Decreto presidenziale 15 giugno 2022
Ordinanza collegiale 20 giugno 2022
Ordinanza cautelare 18 luglio 2022
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00885/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Federico Pesavento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, piazza San Marco 63;
per l'annullamento
del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Vicenza, datato28.02.22 , notificato il 1.3.22, con il quale veniva fatto divieto ex art. 6 della l. 401/89 e successive modifiche di accedere agli stadi ove si disputano gli incontri nazionale ed internazionali di calcio della nazionale italiana nonché le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, relative ai campionati nazionali professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici, amatoriali, tornei internazionali, della nazionale italiana ovvero a tutti gli incontri di calcio nazionali ed internazionali. Per la durata di anni 5, dalla data di notifica del provvedimento, nonché tutti gli atti conseguenti, presupposti e collegati allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento di DASPO del 28 febbraio 2022 il Questore della Provincia di Vicenza ha vietato al ricorrente di accedere per cinque anni agli stadi ove si disputano gli incontri nazionali ed internazionali di calcio della nazionale italiana nonché le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, relative ai campionati nazionali di serie A, B, C, CND, Eccellenza, Coppa Italia e tornei internazionali.
Secondo quanto esposto nel provvedimento, il ricorrente, in occasione dell’incontro di calcio L.R. Vicenza – Spal, disputatosi presso lo stadio R. Menti di Vicenza il 19 febbraio 2022, veniva individuato tra i tifosi locali che reagivano violentemente al passaggio dei tifosi ospiti all’altezza del c.d. “Ponte di Ferro”. In particolare, i “ tifosi locali […] iniziavano a correre verso la forza schierata nell’intento di forzarne il blocco, giungendo dapprima con spintoni e poi con calci e pugni a colpire personale in divisa e in abiti civili, con la conseguenza che nel corso della colluttazione rimaneva contuso anche un appartenente alla Polizia di Stato ”. Lo scontro veniva impedito dalla pronta reazione delle Forze dell’Ordine.
Il ricorrente, già destinatario di un analogo provvedimento nel 2019, veniva identificato al di fuori dell’impianto sportivo.
Sulla base di tali presupposti e tenuto conto della precedente misura, il Questore vietava al ricorrente l’accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive calcistiche per cinque anni.
2. L’impugnazione è affidata a due motivi:
- (1) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, NONCHÉ INSUFFICIENZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE ANCHE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN RELAZIONE all’indicazione della condotta posta in essere dallo stesso ricorrente : la motivazione del provvedimento si dimostrerebbe insufficiente, illogica, e non adeguatamente sorretta dall’istruttoria. Il ricorrente conferma di essersi trovato sul luogo dei fatti, sostenendo tuttavia di essere rimasto estraneo ai comportamenti violenti perpetrati ai danni dei tifosi della Spal. Lamenta che “ la mera presenza inattiva non può essere erta a criterio determinante per l’emissione del daspo, [e che] il quadro indiziario non riesce ad evidenziare condotte, atteggiamenti, comportamenti non solo inequivoci ma nemmeno equivoci ”;
- (2) VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA D’URGENZA ADOTTATA PER L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO ; lamenta il ricorrente la lesione delle proprie garanzie difensive, per non aver l’Amministrazione provveduto ad inoltrargli la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990.
3. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha resistito nel merito dei motivi di ricorso e prodotto la documentazione acquisita nel corso del procedimento, comprensiva dell’annotazione di polizia giudiziaria.
Chiamata infine all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. I motivi di ricorso non meritano accoglimento.
5.1 Riguardo al primo profilo di censura, il ricorrente risulta individuato tra gli appartenenti al gruppo di tifosi della squadra vicentina che, il 19 febbraio 2022, poco prima dell’incontro calcistico, hanno affrontato al c.d. “ ponte di ferro ” gli ultras della squadra ferrarese (cfr. fotogrammi nn. 26 e 27 estratti dalla riproduzione video realizzata dalle Forze dell’Ordine).
Alla luce dell’avvenuta identificazione, il DASPO emesso nei confronti del ricorrente risulta congruamente motivato in relazione ai comportamenti sopra descritti (e confermati nei loro tratti salienti dalle deduzioni dell’interessato), i quali, come può desumersi dal tenore testuale del provvedimento impugnato, sono stati ritenuti per loro stessi idonei a porre in pericolo il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
I comportamenti, riassunti nel provvedimento e compendiati nell’annotazione di polizia giudiziaria, ben possono manifestare, infatti, intrinseci profili di turbativa, dovendosi qualificare come pericolosa per l’ordine pubblico non soltanto l’aggressione fisica nei confronti di cose o persone, ma, avendo particolare riguardo all’ambito della manifestazione sportiva, anche l’adozione di condotte, specie in adesione a dinamiche di gruppo, volte a precostituire il contesto in cui esercitare violenza o scatenare comportamenti violenti, sia mediante provocazioni dirette o indirette, sia attraverso reazioni incontrollate innanzi alle altrui provocazioni.
Alla luce di tale rilievo, si deve pertanto concludere che le condotte ascritte al ricorrente, sfavorevolmente connotate dal tentativo di forzare il cordone di sicurezza prontamente eretto dalle Forze dell’Ordine, si dimostrano in insanabile contrasto con l’esigenza, perseguita dalla normativa di settore, di garantire l’ordine e la sicurezza in occasione della manifestazione sportiva al fine di assicurarne il libero svolgimento e la contestuale protezione di tutti i soggetti presenti.
Congrua appare, inoltre, l’estensione temporale del divieto (cinque anni), in considerazione della recente irrogazione di analogo provvedimento e della gravità dell'episodio, non esorbitando da quel canone di ragionevolezza operativa e logica proporzionalità entro cui può esercitarsi il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni amministrative (da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Stralcio, 14 febbraio 2024, n. 2996).
5.2 Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Da un lato, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che il DASPO – a prescindere dal tempo intercorso dai fatti - non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in considerazione delle esigenze di celerità intrinseche alla stessa natura preventiva del provvedimento, finalizzate a evitare ulteriori probabili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 2 gennaio 2024, n. 37; nello stesso senso ex multis : T.A.R. Veneto, Sez. I, 10 novembre 2023, n. 1589).
Dall’altro lato, nel provvedimento impugnato il Questore ha correttamente dato atto delle esigenze di celerità e di urgenza – i.e. la possibilità di reiterazione di analoghi comportamenti – che l’hanno condotto a non attivare il contraddittorio procedimentale.
6. Il ricorso, per quanto precede, deve essere dunque respinto.
Sussistono giusti motivi, in relazione alla particolarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.