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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/11/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1983/2023 R.G. avente ad oggetto “Appello avverso sentenza n. 198/2023 del Giudice di Pace di S. Angelo del Lombardi” e vertente
TRA
P.IVA n. , in persona del Procuratore Parte_1 P.IVA_1
Speciale e Direttore Centrale Legale pro-tempore avv. Amedeo Gagliardi, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe NAPOLITANO;
appellante
E
, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano CP_1 C.F._1
Di Trolio appellata
E
P.IVA , C.F. , in persona del suo l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Vanacore;
appellata - appellante incidentale
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.5.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 198/2023 emessa dal Giudice di Pace di S. Angelo del Lombardi in data 17.4.2023, con cui, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta da CP_1
e sono state condannate, in solido, al pagamento Parte_1 Controparte_2 di euro 900,00, oltre accessori, per i danni subiti dall'autovettura di proprietà dell'originaria parte attrice, in data 20.11.2018 a causa del violento impatto con un cane che percorreva la A/2 Sicignano/Potenza. A sostegno dell'appello, reiterava l'eccezione di difetto di Parte_1 legittimazione passiva già sollevata in prime cure, assumendo che il tratto autostradale in cui si sarebbe verificato il sinistro (Raccordo Autostradale 5 Sicignano-Potenza dell'A2) non è gestito dalla soc. bensì da come dimostrato mediante la nota del Ministero Parte_1 CP_2 dell'Interno – Compartimento della Polizia Stradale Campania – Basilicata del 4.6.2019, nonché comunque provato ed in alcun modo contestato in primo grado.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata il 25.10.2023 si costituiva in giudizio la quale resisteva all'avverso gravame eccependone l'improponibilità per CP_1 essere stata la causa di primo grado decisa in via equitativa a norma dell'art. 339 c.p.c. Nel merito, rilevava che il contratto di servizio era stato concluso tra e Parte_1
costituendo fatto interno, non rilevante, che avesse trasferito la CP_1 Parte_1 gestione ad altra società.
Con comparsa depositata in data 22.10.2023 si costituiva, altresì, in giudizio CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello e insistendo, in via pregiudiziale, sulla nullità, inammissibilità ed infondatezza dell'atto di appello per violazione dei requisiti di forma-sostanza ex art. 342 c.p.c. nonché sull'infondatezza della pretesa risarcitoria in ragione della carenza probatoria sui fatti costitutivi della domanda. Spiegava inoltre appello incidentale condizionato avverso la parte di sentenza che aveva omesso di pronunciare, ritenendola assorbita, sulla questione della evocabilità in giudizio dell' e del - chiamata CP_3 Controparte_4 denegata in primo grado - richiedendo a tal fine la rimessione della causa al primo Giudice ex art. 354 comma 1 e 2 c.p.c., per estendere ad essi il contraddittorio, così reiterando l'eccezione di carenza di legittimazione formulata in prime cure.
Acquisito il fascicolo di primo gardo, all'esito dell'udienza del 13.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione.
***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dall'appellata in relazione alla presunta violazione dell'art. 342 c.p.c. Occorre CP_2 rammentare che, in ossequio all'interpretazione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, “L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. ord. 10916/2017). Si è sottolineato, in particolare, che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Unite, 27199/2017; in termini Cass. 13535/2018).
Inoltre, gli ermellini in una recente sentenza, in tema di ammissibilità dell'appello, hanno chiarito che “In tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione” (Sentenza 16 febbraio 2022, n. 5114).
Nel caso di specie, l'atto principale soddisfa i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. in quanto contiene l'indicazione chiara delle censure, in fatto e in diritto, formulate nei confronti della sentenza.
Va parimenti respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale formulata dall'appellata in relazione alla violazione del combinato disposto degli artt. CP_1
339 e 113 c.p.c.
Deve invero richiamato il principio di diritto per cui quando la controversia verte – come nella specie - su rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile (art. 113, comma 2, c.p.c.), essa non è soggetta al giudizio di equità, ma a quello di diritto, come tale sottratta all'applicazione dell'art 339, commi 2 e 3, cpc.
Quanto all'appello incidentale condizionato spiegato da lo stesso deve parimenti CP_2 ritenersi ammissibile tenuto conto dello specifico interesse all'impugnazione sorto dall'impugnazione di ed, in particolare, della circostanza per cui l'accoglimento del Parte_1 gravame di comporterebbe per il venir meno del coobbligato solidale con cui Parte_1 CP_2 ripartire l'esito negativo della soccombenza.
Ciò posto, in punto di ammissibilità, ritiene il Tribunale che i motivi di appello con cui sia
(con l'appello principale) sia (con l'appello incidentale Parte_1 CP_2 condizionato) hanno reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva già formulata in prime cure, per le identità delle questioni sottese- possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi fondati.
L'originaria parte attrice, ha agito in giudizio deducendo che, in data CP_1
20.10.2018, mentre viaggiava a bordo della propria autovettura, aveva “trovato un cane sulla carreggiata di pertinenza” del tratto autostradale che stava percorrendo e che ciò aveva causato
“un incidente avendo preso in pieno l'animale nella parte anteriore” (cfr. atto di citazione ).
L'originaria parte attrice ha evocato la responsabilità ex art. 2051 c.c. di Parte_1 quale custode e gestore del tratto autostradale in questione.
Orbene, non v'è dubbio che la fattispecie rientri sotto l'ambito di operatività dell'art. 2043 cod. civ. e non dell'art. 2051 c.c. o dell'art. 2052 (cfr., in un caso analogo, Cass. 14.2.2000, n. 1638, nonché, più recentemente Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9671) e che la stessa giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che "la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, atteso che l'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e quindi della custodia degli animali vaganti o randagi costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche quanto ai profili civilistici conseguenti all'inosservanza di detti obblighi di cattura e custodia" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20/06/2017, n. 15167; e, in senso conforme, Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, n. 12495).
La Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez 3 - sentenza n. 16788 del 23 giugno 2025) ha recentemente ribadito che:
a) la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi (Cass. 15244/24; Cass. 3737/23; Cass. 32884/21).
b) la responsabilità della pubblica amministrazione è disciplinata dall'art. 2043 c.c. (ex multis, Cass. 5339/24; Cass. n. 17060 del 2018 e 9671 del 2020, Cass. n. 19404 del 2019 e Cass. n. 32884 del 2021).
In casi analoghi a quello per cui è causa, non rileva, dunque, ai fini della individuazione del soggetto legittimato passivo, l'ente che ha la gestione del tratto autostradale ma l'ente che ha il compito, per legge, di prevenire il fenomeno del randagismo.
In proposito, la res controversa trova la propria fonte di regolamentazione primaria nella L. 14 agosto 1991, n. 281, recante legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, che: a) agli artt. 2 comma 2, 3 comma 2 e 4 commi 1-2, delinea con estrema chiarezza la competenza dei Comuni nella costruzione, sistemazione, gestione dei canili comunali e dei rifugi per cani;
b) all'art. 2, commi 1-3-6-8-10, statuisce l'incombere sui servizi sanitari della U. (A. o A. dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992) -in modo assai più ampio e dettagliato rispetto a quanto già previsto alla lettera p) dell'art. 14, L. n. 8 del 3 3 del 1978- dei compiti di profilassi e polizia veterinaria (cfr. anche Cass., 7.3.2001, n. 3281).
In applicazione, peraltro, della delega contenuta all'art. 3 della menzionata L. n. 2 del 8 1, la Regione Campania ha dapprima adottato la L.R. 2 novembre 1993, n. 36, recante tutela degli animali d'affezione e istituzione dell'anagrafe canina e poi, la L.R. 24 novembre 2001, n. 16 (applicabile ratione temporis alla res controversa) la quale, conformemente ai principi ispiratori della materia, ha devoluto (cfr. artt. 1, comma 4, 4 e 7) ai servizi veterinari delle tra CP_3
l'altro, le funzioni di controllo del randagismo ed ai Comuni il compito di realizzare (ovvero avvalersi di) canili per il ricovero dei cani randagi .
Alle è, in particolare, demandato di istituire l'anagrafe canina e di Controparte_5 procedere all'istituzione del servizio di accalappiamento dei cani, come risulta dalla piana lettura dell'art. 5, comma 1, della legge Regione Campania n. 16 del 24/11/2001, secondo il quale:
«1. Servizi veterinari delle AA.SS.LL.:
a) predispongono ed effettuano interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, diffusive e delle zoonosi nei canili;
b) promuovono ed attuano interventi miranti al controllo demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e del detentore...».
Cont In altri termini, la L. n. 16 del 2001 della Regione Campania pone a carico dell' il compito del recupero dei randagi, che, una volta presi, devono essere ricoverati, per i prescritti accertamenti, presso il canile sanitario alla cui costruzione e mantenimento è tenuto l'ente comunale.
Individuato dunque il soggetto legittimato passivo in materia di prevenzione del randagismo Cont nella in quanto l'attribuzione alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania di procedere all'attivazione del servizio di accalappiamento dei cani implica che esse siano tenute a rispondere delle conseguenze della mancata attivazione di detto servizio o del suo inadeguato apprestamento e funzionamento. (cfr. Cass. 3737/2023, che, con riferimento alla regione Cont Campania, ha ritenuto l'obbligo gravante sulla in base alla legge del 2001; in termini anche Cass. 32884/2021), entrambe le società evocate in giudizio vanno ritenute carenti di legittimazione passiva, a nulla rilevando il profilo inerente la gestione e manutenzione del tratto autostradale.
In accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale condizionato, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria avanzata in prime cure da va CP_1 rigettata per carenza di legittimazione passiva sia della soc. sia della soc. Parte_1 Parte_1
CP_2
Tenuto conto delle incertezze interpretative conseguenti all'evoluzione giurisprudenziale in materia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio d'appello n. 1983/2023 R.G., ogni diversa e contraria domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello promosso da nonché l'appello incidentale Parte_1 promosso da e, per l'effetto, in totale riforma della impugnata sentenza, rigetta la CP_2 domanda risarcitoria avanzata in prime cure da;
CP_1
b) compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Avellino, il 19.11.2025
Il Giudice dr.ssa Valentina Pierri