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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8109 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. CA RE, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 9/07/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 13769 del RG. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte 1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. D. Pattumelli – D. Di Bella che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
con sede in Roma,
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dalla dott.ssa L. Torcicollo in virtù di delega del direttore della sede CP 1 competente;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/04/25 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo:
"ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 il diritto di CP_2
[...] all'indennità di accompagnamento di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere dal 01-06-2023, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE 1 CP 1 a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A."
Si è costituito in giudizio CP_1 convenuto chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 9/07/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione in data 5/04/25 e dell'avvenuto successivo pagamento della prestazione richiesta nelle more del giudizio, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dal procuratore dell' CP_1 il quale ha prodotto documentazione utile al riguardo, e dal procuratore di parte ricorrente.
Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono liquidate in favore della parte ricorrente ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. (DM n. 147/22) in virtù della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notificazione del ricorso introduttivo all' CP_1 e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara cessata la materia del contendere. condanna l'CP 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 9/07/25
IL GIUDICE
CA RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. CA RE, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, nella pubblica udienza del 9/07/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 13769 del RG. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte 1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. D. Pattumelli – D. Di Bella che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
con sede in Roma,
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dalla dott.ssa L. Torcicollo in virtù di delega del direttore della sede CP 1 competente;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/04/25 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo:
"ACCERTARE E DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 il diritto di CP_2
[...] all'indennità di accompagnamento di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere dal 01-06-2023, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE 1 CP 1 a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A."
Si è costituito in giudizio CP_1 convenuto chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 9/07/25 con la lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione in data 5/04/25 e dell'avvenuto successivo pagamento della prestazione richiesta nelle more del giudizio, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dal procuratore dell' CP_1 il quale ha prodotto documentazione utile al riguardo, e dal procuratore di parte ricorrente.
Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile.
Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono liquidate in favore della parte ricorrente ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. (DM n. 147/22) in virtù della soccombenza ex art. 91 c.p.c., atteso che il pagamento è avvenuto dopo il deposito e la notificazione del ricorso introduttivo all' CP_1 e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara cessata la materia del contendere. condanna l'CP 1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 9/07/25
IL GIUDICE
CA RE