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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 327/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 327/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pontremoli Parte_1 C.F._1
Alessandro, appellante contro
(C.F. ), nella qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Gargani Benedetto e dell'avv. Gargani
[...] P.IVA_2
Guido, appellato appellante incidentale
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 11.02.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
06.02.2025
OGGETTO: fideiussione pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, nel merito: in via principale:
- accertare e dichiarare l'insussistenza del rapporto obbligatorio tra le parti in causa;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante in virtù del titolo dedotto in giudizio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare che non è titolare del rapporto dedotto in giudizio. Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui alla narrativa, dichiarare inammissibile, ovvero rigettare l'appello proposto dalla sig.ra perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto e comunque non provato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In subordine e in via incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte dovesse ritenere, in tutto o in parte, fondato l'appello proposto da controparte, si chiede accertarsi e dichiarare la tardività dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta dalla sig.ra , e per Parte_1
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 525/2020 dichiarandolo definitivamente esecutivo anche in punto di spese e interessi di mora.
Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
, convenendo in giudizio la società in qualità di Parte_1 Controparte_1
mandataria della società a sua volta cessionaria in blocco dei crediti di Controparte_2 [...]
proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto Controparte_3
n. 525/2020 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 06.06.2020 mediante il quale le era stato pagina 2 di 14 ingiunto il pagamento, quale fideiussore della società AM s.a.s. di Dioniso CO, dell'importo di € 51.645,69 oltre interessi e spese di lite.
A sostegno dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva eccepiva la nullità delle notifiche, ex art. 143 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 525/2020 emesso dal Tribunale di Alessandria, del successivo atto di precetto ed infine del pignoramento presso terzi.
In particolare, deduceva la nullità delle notifiche (conseguentemente di non avere avuto contezza del procedimento se non dopo essere stata informalmente avvisata del pignoramento dello stipendio) tutte effettuate ex art. 143 c.p.c. sul presupposto della sua irreperibilità presso l'indirizzo di residenza, senza previe ricerche, assumendo di non avere avuto in conseguenza contezza del procedimento se non dopo essere stata informalmente avvisata del pignoramento dello stipendio.
Specificava che era dipendente del con qualifica di Assistente Capo Controparte_4
Coordinatore in servizio presso la Questura di Massa Carrara, che risiedeva dal 2020 presso la
MA RT (sita in Massa Piazza Bastione n. 16) ove aveva sempre ricevuto la posta e che nel caso di specie era evidente che l'addetto al servizio postale avesse omesso ogni qualsivoglia attività di indagine e ricerca atta a legittimare la notifica ex art. 143 c.p.c..
Nel merito disconosceva la sottoscrizione apposta sulla fideiussione del 23.7.1997, in quanto falsa e deduceva di non conoscere nemmeno il debitore garantito (società AM di IS & C.
s.a.s.), con conseguente insussistenza del rapporto obbligatorio alla base della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio per la società Controparte_2 Controparte_1
contestando in toto la pretesa attorea e proponendo istanza di verificazione.
In ordine all'ammissibilità dell'opposizione tardiva ed alla nullità delle notificazioni deduceva che l'omessa indicazione nelle relate di notifica delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario non rendeva nulle le notifiche, che le attestazioni negative effettuate dall'ufficiale giudiziario facevano fede fino a querela di falso e comunque che non aveva neanche Parte_1
provato di non avere potuto proporre tempestiva opposizione a causa delle dedotte nullità.
Nel merito rilevava che aveva sottoscritto non solo la fideiussione in data Parte_1
23.07.1997 ma anche successive scritture private con le quali era stato incrementato l'importo massimo garantito.
Era poi falso che non conoscesse il debitore principale (AM s.a.s.) essendone Parte_1
pagina 3 di 14 stata socia dal 1997 sino al 2009.
Proponeva comunque istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute.
Sulla sentenza di primo grado.
La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e CTU grafologica.
All'esito, il Tribunale di Alessandria con sentenza n. 23/2024 pubblicata l'11.01.2024:
1) confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) poneva definitivamente le spese della CTU grafologica a carico dell'attrice opponente;
3) condannava a rifondere a parte convenuta le spese di lite;
Parte_1
4) disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica al fine di valutare l'eventuale commissione dei reati di calunnia o simulazione di reato in sede di denuncia - querela presentata dall'attrice il 3 novembre 2021 alla Questura di Massa.
Preliminarmente il Tribunale riteneva che l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta tardivamente da dovesse considerarsi ammissibile, stante la nullità delle Parte_1
notificazioni del decreto ingiuntivo (avvenuta il 13 luglio 2020), del successivo atto di precetto, e, infine, dell'atto di pignoramento presso terzi (notificato il 21 giugno 2021).
Il Tribunale rilevava che le notificazioni erano state eseguite tutte ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a seguito della tentata consegna del plico, con esito negativo, presso la residenza di Parte_1
corrispondente alla sita in Massa, Piazza Bastione n. 16.
[...] Controparte_5
Sul punto era emerso dalla deposizione della teste , (particolarmente attendibile Testimone_1
in quanto Assistente Capo coordinatore del corpo di Polizia di Stato) che , Parte_1
anch'essa Assistente di Polizia, aveva sempre ricevuto la Posta presso gli Uffici della Questura esistenti in Massa in via Bastione n. 16, ove la stessa peraltro prestava il proprio servizio.
Richiamava dunque l'indirizzo giurisprudenziale che richiedeva, ai fini della validità ex art. 143
c.p.c., che la notifica fosse preceduta da effettive ricerche presso i luoghi risultanti dagli accertamenti anagrafici, ritenendo che, nel caso di specie, tali ricerche, oltre a non essere state attestate nella relata, non fossero state neppure svolte, non essendosi l'Ufficiale Giudiziario debitamente informato presso gli Uffici della Questura, siti all'indirizzo di residenza della destinataria degli atti.
Aggiungeva infine, stante la nullità delle notifiche, che non rimaneva che dare credito alla tesi dell'opponente che aveva affermato di non avere saputo nulla del decreto ingiuntivo e della pagina 4 di 14 successiva esecuzione se non dopo avere appurato che sul suo stipendio era stata operata una trattenuta.
Dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, il Tribunale riteneva che nel merito la domanda di parte attrice dovesse essere respinta, avendo l'istruttoria consentito di accertare l'effettivo rilascio da parte di della garanzia fideiussoria costituente titolo in Parte_1
base al quale il decreto ingiuntivo era stato emesso.
Al riguardo il CTU aveva concluso nel senso che le firme apposte in calce al modulo di fideiussione datato 23.7.1997, così come quelle apposte sui successivi atti di aumento del massimale della fideiussione, erano, con altissima probabilità, tutte da attribuirsi a Parte_1
.
[...]
Il CTU si era espresso in termini di probabilità e non di certezza solo in quanto l'accertamento, dal lato delle firme in verifica, si era svolto non sugli originali dei documenti (che la non CP_6
aveva prodotto non essendone in possesso in quanto di cessionaria del credito), ma su delle riproduzioni fotografiche.
Il Tribunale disattendeva l'eccezione di nullità della CTU (formulata da parte attrice all'esito della CTU sfavorevole) in quanto svolta su copia fotografica e non sull'originale dei documenti.
Sul punto il Tribunale evidenziava che la giurisprudenza si era ripetutamente espressa nel senso dell'impossibilità di esperire CTU grafologica in difetto di produzione del documento in originale.
Peraltro, riteneva che la questione dirimente non riguardasse la nullità o meno della CTU, quanto la possibilità di avvalersi di un documento prodotto solo in fotocopia.
Se era vero che il documento prodotto solo in fotocopia non poteva avere fede privilegiata, ciò, tuttavia, non escludeva che la prova della veridicità del contenuto del medesimo, compresa la firma, potesse essere data con altri mezzi, ove ammissibili.
Nella fattispecie, rilevava che l'opponente, in primo luogo, non aveva mai contestato l'esistenza di un originale ed anzi, affermando che qualcuno facente parte della società debitrice principale
(AM di IS CO & C. s.a.s.), aveva falsificato sul modulo fideiussorio la sua firma, aveva ammesso l'esistenza di una fideiussione originale, di cui il documento prodotto costituiva fotocopia.
pagina 5 di 14 Riteneva, inoltre, che l'attrice non fosse credibile, avendo la medesima fornito almeno tre versioni dei fatti: con la prima (contenuta in atto di citazione) aveva dichiarato essere a lei del tutto sconosciuti la AM s.a.s. e IS CO;
con la seconda, contenuta nella denuncia querela contro ignoti, sporta solo alcuni mesi dopo aver intentato il giudizio, aveva invece ammesso (anche perché documentalmente risultante dalla visura camerale nel frattempo prodotta dalla convenuta) di essere stata socia della AM s.a.s. di IS CO (precisamente dalla data della sua costituzione nel 1997 fino al 2009), pur affermando di non aver idea di chi potesse essere in possesso dei suoi documenti così da poter stipulare una fideiussione sostituendosi a lei;
con la terza, sostenuta davanti al Giudice all'udienza del 29.9.2022, aveva infine dichiarato che
IS CO era stato il suo fidanzato e che la relazione si era interrotta poco dopo la costituzione della società, nonostante la permanenza della per altri dodici anni nella Parte_1
compagine societaria di cui l'ex fidanzato era socio accomandatario.
Stante le diverse dichiarazioni rese, il giudice riteneva dunque che elemento certo fosse che era stata per lungo tempo socia accomandante della debitrice principale (e tale Parte_1
era al momento del rilascio della garanzia nel 1997) e che pertanto avesse un interesse negli affari della società, essendo quindi assolutamente plausibile che la medesima potesse avere concesso, a favore della debitrice principale, garanzia personale.
Il Tribunale ribadiva tra l'altro che la CTU svolta su fotocopia, ben lungi dall'essere nulla o inutilizzabile, aveva fornito, insieme ad altri indizi, elementi di prova utili alla decisione, atteso che pur avendo l'indagine tecnica condotta su una fotocopia dei limiti rispetto a quella condotta su un documento in originale, essa non impediva di accertare se fra la firma apposta sulla fotocopia e quelle certamente originali contenute nelle scritture di comparazione vi fossero difformità o affinità.
Osservava che la giurisprudenza che si era espressa in senso contrario era risalente e non teneva in considerazione le più recenti tecniche di indagine da svolgersi su un documento in fotocopia.
Al riguardo richiamava la Corte di Cassazione, in materia di querela di falso, che aveva ammesso la possibilità che un giudizio di accertamento della falsità o autenticità di una firma venisse svolto su una semplice fotocopia, salvo il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso potevano raggiungere e salva la possibilità di acquisire l'originale, ove ritenuto necessario (Cass.
32219/18).
pagina 6 di 14 Sul giudizio di appello.
proponeva tempestivo gravame rassegnando le conclusioni ripotate in epigrafe. Parte_1
Si costituiva tempestivamente la società la quale eccepiva la Controparte_1
manifesta infondatezza del gravame ex art. 348 bis c.p.c., proponeva a sua volta appello incidentale rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Disattesa l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 06.02.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
11.02.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile la CTU grafologica pur in difetto di produzione degli originali dei documenti in verifica.
(a) Sul punto evidenzia che la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che una volta intervenuto il disconoscimento della sottoscrizione, il deposito dell'originale del documento sia indispensabile, non potendo svolgersi sulla fotocopia il procedimento di verificazione ed essendo inattendibile un esame grafico non espletato sull'originale” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 15 marzo
2007, n. 6022; Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 2000, n. 1831).
Ritiene dunque che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'istanza di verificazione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto
(b) Con il medesimo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la prova della veridicità della firma può essere fornita con altri mezzi ed ha ritenuto assolutamente plausibile che possa avere concesso una garanzia personale a Parte_1
favore della debitrice principale.
Sostiene che secondo il granitico della Corte di Cassazione, ove non venga prodotto l'originale del documento di cui si chiede la verificazione, la parte che intenda comunque avvalersi della copia dello stesso potrà fornire la prova del contenuto del documento con i mezzi ordinari nei pagina 7 di 14 limiti della loro ammissibilità ma non pure della sua sottoscrizione (Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
08/10/2021, n. 27402).
Con il secondo motivo si duole dell'omessa rilevazione d'ufficio del difetto di titolarità del credito oggetto di causa in capo alla società Controparte_2
Ritiene in particolare che l'appellata non abbia dato prova (a mezzo della produzione in giudizio del negozio traslativo e dell'elenco nominativo dei crediti ceduti) che la sia titolare CP_2
dello specifico credito azionato in sede monitoria.
Ritiene che la questione dovesse essere rilevata d'ufficio, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario. Sottolinea altresì che la parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass., sez. I,
22.2.2022, n. 5857).
II) Difese ed appello incidentale di Controparte_1
Parte appellata ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. poiché manifestatamente infondato.
Ha altresì eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità e analiticità dei motivi proposti ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
In ordine al secondo motivo (difetto di titolarità del credito in capo alla mandante), evidenzia anzitutto che l'eccezione è stata proposta per la prima volta con il gravame e dunque è inammissibile.
Sostiene, in ogni caso, che la stessa sia infondata anche nel merito avuto riguardo alle allegazioni ed alle produzioni documentali operate sin dalla fase monitoria.
Quanto al primo motivo sostiene che sia decaduta dalla possibilità di Parte_1
disconoscere le sottoscrizioni, come già dedotto in primo grado, atteso che, all'udienza di prima comparizione l'attrice non aveva insistito su tale istanza. Sostiene in proposito che la reiterazione del disconoscimento debba avvenire espressamente.
pagina 8 di 14 In ogni caso, ritiene destituite di fondamento le contestazioni sull'inammissibilità della verificazione della firma quando eseguita su una copia.
Richiama al riguardo la più recente giurisprudenza (Corte di Cassazione, ordinanza n. 23959/2023 del 7 agosto 2023) che ha affermato la possibilità di eseguire una CTU grafologica sulla fotocopia del documento disconosciuto, non richiedendo gli artt. 216 e 217 c.p.c. la produzione dell'originale e potendo l'autografia della sottoscrizione disconosciuta essere accertata dal Giudice sulla base della complessiva valutazione del materiale probatorio prodotto.
Evidenzia difatti che il giudice nel riferire la sottoscrizione a non si sia limitato Parte_1
ad accogliere le risultanze della CTU (peraltro ben espletata dal punto di vista metodologico e di pregevole fattura) ma le abbia valutate unitamente a tutti gli altri elementi probatori, giungendo a ritenere autentica la sottoscrizione disconosciuta dall'appellante, non soltanto sulla base dell'indagine peritale ma anche di tutto il compendio di elementi probatori esaminati.
Ha quindi proposto appello incidentale condizionato ed ha censurato il capo della sentenza ove il
Tribunale ha ritenuto che le notificazioni del decreto ingiuntivo, del precetto e del pignoramento presso terzi, effettuate dalla creditrice nei confronti di ai sensi Parte_1 dell'art. 143 c.p.c. debbano ritenersi nulle.
Rappresenta anzitutto che la notifica del provvedimento monitorio è stata tentata una prima volta, ex L. n. 53/1994 presso l'indirizzo di residenza in Massa, Piazza Bastione n. 16, ove la stessa risultava residente fin dal 27/05/2010 (come da certificato di residenza in atti).
Rileva che a tale indirizzo l'opponente è risultata irreperibile.
Specifica poi di aver richiesto una seconda notifica, a mezzo UNEP, a mani del destinatario, sempre presso l'indirizzo di residenza risultante dal certificato anagrafico, consegna che non si è perfezionata poiché la destinataria non è stata identificata all'indirizzo.
Ritiene dunque che correttamente l'ufficiale giudiziario, dando atto degli esiti di notifica negativi presso la residenza del destinatario per come risultante dal certificato anagrafico, ha provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Aggiunge che l'irreperibilità del destinatario è stata riscontrata anche in sede di notifica dell'atto di precetto (sia postale che a mezzo UNEP) nonché di notifica del pignoramento presso terzi, nonostante il certificato di residenza indicasse che era ancora residente in Parte_1
pagina 9 di 14 Massa Via del Bastione 16, tanto che, anche in questo caso, l'Ufficiale Giudiziario ha dovuto provvedere a notificare i detti atti ex art. 143 c.p.c.
Rileva che la stessa (sia in sede di opposizione tardiva a DI sia in sede di Parte_1
denuncia querela) ha dichiarato di risiedere in Massa Piazza Bastione n. 16.
Evidenzia che la teste ascoltata in primo grado invero abbia dichiarato di aver Testimone_1
visto più volte della corrispondenza indirizzata alla con indirizzo Piazza Bastione n.16 Parte_1
presso aggiungendo, tuttavia, che a volte la corrispondenza della Controparte_5 Parte_1 portava l'indirizzo di via del Patriota n.1 e così confermando che, sebbene il certificato di residenza della indicasse l'indirizzo di Piazza Bastione n.16, la stessa riceveva posta Parte_1
anche altrove.
Osserva poi come l'attrice abbia dichiarato in giudizio “di non aver mai abitato presso la caserma
RT […] ma presso alcuni parenti in Massa ove non ha la residenza” (cfr. doc. 05).
Contesta altresì la tesi del Tribunale secondo cui l'ufficiale giudiziario non avrebbe effettuato le opportune ricerche solo perché non attestate nella relata.
Richiama in proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui: “In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., l'omessa indicazione nella relata delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elencazione dei motivi indicati dall'art. 160 cod. proc. civ.” (Cfr. Cass. n. 17964/2014).
Ritiene invero che, contrariamente da quanto sostenuto in sentenza, l'Ufficiale Giudiziario avendo effettuato tutte le opportune ricerche nei luoghi indicati nel certificato di residenza e avendo riscontrando la non identificabilità della signora all'indirizzo indicato, non avrebbe potuto far altro che procedere con la notifica ex art. 143 c.p.c.
III) Decisione della Corte.
1) Per quanto la società abbia proposto appello incidentale Controparte_1
solamente in via subordinata, le questioni attinenti al merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo devono essere esaminate dopo la valutazione dell'ammissibilità della stessa opposizione ex art. 650 c.p.c..
E' quindi prioritaria la disamina dell'appello incidentale proposto dal creditore procedente.
pagina 10 di 14 2) Come è noto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 650 c.p.c., l'opposizione tardiva è ammissibile solo qualora la parte provi di non avere avuto tempestiva notizia del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o per forza maggiore. Nel caso di specie è stata prospettata la nullità della notificazione.
In diritto si rileva che:
- la notificazione può essere effettuata nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. qualora non siano conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio effettivi del destinatario;
- “Qualora il destinatario della notificazione si sia trasferito dal luogo o dai luoghi indicati nei registri anagrafici, e se ne ignori la nuova residenza, dimora o domicilio, la notificazione medesima va effettuata con le formalità prescritte dall'art. 143 cod. proc. civ. ove la suddetta ignoranza non sia superabile con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite, nel caso concreto, dalla ordinaria diligenza” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11360 del
30/05/2005, successive conformi);
- “Ai fini della validità della notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione a norma del citato art. 143 del codice di rito non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole, e cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12589 del
28/08/2002, successive conformi);
- “In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., l'omessa indicazione, nella relata delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elencazione dei motivi indicati dall'art. 160 cod. proc. civ. (Nella specie, la corte territoriale aveva accertato la diligenza del notificante autore di opportune ricerche, tradottesi in più tentativi di notifiche eseguite in luoghi diversi, senza che, per contro, risultasse agli atti la conoscenza, o la facile conoscibilità
pagina 11 di 14 con la normale diligenza, del luogo di residenza o dimora del notificando, il quale, per parte propria, aveva abbandonato l'originaria residenza senza preoccuparsi della registrazione anagrafica e del conseguente rischio di una declaratoria di irreperibilità)” (Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 17964 del 14/08/2014; nello stesso senso Corte di Cassazione, Sez. L,
Ordinanza n. 32444 del 08/11/2021).
3) Quanto al procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo (doc. 4 convenuto opposto), si rileva che la parte ha tentato:
- una prima notificazione a mezzo posta presso l'indirizzo di residenza anagrafica sito in Massa
Piazza Bastioni n. 16, non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario;
- una seconda notificazione sempre presso l'indirizzo di residenza anagrafica a mezzo UNEP non andata a buon fine in quanto il destinatario è risultato “non identificato all'indirizzo”, con conseguente successiva notificazione ex art. 143 c.p.c..
Analoga sorte ed analogo iter è stato seguito in relazione alle notificazioni del precetto e del pignoramento.
4) Nel caso di specie nell'atto di citazione in primo grado ha dedotto la nullità Parte_1
della notificazione del decreto ingiuntivo (nonché del successivo precetto e del pignoramento) in quanto avvenuta ex art. 143 c.p.c. ed a tale scopo, entro il maturare delle preclusioni assertive, ha sostenuto:
- di essere Assistente Capo Coordinatore in servizio presso la Questura di Massa Carrara;
- di essere residente in [...], presso la MA RT (n.d.r. luogo diverso dalla sede della Questura);
- che nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non rinvenga il destinatario nel luogo di residenza “lo stesso è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relazione di notificazione” e che la notificazione è nulla, in difetto di indicazione delle ricerche;
- che “nella fattispecie è evidente che l'addetto al servizio di recapito ha omesso ogni qualsivoglia attività di indagine e ricerca atta a legittimare il ricorso al procedimento ex art. 143 c.p.c.”.
- che l'Ufficiale Giudiziario “ha omesso di richiedere le dovute informazioni all'addetto presso la portineria del complesso” (prima memoria ex art. 183 c.p.c.).
pagina 12 di 14 In definitiva, tenendo conto di quanto prospettato entro il maturare delle preclusioni assertive e di quanto riconosciuto in sede di interrogatorio libero:
- ha dedotto che le notificazioni non avrebbero dovuto essere effettuate con il Parte_1
rito degli irreperibili ma avrebbero dovuto essere effettuate nelle forme ordinarie presso l'indirizzo dove aveva la residenza anagrafica (Massa, Piazza Bastione n. 16);
- ha peraltro riconosciuto di non avere mai abitato presso la residenza anagrafica;
- non ha allegato né dimostrato che il creditore procedente conoscesse il suo effettivo domicilio
(non indicato dall'opponente neanche nel presente giudizio);
- non ha allegato né dimostrato che il creditore procedente (o l'ufficiale giudiziario) sapesse o potesse accertare che lei lavorava presso la Questura ed ivi era reperibile;
- ha piuttosto genericamente dedotto che in Massa, Piazza Bastione n. 16 ci sia una portineria, circostanza non confermata in tali termini dall'istruttoria svolta in cui è solamente emerso che in caserma c'era qualcuno che ritira la corrispondenza.
E' quindi decettivo il rilievo secondo il quale l'Ufficiale Giudiziario non abbia indicato quali ricerche ha effettuato prima di notificare l'atto nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., proprio perché si duole della mancata notificazione presso la MA e non ha invece Parte_1
sostenuto entro il maturare delle preclusioni assertive che sarebbe stato agevolmente possibile reperirla altrove.
Atteso il riconoscimento della diretta interessata, non è neanche errata l'attestazione di non reperibilità presso la residenza anagrafica.
La circostanza che la posta ordinaria sia comunque ricevuta presso quell'indirizzo nulla dimostra in ordine all'effettiva reperibilità della parte ai fini delle notificazioni effettuate ai sensi degli artt. 141 e ss. c.p.c..
Da ultimo si rileva ché in nessuna delle relate di notifica si dà atto della presenza di una
“portineria” né la prova orale ha dato conferma della presenza di un soggetto comunque delegato al ritiro.
In definitiva la notificazione, sulla base delle emergenze istruttorie in atti, è stata correttamente effettuata ex art. 143 c.p.c..
pagina 13 di 14 Ne consegue che in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da deve essere Parte_1
dichiarata inammissibile.
5) E' quindi assorbito l'appello principale proposto da . Parte_1
6) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore di quale di mandataria di . Controparte_1 Controparte_2
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 34/2024 del Tribunale di
Alessandria pubblicata in data 11.01.2024, dichiara inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo n. 525/2020;
2) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
3) Condanna a rimborsare a quale di Parte_1 Controparte_1
mandataria di le spese di lite, che si liquidano in € 777,00 per esposti, Controparte_2
€ 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25/02/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 327/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pontremoli Parte_1 C.F._1
Alessandro, appellante contro
(C.F. ), nella qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Gargani Benedetto e dell'avv. Gargani
[...] P.IVA_2
Guido, appellato appellante incidentale
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 11.02.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
06.02.2025
OGGETTO: fideiussione pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, nel merito: in via principale:
- accertare e dichiarare l'insussistenza del rapporto obbligatorio tra le parti in causa;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante in virtù del titolo dedotto in giudizio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare che non è titolare del rapporto dedotto in giudizio. Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui alla narrativa, dichiarare inammissibile, ovvero rigettare l'appello proposto dalla sig.ra perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto e comunque non provato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
In subordine e in via incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Corte dovesse ritenere, in tutto o in parte, fondato l'appello proposto da controparte, si chiede accertarsi e dichiarare la tardività dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta dalla sig.ra , e per Parte_1
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 525/2020 dichiarandolo definitivamente esecutivo anche in punto di spese e interessi di mora.
Con vittoria di spese e compensi di questo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
, convenendo in giudizio la società in qualità di Parte_1 Controparte_1
mandataria della società a sua volta cessionaria in blocco dei crediti di Controparte_2 [...]
proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto Controparte_3
n. 525/2020 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 06.06.2020 mediante il quale le era stato pagina 2 di 14 ingiunto il pagamento, quale fideiussore della società AM s.a.s. di Dioniso CO, dell'importo di € 51.645,69 oltre interessi e spese di lite.
A sostegno dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva eccepiva la nullità delle notifiche, ex art. 143 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 525/2020 emesso dal Tribunale di Alessandria, del successivo atto di precetto ed infine del pignoramento presso terzi.
In particolare, deduceva la nullità delle notifiche (conseguentemente di non avere avuto contezza del procedimento se non dopo essere stata informalmente avvisata del pignoramento dello stipendio) tutte effettuate ex art. 143 c.p.c. sul presupposto della sua irreperibilità presso l'indirizzo di residenza, senza previe ricerche, assumendo di non avere avuto in conseguenza contezza del procedimento se non dopo essere stata informalmente avvisata del pignoramento dello stipendio.
Specificava che era dipendente del con qualifica di Assistente Capo Controparte_4
Coordinatore in servizio presso la Questura di Massa Carrara, che risiedeva dal 2020 presso la
MA RT (sita in Massa Piazza Bastione n. 16) ove aveva sempre ricevuto la posta e che nel caso di specie era evidente che l'addetto al servizio postale avesse omesso ogni qualsivoglia attività di indagine e ricerca atta a legittimare la notifica ex art. 143 c.p.c..
Nel merito disconosceva la sottoscrizione apposta sulla fideiussione del 23.7.1997, in quanto falsa e deduceva di non conoscere nemmeno il debitore garantito (società AM di IS & C.
s.a.s.), con conseguente insussistenza del rapporto obbligatorio alla base della pretesa creditoria.
Si costituiva in giudizio per la società Controparte_2 Controparte_1
contestando in toto la pretesa attorea e proponendo istanza di verificazione.
In ordine all'ammissibilità dell'opposizione tardiva ed alla nullità delle notificazioni deduceva che l'omessa indicazione nelle relate di notifica delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario non rendeva nulle le notifiche, che le attestazioni negative effettuate dall'ufficiale giudiziario facevano fede fino a querela di falso e comunque che non aveva neanche Parte_1
provato di non avere potuto proporre tempestiva opposizione a causa delle dedotte nullità.
Nel merito rilevava che aveva sottoscritto non solo la fideiussione in data Parte_1
23.07.1997 ma anche successive scritture private con le quali era stato incrementato l'importo massimo garantito.
Era poi falso che non conoscesse il debitore principale (AM s.a.s.) essendone Parte_1
pagina 3 di 14 stata socia dal 1997 sino al 2009.
Proponeva comunque istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute.
Sulla sentenza di primo grado.
La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e CTU grafologica.
All'esito, il Tribunale di Alessandria con sentenza n. 23/2024 pubblicata l'11.01.2024:
1) confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) poneva definitivamente le spese della CTU grafologica a carico dell'attrice opponente;
3) condannava a rifondere a parte convenuta le spese di lite;
Parte_1
4) disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica al fine di valutare l'eventuale commissione dei reati di calunnia o simulazione di reato in sede di denuncia - querela presentata dall'attrice il 3 novembre 2021 alla Questura di Massa.
Preliminarmente il Tribunale riteneva che l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta tardivamente da dovesse considerarsi ammissibile, stante la nullità delle Parte_1
notificazioni del decreto ingiuntivo (avvenuta il 13 luglio 2020), del successivo atto di precetto, e, infine, dell'atto di pignoramento presso terzi (notificato il 21 giugno 2021).
Il Tribunale rilevava che le notificazioni erano state eseguite tutte ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a seguito della tentata consegna del plico, con esito negativo, presso la residenza di Parte_1
corrispondente alla sita in Massa, Piazza Bastione n. 16.
[...] Controparte_5
Sul punto era emerso dalla deposizione della teste , (particolarmente attendibile Testimone_1
in quanto Assistente Capo coordinatore del corpo di Polizia di Stato) che , Parte_1
anch'essa Assistente di Polizia, aveva sempre ricevuto la Posta presso gli Uffici della Questura esistenti in Massa in via Bastione n. 16, ove la stessa peraltro prestava il proprio servizio.
Richiamava dunque l'indirizzo giurisprudenziale che richiedeva, ai fini della validità ex art. 143
c.p.c., che la notifica fosse preceduta da effettive ricerche presso i luoghi risultanti dagli accertamenti anagrafici, ritenendo che, nel caso di specie, tali ricerche, oltre a non essere state attestate nella relata, non fossero state neppure svolte, non essendosi l'Ufficiale Giudiziario debitamente informato presso gli Uffici della Questura, siti all'indirizzo di residenza della destinataria degli atti.
Aggiungeva infine, stante la nullità delle notifiche, che non rimaneva che dare credito alla tesi dell'opponente che aveva affermato di non avere saputo nulla del decreto ingiuntivo e della pagina 4 di 14 successiva esecuzione se non dopo avere appurato che sul suo stipendio era stata operata una trattenuta.
Dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, il Tribunale riteneva che nel merito la domanda di parte attrice dovesse essere respinta, avendo l'istruttoria consentito di accertare l'effettivo rilascio da parte di della garanzia fideiussoria costituente titolo in Parte_1
base al quale il decreto ingiuntivo era stato emesso.
Al riguardo il CTU aveva concluso nel senso che le firme apposte in calce al modulo di fideiussione datato 23.7.1997, così come quelle apposte sui successivi atti di aumento del massimale della fideiussione, erano, con altissima probabilità, tutte da attribuirsi a Parte_1
.
[...]
Il CTU si era espresso in termini di probabilità e non di certezza solo in quanto l'accertamento, dal lato delle firme in verifica, si era svolto non sugli originali dei documenti (che la non CP_6
aveva prodotto non essendone in possesso in quanto di cessionaria del credito), ma su delle riproduzioni fotografiche.
Il Tribunale disattendeva l'eccezione di nullità della CTU (formulata da parte attrice all'esito della CTU sfavorevole) in quanto svolta su copia fotografica e non sull'originale dei documenti.
Sul punto il Tribunale evidenziava che la giurisprudenza si era ripetutamente espressa nel senso dell'impossibilità di esperire CTU grafologica in difetto di produzione del documento in originale.
Peraltro, riteneva che la questione dirimente non riguardasse la nullità o meno della CTU, quanto la possibilità di avvalersi di un documento prodotto solo in fotocopia.
Se era vero che il documento prodotto solo in fotocopia non poteva avere fede privilegiata, ciò, tuttavia, non escludeva che la prova della veridicità del contenuto del medesimo, compresa la firma, potesse essere data con altri mezzi, ove ammissibili.
Nella fattispecie, rilevava che l'opponente, in primo luogo, non aveva mai contestato l'esistenza di un originale ed anzi, affermando che qualcuno facente parte della società debitrice principale
(AM di IS CO & C. s.a.s.), aveva falsificato sul modulo fideiussorio la sua firma, aveva ammesso l'esistenza di una fideiussione originale, di cui il documento prodotto costituiva fotocopia.
pagina 5 di 14 Riteneva, inoltre, che l'attrice non fosse credibile, avendo la medesima fornito almeno tre versioni dei fatti: con la prima (contenuta in atto di citazione) aveva dichiarato essere a lei del tutto sconosciuti la AM s.a.s. e IS CO;
con la seconda, contenuta nella denuncia querela contro ignoti, sporta solo alcuni mesi dopo aver intentato il giudizio, aveva invece ammesso (anche perché documentalmente risultante dalla visura camerale nel frattempo prodotta dalla convenuta) di essere stata socia della AM s.a.s. di IS CO (precisamente dalla data della sua costituzione nel 1997 fino al 2009), pur affermando di non aver idea di chi potesse essere in possesso dei suoi documenti così da poter stipulare una fideiussione sostituendosi a lei;
con la terza, sostenuta davanti al Giudice all'udienza del 29.9.2022, aveva infine dichiarato che
IS CO era stato il suo fidanzato e che la relazione si era interrotta poco dopo la costituzione della società, nonostante la permanenza della per altri dodici anni nella Parte_1
compagine societaria di cui l'ex fidanzato era socio accomandatario.
Stante le diverse dichiarazioni rese, il giudice riteneva dunque che elemento certo fosse che era stata per lungo tempo socia accomandante della debitrice principale (e tale Parte_1
era al momento del rilascio della garanzia nel 1997) e che pertanto avesse un interesse negli affari della società, essendo quindi assolutamente plausibile che la medesima potesse avere concesso, a favore della debitrice principale, garanzia personale.
Il Tribunale ribadiva tra l'altro che la CTU svolta su fotocopia, ben lungi dall'essere nulla o inutilizzabile, aveva fornito, insieme ad altri indizi, elementi di prova utili alla decisione, atteso che pur avendo l'indagine tecnica condotta su una fotocopia dei limiti rispetto a quella condotta su un documento in originale, essa non impediva di accertare se fra la firma apposta sulla fotocopia e quelle certamente originali contenute nelle scritture di comparazione vi fossero difformità o affinità.
Osservava che la giurisprudenza che si era espressa in senso contrario era risalente e non teneva in considerazione le più recenti tecniche di indagine da svolgersi su un documento in fotocopia.
Al riguardo richiamava la Corte di Cassazione, in materia di querela di falso, che aveva ammesso la possibilità che un giudizio di accertamento della falsità o autenticità di una firma venisse svolto su una semplice fotocopia, salvo il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso potevano raggiungere e salva la possibilità di acquisire l'originale, ove ritenuto necessario (Cass.
32219/18).
pagina 6 di 14 Sul giudizio di appello.
proponeva tempestivo gravame rassegnando le conclusioni ripotate in epigrafe. Parte_1
Si costituiva tempestivamente la società la quale eccepiva la Controparte_1
manifesta infondatezza del gravame ex art. 348 bis c.p.c., proponeva a sua volta appello incidentale rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Disattesa l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 06.02.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
11.02.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile la CTU grafologica pur in difetto di produzione degli originali dei documenti in verifica.
(a) Sul punto evidenzia che la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che una volta intervenuto il disconoscimento della sottoscrizione, il deposito dell'originale del documento sia indispensabile, non potendo svolgersi sulla fotocopia il procedimento di verificazione ed essendo inattendibile un esame grafico non espletato sull'originale” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 15 marzo
2007, n. 6022; Cass. civ., sez. II, 18 febbraio 2000, n. 1831).
Ritiene dunque che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'istanza di verificazione e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto
(b) Con il medesimo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che la prova della veridicità della firma può essere fornita con altri mezzi ed ha ritenuto assolutamente plausibile che possa avere concesso una garanzia personale a Parte_1
favore della debitrice principale.
Sostiene che secondo il granitico della Corte di Cassazione, ove non venga prodotto l'originale del documento di cui si chiede la verificazione, la parte che intenda comunque avvalersi della copia dello stesso potrà fornire la prova del contenuto del documento con i mezzi ordinari nei pagina 7 di 14 limiti della loro ammissibilità ma non pure della sua sottoscrizione (Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
08/10/2021, n. 27402).
Con il secondo motivo si duole dell'omessa rilevazione d'ufficio del difetto di titolarità del credito oggetto di causa in capo alla società Controparte_2
Ritiene in particolare che l'appellata non abbia dato prova (a mezzo della produzione in giudizio del negozio traslativo e dell'elenco nominativo dei crediti ceduti) che la sia titolare CP_2
dello specifico credito azionato in sede monitoria.
Ritiene che la questione dovesse essere rilevata d'ufficio, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario. Sottolinea altresì che la parte che agisce, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass., sez. I,
22.2.2022, n. 5857).
II) Difese ed appello incidentale di Controparte_1
Parte appellata ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. poiché manifestatamente infondato.
Ha altresì eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità e analiticità dei motivi proposti ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
In ordine al secondo motivo (difetto di titolarità del credito in capo alla mandante), evidenzia anzitutto che l'eccezione è stata proposta per la prima volta con il gravame e dunque è inammissibile.
Sostiene, in ogni caso, che la stessa sia infondata anche nel merito avuto riguardo alle allegazioni ed alle produzioni documentali operate sin dalla fase monitoria.
Quanto al primo motivo sostiene che sia decaduta dalla possibilità di Parte_1
disconoscere le sottoscrizioni, come già dedotto in primo grado, atteso che, all'udienza di prima comparizione l'attrice non aveva insistito su tale istanza. Sostiene in proposito che la reiterazione del disconoscimento debba avvenire espressamente.
pagina 8 di 14 In ogni caso, ritiene destituite di fondamento le contestazioni sull'inammissibilità della verificazione della firma quando eseguita su una copia.
Richiama al riguardo la più recente giurisprudenza (Corte di Cassazione, ordinanza n. 23959/2023 del 7 agosto 2023) che ha affermato la possibilità di eseguire una CTU grafologica sulla fotocopia del documento disconosciuto, non richiedendo gli artt. 216 e 217 c.p.c. la produzione dell'originale e potendo l'autografia della sottoscrizione disconosciuta essere accertata dal Giudice sulla base della complessiva valutazione del materiale probatorio prodotto.
Evidenzia difatti che il giudice nel riferire la sottoscrizione a non si sia limitato Parte_1
ad accogliere le risultanze della CTU (peraltro ben espletata dal punto di vista metodologico e di pregevole fattura) ma le abbia valutate unitamente a tutti gli altri elementi probatori, giungendo a ritenere autentica la sottoscrizione disconosciuta dall'appellante, non soltanto sulla base dell'indagine peritale ma anche di tutto il compendio di elementi probatori esaminati.
Ha quindi proposto appello incidentale condizionato ed ha censurato il capo della sentenza ove il
Tribunale ha ritenuto che le notificazioni del decreto ingiuntivo, del precetto e del pignoramento presso terzi, effettuate dalla creditrice nei confronti di ai sensi Parte_1 dell'art. 143 c.p.c. debbano ritenersi nulle.
Rappresenta anzitutto che la notifica del provvedimento monitorio è stata tentata una prima volta, ex L. n. 53/1994 presso l'indirizzo di residenza in Massa, Piazza Bastione n. 16, ove la stessa risultava residente fin dal 27/05/2010 (come da certificato di residenza in atti).
Rileva che a tale indirizzo l'opponente è risultata irreperibile.
Specifica poi di aver richiesto una seconda notifica, a mezzo UNEP, a mani del destinatario, sempre presso l'indirizzo di residenza risultante dal certificato anagrafico, consegna che non si è perfezionata poiché la destinataria non è stata identificata all'indirizzo.
Ritiene dunque che correttamente l'ufficiale giudiziario, dando atto degli esiti di notifica negativi presso la residenza del destinatario per come risultante dal certificato anagrafico, ha provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Aggiunge che l'irreperibilità del destinatario è stata riscontrata anche in sede di notifica dell'atto di precetto (sia postale che a mezzo UNEP) nonché di notifica del pignoramento presso terzi, nonostante il certificato di residenza indicasse che era ancora residente in Parte_1
pagina 9 di 14 Massa Via del Bastione 16, tanto che, anche in questo caso, l'Ufficiale Giudiziario ha dovuto provvedere a notificare i detti atti ex art. 143 c.p.c.
Rileva che la stessa (sia in sede di opposizione tardiva a DI sia in sede di Parte_1
denuncia querela) ha dichiarato di risiedere in Massa Piazza Bastione n. 16.
Evidenzia che la teste ascoltata in primo grado invero abbia dichiarato di aver Testimone_1
visto più volte della corrispondenza indirizzata alla con indirizzo Piazza Bastione n.16 Parte_1
presso aggiungendo, tuttavia, che a volte la corrispondenza della Controparte_5 Parte_1 portava l'indirizzo di via del Patriota n.1 e così confermando che, sebbene il certificato di residenza della indicasse l'indirizzo di Piazza Bastione n.16, la stessa riceveva posta Parte_1
anche altrove.
Osserva poi come l'attrice abbia dichiarato in giudizio “di non aver mai abitato presso la caserma
RT […] ma presso alcuni parenti in Massa ove non ha la residenza” (cfr. doc. 05).
Contesta altresì la tesi del Tribunale secondo cui l'ufficiale giudiziario non avrebbe effettuato le opportune ricerche solo perché non attestate nella relata.
Richiama in proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui: “In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., l'omessa indicazione nella relata delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elencazione dei motivi indicati dall'art. 160 cod. proc. civ.” (Cfr. Cass. n. 17964/2014).
Ritiene invero che, contrariamente da quanto sostenuto in sentenza, l'Ufficiale Giudiziario avendo effettuato tutte le opportune ricerche nei luoghi indicati nel certificato di residenza e avendo riscontrando la non identificabilità della signora all'indirizzo indicato, non avrebbe potuto far altro che procedere con la notifica ex art. 143 c.p.c.
III) Decisione della Corte.
1) Per quanto la società abbia proposto appello incidentale Controparte_1
solamente in via subordinata, le questioni attinenti al merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo devono essere esaminate dopo la valutazione dell'ammissibilità della stessa opposizione ex art. 650 c.p.c..
E' quindi prioritaria la disamina dell'appello incidentale proposto dal creditore procedente.
pagina 10 di 14 2) Come è noto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 650 c.p.c., l'opposizione tardiva è ammissibile solo qualora la parte provi di non avere avuto tempestiva notizia del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, per caso fortuito o per forza maggiore. Nel caso di specie è stata prospettata la nullità della notificazione.
In diritto si rileva che:
- la notificazione può essere effettuata nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. qualora non siano conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio effettivi del destinatario;
- “Qualora il destinatario della notificazione si sia trasferito dal luogo o dai luoghi indicati nei registri anagrafici, e se ne ignori la nuova residenza, dimora o domicilio, la notificazione medesima va effettuata con le formalità prescritte dall'art. 143 cod. proc. civ. ove la suddetta ignoranza non sia superabile con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite, nel caso concreto, dalla ordinaria diligenza” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11360 del
30/05/2005, successive conformi);
- “Ai fini della validità della notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario, atteso che le condizioni legittimanti la notificazione a norma del citato art. 143 del codice di rito non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, essendo richiesto altresì che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole, e cioè che essa non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12589 del
28/08/2002, successive conformi);
- “In caso di notifica ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., l'omessa indicazione, nella relata delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elencazione dei motivi indicati dall'art. 160 cod. proc. civ. (Nella specie, la corte territoriale aveva accertato la diligenza del notificante autore di opportune ricerche, tradottesi in più tentativi di notifiche eseguite in luoghi diversi, senza che, per contro, risultasse agli atti la conoscenza, o la facile conoscibilità
pagina 11 di 14 con la normale diligenza, del luogo di residenza o dimora del notificando, il quale, per parte propria, aveva abbandonato l'originaria residenza senza preoccuparsi della registrazione anagrafica e del conseguente rischio di una declaratoria di irreperibilità)” (Corte di Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 17964 del 14/08/2014; nello stesso senso Corte di Cassazione, Sez. L,
Ordinanza n. 32444 del 08/11/2021).
3) Quanto al procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo (doc. 4 convenuto opposto), si rileva che la parte ha tentato:
- una prima notificazione a mezzo posta presso l'indirizzo di residenza anagrafica sito in Massa
Piazza Bastioni n. 16, non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario;
- una seconda notificazione sempre presso l'indirizzo di residenza anagrafica a mezzo UNEP non andata a buon fine in quanto il destinatario è risultato “non identificato all'indirizzo”, con conseguente successiva notificazione ex art. 143 c.p.c..
Analoga sorte ed analogo iter è stato seguito in relazione alle notificazioni del precetto e del pignoramento.
4) Nel caso di specie nell'atto di citazione in primo grado ha dedotto la nullità Parte_1
della notificazione del decreto ingiuntivo (nonché del successivo precetto e del pignoramento) in quanto avvenuta ex art. 143 c.p.c. ed a tale scopo, entro il maturare delle preclusioni assertive, ha sostenuto:
- di essere Assistente Capo Coordinatore in servizio presso la Questura di Massa Carrara;
- di essere residente in [...], presso la MA RT (n.d.r. luogo diverso dalla sede della Questura);
- che nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non rinvenga il destinatario nel luogo di residenza “lo stesso è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relazione di notificazione” e che la notificazione è nulla, in difetto di indicazione delle ricerche;
- che “nella fattispecie è evidente che l'addetto al servizio di recapito ha omesso ogni qualsivoglia attività di indagine e ricerca atta a legittimare il ricorso al procedimento ex art. 143 c.p.c.”.
- che l'Ufficiale Giudiziario “ha omesso di richiedere le dovute informazioni all'addetto presso la portineria del complesso” (prima memoria ex art. 183 c.p.c.).
pagina 12 di 14 In definitiva, tenendo conto di quanto prospettato entro il maturare delle preclusioni assertive e di quanto riconosciuto in sede di interrogatorio libero:
- ha dedotto che le notificazioni non avrebbero dovuto essere effettuate con il Parte_1
rito degli irreperibili ma avrebbero dovuto essere effettuate nelle forme ordinarie presso l'indirizzo dove aveva la residenza anagrafica (Massa, Piazza Bastione n. 16);
- ha peraltro riconosciuto di non avere mai abitato presso la residenza anagrafica;
- non ha allegato né dimostrato che il creditore procedente conoscesse il suo effettivo domicilio
(non indicato dall'opponente neanche nel presente giudizio);
- non ha allegato né dimostrato che il creditore procedente (o l'ufficiale giudiziario) sapesse o potesse accertare che lei lavorava presso la Questura ed ivi era reperibile;
- ha piuttosto genericamente dedotto che in Massa, Piazza Bastione n. 16 ci sia una portineria, circostanza non confermata in tali termini dall'istruttoria svolta in cui è solamente emerso che in caserma c'era qualcuno che ritira la corrispondenza.
E' quindi decettivo il rilievo secondo il quale l'Ufficiale Giudiziario non abbia indicato quali ricerche ha effettuato prima di notificare l'atto nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., proprio perché si duole della mancata notificazione presso la MA e non ha invece Parte_1
sostenuto entro il maturare delle preclusioni assertive che sarebbe stato agevolmente possibile reperirla altrove.
Atteso il riconoscimento della diretta interessata, non è neanche errata l'attestazione di non reperibilità presso la residenza anagrafica.
La circostanza che la posta ordinaria sia comunque ricevuta presso quell'indirizzo nulla dimostra in ordine all'effettiva reperibilità della parte ai fini delle notificazioni effettuate ai sensi degli artt. 141 e ss. c.p.c..
Da ultimo si rileva ché in nessuna delle relate di notifica si dà atto della presenza di una
“portineria” né la prova orale ha dato conferma della presenza di un soggetto comunque delegato al ritiro.
In definitiva la notificazione, sulla base delle emergenze istruttorie in atti, è stata correttamente effettuata ex art. 143 c.p.c..
pagina 13 di 14 Ne consegue che in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da deve essere Parte_1
dichiarata inammissibile.
5) E' quindi assorbito l'appello principale proposto da . Parte_1
6) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore di quale di mandataria di . Controparte_1 Controparte_2
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 34/2024 del Tribunale di
Alessandria pubblicata in data 11.01.2024, dichiara inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo n. 525/2020;
2) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
3) Condanna a rimborsare a quale di Parte_1 Controparte_1
mandataria di le spese di lite, che si liquidano in € 777,00 per esposti, Controparte_2
€ 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25/02/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
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