Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Rel. Dr. Monica Barco
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice
acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 13/12/2024, da:
' C.F. 1 nata a [...] il Parte 1 C.F.
28/6/1962, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena ARSURA del foro di RB (C.F. ), che la C.F. 2
rappresenta e difende giusta procura allegata, ammessa al patrocinio a spese dello stato con provvedimento dell'Ordine degli Avvocati di RB in data 2/8/2024
e
,nato a [...] il [...] e residente Controparte 1 C.F. C.F. 3
in NA OC (VB), via Partigiani n°8/A; elettivamente domiciliato in Domodossola (VB), via
Diaz n° 15, presso lo studio dell'avv. Cinzia BIGATTI del foro di RB (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura allegataC.F. 4
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
"Voglia l'On. Tribunale adito dichiarare la separazione personale tra i coniugi convenuta alle seguenti
CONDIZIONI
dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Controparte 1 "
• ordinare al Comune di EN di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⚫dichiarare compensate le spese legali;
1) autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in NA OC (VB), via Partigiani n°8/A, condotta in locazione, resterà nella disponibilità della sig.ra Pt 1 che continuerà ad abitarvi, subentrando nel relativo contratto di affitto con l'attuale proprietaria dell'immobile ed impegnandosi altresì a corrispondere il relativo canone di locazione, nonché ad effettuare il subentro in tutte le utenze domestiche;
3) il marito rilascerà l'abitazione coniugale entro 60 (sessanta) giorni dal deposito del presente ricorso, spostando altresì la residenza;
4) il sig. CP 1 verserà alla sig.ra Pt 1 a titolo di temporaneo contributo di mantenimento della stessa, la somma mensile di €. 400,00 (quattrocento), somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT - costo vita, entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente della sig.ra Pt_1 stessa, che avrà cura di fornirgli le relative coordinate, a decorrere dal mese in cui rilascerà
l'abitazione coniugale;
5) l'assegno di mantenimento sarà versato dal sig. CP_1 alla sig.ra Pt 1 fino a che la stessa non riuscirà a reperire attività lavorativa stabile ovvero una fonte di reddito alternativa e comunque sino al mese di giugno 2029 compreso, quando la stessa raggiungerà i requisiti di età e potrà inoltrare richiesta per l'assegno sociale
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. (ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE
Sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti CONDIZIONI
1.dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in EN (VB) il 23/1/1982 tra Pt_1
[...] e Controparte 1 trascritto/iscritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, p. II, s.A. 1982, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato
Civile del Comune di EN;
2.confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di NA OC
(VB), via Partigiani n°8/A, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1 ;
3.il sig. CP_1 verserà alla sig.ra Pt_1 a titolo di temporaneo contributo di mantenimento della stessa, la somma mensile di €. 400,00 (quattrocento), annualmente rivalutabile in base agli
Pt 1 stessa, indici ISTAT - costo vita, entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente della che avrà cura di fornirgli le relative coordinate;
4.l'assegno di mantenimento sarà versato dal sig. CP 1 alla sig.ra Pt 1 fino a che la stessa non riuscirà a reperire attività lavorativa stabile ovvero una fonte di reddito alternativa e comunque sino al mese di giugno del 2029 compreso, quando la stessa raggiungerà i requisiti di età e potrà inoltrare richiesta"
Per il Pubblico Ministero: accogliersi la domanda
Motivi della decisione
Parte 1 e Controparte_1 chiedevano con Con ricorso in data 13/12/2024,
domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in EN (VB) il 23/12/1982.
Le parti hanno, inoltre, richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt 70 e 71 cpc
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Si dà, inoltre, atto che nella casa coniugale sita in NA OC (VB), via Partigiani n°8/A, continuerà a vivere la moglie subentrando nel relativo contratto di affitto con l'attuale proprietaria dell'immobile ed impegnandosi altresì a corrispondere il relativo canone di locazione, nonché effettuare il subentro in tutte le utenze domestiche e che il marito rilascerà l'abitazione coniugale entro 60 (sessanta) giorni dal deposito del presente ricorso, spostando la residenza;
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n.
2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis. 19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
Nulla deve essere disposto dal Tribunale in relazione alla casa coniugale, difettando il presupposto rappresentato dall'esistenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
PQM
il Tribunale di RB, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte 1 e [...] CP 1 uniti in matrimonio in EN (VB) il 23/12/1982;
pone a carico di Controparte 1 l'obbligo di versare entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, sul conto corrente di Parte_1 stessa, che avrà cura di fornire le relative coordinate, a decorrere dal mese in cui rilascerà l'abitazione coniugale,
e fino a che la stessa non riuscirà a reperire attività lavorativa stabile e comunque sino al mese di giugno 2029 compreso, quando la stessa raggiungerà i requisiti di età e potrà inoltrare richiesta per l'assegno sociale.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in RB il 20/02/2025
Il Presidente-Est
Dott. Monica Barco