Articolo 11 della Legge 21 luglio 2016, n. 145
Articolo 10Articolo 12
Versione
31 dicembre 2016
Art. 11. Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore 1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai sensi dell' articolo 1096, comma 3, del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e successive modificazioni.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 1096, comma 3, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ( Codice dell'ordinamento militare ) e' il seguente:
«3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale.».
Entrata in vigore il 31 dicembre 2016