Trib. Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 1968
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Sentenza 27 novembre 2025

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Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una parte ricorrente, rappresentata e difesa da un avvocato, avverso una Controparte resistente, rimasta contumace, con l'intervento del Pubblico Ministero. L'oggetto della controversia verteva sull'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis, con i ricorrenti che asserivano di essere discendenti di un soggetto nato nel 1889, emigrato in Brasile, il quale non si sarebbe mai naturalizzato, mantenendo così la cittadinanza italiana. La parte ricorrente, con note depositate in data 19.11.2025, aveva richiesto un rinvio dell'udienza e una remissione in termini per procedere alla notifica alla controparte, sostenendo che tale adempimento non fosse stato effettuato né allegato né adeguatamente provato unitamente all'istanza.

Il Tribunale, dopo aver richiamato il contenuto degli atti di causa e le deduzioni delle parti, ha dichiarato improcedibile il ricorso. La decisione si fonda sull'inesistenza della notifica alla controparte, equiparata a una notifica giuridicamente o di fatto inesistente, per la quale non è ammissibile il procedimento sanante di cui all'art. 291 c.p.c., come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia n. 20604/2008. Il Giudice ha sottolineato che, sebbene la giurisprudenza più recente abbia talvolta ammesso il rinnovo della notifica in casi di inesistenza, ciò è avvenuto in ipotesi specifiche, quali l'incolpevole mancato rispetto del termine per cause non imputabili al procuratore, circostanze non riscontrate nel caso di specie. Il decreto di fissazione dell'udienza era stato regolarmente comunicato al procuratore del ricorrente, e non erano state addotte ragioni idonee a giustificare una remissione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. e 184 bis c.p.c. Il Tribunale ha altresì evidenziato che il termine assegnato per la notifica, sebbene giudiziale e non perentorio, qualora non rispettato in assenza di proroga o di presupposti per la remissione in termini, produce effetti analoghi a quelli di un termine perentorio. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, e nulla è stato disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della convenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 1968
    Giurisdizione : Trib. Ancona
    Numero : 1968
    Data del deposito : 27 novembre 2025

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