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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17296 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa AM Pellettieri nella causa
N.R.G. 52883/2023 pervenuta all'udienza del 16 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
difesa giusta delega in atti dall' Avv. Manuela Acciaroli Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_1 P.IVA_2 Per_1
23.6.2023 dall'Avv. Valentina Antonelli
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 18547/2022 depositata il CP_1
24.4.2023 – opposizione a verbale di accertamento di violazione – occupazione di suolo pubblico
– produzione documenti in primo grado ex art. 416 c.p.c.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano. ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il 24.4.2023 – Parte_1
atto di citazione in appello notificato il 22.11.2023 e iscrizione a ruolo dell'appello in pari data, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che , in riferimento alla opposizione a verbale di accertamento alla violazione dell'art. 20 cds (occupazione di suolo pubblico) , ha rigettato l'opposizione, evidenziando la fede privilegiata del verbale di cui all'art. 2700 c.c. ,e rilevando che il termine per la costituzione del convenuto di cui all'art. 416 c.p.c. ha natura ordinatoria, con tutto quel che ne consegue in tema di ammissibilità della produzione documentale da parte del convenuto tardivamente costituitosi in giudizio.
Ha dedotto parte appellante , a sostegno della domanda di riforma della impugnata sentenza, che in radice non sussisteva l'antigiuridicità della condotta (abusiva) di occupazione di suolo pubblico , tenuto conto del fatto che la dante causa dell'odierna appellante (la quale ultima a sua volta è affittuaria dei locali adibiti a bar gelateria siti in Via Cardinal Marmaggi 2,4,6, come da CP_1 contratto di affitto in atti) aveva ottenuto nel 1993 da l'autorizzazione alla CP_1
occupazione di suolo pubblico (OSP) per mq 16 , come accertato dalla sentenza del GDP di CP_1
n. 18705/2015 passata in giudicato (v. sentenza e relativa attestazione di passaggio in giudicato in atti), e che inoltre era stata fatta richiesta di occupazione in data 3 agosto 2021 per ulteriori mq
10,50 , sicchè , sommando le due superfici come sopra indicate , venivano abbondantemente superati i 20 mq di pretesa occupazione abusiva come indicati nel verbale di accertamento oggetto di opposizione .
Parte appellante inoltre ha evidenziato la tardiva costituzione in giudizio in primo grado di
[...]
che rendeva inammissibile la documentazione prodotta , stante l'applicabilità del rito del CP_1
lavoro caratterizzato da preclusioni e decadenze.
ha concluso per la conferma integrale della sentenza gravata. CP_1
Tanto premesso in fatto , quanto alla tardiva costituzione in giudizio in primo grado di
[...]
e alla conseguente irrituale produzione documentale da parte di in primo CP_1 CP_1
grado (produzione nell'ambito della quale va evidenziato il documento 6 avente ad oggetto il diniego da parte della Amministrazione della richiesta di ampliamento di OSP) - si osserva che l'opposizione a verbale di accertamento di violazione al codice della strada è assoggettata al rito del lavoro come previsto dall'art. 7 d.lgs. 150/2011 . Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e in quello di opposizione a verbale di accertamento per violazioni al codice della strada , così come disciplinati rispettivamente dagli artt.
6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416
c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (Cass. n. 9545 del 2018). Con riferimento al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, disciplinato dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 cit. , rileva identico principio di diritto : in tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs.
n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non
è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (Cass. Civ. ord. 16853/2016; 15887/2019).
La missiva di diniego della richiesta di autorizzazione all'ampliamento della occupazione di suolo pubblico (doc. 6 della produzione di in primo grado) va annoverata tra i documenti CP_1 strettamente connessi all'atto impugnato, tenuto conto del fatto che la società opponente ha contestato la accertata abusività della condotta di occupazione , sostenendo di avere i titolo autorizzativi legittimanti l'occupazione medesima , segnatamente autorizzazione del 1993 , come accertato da sentenza passata in giudicato , per la quale non erano intervenute né revoca né decadenza nonchè la richiesta dell'agosto 2021.
Va dunque ritenuta rituale e ammissibile la produzione documentale di in primo CP_1
grado.
Ciò posto, osserva il Tribunale che nel caso in esame sussiste antigiuridicità della condotta in capo al trasgressore, in considerazione del fatto che il titolo autorizzativo del 1993 rilasciato alla dante causa dell'odierna appellante legittimava l'occupazione di mq 16 , come accertato dalla sentenza del GDP avente autorità di cosa giudicata con efficacia sostanziale anche nei confronti dell'avente causa a norma dell'art. 2909 c.c. , ma non di mq 20 complessivi come accertato nel verbale in contestazione , avuto riguardo alla missiva di diniego che si ritiene ritualmente prodotta da
[...]
, nonostante la tardiva costituzione in primo grado, proprio perché la missiva si appalesa CP_1 strettamente correlata all'accertamento compiuto sulla occupazione (abusiva) di suolo pubblico. Per quanto precede si impone il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza impugnata .
Le spese del presente grado seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014
(scaglione fino ad € 1100,00) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore di
[...]
, che si liquidano in € 332,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come CP_1
per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Dott.ssa AM Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa AM Pellettieri nella causa
N.R.G. 52883/2023 pervenuta all'udienza del 16 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. ridotti , vertente tra:
difesa giusta delega in atti dall' Avv. Manuela Acciaroli Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
difesa giusta procura generale alle liti per atto Notar del CP_1 P.IVA_2 Per_1
23.6.2023 dall'Avv. Valentina Antonelli
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 18547/2022 depositata il CP_1
24.4.2023 – opposizione a verbale di accertamento di violazione – occupazione di suolo pubblico
– produzione documenti in primo grado ex art. 416 c.p.c.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 16 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano. ha interposto tempestivo gravame (sentenza di primo grado depositata il 24.4.2023 – Parte_1
atto di citazione in appello notificato il 22.11.2023 e iscrizione a ruolo dell'appello in pari data, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - avendo indicato le parti della motivazione oggetto di censura , le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione , sicchè il Giudice di appello è stato posto in condizione di avere compiuta contezza delle criticità della sentenza di primo grado- avverso la sentenza in epigrafe che , in riferimento alla opposizione a verbale di accertamento alla violazione dell'art. 20 cds (occupazione di suolo pubblico) , ha rigettato l'opposizione, evidenziando la fede privilegiata del verbale di cui all'art. 2700 c.c. ,e rilevando che il termine per la costituzione del convenuto di cui all'art. 416 c.p.c. ha natura ordinatoria, con tutto quel che ne consegue in tema di ammissibilità della produzione documentale da parte del convenuto tardivamente costituitosi in giudizio.
Ha dedotto parte appellante , a sostegno della domanda di riforma della impugnata sentenza, che in radice non sussisteva l'antigiuridicità della condotta (abusiva) di occupazione di suolo pubblico , tenuto conto del fatto che la dante causa dell'odierna appellante (la quale ultima a sua volta è affittuaria dei locali adibiti a bar gelateria siti in Via Cardinal Marmaggi 2,4,6, come da CP_1 contratto di affitto in atti) aveva ottenuto nel 1993 da l'autorizzazione alla CP_1
occupazione di suolo pubblico (OSP) per mq 16 , come accertato dalla sentenza del GDP di CP_1
n. 18705/2015 passata in giudicato (v. sentenza e relativa attestazione di passaggio in giudicato in atti), e che inoltre era stata fatta richiesta di occupazione in data 3 agosto 2021 per ulteriori mq
10,50 , sicchè , sommando le due superfici come sopra indicate , venivano abbondantemente superati i 20 mq di pretesa occupazione abusiva come indicati nel verbale di accertamento oggetto di opposizione .
Parte appellante inoltre ha evidenziato la tardiva costituzione in giudizio in primo grado di
[...]
che rendeva inammissibile la documentazione prodotta , stante l'applicabilità del rito del CP_1
lavoro caratterizzato da preclusioni e decadenze.
ha concluso per la conferma integrale della sentenza gravata. CP_1
Tanto premesso in fatto , quanto alla tardiva costituzione in giudizio in primo grado di
[...]
e alla conseguente irrituale produzione documentale da parte di in primo CP_1 CP_1
grado (produzione nell'ambito della quale va evidenziato il documento 6 avente ad oggetto il diniego da parte della Amministrazione della richiesta di ampliamento di OSP) - si osserva che l'opposizione a verbale di accertamento di violazione al codice della strada è assoggettata al rito del lavoro come previsto dall'art. 7 d.lgs. 150/2011 . Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e in quello di opposizione a verbale di accertamento per violazioni al codice della strada , così come disciplinati rispettivamente dagli artt.
6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali (non avendo natura perentoria il termine contemplato dal comma 8 del medesimo articolo), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416
c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (Cass. n. 9545 del 2018). Con riferimento al giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, disciplinato dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 cit. , rileva identico principio di diritto : in tema di procedimento di opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs.
n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non
è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione (Cass. Civ. ord. 16853/2016; 15887/2019).
La missiva di diniego della richiesta di autorizzazione all'ampliamento della occupazione di suolo pubblico (doc. 6 della produzione di in primo grado) va annoverata tra i documenti CP_1 strettamente connessi all'atto impugnato, tenuto conto del fatto che la società opponente ha contestato la accertata abusività della condotta di occupazione , sostenendo di avere i titolo autorizzativi legittimanti l'occupazione medesima , segnatamente autorizzazione del 1993 , come accertato da sentenza passata in giudicato , per la quale non erano intervenute né revoca né decadenza nonchè la richiesta dell'agosto 2021.
Va dunque ritenuta rituale e ammissibile la produzione documentale di in primo CP_1
grado.
Ciò posto, osserva il Tribunale che nel caso in esame sussiste antigiuridicità della condotta in capo al trasgressore, in considerazione del fatto che il titolo autorizzativo del 1993 rilasciato alla dante causa dell'odierna appellante legittimava l'occupazione di mq 16 , come accertato dalla sentenza del GDP avente autorità di cosa giudicata con efficacia sostanziale anche nei confronti dell'avente causa a norma dell'art. 2909 c.c. , ma non di mq 20 complessivi come accertato nel verbale in contestazione , avuto riguardo alla missiva di diniego che si ritiene ritualmente prodotta da
[...]
, nonostante la tardiva costituzione in primo grado, proprio perché la missiva si appalesa CP_1 strettamente correlata all'accertamento compiuto sulla occupazione (abusiva) di suolo pubblico. Per quanto precede si impone il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza impugnata .
Le spese del presente grado seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014
(scaglione fino ad € 1100,00) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore di
[...]
, che si liquidano in € 332,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come CP_1
per legge;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2025
Dott.ssa AM Pellettieri