Art. 11. Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore 1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai sensi dell' articolo 1096, comma 3, del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e successive modificazioni.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 1096, comma 3, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ( Codice dell'ordinamento militare ) e' il seguente:
«3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale.».
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 1096, comma 3, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ( Codice dell'ordinamento militare ) e' il seguente:
«3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale.».