Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00367/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1470 del 2025, proposto da
TE AM e NI AM, rappresentati e difesi dall'avvocato NI Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
il Comune di Leivi, non costituito in giudizio;
nei confronti
del Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
e di OB TO, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Leivi sull’atto di significazione e diffida da loro notificato in data 27 ottobre 2025, concernente i lavori edilizi in corso presso i terreni confinanti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. NG TA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i signori TE e NI AM agiscono ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Leivi sull’atto di significazione e diffida da loro notificato in data 27 ottobre 2025, concernente i lavori edilizi in corso presso i terreni confinanti con quelli di proprietà, nonché per la condanna del Comune ad avviare e concludere un procedimento sanzionatorio.
Espongono: - di essere comproprietari degli immobili siti nel Comune di Leivi (GE), via Crocetta nn. 41-43, siti al C.F. al foglio 5, particella 403, subalterni 2 e 3, e dei terreni censiti al C.T. al foglio 4, particella 526, e al foglio 5, particelle 400, 404, 428 e 894; - che, avendo notato l’esecuzione di lavori edilizi presso i terreni confinanti con quelli di loro proprietà, in data 26 luglio 2025 formulavano istanza di accesso agli atti all’Amministrazione comunale, al fine di prendere visione ed estrarre copia dei titoli abilitativi legittimanti l’intervento; - che, in esito all’evasione dell’istanza di accesso agli atti, apprendevano che il signor OB TO aveva depositato presso l’Amministrazione istanza di accertamento di conformità paesaggistica ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 in merito alla realizzazione di interventi edilizi realizzati sine titulo sugli immobili catastalmente individuati al N.C.E.U. del Comune di Leivi, fg. 5 mapp. 398, 1522 e mapp. 402, concernenti “modifiche/ripristini di sistemazione esterna del fabbricato di proprietà oltre al lieve ampliamento del passo pedonale” ; - che, dall’analisi della documentazione trasmessa, emergevano plurime irregolarità, nonché l’esecuzione di ulteriori lavorazioni rispetto a quelle oggetto dell’istanza di accertamento di conformità depositata dal controinteressato; - che, pertanto, formulavano atto di significazione e diffida in data 27 ottobre 2025, con il quale denunciavano l’impossibilità di rilasciare qualsiasi provvedimento di sanatoria, e segnalavano la presenza di ulteriori abusi sugli immobili de quibus ; - che, decorsi i termini di legge, l’Amministrazione rimaneva inerte, con conseguente formazione del silenzio inadempimento.
Agiscono per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere mediante il diniego dell’accertamento di compatibilità paesaggistica e l’attivazione dei poteri repressivi e sanzionatori dell’attività edilizia abusiva ai sensi degli artt. 31 del DPR n. 380/2001 e s.m.i. e 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
A sostegno del gravame deducono un unico, articolato motivo di ricorso, rubricato come segue: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 31 e s.s. del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. in relazione alla violazione 4 e falsa applicazione dell’art. 49 delle NTA al PTCP in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Difetto di istruttoria.
Gli interventi di trasformazione del territorio abusivamente realizzati dal controinteressato avrebbero profondamento modificato lo stato dei luoghi ed inciso sui valori paesistici della zona, vincolata ex art. 142, primo comma lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in ragione della presenza di un corso d’acqua.
In particolare, dalla documentazione tecnica depositata a corredo dell’istanza di accertamento di conformità emergerebbero plurime criticità e difformità rispetto a quanto effettivamente realizzato.
In particolare: a) non sarebbero state descritte alcune delle opere abusive realizzate (segnatamente: la realizzazione di un nuovo collegamento viario realizzato sull’immobile catastalmente individuato al Fg. 5 mapp. 402; l’ampliamento della strada comunale denominata Via San Terenziano), in contrasto con l’art. 49, terzo comma, ultimo periodo, delle NTA al PTCP a mente del quale sono ammesse nuove costruzioni “sempre che non implichino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa” ; b) l’intervento non si sarebbe limitato alla rettificazione dei muri di fascia, ma si sarebbe concretato nella nuova costruzione di terrapieni, con ingenti modifiche alla conformazione geomorfologica dei luoghi e radicale modificazione all’assetto preesistente del territorio; c) l’intervento di trasformazione dello stato dei luoghi andrebbe complessivamente valutato unitamente all’intervento edilizio in corso di realizzazione sull’edificio insistente sul mapp. 1522; d) da ultimo, l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica proposta avrebbe ad oggetto un insieme sistematico di opere ancora in corso di realizzazione, in violazione dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., che preclude la sanatoria di opere in corso di realizzazione.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero della Cultura, sollecitando la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, vuoi perché l’atto di significazione e diffida non gli è stato notificato, vuoi perché non risultano agli atti istanze associate al richiedente TO OB.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Giova premettere come, nell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata in data 17.7.2025, il signor TO OB dichiari espressamente che “l'istanza di accertamento di conformità verrà presentata non appena ottenuto il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica” .
Ciò posto, il ricorso è infondato.
Dal punto di vista propriamente edilizio, poiché non è stata presentata, allo stato, un’istanza di accertamento di conformità ex artt. 36 o 37 D.P.R. n. 380/2001 - su cui l’amministrazione comunale debba provvedere nei termini di legge mediante il rilascio di un provvedimento espresso o mediante l’esercizio dei poteri di autotutela ex art. 19 commi 3 e 4 L. 241/1990, con la possibilità dei terzi interessati di esperire l’azione avverso il silenzio ex art. 19 comma 6- ter della L. n. 241/1990 -, l’atto dei ricorrenti si risolve in una generica denuncia a meri fini di sollecitazione del potere sanzionatorio (che, come è noto, non è soggetto a termini di decadenza – cfr. Cons. di St., Ad. Plen., 11.10.2023, n. 16), insuscettibile di far sorgere sull’amministrazione l’obbligo di provvedere ex art. 2 comma 1 L. 214/1990 nel termine di trenta giorni (vedi infra ).
Dal punto di vista propriamente paesaggistico, invece, ai sensi dell’art. 167 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004, la sussistenza dell’obbligo del trasgressore di rimessione in pristino a proprie spese fa espressamente salvo “quanto previsto al comma 4” , cioè l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Pertanto, in pendenza di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 comma 4 D. Lgs. n. 42/2004, l’esercizio del relativo potere repressivo (sanzione demolitoria e ordine di rimessione in pristino ex comma 1) è sospeso e resta condizionato all’esito negativo dell’istanza, come espressamente dispone il comma 5 ( “In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1” ).
Il punto è che, ai sensi dell’art. 167 comma 5 D. Lgs. n. 42/2004, “L'autorità competente si pronuncia sulla domanda [di accertamento di compatibilità paesaggistica, n.d.r.] entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni” .
Nel caso di specie, stante la presentazione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in data 17.7.2025, alla data di notificazione dell’atto di significazione e diffida (27 ottobre 2025) e del ricorso sul silenzio (17.12.2025) non risultava ancora decorso, ex art. 2 comma 2 L. n. 241/1990, il termine di centottanta giorni a disposizione dell’Amministrazione comunale per provvedere sulla stessa.
Donde il carattere precipitoso dell’iniziativa dei ricorrenti, avviata allorché la domanda si trovava ancora in fase di istruttoria.
Né potrebbe ritenersi che l’obbligo dell’amministrazione di concludere negativamente il procedimento di compatibilità paesaggistica e di avviare quello sanzionatorio discenda dalla notificazione dell’atto di significazione e diffida del 27 ottobre 2025.
Per costante giurisprudenza, anche della Sezione, “non può ritenersi che l'Amministrazione destinataria di un mero atto di diffida sia tenuta per ciò solo ad avviare un nuovo iter procedimentale, come invece avviene in caso di nuova istanza. La diffida, invero, quale atto di natura extra-processuale con cui si intima formalmente un soggetto ad astenersi da un determinato comportamento o a compiere una determinata attività, avvertendolo contestualmente delle conseguenze derivanti dal protrarsi dell'inadempimento, produce il solo effetto di sollecitare l'esecuzione di una prestazione afferente ad un'obbligazione già sorta” (così T.A.R. Sicilia Catania, IV, 7.1.2025, n. 17 e tutta la giurisprudenza ivi citata; T.A.R. Liguria, II, 16.2.2026, n. 211).
Stante la contumacia del Comune di Leivi, non v’è luogo a provvedere sulle relative spese di giudizio, mentre, per quanto riguarda il Ministero della Cultura, esse seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del Ministero della Cultura, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU BE, Presidente
NG TA, Consigliere, Estensore
LI LE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG TA | LU BE |
IL SEGRETARIO