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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10521/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M.,
Dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10521 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “Occupazione sine titulo” e promossa
DA
C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Afragola alla Via Papa Giovanni XXIII, 39 presso lo studio dell'avv.
MI Di AU che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
C.F. nata a Controparte_1 C.F._2
OV (Liberia) il 31/1/1976 e residente in [...]
Pescopagano, 757 Lotto Interno 2
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante esponeva che, in virtù di atto di compravendita del 18 giugno 2008, rep. 25344, Racc. 4906, acquistava dai sig.ri , , , Persona_1 Persona_2 Controparte_2 CP_3
e , quali eredi legittimi del sig.
[...] Controparte_4 Persona_3 deceduto il 22 Marzo 2005 ab intestato, in virtù di denunzia di successione n.
663 vol. 25 del 27 Ottobre 2005, l'immobile sito in Afragola alla via
IC EL, 46 (ex n. 24), riportato nel N.C.E.U. di Afragola al foglio
19, particella 1062, sub 18; che il suddetto immobile era, di fatto, occupato da;
che non era stato possibile addivenire ad una Controparte_1
1 R.G. n. 10521/2023
soluzione bonaria, neppure all'esito della procedura di mediazione obbligatoria, conclusa con verbale negativo del 7 settembre 2023, stante la mancata presentazione dell'odierna convenuta innanzi al mediatore designato, benché regolarmente convocata.
Su tali premesse conveniva in giudizio , chiedendo Controparte_1 all'adito Tribunale di: “1- Accertare e dichiarare che la convenuta
[...]
occupa senza alcun titolo o autorizzazione opponibile CP_1 al sig. l'immobile sito in Afragola (NA) alla Via IC Parte_1
EL n° 46 ;
2- Condannare, conseguentemente, la convenuta
[...]
, al rilascio del ripetuto immobile, libero e vuoto da CP_1 persone e cose in favore del legittimo proprietario , il tutto Parte_1 con vittoria di spese di lite con attribuzione.
All'esito del deposito della sola memoria integrativa ex art. 171 ter, II termine, di parte istante, all'udienza di prima comparizione, celebratasi, previo differimento ex art. 171 bis, comma 3 c.p.c., in data 11 giugno 2024, veniva dichiarata la contumacia della convenuta, in quanto non costituitasi, benché regolarmente evocata in giudizio.
Espletata l'istruttoria con l'escussione di un teste, veniva disposto rinvio per l' udienza del 26 novembre 2025 concedendo i termini a ritroso per il deposito della precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e della memoria di replica.
All'udienza del 26 novembre 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva riservata in decisione.
In via preliminare, va ribadita la contumacia della convenuta
[...]
, la quale, benché ritualmente evocata in giudizio, non CP_1 si è costituita (cfr. ordinanza del 20 giugno 2024).
In via pregiudiziale, va, inoltre, rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti quale allegato alla produzione di parte istante).
Passando alla disamina della res controversa, osserva il Tribunale che la domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento.
In materia di occupazione senza titolo, la domanda di restituzione potrebbe trovare fondamento sulla base del dedotto venir meno di un rapporto
2 R.G. n. 10521/2023
negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti, che legittimava l'altrui detenzione dell'immobile in questione — a causa di vizi genetici dell'accordo contrattuale o per difetti strutturali dello stesso, che ne comportino la nullità o l'annullabilità, ovvero a causa di sopravvenuti disfunzioni causali del medesimo accordo, che ne comportino la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta, ovvero, ancora, per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto stesso per il decorso del termine di durata o per recesso;
dall'altro lato, la stessa domanda potrebbe del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o successivamente caducato.
Nel primo caso l'azione di restituzione esercitata ha natura prettamente personale ed è caratterizzata dalla relatività, nel secondo caso, invece, essa non può che essere inquadrata nell'azione reale di rivendica, dato che «non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto» (Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305).
Tanto emerge dai precedenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione (Cass. civ. del 17 gennaio 2011 n. 884; Cass. civ. del 23 dicembre
2010 n. 26003; Cass. civ. del 9 dicembre 2010 24921; Cass. civ. del 27 gennaio 2009 n. 1929; nonché, da ultimo, Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n.
7305).
Nel caso di specie, parte attrice, ha dimostrato Parte_1 documentalmente di essere legittimo proprietario dell'immobile de quo, avendo prodotto l'atto di compravendita per notaio in Afragola Persona_4 del 18 giugno 2008, rep. 25344, Racc. 4906, in pari data registrato in Casoria al numero3963/1T - allegato alla produzione attorea-, titolo che cristallizza la titolarità del bene in capo allo stesso.
3 R.G. n. 10521/2023
A riguardo, si evidenzia che la parte convenuta- rimasta contumace nel presente giudizio-, non ha mai contestato la sussistenza del titolo di proprietà in capo all'istante, ovvero l'intervenuta compravendita, così come confermato, altresì, dal teste escusso.
Va considerato che, sotto il profilo dell'onere della prova del diritto dominicale, il rigore della così detta "probatio diabolica", che fa carico all'attore in rivendicazione e che comporta l'onere di provare l'asserita proprietà del bene risalendo anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento della usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti specificamente la originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (v. sul punto Cass. civ. sez. II,
30/3/2006, n. 7529; Cass. civ. sez. II, 22/9/2010, n. 20037).
Pertanto, in assenza di contestazioni in ordine alla proprietà del bene de quo in capo all'istante, nonché in ordine alla legittimazione attiva dello stesso, si osserva che la parte convenuta, scegliendo la contumacia nel presente giudizio, non ha apposto alla pretesa attorea alcun titolo (né reale né contrattuale) valido che giustificasse l'occupazione del bene oggetto di causa che, pertanto, non può che qualificarsi come abusiva.
Ed invero risultano provati la titolarità dell'immobile per cui è causa in capo all'istante, (cfr. contratto di compravendita); la mancanza di Parte_1 un contratto di locazione ad uso abitativo redatto in forma scritta, nonostante l'inizio dell' occupazione debba essere collocato in un momento successivo all'entrata in vigore della l. 431/1998 che prevede, giusta il disposto dell'art. 1, comma 4, la forma scritta quale elemento essenziale dei contratti di locazione ad uso abitativo;
il perdurare, al momento dell'instaurazione del giudizio, dell'occupazione dell'immobile de quo- circostanza non contestata dal convenuto e confermata dal teste escusso, nonché confermata dal luogo di avvenuta notifica del libello introduttivo.
Non è, invece, emerso alcun accordo tra le parti in causa per l'occupazione concordata del cespite per cui è causa.
4 R.G. n. 10521/2023
Dall'esame delle deposizioni testimoniali rese, risultate coerenti, prive di vizi logici e non contraddittorie e perciò attendibili - anche in ragione dell'accurata descrizione dei luoghi offerta e della circostanza che trattasi del fratello di parte istante, che, indifferente ai fatti, si è recato con frequenza sui medesimi luoghi di causa e che dunque ha avuto una percezione diretta e personale dei fatti controversi –emerge che l'immobile de quo fu abitato dalla parte convenuta rimasta contumace, giusta concessione in via provvisoria della madre di parte istante, nell'attesa che la stessa rinvenisse un'adeguata dimora, e che, successivamente, nonostante le numerose richieste- sia bonarie sia a mezzo legale-, si rifiutava di lasciare al Controparte_5 legittimo proprietario l'immobile occupato.
Invero, in sede di udienza del 16 gennaio 2025 il teste escusso, , Tes_1 riferiva espressamente: “…all'incirca quattro anni fa la sig.ra
[...]
che vedevo a casa di mia madre perché sporadicamente CP_1
l'aiutava nelle faccende domestiche, prese possesso dell'immobile di proprietà di mio fratello perché non aveva un posto dove stare e mia madre
le concesse provvisoriamente l'uso della casa in Via Controparte_6
IC EL in Afragola;
preciso che mia madre vive a Cardito e aveva la disponibilità dell'immobile di Afragola nonostante fosse di proprietà di mio fratello;
mia madre concesse la casa alla per Controparte_1 poco tempo in attesa che trovasse una diversa sistemazione, ma ad oggi la stessa occupa ancora l'immobile e non vuole lasciarlo nonostante mia madre abbia chiesto di lasciarlo e mio fratello si è rivolto ad un legale per ottenere il rilascio della casa”.
Infine va evidenziato che, come dedotto dalla difesa di parte istante e confermato anche dal teste escusso nonché dal verbale negativo di mediazione, la parte convenuta, si è rifiutata di lasciare nella disponibilità del legittimo proprietario l'immobile de quo, circostanza che persiste all'attualità.
In definitiva, in accoglimento della domanda, la convenuta contumace va condannata in favore dell'istante all'immediato rilascio dell'immobile sito in
Afragola alla via IC EL n.46 (ex n. 24), riportato nel N.C.E.U. di
Afragola al foglio 19, particella 1062, sub 18, come descritto in atti.
5 R.G. n. 10521/2023
Alcun termine ex art. 56, comma 1, l. 392/1978 va fissato per l'esecuzione, trattandosi di occupazione sine titulo e, dunque, di materia sottratta all'ambito di operatività della richiamata disposizione.
In ordine al governo delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal DM
147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (€ 5.000,00), dell'esito della stessa ed in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10521/2023 del
R.G.A.C., avente ad oggetto “Occupazione sine titulo”, così provvede:
• Accoglie la domanda attorea, nei termini indicati in parte motiva, e per l'effetto, dichiara che la convenuta , C.F. Controparte_1
, occupa sine titulo l'immobile sito in Afragola alla C.F._2 via IC EL, 46 (ex n. 24), riportato nel N.C.E.U. di Afragola al foglio 19, particella 1062, sub 18;
• Ordina alla convenuta contumace , Controparte_1
C.F. , di rilasciare libero da persone e cose C.F._2
l'immobile sito in Afragola alla via IC EL, 46 (ex n. 24), riportato nel N.C.E.U. di Afragola al foglio 19, particella 1062, sub 18, in favore di
C.F. legittimo proprietario;
Parte_1 C.F._1
• Condanna C.F. Controparte_1
, al pagamento in favore di C.F._2 Parte_1
C.F. delle spese di lite, che si liquidano C.F._1 complessivamente in € 2.677.00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell' avv. MI Di AU, dichiaratosi antistatario.
Aversa 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M.,
Dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10521 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “Occupazione sine titulo” e promossa
DA
C.F. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Afragola alla Via Papa Giovanni XXIII, 39 presso lo studio dell'avv.
MI Di AU che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
C.F. nata a Controparte_1 C.F._2
OV (Liberia) il 31/1/1976 e residente in [...]
Pescopagano, 757 Lotto Interno 2
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante esponeva che, in virtù di atto di compravendita del 18 giugno 2008, rep. 25344, Racc. 4906, acquistava dai sig.ri , , , Persona_1 Persona_2 Controparte_2 CP_3
e , quali eredi legittimi del sig.
[...] Controparte_4 Persona_3 deceduto il 22 Marzo 2005 ab intestato, in virtù di denunzia di successione n.
663 vol. 25 del 27 Ottobre 2005, l'immobile sito in Afragola alla via
IC EL, 46 (ex n. 24), riportato nel N.C.E.U. di Afragola al foglio
19, particella 1062, sub 18; che il suddetto immobile era, di fatto, occupato da;
che non era stato possibile addivenire ad una Controparte_1
1 R.G. n. 10521/2023
soluzione bonaria, neppure all'esito della procedura di mediazione obbligatoria, conclusa con verbale negativo del 7 settembre 2023, stante la mancata presentazione dell'odierna convenuta innanzi al mediatore designato, benché regolarmente convocata.
Su tali premesse conveniva in giudizio , chiedendo Controparte_1 all'adito Tribunale di: “1- Accertare e dichiarare che la convenuta
[...]
occupa senza alcun titolo o autorizzazione opponibile CP_1 al sig. l'immobile sito in Afragola (NA) alla Via IC Parte_1
EL n° 46 ;
2- Condannare, conseguentemente, la convenuta
[...]
, al rilascio del ripetuto immobile, libero e vuoto da CP_1 persone e cose in favore del legittimo proprietario , il tutto Parte_1 con vittoria di spese di lite con attribuzione.
All'esito del deposito della sola memoria integrativa ex art. 171 ter, II termine, di parte istante, all'udienza di prima comparizione, celebratasi, previo differimento ex art. 171 bis, comma 3 c.p.c., in data 11 giugno 2024, veniva dichiarata la contumacia della convenuta, in quanto non costituitasi, benché regolarmente evocata in giudizio.
Espletata l'istruttoria con l'escussione di un teste, veniva disposto rinvio per l' udienza del 26 novembre 2025 concedendo i termini a ritroso per il deposito della precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e della memoria di replica.
All'udienza del 26 novembre 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva riservata in decisione.
In via preliminare, va ribadita la contumacia della convenuta
[...]
, la quale, benché ritualmente evocata in giudizio, non CP_1 si è costituita (cfr. ordinanza del 20 giugno 2024).
In via pregiudiziale, va, inoltre, rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti quale allegato alla produzione di parte istante).
Passando alla disamina della res controversa, osserva il Tribunale che la domanda di parte attrice è meritevole di accoglimento.
In materia di occupazione senza titolo, la domanda di restituzione potrebbe trovare fondamento sulla base del dedotto venir meno di un rapporto
2 R.G. n. 10521/2023
negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti, che legittimava l'altrui detenzione dell'immobile in questione — a causa di vizi genetici dell'accordo contrattuale o per difetti strutturali dello stesso, che ne comportino la nullità o l'annullabilità, ovvero a causa di sopravvenuti disfunzioni causali del medesimo accordo, che ne comportino la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta, ovvero, ancora, per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto stesso per il decorso del termine di durata o per recesso;
dall'altro lato, la stessa domanda potrebbe del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o successivamente caducato.
Nel primo caso l'azione di restituzione esercitata ha natura prettamente personale ed è caratterizzata dalla relatività, nel secondo caso, invece, essa non può che essere inquadrata nell'azione reale di rivendica, dato che «non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto» (Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305).
Tanto emerge dai precedenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione (Cass. civ. del 17 gennaio 2011 n. 884; Cass. civ. del 23 dicembre
2010 n. 26003; Cass. civ. del 9 dicembre 2010 24921; Cass. civ. del 27 gennaio 2009 n. 1929; nonché, da ultimo, Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n.
7305).
Nel caso di specie, parte attrice, ha dimostrato Parte_1 documentalmente di essere legittimo proprietario dell'immobile de quo, avendo prodotto l'atto di compravendita per notaio in Afragola Persona_4 del 18 giugno 2008, rep. 25344, Racc. 4906, in pari data registrato in Casoria al numero3963/1T - allegato alla produzione attorea-, titolo che cristallizza la titolarità del bene in capo allo stesso.
3 R.G. n. 10521/2023
A riguardo, si evidenzia che la parte convenuta- rimasta contumace nel presente giudizio-, non ha mai contestato la sussistenza del titolo di proprietà in capo all'istante, ovvero l'intervenuta compravendita, così come confermato, altresì, dal teste escusso.
Va considerato che, sotto il profilo dell'onere della prova del diritto dominicale, il rigore della così detta "probatio diabolica", che fa carico all'attore in rivendicazione e che comporta l'onere di provare l'asserita proprietà del bene risalendo anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento della usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti specificamente la originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (v. sul punto Cass. civ. sez. II,
30/3/2006, n. 7529; Cass. civ. sez. II, 22/9/2010, n. 20037).
Pertanto, in assenza di contestazioni in ordine alla proprietà del bene de quo in capo all'istante, nonché in ordine alla legittimazione attiva dello stesso, si osserva che la parte convenuta, scegliendo la contumacia nel presente giudizio, non ha apposto alla pretesa attorea alcun titolo (né reale né contrattuale) valido che giustificasse l'occupazione del bene oggetto di causa che, pertanto, non può che qualificarsi come abusiva.
Ed invero risultano provati la titolarità dell'immobile per cui è causa in capo all'istante, (cfr. contratto di compravendita); la mancanza di Parte_1 un contratto di locazione ad uso abitativo redatto in forma scritta, nonostante l'inizio dell' occupazione debba essere collocato in un momento successivo all'entrata in vigore della l. 431/1998 che prevede, giusta il disposto dell'art. 1, comma 4, la forma scritta quale elemento essenziale dei contratti di locazione ad uso abitativo;
il perdurare, al momento dell'instaurazione del giudizio, dell'occupazione dell'immobile de quo- circostanza non contestata dal convenuto e confermata dal teste escusso, nonché confermata dal luogo di avvenuta notifica del libello introduttivo.
Non è, invece, emerso alcun accordo tra le parti in causa per l'occupazione concordata del cespite per cui è causa.
4 R.G. n. 10521/2023
Dall'esame delle deposizioni testimoniali rese, risultate coerenti, prive di vizi logici e non contraddittorie e perciò attendibili - anche in ragione dell'accurata descrizione dei luoghi offerta e della circostanza che trattasi del fratello di parte istante, che, indifferente ai fatti, si è recato con frequenza sui medesimi luoghi di causa e che dunque ha avuto una percezione diretta e personale dei fatti controversi –emerge che l'immobile de quo fu abitato dalla parte convenuta rimasta contumace, giusta concessione in via provvisoria della madre di parte istante, nell'attesa che la stessa rinvenisse un'adeguata dimora, e che, successivamente, nonostante le numerose richieste- sia bonarie sia a mezzo legale-, si rifiutava di lasciare al Controparte_5 legittimo proprietario l'immobile occupato.
Invero, in sede di udienza del 16 gennaio 2025 il teste escusso, , Tes_1 riferiva espressamente: “…all'incirca quattro anni fa la sig.ra
[...]
che vedevo a casa di mia madre perché sporadicamente CP_1
l'aiutava nelle faccende domestiche, prese possesso dell'immobile di proprietà di mio fratello perché non aveva un posto dove stare e mia madre
le concesse provvisoriamente l'uso della casa in Via Controparte_6
IC EL in Afragola;
preciso che mia madre vive a Cardito e aveva la disponibilità dell'immobile di Afragola nonostante fosse di proprietà di mio fratello;
mia madre concesse la casa alla per Controparte_1 poco tempo in attesa che trovasse una diversa sistemazione, ma ad oggi la stessa occupa ancora l'immobile e non vuole lasciarlo nonostante mia madre abbia chiesto di lasciarlo e mio fratello si è rivolto ad un legale per ottenere il rilascio della casa”.
Infine va evidenziato che, come dedotto dalla difesa di parte istante e confermato anche dal teste escusso nonché dal verbale negativo di mediazione, la parte convenuta, si è rifiutata di lasciare nella disponibilità del legittimo proprietario l'immobile de quo, circostanza che persiste all'attualità.
In definitiva, in accoglimento della domanda, la convenuta contumace va condannata in favore dell'istante all'immediato rilascio dell'immobile sito in
Afragola alla via IC EL n.46 (ex n. 24), riportato nel N.C.E.U. di
Afragola al foglio 19, particella 1062, sub 18, come descritto in atti.
5 R.G. n. 10521/2023
Alcun termine ex art. 56, comma 1, l. 392/1978 va fissato per l'esecuzione, trattandosi di occupazione sine titulo e, dunque, di materia sottratta all'ambito di operatività della richiamata disposizione.
In ordine al governo delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal DM
147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (€ 5.000,00), dell'esito della stessa ed in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 10521/2023 del
R.G.A.C., avente ad oggetto “Occupazione sine titulo”, così provvede:
• Accoglie la domanda attorea, nei termini indicati in parte motiva, e per l'effetto, dichiara che la convenuta , C.F. Controparte_1
, occupa sine titulo l'immobile sito in Afragola alla C.F._2 via IC EL, 46 (ex n. 24), riportato nel N.C.E.U. di Afragola al foglio 19, particella 1062, sub 18;
• Ordina alla convenuta contumace , Controparte_1
C.F. , di rilasciare libero da persone e cose C.F._2
l'immobile sito in Afragola alla via IC EL, 46 (ex n. 24), riportato nel N.C.E.U. di Afragola al foglio 19, particella 1062, sub 18, in favore di
C.F. legittimo proprietario;
Parte_1 C.F._1
• Condanna C.F. Controparte_1
, al pagamento in favore di C.F._2 Parte_1
C.F. delle spese di lite, che si liquidano C.F._1 complessivamente in € 2.677.00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell' avv. MI Di AU, dichiaratosi antistatario.
Aversa 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino
6