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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
RG 14105 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14105 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO CARMELA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato nata in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PIGNALOSA GENNARO presso il C.F._2 quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/06/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con n TORRE Controparte_1
DEL GRECO il 12/10/2006 (atto n. 182, P. II, S. B, anno 2006), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 31/10/2018, era intervenuta separazione in forza di resa nel procedimento rg. 21901/2018. Pt_2
1 Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati l'1/12/2007, il 27/07/2010 e Per_1 Per_2 Per_3 il 13/06/2012, minorenni.
Le parti comparivano personalmente all'udienza dell'8/04/2025, innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis.14 c.p.c., il quale, all'esito dell'ascolto delle parti, tentava la conciliazione, che non sortiva effetto.
Non rilevata la necessità di adottare provvedimenti urgenti ex art. 473 bis 22 e considerata la tardività della domanda di assegno divorzile e l'assenza di istanze istruttorie, il giudice formulava la seguente proposta conciliativa della controversia ex art. 473 bis 21: propone la conferma delle condizioni stabilite nel decreto del 2022 concordando però la attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre convivente in ragione dei ridotti tempi di permanenza per esigenze lavorative/professionali del padre.
Le parti aderivano alla proposta del Giudice e, con ordinanza provvisoria, venivano recepite le condizioni sopra indicate.
Il giudice, a quel punto, riteneva la causa matura per la decisione ed ordinava la discussione orale.
I difensori si riportavano alle condizioni di fatto concordate dalle parti in adesione alla proposta del giudice, il quale riservava la causa in decisione al Collegio previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno ritenuto di aderire alla proposta del giudice condividendola alla luce delle circostanze rappresentate in atti e confermate in udienza e facendola propria nei termini che seguono:
i figli , e sono affidati ad entrambi i genitori e Persona_4 Per_2 Per_3 dimoreranno in Ercolano alla via Cegnacolo n. 20 nella casa dei nonni materni unitamente alla madre, il padre potrà vedere e tenere con se i figli quando vorrà previo accordo con la madre e esigenze dei figli;
nel caso di mancato accordo il padre potrà vedere e tenere con se i figli 2 giorni alla settimana previo accordo con la madre, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 ed a settimane alterne la domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e così alternativamente durante le vacanze pasquali e natalizie, il Natale con la madre ed il Capodanno con il padre e viceversa e così anche per la Pasqua ed il Lunedì in Albis e così per tutti gli anni;
la madre dovrà avvisare il padre ogni mese
2 dell'andamento scolastico, ludico e di salute dei minori;
le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi;
il sig. corrisponderà, entro il 16 di ogni mese, la somma totale di € Parte_1
1000,00 mensili per i figli a titolo di assegno di mantenimento sull'IBAN: [...]; inoltre le spese straordinarie previamente concordate (mediche non mutuabili e scolastiche) saranno
a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre convivente in ragione dei ridotti tempi di permanenza per esigenze lavorative/professionali del padre entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento, svolgendo gli stessi attività lavorativa autonoma e saltuaria e quindi essendo economicamente autosufficienti;
entrambi i coniugi prestano fin d'ora il consenso reciproco al rilascio del passaporto ed eventuale cambio di residenza.
Il Collegio ritiene che le predette condizioni non contrastino con norme imperative e pertanto possono essere recepite provvedendo in conformità.
Ritiene, altresì, il Tribunale che alla luce dell'adesione dalla proposta conforme all'interesse dei minori garantendogli il diritto di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori nel rispetto della bi-genitorialità non si è rilevata la necessità di procedere all'ascolto dei minori, che si è ritenuto manifestamente superfluo, non essedo stata prospettata, peraltro, da nessuna delle parti alcuna riserva in ordine alla reciproca attenzione agli effettivi bisogni ed esigenze dei minori.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti, aderendo alla proposta del Giudice, hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Parte_1
e TORRE DEL GRECO il 12/10/2006 (atto
[...] Controparte_1
n. 182 , P. II, S.B , anno 2006);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORRE DEL GRECO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 3 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
a) compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11/04/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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