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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/12/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice est. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 907/2025 R.G.A.C.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Scaletta Zanclea (ME), Via C.F._1
Antonio Merenda n. 14, presso lo studio dell'avv. JOSEPH CAMINITI, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente-
E
, nata a [...] il [...], c.f.: CP_1
, elettivamente domiciliata in Terme Vigliatore Via Maceo n. C.F._2
254, presso lo studio dell'avv. VINCENZO MANDANICI, che la rappresenta e difende per procura in atti,
- resistente -
E
, nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_2
elettivamente domiciliata in Terme Vigliatore Via Maceo n. C.F._3
254, presso lo studio dell'avv. VINCENZO MANDANICI, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- resistente - avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.08.2025 conveniva in Parte_1 giudizio e la figlia esponendo: che la figlia ha sempre CP_1 Controparte_2 nascosto di svolgere attività lavorativa, che la sua attività di formazione si era ormai conclusa e che la stessa aveva avviato una propria attività commerciale di trattamenti estetici;
che di contro, non aveva mai inteso ricercare un'attività CP_1 lavorativa preferendo continuare a vivere con l'assegno divorzile;
che il ricorrente il
12.05.2025 contraeva nuove nozze e che con atto pubblico in notar da Persona_1
Messina del 02.07.2025 reg.to a Messina il il 04.07.2025 al n. 10109 aveva proceduto a stipulare dichiarazione d'impresa familiare, pur di portare avanti l'attività lavorativa.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)
Riconoscere e dichiarare l'indipendenza economica e la capacità lavorativa della sig.ra e per l'effetto determinare la cessazione del mantenimento pari Controparte_2
a Euro 300,00; 2) Disporre la restituzione delle somme versate alla figlia dall'anno
2022 sulla scorta delle sue dichiarazioni mendaci;
3) Riconoscere e dichiarare i requisiti della capacità contributiva di e, per l'effetto disporre la CP_1 cessazione del mantenimento pari a € 600,00 a favore dell'ex coniuge;
4) Disporre la restituzione da parte della Sig.ra dell'importo di € 200.000,00 pari al CP_1
50% delle somme sussistenti sui conti bancari cointestati con il sig. ; 5) Parte_1
Trasferire il terreno in piena proprietà alla signora , con accollo CP_1 contestuale di tutte le spese derivanti dalla gestione del fondo e dall'uso dello stesso In subordine rideterminare l'assegno a favore della sig.ra in misura non CP_1 superiore a € 250,00. In subordine, qualora l'ill.mo Giudice non volesse concedere il trasferimento della proprietà del terreno, si richiede che venga incaricata agenzia immobiliare al fine di vendere il bene con consegueziale divisione del prezzo di vendita
Con riserva di articolare ulteriori domande e difese nei termini di rito. 6) Con Vittoria di spese e compensi di causa”.
Instaurato il contraddittorio, in data 30.10.2025 con distinte comparse si costituivano in giudizio e
CP_1 Controparte_2 deduceva: che la figlia ha iniziato una propria attività
CP_1 professionale e si sta avvicinando alla professione di estetica;
che il non aveva Pt_1 mai inteso che la lavorasse per terzi e quando crebbero i figli, iniziò a
CP_1 collaborare nel negozio di vendita di oli avviato dal suocero e poi trasformato in impresa familiare;
che all'atto della separazione la accettava di essere
CP_1 estromessa dall'impresa familiare a patto che il suo posto venisse occupato dalla figlia
; che i proventi di tale attività lavorativa del marito permettevano alla famiglia Per_2 di vivere una vita agiata;
che la figlia è stata licenziata dall'attività di famiglia, Per_2 posto adesso occupato dalla nuova moglie del ricorrente;
che le proprie condizioni di salute non sono ottimali (danni fisici permanenti ai muscoli della spalla ) e che vive uno stato di depressione conseguente alla separazione;
che risulta ad oggi inoccupata, pur avendo cercato lavoro e vive con le somme percepite a titolo di assegno divorzile e per il mantenimento di oltre regalie della di lei madre;
che, di contro, il CP_2 Pt_1 vive in una villetta acquistata nel 2023 con l'attuale moglie e i due figli di lei oltre al genero, che tutti vivono una condizione agiata concedendosi anche viaggi costosi;
che grazie alle floride condizioni economiche del Sottile, egli in data 18.10.2023 ha potuto bonificare con la causale “prestito infruttifero” la somma di euro 15.000,00 alla zia
“acquisita” Persona_3
Ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “In via principale, il rigetto del ricorso proposto da per la Parte_1 revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, nonché per la restituzione di somme cointestate e per il trasferimento della quota di terreno, per carenza dei presupposti di legge, in particolare per assenza di fatti sopravvenuti e permanenza della funzione compensativa-perequativa dell'assegno divorzile;
2. In subordine, dichiarare inammissibili le domande relative a patti di trasferimento immobiliare e restituzione somme ex art. 473 bis 29 c.p.c., in quanto estranee al perimetro del giudizio di revisione delle condizioni economiche;
3. In ogni caso, rigettare le domande restitutorie sulle somme cointestate per difetto di prova della personalità della provvista e per la regola del riparto paritario della comunione de residuo ex art. 194 c.c.;
4. In accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto di all'adeguamento e aumento dell'assegno divorzile, in considerazione CP_1 del peggioramento delle condizioni di salute, della difficoltà oggettiva di reinserimento lavorativo e dell'accresciuta sperequazione patrimoniale tra le parti, come comprovato dalla documentazione depositata, con conseguente determinazione dell'assegno in misura equa e congrua rispetto ai criteri legali e giurisprudenziali vigenti, anche avuto riguardo all'eventuale incremento delle condizioni economiche dell'obbligato; […] con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”
La figlia sosteneva di essere ancora in fase di completamento Controparte_2 della propria formazione professionale e di disporre di un piccolo laboratorio dove pratica cure estetiche prevalentemente ad amici e parenti, ricevendo occasionalmente somme di natura simbolica, che non le consentono alcuna autonomia economica e che la revoca dell'assegno di mantenimento versatole dal padre la costringerebbe a far ricorso alla somma donata dai genitori durante la separazione e accantonata in un istituto di credito che le servirebbe, invece, per aprire il proprio centro estetico in futuro.
Pertanto, chiedeva “rigettarsi il ricorso proposto da Controparte_2 Pt_1
, non essendo stata raggiunta la piena indipendenza economica di
[...] CP_2
, la quale non dispone di un reddito stabile, sufficiente e continuativo tale da
[...] poter soddisfare le proprie esigenze di vita. Accertarsi e dichiararsi che la stessa non ha mai volontariamente interrotto i rapporti con il padre, essendo stata, CP_2 al contrario, costretta ad allontanarsi a causa del comportamento del medesimo.
Accertarsi che le somme eventualmente percepite da hanno carattere CP_2 occasionale e non sono idonee a garantire l'autosufficienza economica. Rigettarsi ogni domanda di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento, in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
All'udienza del 4.12.2025 non si presentava e il procuratore Controparte_2 dichiarava di non conoscerne le motivazioni. era assente perché CP_1 comunicava di essere indisposta, ma non forniva alcuna certificazione medica giustificativa.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate.
Invero, i capitolati di prova articolati da risultano non conducenti CP_1
o superflui. Parimenti, la richiesta di accertamenti bancari è esplorativa e superflua.
Nessuna istanza istruttoria è stata formulata dal ricorrente e dalla resistente
Controparte_2
Venendo all'esame del merito della controversia, ritiene il Collegio che la domanda proposta da sia in parte fondata e vada accolta per quanto di Parte_1 ragione.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente (ai sensi dell'art. 9 primo comma legge 898/1970, oggi art. 473 bis 29 c.p.c.) di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati. Inoltre, è onere dell'interessato che agisca per la modifica delle condizioni del divorzio dimostrare che tali sopravvenienze abbiano comportato un sostanziale ed effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata ai fini della determinazione delle condizioni del divorzio.
Ciò posto, ad avviso del Collegio il assolveva l'onere probatorio a suo Pt_1 carico in ordine ad una variazione dell'assetto patrimoniale dei coniugi quale definito in sede di divorzio, tale da comportare la modifica del contributo a suo carico a titolo di assegno divorzile.
A tal fine si evidenzia che, per un verso, rispetto alla sentenza di divorzio del novembre 2023, in cui i redditi annuali lordi del Sottile validamente considerati ammontavano a circa 45.000,00 euro, sono diminuiti, attestandosi sui 35.000,00 euro per il periodo d'imposta 2023 e in euro 27.883,00 per il periodo d'imposta 2024. Per altro verso, la ha sostenuto di vivere esclusivamente grazie all'assegno CP_1 divorzile erogato dal marito e alle regalie della di lei madre, preferendo non utilizzare le somme depositate a seguito della separazione, per eventuali e più probabili spese future.
Permane, quindi, un evidente divario reddituale tra le parti, che di per sé esclude la sussistenza dei presupposti per disporre la revoca dell'assegno divorzile come richiesto in via principale in ricorso, ciò anche in considerazione del fatto che i requisiti per l'attribuzione di tale contributo in favore della moglie sono stati espressamente riconosciuti dai coniugi in sede di divorzio e non possono, pertanto, essere rimessi in discussione in assenza di significative sopravvenienze, assenti nel caso di specie (cfr.
Cass. Civ. Sez. 1, n. 9835/2023).
D'altra parte, non può essere trascurata la circostanza che il ricorrente ha nel frattempo costituito un nuovo nucleo familiare.
Peraltro, a deve imputarsi l'inosservanza del noto principio CP_1 dell'autoresponsabilità economica gravante sugli ex coniugi (da bilanciarsi con quello della solidarietà post coniugale) per non essersi attivata in alcun modo, successivamente al divorzio, per reperire un'occupazione, stabile e regolare, anche in virtù della pregressa esperienza professionale maturata nel percorso all'interno dell'azienda del
, preferendo continuare a vivere dell'assegno divorzile e asserendo di vivere una Pt_1 situazione di salute non ottimale (depositati referti del 2017/2023 che nulla dicono sulla eventuale impossibilità di svolgere concretamente attività lavorativa) e in uno stato depressivo sotto cura farmacologica.
A fronte di ciò può dirsi raggiunto da parte del ricorrente l'onere probatorio in ordine ad una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle suddette condizioni di entrambe le parti, tale da provocare una diminuzione del quantum debeatur dell'obbligo in esame.
La situazione così descritta conduce a ritenere giustificabile una riduzione dell'importo dovuto a titolo di assegno divorzile previsto in favore della , in CP_1 uno alla impossibilità di procedere all'audizione della stessa, assente all'udienza di comparizione personale del 4.12.2025, senza fornire prova di grave e giustificato motivo, cosicché detto contegno processuale è valutabile quale indice confermativo delle altre risultanze sopra esposte ai sensi del secondo comma dell'art. 116 in applicazione dell'art. 473 bis 21, comma 2, c.p.c., oltre che ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
La misura di tale rimodulazione dovrà tenere conto del divario reddituale tuttora esistente tra le parti e della “funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi” svolta dall'assegno divorzile, ancorché essa sia funzionale non “alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6-1, n. 28104/2020).
In conclusione, l'assegno divorzile riconosciuto nella sentenza n. 1096/2023, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, viene rideterminato, con decorrenza dalla data della domanda, nella misura di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
Le stesse considerazioni sopra svolte depongono nel senso del rigetto della domanda di di adeguamento e aumento dell'assegno divorzile. CP_1
Quanto alla richiesta di revoca del mantenimento previsto in favore della figlia si deve premettere quanto segue. CP_2
Il genitore che chieda la revoca del mantenimento in favore del figlio è tenuto a dimostrare l'intervenuta indipendenza economica del figlio mantenuto e cioè che questi
è in grado di sostenersi finanziariamente, senza necessità del supporto dei genitori, posto che nel nostro ordinamento non è presente un limite fisso basato sull'età anagrafica del figlio.
Negli ultimi anni, tuttavia, la giurisprudenza si è interrogata sui limiti di durata dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, delimitandone i confini avuto riguardo alle precipue funzioni educativa e di autoresponsabilità correlate all'istituto in esame (Cass. sent. 26875/2023). Quanto alla funzione educativa, preliminarmente va ricordato che i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. La giurisprudenza, con argomentazioni pienamente condivisibili, ha individuato una correlazione ineliminabile tra gli obblighi educativi dei genitori e l'obbligo di mantenimento, specificando che quest'ultimo viene meno ove il figlio maggiorenne abbia raggiunto una maturazione personale e professionale tale che lo stesso non necessiti più di istruzioni e/o indicazioni dai genitori circa le proprie scelte di vita.
Nella sentenza n. 5088 del 2018, poi, la Cassazione ha affermato che il mantenimento dei figli maggiorenni si giustifica all'interno di un progetto educativo o di un percorso formativo che tenga conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio, ricordando che tale funzione è un criterio fondamentale per determinare sia il contenuto, sia la durata dell'obbligo di mantenimento, che impone di valutare il tempo necessario affinché il figlio maggiorenne si inserisca adeguatamente nella società.
Avuto riguardo al principio di autoresponsabilità, esso impone di valutare caso per caso se il figlio maggiorenne non economicamente indipendente, si sia attivato fattivamente nel tentativo di reperire un'occupazione, ancorché nelle more del proprio percorso formativo professionalizzante.
La giurisprudenza recente è addivenuta a giustificare la revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, quando la sua mancata autonomia finanziaria sia derivata da una sua inerzia colpevole o dal rifiuto ingiustificato di accettare opportunità lavorative adeguate alla sua formazione e competenze professionali (cfr., ex multis,
Cass. sent. 12952/2016; Cass. sent. n. 1858 del 2016, nella quale la Suprema Corte sottolinea che il mantenimento non può essere garantito a chi, volontariamente, si sottrae allo svolgimento di un'attività lavorativa consona alle proprie qualifiche).
Recentemente, il Giudice di legittimità ha ricordato che “questa Corte ha elaborato il principio secondo il quale, in caso di figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: (a) dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente
e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
(b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 17183-20); tuttavia il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza
a una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante
l'attuazione mera dell'obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre;
egli deve far fronte al suo stato attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito;
resta ferma solo l'obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (v. Cass. Sez. 1 n. 38366-21, nonché, in analoga direzione, Cass. Sez. 1 n.
10455-22)” (Cass. Civ., sez. I, 07/10/2022, n.29264).
Dunque, occorre valutare anzitutto l'età, il raggiungimento della competenza professionale, l'impegno nel percorso di studi e al reperimento di una occupazione.
È indubbio che abbia pienamente raggiunto e superato da tempo la CP_2 maggiore età (compirà a breve 26 anni) e sin dai tempi della sentenza di divorzio, persino parte resistente, aveva riconosciuto che la figlia aveva intrapreso, seppur da poco, l'attività di estetista, circostanza confermata anche in comparsa di costituzione e risposta dalla e dalla stessa che dichiara di disporre di un piccolo CP_1 CP_2 laboratorio dove pratica cure estetiche.
Risulta piuttosto inverosimile che in più di due anni rispetto alla data della sentenza di divorzio, continui ad erogare i suoi servizi di estetica senza avere CP_2 ottenuto una reale capacità economica e accontentandosi di mere regalie dei parenti o degli amici, che si affidano a lei per i servizi di bellezza, anche considerato che la stessa non si è impegnata in altra attività, né proseguito gli studi. Di contro, il allegava Pt_1 al ricorso introduttivo una serie di screenshot, non specificamente contestati, da cui si evince che la figlia ha un proprio logo commerciale, che tratta di onicotecnica e beauty, che ha delle clienti, che fissa diversi appuntamenti, gode di periodi di ferie dall'attività lavorativa che comunica alle clienti, offre i suoi servizi ai prezzi ordinari di mercato.
Tutto quanto ciò considerato, può ritenersi raggiunta la prova dell'autosufficienza economica di e, comunque, la prova che la stessa assolva CP_2 da sé alle sue essenziali esigenze di vita, facendo venir meno l'obbligazione alimentare a carico del . Fra l'altro, non comparendo all'udienza di Pt_1 Controparte_2 comparizione personale delle parti del 4.12.2025, senza fornire e comprovare alcuna grave e valida giustificazione, si è preclusa la possibilità di contestare gli allegati forniti dal ricorrente, confermando la linea difensiva assunta nella comparsa di costituzione, oltre a confermare, con il proprio contegno processuale, le evidenze istruttorie in atti in applicazione dell'art. 473 bis 21 c.p.c.
Ne consegue che può essere revocato l'assegno di mantenimento pari ad euro
300,00 per il mantenimento della figlia, così come era stato disposto nella sentenza di divorzio sopra richiamata.
Le ulteriori domande avanzate da ai punti 2, 4 e 5 del ricorso Parte_1 introduttivo nei confronti di entrambe le parti resistenti devono essere dichiarate inammissibili.
Sul punto, è sufficiente rilevare che costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui nel processo di divorzio è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di divorzio (o - come nella specie - di modifica delle pregresse condizioni) di quella relativa alla definizione delle eventuali ulteriori questioni patrimoniali tra le parti (quali scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno), soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate da un vincolo forte di connessione ai sensi dell'art. 40
c.p.c.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, stante la ricorrenza di soccombenza reciproca rispetto alle domande reciprocamente svolte da e Parte_1 CP_1
e alla parziale soccombenza del ricorrente rispetto alle domande restitutorie
[...] articolate nei confronti di ricorrono i presupposti per compensare Controparte_2 integralmente le spese processuali tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
- a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1096/2023 del 29.11.2023, riduce l'importo dovuto da a titolo di assegno divorzile in favore di Parte_1
in euro 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo degli indici ISTAT, CP_1 con decorrenza dalla data della domanda;
- revoca l'assegno di mantenimento in favore della figlia Controparte_2
- dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte da parte ricorrente;
- compensa interamente le spese processuali tra e Parte_1 CP_1
e tra e
[...] Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio del
5/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.