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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/10/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2880/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2880/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
, nato a [...] il giorno 23.02.1978 (C.F. Parte_1
), residente in [...] a AC (GO), C.F._1
e
, nata a [...] al Tagliamento (PN) il giorno 08.07.1984 (C.F. Parte_2
), residente in [...] a AC (GO), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall'avv. SERENA MARTELLI, dall'avv. MADDALENA ESPOSITO nonché dall'avv. MICHELE LATINO
QUARTARONE
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) affidamento condiviso dei figli minori della coppia ai genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione ove la madre
1 si propone di stabilire la propria residenza. Per l'effetto di quanto sopra eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole;
c) diritto del padre di vedere i figli minori della coppia e e tenerli con sé Persona_1 Persona_2 presso la propria abitazione, compatibilmente con le esigenze scolastiche e non dei minori uno o due pomeriggi a settimana da concordare previamente con la madre di settimana in settimana, dalla fine del proprio turno di lavoro, sino a dopo cena. In particolare, il padre preleverà i figli a casa della madre ed ivi li riporterà entro sera, ovvero li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo durante il fine settimana, nonché ogni due settimane, dal sabato mattina, quando il padre preleverà i figli a casa della madre, sino alle ore 19.00 della domenica, quando li riporterà a casa della madre. Nel periodo estivo il padre avrà diritto di tenere con sé i figli per quindici giorni anche non consecutivi, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e le esigenze della prole con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore. Il padre s'impegna ad informare la madre della propria disponibilità in ordine al periodo di affidamento estivo entro il 30 giugno di ogni anno. Analogo periodo di permanenza estiva esclusiva è riconosciuto a favore della sig.ra I figli della coppia Parte_2 trascorreranno con la madre o con il padre rispettivamente, ad anni alterni, durante le c.d. vacanze di Natale il periodo dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno la Pasqua con un genitore (quello che non ha tenuto i figli a Natale precedente)
e TA con l'altro. Le parti s'impegnano a comunicare vicendevolmente il luogo in cui si trovano i figli minori della coppia nel periodo nel quale le stesse sono assegnate alle cure dell'uno o dell'altro genitore, in particolare nei periodi di vacanza, nonché a tenersi reciprocamente informati di eventuali cambiamenti di indirizzi, nonché di recapiti telefonici, favorendo in ogni momento i contatti con il genitore assente.
Qualora tali previsioni di visita e di pernottamento non dovessero risultare compatibili con le esigenze dei minori ovvero con gli impegni lavorativi delle parti queste – di comune accordo – potranno liberamente derogarvi nell'interesse preminente dei figli.
d) Il sig. corrisponderà a mezzo bonifico bancario alla sig.ra Parte_1 Parte_2 anticipatamente ed entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) (200,00 duecento/00 euro per ogni figlio) somma da rivalutare annualmente in base agl'indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori della coppia.
e) Le spese straordinarie così come stabilite dall'Osservatorio del diritto di famiglia del Tribunale di
Gorizia saranno suddivise tra le parti al 50%.
f) I figli rimarranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% e l'assegno unico e universale
(AUU) erogato dall'Inps sarà riscosso dalla sig.ra Parte_2
2 g) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
d) A regolamentazione di ogni vicenda economica e patrimoniale esistente tra i coniugi, la signora con il presente atto cede e trasferisce al sig. che accetta ed acquista con Parte_2 Parte_1 ogni garanzia di legge la piena ed esclusiva proprietà di ½ i.p. del bene immobile adibito a casa coniugale, pertinenze ed accessori compresi, con rinuncia all'ipoteca legale, in comproprietà ad entrambi e così individuato presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia: PT CC AC p.c.e. 1341 ente urbano di mq 200 (da C.F._3
PT1988 c.t. 1), e così individuato presso l'Ufficio del Territorio di Gorizia – Catasto Terreni e Fabbricati di Gorizia: C.C. AC (GO) Sezione Urbana A, Foglio 6, p.c. .1341, sub 3, cat A/7, classe 1, vani
6,5, rendita 587,47 sito in AC, Via Piave n. 20/ter Piano T-1 e C.C. AC (GO) Sezione
Urbana A, Foglio 6, p.c. .1341, sub 4, cat C/6, classe 2, 24 mq, rendita 45,86 sito in AC, Via
Piave n. 20/ter Piano T;
nonché di 1/12 della P.T. 1989 c.t. 1, p.c.e. 1338 ente urbano di mq 678 C.C.
AC (bene comune non censibile), Via Piave, Piano T (bene comune non censibile). Gli immobili suindicati sono ceduti a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusto titolo di provenienza.
La signora dichiara ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della L. 27 febbraio 1985 n. 52 e Parte_2 successive modifiche dichiara che i dati di identificazione catastale degli immobili sono conformi alle planimetrie depositate in catasto e qui allegate sub 14 e che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di use e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Il sig. quale corrispettivo per la cessione di 1/2 i.p. dell'immobile predetto già adibito a Parte_1 casa coniugale e di 1/12 della PT 1989 c.t. 1, p.c.e. 1338 ha già corrisposto alla signora Parte_2
l'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) tramite bonifico bancario dd. 3 aprile 2025 (che si allega).
Le parti per quanto possa occorrere per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare dichiarando di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c.
Il sig. si impegna a sostenere ogni onere fiscale e qualunque altra spesa e/o incombente Parte_1 dovesse necessitare per eseguire la cessione ed il trasferimento di proprietà delle realità suindicate.
3 Il sig. si impegna, inoltre, ad onorare il residuo di quanto ancora dovuto a titolo di mutuo Parte_1 bancario stipulato con il Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia Società cooperativa (C.F. con sede legale e Direzione in Gorizia Frazione Lucinico, Via Luigi P.IVA_1
Visini n. 2 gravante su tale immobile fino alla sua completa estinzione, nonché al rispetto di tutti gli obblighi ex lege gravanti sul proprietario esclusivo dal momento in cui si darà corso al presente accordo, con liberazione della signora da qualsivoglia obbligo gravante sulla stessa e ciò entro e non oltre il termine Parte_2 di mesi sei dal deposito della sentenza di separazione coniugale.
Il sig. si impegna altresì a corrispondere tutte le spese necessarie per espletamento della Parte_1 pratica di accollo del mutuo bancario stipulato con il Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana del
Friuli Venezia Giulia Società cooperativa (C.F. ). P.IVA_1
I ricorrenti dichiarano di aver denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi il reddito fondiario dell'immobile e relative pertinenze oggetto del presente accordo come dinanzi tavolarmente e catastalmente individuati. Ai sensi e per 'gli effetti dell'art.40 della Legge 47/85 nonché dell'art. 46 D.P.R. 380/2001
e successive modificazioni ed integrazioni, la parte alienante dichiarano che le opere di costruzione dell'immobile di cui in oggetto sono iniziate in data successiva al primo settembre 1967 a seguito di
Concessione per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune di AC in data 12 (dodici) dicembre 2003 (duemilatre) Prat. n. 2003/059, nonché successiva Denuncia di Inizio Attività in variante di data 2 (due) febbraio 2005 (duemilacinque) Prot. n. 663;
- che detti provvedimenti autorizzativi non sono stati mai annullati né decaduti, né sono mai divenuti inefficaci, né sono in corso. procedimenti di annullamento o di declaratoria dì decadenza in sede giudiziaria amministrativa, che successivamente alla data di fine lavori di costruzione non sono state eseguite. opere o modifiche per le quali fosse prescritto il rilascio di concessione, licenza edilizia, dichiarazione di inizio attività
o permesso di costruire;
- che a carico dell'immobile in oggetto non è intervenuto alcun provvedimento sanzionatala di cui all'art., 41 della succitata Legge 47185 e successive modificazioni ed integrazioni.
La parte alienante dichiara inoltre:
- che per il predetto fabbricato è stato rilasciato dal Comune di AC il certificato di abitabilità in data
24 (ventiquattro) agosto 2007 (duemilasette) Prot. n. 4468/07;
- che detto certificato è tuttora valido ed efficace e non è stato oggetto di annullamento, decadenza o comunque di impugnativa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 la Parte venditrice dichiara che l'area scoperta alienata unitamente all'unità immobiliare urbana di quest'atto costituisce pertinenza di edificio censito nel nuovo catasto edilizio urbano e di superficie inferiore a 5.000 (cinquemila) metri quadri, pertanto non è necessaria l'allegazione del relativo certificato di destinazione urbanistica. In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le
4 informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 18. Marzo 2022 dal geom. che si allega, in originale, al presente atto, formandone Controparte_1 parte integrante (all. 16). La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Si dà atto che la presente cessione di 1/2 indivisa parte dell'immobile suddetto e di 1/12 della P.T. 1989, ct 1° CC TURRIACO trova causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla loro separazione e che il trasferimento delle quote dei beni sono connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
pertanto godono della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, e ogni altra imposta e tassa dovuta, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche ai presenti procedimenti per effetto della sentenza n. 154 del
10.05.1999 della Corte Costituzionale e della Circolare della Agenzia delle Entrate n. 27 dd. 21.06.2012.
Le parti dichiarano altresì che il trasferimento viene effettuato in esecuzione degli accordi di separazione e, pertanto, non determina la decadenza delle agevolazioni “prima casa” precedentemente godute da entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987 e secondo quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate
(circolare 27/E del 21/06/2012). La sig.ra s'impegna a rinnovare il suo assenso avanti Parte_2 al notaio laddove così dovesse risultare necessario al fine di perfezionare la cessione della proprietà relativa ai beni immobili suindicati.
e) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al reciproco mantenimento.
h) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile di Codroipo di procedere alla trascrizione della sentenza di separazione coniugale nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune medesimo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/07/2025, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio in data 26/07/2008 a Codroipo, Pt_2
(Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune sub n. 11, parte I, anno 2008 optando per il regime di separazione dei beni) nel corso del quale sono nati i figli , nato a [...]
San Daniele del Friuli (UD) il giorno 21.12.2008, e , nata a [...]_2
5 Friuli (UD) il giorno 11.09.2020, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 10/10/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CODROIPO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2880/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
, nato a [...] il giorno 23.02.1978 (C.F. Parte_1
), residente in [...] a AC (GO), C.F._1
e
, nata a [...] al Tagliamento (PN) il giorno 08.07.1984 (C.F. Parte_2
), residente in [...] a AC (GO), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente dall'avv. SERENA MARTELLI, dall'avv. MADDALENA ESPOSITO nonché dall'avv. MICHELE LATINO
QUARTARONE
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) affidamento condiviso dei figli minori della coppia ai genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione ove la madre
1 si propone di stabilire la propria residenza. Per l'effetto di quanto sopra eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole;
c) diritto del padre di vedere i figli minori della coppia e e tenerli con sé Persona_1 Persona_2 presso la propria abitazione, compatibilmente con le esigenze scolastiche e non dei minori uno o due pomeriggi a settimana da concordare previamente con la madre di settimana in settimana, dalla fine del proprio turno di lavoro, sino a dopo cena. In particolare, il padre preleverà i figli a casa della madre ed ivi li riporterà entro sera, ovvero li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo durante il fine settimana, nonché ogni due settimane, dal sabato mattina, quando il padre preleverà i figli a casa della madre, sino alle ore 19.00 della domenica, quando li riporterà a casa della madre. Nel periodo estivo il padre avrà diritto di tenere con sé i figli per quindici giorni anche non consecutivi, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e le esigenze della prole con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore. Il padre s'impegna ad informare la madre della propria disponibilità in ordine al periodo di affidamento estivo entro il 30 giugno di ogni anno. Analogo periodo di permanenza estiva esclusiva è riconosciuto a favore della sig.ra I figli della coppia Parte_2 trascorreranno con la madre o con il padre rispettivamente, ad anni alterni, durante le c.d. vacanze di Natale il periodo dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio. Durante le festività pasquali, ad anni alterni, i figli trascorreranno la Pasqua con un genitore (quello che non ha tenuto i figli a Natale precedente)
e TA con l'altro. Le parti s'impegnano a comunicare vicendevolmente il luogo in cui si trovano i figli minori della coppia nel periodo nel quale le stesse sono assegnate alle cure dell'uno o dell'altro genitore, in particolare nei periodi di vacanza, nonché a tenersi reciprocamente informati di eventuali cambiamenti di indirizzi, nonché di recapiti telefonici, favorendo in ogni momento i contatti con il genitore assente.
Qualora tali previsioni di visita e di pernottamento non dovessero risultare compatibili con le esigenze dei minori ovvero con gli impegni lavorativi delle parti queste – di comune accordo – potranno liberamente derogarvi nell'interesse preminente dei figli.
d) Il sig. corrisponderà a mezzo bonifico bancario alla sig.ra Parte_1 Parte_2 anticipatamente ed entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) (200,00 duecento/00 euro per ogni figlio) somma da rivalutare annualmente in base agl'indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori della coppia.
e) Le spese straordinarie così come stabilite dall'Osservatorio del diritto di famiglia del Tribunale di
Gorizia saranno suddivise tra le parti al 50%.
f) I figli rimarranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% e l'assegno unico e universale
(AUU) erogato dall'Inps sarà riscosso dalla sig.ra Parte_2
2 g) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
d) A regolamentazione di ogni vicenda economica e patrimoniale esistente tra i coniugi, la signora con il presente atto cede e trasferisce al sig. che accetta ed acquista con Parte_2 Parte_1 ogni garanzia di legge la piena ed esclusiva proprietà di ½ i.p. del bene immobile adibito a casa coniugale, pertinenze ed accessori compresi, con rinuncia all'ipoteca legale, in comproprietà ad entrambi e così individuato presso l'Ufficio Tavolare di Gorizia: PT CC AC p.c.e. 1341 ente urbano di mq 200 (da C.F._3
PT1988 c.t. 1), e così individuato presso l'Ufficio del Territorio di Gorizia – Catasto Terreni e Fabbricati di Gorizia: C.C. AC (GO) Sezione Urbana A, Foglio 6, p.c. .1341, sub 3, cat A/7, classe 1, vani
6,5, rendita 587,47 sito in AC, Via Piave n. 20/ter Piano T-1 e C.C. AC (GO) Sezione
Urbana A, Foglio 6, p.c. .1341, sub 4, cat C/6, classe 2, 24 mq, rendita 45,86 sito in AC, Via
Piave n. 20/ter Piano T;
nonché di 1/12 della P.T. 1989 c.t. 1, p.c.e. 1338 ente urbano di mq 678 C.C.
AC (bene comune non censibile), Via Piave, Piano T (bene comune non censibile). Gli immobili suindicati sono ceduti a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusto titolo di provenienza.
La signora dichiara ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della L. 27 febbraio 1985 n. 52 e Parte_2 successive modifiche dichiara che i dati di identificazione catastale degli immobili sono conformi alle planimetrie depositate in catasto e qui allegate sub 14 e che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di use e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Il sig. quale corrispettivo per la cessione di 1/2 i.p. dell'immobile predetto già adibito a Parte_1 casa coniugale e di 1/12 della PT 1989 c.t. 1, p.c.e. 1338 ha già corrisposto alla signora Parte_2
l'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00) tramite bonifico bancario dd. 3 aprile 2025 (che si allega).
Le parti per quanto possa occorrere per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare dichiarando di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c.
Il sig. si impegna a sostenere ogni onere fiscale e qualunque altra spesa e/o incombente Parte_1 dovesse necessitare per eseguire la cessione ed il trasferimento di proprietà delle realità suindicate.
3 Il sig. si impegna, inoltre, ad onorare il residuo di quanto ancora dovuto a titolo di mutuo Parte_1 bancario stipulato con il Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia Società cooperativa (C.F. con sede legale e Direzione in Gorizia Frazione Lucinico, Via Luigi P.IVA_1
Visini n. 2 gravante su tale immobile fino alla sua completa estinzione, nonché al rispetto di tutti gli obblighi ex lege gravanti sul proprietario esclusivo dal momento in cui si darà corso al presente accordo, con liberazione della signora da qualsivoglia obbligo gravante sulla stessa e ciò entro e non oltre il termine Parte_2 di mesi sei dal deposito della sentenza di separazione coniugale.
Il sig. si impegna altresì a corrispondere tutte le spese necessarie per espletamento della Parte_1 pratica di accollo del mutuo bancario stipulato con il Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana del
Friuli Venezia Giulia Società cooperativa (C.F. ). P.IVA_1
I ricorrenti dichiarano di aver denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi il reddito fondiario dell'immobile e relative pertinenze oggetto del presente accordo come dinanzi tavolarmente e catastalmente individuati. Ai sensi e per 'gli effetti dell'art.40 della Legge 47/85 nonché dell'art. 46 D.P.R. 380/2001
e successive modificazioni ed integrazioni, la parte alienante dichiarano che le opere di costruzione dell'immobile di cui in oggetto sono iniziate in data successiva al primo settembre 1967 a seguito di
Concessione per l'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune di AC in data 12 (dodici) dicembre 2003 (duemilatre) Prat. n. 2003/059, nonché successiva Denuncia di Inizio Attività in variante di data 2 (due) febbraio 2005 (duemilacinque) Prot. n. 663;
- che detti provvedimenti autorizzativi non sono stati mai annullati né decaduti, né sono mai divenuti inefficaci, né sono in corso. procedimenti di annullamento o di declaratoria dì decadenza in sede giudiziaria amministrativa, che successivamente alla data di fine lavori di costruzione non sono state eseguite. opere o modifiche per le quali fosse prescritto il rilascio di concessione, licenza edilizia, dichiarazione di inizio attività
o permesso di costruire;
- che a carico dell'immobile in oggetto non è intervenuto alcun provvedimento sanzionatala di cui all'art., 41 della succitata Legge 47185 e successive modificazioni ed integrazioni.
La parte alienante dichiara inoltre:
- che per il predetto fabbricato è stato rilasciato dal Comune di AC il certificato di abitabilità in data
24 (ventiquattro) agosto 2007 (duemilasette) Prot. n. 4468/07;
- che detto certificato è tuttora valido ed efficace e non è stato oggetto di annullamento, decadenza o comunque di impugnativa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 la Parte venditrice dichiara che l'area scoperta alienata unitamente all'unità immobiliare urbana di quest'atto costituisce pertinenza di edificio censito nel nuovo catasto edilizio urbano e di superficie inferiore a 5.000 (cinquemila) metri quadri, pertanto non è necessaria l'allegazione del relativo certificato di destinazione urbanistica. In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le
4 informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 18. Marzo 2022 dal geom. che si allega, in originale, al presente atto, formandone Controparte_1 parte integrante (all. 16). La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Si dà atto che la presente cessione di 1/2 indivisa parte dell'immobile suddetto e di 1/12 della P.T. 1989, ct 1° CC TURRIACO trova causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla loro separazione e che il trasferimento delle quote dei beni sono connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
pertanto godono della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, e ogni altra imposta e tassa dovuta, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche ai presenti procedimenti per effetto della sentenza n. 154 del
10.05.1999 della Corte Costituzionale e della Circolare della Agenzia delle Entrate n. 27 dd. 21.06.2012.
Le parti dichiarano altresì che il trasferimento viene effettuato in esecuzione degli accordi di separazione e, pertanto, non determina la decadenza delle agevolazioni “prima casa” precedentemente godute da entrambi i coniugi ai sensi dell'art. 19 della legge 74/1987 e secondo quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate
(circolare 27/E del 21/06/2012). La sig.ra s'impegna a rinnovare il suo assenso avanti Parte_2 al notaio laddove così dovesse risultare necessario al fine di perfezionare la cessione della proprietà relativa ai beni immobili suindicati.
e) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al reciproco mantenimento.
h) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile di Codroipo di procedere alla trascrizione della sentenza di separazione coniugale nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune medesimo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/07/2025, e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio in data 26/07/2008 a Codroipo, Pt_2
(Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune sub n. 11, parte I, anno 2008 optando per il regime di separazione dei beni) nel corso del quale sono nati i figli , nato a [...]
San Daniele del Friuli (UD) il giorno 21.12.2008, e , nata a [...]_2
5 Friuli (UD) il giorno 11.09.2020, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 10/10/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CODROIPO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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