fino alla pubblicazione della presente sentenza, a far data dalla quale sulla somma così determinata decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo.
2. Condanna la alle spese processuali che si liquidano Controparte_4 in € 379,50 per spese vive ed euro 5.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. Pone le spese ed onorari di c.t.u. a carico di parte convenuta, e ne ordina la rifusione in favore delle altre parti, ove da questi anticipate.
Così deciso in Messina il 17 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio dott. Umberto Santoro.
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