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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 201/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA PRIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dott. NI De ON, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 20.11.2025; visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 19.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 201/2025 R.G.,
TRA
Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 [...] appresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Carosi Parte_9 ricorrente e
contumace Controparte_1
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis. RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti dichiarano di essere discendenti di , nato a [...] Persona_1 il 19.1.1889 e poi emigrato in Brasile. Sostengono all'avo la cittadinanza italiana, non essendosi questi mai naturalizzato. Con note del 19.11.2025 parte ricorrente chiede rinvio dell'udienza e remissione in termini per la notifica alla controparte che non risulta essere stata effettuata non essendo stato ciò né allegato né adeguatamente provato unitamente all'istanza. Deve pertanto ritenersi che si è di fronte ad una notifica inesistente e non ad una notifica nulla. Al riguardo, si ricorda che con pronuncia resa a Sezioni Unite per porre fine ad una serie di contrasti sull'argomento, superando il diverso orientamento che si era registrato nel rito lavoro e riconducendo ad unità il sistema, è stato affermato che anche nel rito del lavoro in presenza di una notifica inesistente non è possibile ricorrere al procedimento sanante di cui all'art. 291 c.p.c. (Cass. SS.UU. 20604/2008). In sintesi nella pronuncia si riteneva che l'evoluzione del quadro giurisprudenziale, di cui si è dato seppure succintamente atto, nonché la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale precedente tenuto conto che la novella dell'art. 111 Cost. comma 2 rende doverosa una maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche e considerato che né la lettera dell'art. 291 c.p.c. né quella dell'art. 421 c.p.c. possono avallare la diversa interpretazione, data l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l'inesistente (giuridico o di fatto). Tale interpretazione è peraltro in linea con i principi chiovendiani di oralità, immediatezza e concentrazione che hanno ispirato il legislatore del 1973 nell'introdurre il rito lavoro, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario. Infine, la Suprema Corte precisa che non è argomento spendibile la natura ordinatoria del termine assegnato per la notifica dal giudice al momento della fissazione dell'udienza. Anche se in dottrina si è sostenuto che la scadenza del termine ordinatorio non possa mai di per sè determinare alcuna decadenza, finendosi però in tal modo per giungere alla conclusione che si sia in presenza di un termine sostanzialmente "innocuo", la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.). Una volta, pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga - come è avvenuto nella fattispecie in esame - si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio. Alcune pronunce di legittimità (Cass. 1483/2015, 7350/2019, 2621/2017, 23369/2020) hanno rimeditato tali principi contemperando la ragionevole durata del processo con il principio, di valenza anch'essa costituzionale e comunitaria, ispirato all'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, principi entrambi concettualmente riconducibili all'ambito del giusto processo. Si ritiene sul punto che sebbene in ossequio al diritto ad un giusto processo in diverse ipotesi (si citano per tutte la pronuncia SSUU 5700/14, peraltro emessa nell'ambito di un procedimento particolare, quale quello di risarcimento del danno per durata irragionevole del processo), la Suprema Corte di Cassazione abbia ritenuto che anche in caso di inesistenza debba essere rinnovato il termine per la notifica ex art. 291 c.p.c., va rilevato che molte delle ipotesi indagate dalla giurisprudenza di legittimità attengono a casi in cui il procuratore non aveva avuto notizia dalla cancelleria dell'emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza e dunque della decorrenza del termine assegnato (sul punto si ricorda che Cass. 23369/2020 afferma che “qualora il procuratore della parte non ne abbia avuto conoscenza (del decreto di fissazione dell'udienza) e, in ragione di ciò, non abbia provveduto alla notificazione, l'inosservanza dell'onere sullo stesso incombente non può essere sanzionato con una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità del ricorso”, trattandosi dunque di un'ipotesi di incolpevole mancato rispetto del termine che legittima la rimessione in termini). Al contrario, nel caso di specie il decreto di fissazione dell'udienza risulta tempestivamente comunicato dalla cancelleria al procuratore del ricorrente due giorni dopo l'emissione del decreto, né la parte ha addotto alcuna ragione che integri gli estremi per una remissione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. e 184 bis c.p.c. Da ultimo, si evidenzia che la distinzione tra notifica inesistente e notifica nulla è stata ribadita anche da recenti pronunce della Suprema Corte che hanno ammesso il rinnovo della notifica, qualificando la stessa come nulla e non come inesistente (Cass. 16647/2025, 7041/2025, 26544/2024, 15976/2924, 605/2022). Va, inoltre, rilevato che nel caso di specie con il decreto di fissazione dell'udienza si onerava il ricorrente di notificare il ricorso alla controparte assegnando un preciso termine. Trattasi di termine giudiziale non perentorio ma ordinatorio il cui mancato rispetto ha peraltro i medesimi effetti di un termine perentorio in assenza di richiesta di proroga prima della scadenza e in mancanza dei presupposti per un'eventuale rimessione in termini, come sopra chiarito riportando il testo della pronuncia a Sezioni Unite del 2008. Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso vada dichiarato improcedibile. Nulla deve disporsi sulle spese di lite vista la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara improcedibile il ricorso;
- Nulla per le spese. Così deciso, in Ancona, il 27.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa NI De ON
(atto sottoscritto digitalmente)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA PRIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice dott. NI De ON, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 20.11.2025; visti gli artt. 281 decies e ss. c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 19.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 201/2025 R.G.,
TRA
Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 [...] appresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Carosi Parte_9 ricorrente e
contumace Controparte_1
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
OGGETTO: acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis. RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti dichiarano di essere discendenti di , nato a [...] Persona_1 il 19.1.1889 e poi emigrato in Brasile. Sostengono all'avo la cittadinanza italiana, non essendosi questi mai naturalizzato. Con note del 19.11.2025 parte ricorrente chiede rinvio dell'udienza e remissione in termini per la notifica alla controparte che non risulta essere stata effettuata non essendo stato ciò né allegato né adeguatamente provato unitamente all'istanza. Deve pertanto ritenersi che si è di fronte ad una notifica inesistente e non ad una notifica nulla. Al riguardo, si ricorda che con pronuncia resa a Sezioni Unite per porre fine ad una serie di contrasti sull'argomento, superando il diverso orientamento che si era registrato nel rito lavoro e riconducendo ad unità il sistema, è stato affermato che anche nel rito del lavoro in presenza di una notifica inesistente non è possibile ricorrere al procedimento sanante di cui all'art. 291 c.p.c. (Cass. SS.UU. 20604/2008). In sintesi nella pronuncia si riteneva che l'evoluzione del quadro giurisprudenziale, di cui si è dato seppure succintamente atto, nonché la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale precedente tenuto conto che la novella dell'art. 111 Cost. comma 2 rende doverosa una maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche e considerato che né la lettera dell'art. 291 c.p.c. né quella dell'art. 421 c.p.c. possono avallare la diversa interpretazione, data l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l'inesistente (giuridico o di fatto). Tale interpretazione è peraltro in linea con i principi chiovendiani di oralità, immediatezza e concentrazione che hanno ispirato il legislatore del 1973 nell'introdurre il rito lavoro, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario. Infine, la Suprema Corte precisa che non è argomento spendibile la natura ordinatoria del termine assegnato per la notifica dal giudice al momento della fissazione dell'udienza. Anche se in dottrina si è sostenuto che la scadenza del termine ordinatorio non possa mai di per sè determinare alcuna decadenza, finendosi però in tal modo per giungere alla conclusione che si sia in presenza di un termine sostanzialmente "innocuo", la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a condividere l'assunto che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.). Una volta, pertanto, scaduto il termine ordinatorio senza che si sia avuta una proroga - come è avvenuto nella fattispecie in esame - si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio. Alcune pronunce di legittimità (Cass. 1483/2015, 7350/2019, 2621/2017, 23369/2020) hanno rimeditato tali principi contemperando la ragionevole durata del processo con il principio, di valenza anch'essa costituzionale e comunitaria, ispirato all'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, principi entrambi concettualmente riconducibili all'ambito del giusto processo. Si ritiene sul punto che sebbene in ossequio al diritto ad un giusto processo in diverse ipotesi (si citano per tutte la pronuncia SSUU 5700/14, peraltro emessa nell'ambito di un procedimento particolare, quale quello di risarcimento del danno per durata irragionevole del processo), la Suprema Corte di Cassazione abbia ritenuto che anche in caso di inesistenza debba essere rinnovato il termine per la notifica ex art. 291 c.p.c., va rilevato che molte delle ipotesi indagate dalla giurisprudenza di legittimità attengono a casi in cui il procuratore non aveva avuto notizia dalla cancelleria dell'emissione del provvedimento di fissazione dell'udienza e dunque della decorrenza del termine assegnato (sul punto si ricorda che Cass. 23369/2020 afferma che “qualora il procuratore della parte non ne abbia avuto conoscenza (del decreto di fissazione dell'udienza) e, in ragione di ciò, non abbia provveduto alla notificazione, l'inosservanza dell'onere sullo stesso incombente non può essere sanzionato con una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità del ricorso”, trattandosi dunque di un'ipotesi di incolpevole mancato rispetto del termine che legittima la rimessione in termini). Al contrario, nel caso di specie il decreto di fissazione dell'udienza risulta tempestivamente comunicato dalla cancelleria al procuratore del ricorrente due giorni dopo l'emissione del decreto, né la parte ha addotto alcuna ragione che integri gli estremi per una remissione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. e 184 bis c.p.c. Da ultimo, si evidenzia che la distinzione tra notifica inesistente e notifica nulla è stata ribadita anche da recenti pronunce della Suprema Corte che hanno ammesso il rinnovo della notifica, qualificando la stessa come nulla e non come inesistente (Cass. 16647/2025, 7041/2025, 26544/2024, 15976/2924, 605/2022). Va, inoltre, rilevato che nel caso di specie con il decreto di fissazione dell'udienza si onerava il ricorrente di notificare il ricorso alla controparte assegnando un preciso termine. Trattasi di termine giudiziale non perentorio ma ordinatorio il cui mancato rispetto ha peraltro i medesimi effetti di un termine perentorio in assenza di richiesta di proroga prima della scadenza e in mancanza dei presupposti per un'eventuale rimessione in termini, come sopra chiarito riportando il testo della pronuncia a Sezioni Unite del 2008. Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso vada dichiarato improcedibile. Nulla deve disporsi sulle spese di lite vista la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- Dichiara improcedibile il ricorso;
- Nulla per le spese. Così deciso, in Ancona, il 27.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa NI De ON
(atto sottoscritto digitalmente)