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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1844/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18074/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137707315501 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n.097 2020 01377073 15 501, notificata in data 09.09.2024, con la quale viene richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta di registro riferita all'annualità 2012, oltre interessi e sanzioni per un totale complessivo di euro 3.555,89. Il ruolo è intestato, quale coobbligata da ruolo, a Nominativo_1, madre del ricorrente che ha ricevuto la notifica in qualità di erede, ed è riferito al mancato pagamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro locazioni anni successivi n. 10/3/015292/000/001/2012 notificato il 06.06.2013.
Il ricorrente impugna il predetto atto, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1. annullabilità della cartella impugnata per essere stata notificata oltre i termini di prescrizione di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131/86;
2. in subordine, annullabilità dell'iscrizione a ruolo controversa, nella parte riferita alle sanzioni, per violazione dell'art. 8 del D.lgs. 472/1997.
Il ricorrente conclude chiedendo in via principale di annullare la cartella di pagamento impugnata;
in subordine, di annullare parzialmente l'atto impugnato per la parte riferita alle sanzioni, con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.
L'Agenzia delle Entrate, tempestivamente citata, si costituisce in giudizio, chiedendo dichiararsi il ricorso infondato. In ordine al primo profilo, segnala che non si sarebbe verificata la prescrizione decennale in quanto va conteggiata anche la sospensione covid-19. Sul secondo profio evocato dal ricorrente, espone che non sono state irrogate sanzioni all'erede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Quanto alla prima censura, va premesso che la questione sulla sospensione dei termini di decadenza e prescrizione disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha generato un dibattito interpretativo tra la tesi della proroga “a cascata” e quella “limitata”. Il contrasto giurisprudenziale, alimentato dalle diverse letture delle Corti di merito, è stato definitivamente risolto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 960/2025
(successivamente condivisa dalle Sezioni Unite), che ha riconosciuto l'efficacia generalizzata della sospensione di 85 giorni. Pertanto, stante la notifica dell'avviso prodromico il 06.06.2013, la notifica poteva avvenire entro l'1.9.2023. Invece, la cartella impugnata risulta notificata nel settembre 2024, quando ormai il tributo risulta prescritto.
Per completezza si espone che, per superare i dubbi interpretativi in materia, l'art. 22 del Decreto Legislativo
n. 81/2025 (che non si applica nel caso in esame, naturalmente) così recita: “A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle entrate.” La seconda censura è assorbita.
Le spese giudiziali sono compensate in quanto, come esposto, la questione inerente ai termini applicativi della sospensione covid è stata molto discussa in giurisprudenza, venendo definitivamente risolta solo nel
2025 con l'intervento del Legislatore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Roma 4.2.2026
Il Giudice
CA RU
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18074/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137707315501 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n.097 2020 01377073 15 501, notificata in data 09.09.2024, con la quale viene richiesto il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta di registro riferita all'annualità 2012, oltre interessi e sanzioni per un totale complessivo di euro 3.555,89. Il ruolo è intestato, quale coobbligata da ruolo, a Nominativo_1, madre del ricorrente che ha ricevuto la notifica in qualità di erede, ed è riferito al mancato pagamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro locazioni anni successivi n. 10/3/015292/000/001/2012 notificato il 06.06.2013.
Il ricorrente impugna il predetto atto, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1. annullabilità della cartella impugnata per essere stata notificata oltre i termini di prescrizione di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131/86;
2. in subordine, annullabilità dell'iscrizione a ruolo controversa, nella parte riferita alle sanzioni, per violazione dell'art. 8 del D.lgs. 472/1997.
Il ricorrente conclude chiedendo in via principale di annullare la cartella di pagamento impugnata;
in subordine, di annullare parzialmente l'atto impugnato per la parte riferita alle sanzioni, con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.
L'Agenzia delle Entrate, tempestivamente citata, si costituisce in giudizio, chiedendo dichiararsi il ricorso infondato. In ordine al primo profilo, segnala che non si sarebbe verificata la prescrizione decennale in quanto va conteggiata anche la sospensione covid-19. Sul secondo profio evocato dal ricorrente, espone che non sono state irrogate sanzioni all'erede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Quanto alla prima censura, va premesso che la questione sulla sospensione dei termini di decadenza e prescrizione disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha generato un dibattito interpretativo tra la tesi della proroga “a cascata” e quella “limitata”. Il contrasto giurisprudenziale, alimentato dalle diverse letture delle Corti di merito, è stato definitivamente risolto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 960/2025
(successivamente condivisa dalle Sezioni Unite), che ha riconosciuto l'efficacia generalizzata della sospensione di 85 giorni. Pertanto, stante la notifica dell'avviso prodromico il 06.06.2013, la notifica poteva avvenire entro l'1.9.2023. Invece, la cartella impugnata risulta notificata nel settembre 2024, quando ormai il tributo risulta prescritto.
Per completezza si espone che, per superare i dubbi interpretativi in materia, l'art. 22 del Decreto Legislativo
n. 81/2025 (che non si applica nel caso in esame, naturalmente) così recita: “A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall'Agenzia delle entrate.” La seconda censura è assorbita.
Le spese giudiziali sono compensate in quanto, come esposto, la questione inerente ai termini applicativi della sospensione covid è stata molto discussa in giurisprudenza, venendo definitivamente risolta solo nel
2025 con l'intervento del Legislatore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Roma 4.2.2026
Il Giudice
CA RU