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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Nola , dott.
Aristide Perrino, sciolta la riserva assunta all'udienza del 23 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 al numero 1819/2022 in cui vi sono riuniti i fascicoli con RG
49/2023; RG 6575/2023 e RG 1154/2024, decisa alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avv.to Esposito Rosa Parte_1
elettivamente domiciliato presso il cui studio in S. Felice a Cancello alla via
Napoli – Ponti Rossi
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t rappresentata e Controparte_1
difesa dalla'vv.to Maria Cerrato presso la quale domicilia in Avellino alla via
Dante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
RESISTENTE – CONTUMACE
E in persona del suo l.r.p.t. CP_3
Oggetto: opposizione avverso iscrizione a ruolo dei contributi assicurativi
CP_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi depositati telematicamente in data 01.04.2022; del
04.01.2023; del 17.11.2023 e del 16.02.2024 successivamente riuniti in corso di causa ,si rivolgeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola esponendo di essere stato titolare della omonima ditta individuale;
che tale ditta, a seguito della cessazione attività avvenuta il 25.11.2021., veniva cancellata con decorrenza dal 31.12.2013 ; che dalle intimazione di pagamento ed avvidi di addebito notificati sia dalla dalla e dall' Controparte_1 CP_2
risultavano diversi avvisi di addebito recapitati alla ricorrente da parte dell' da cui emergeva un debito di somme per contributi previdenziali CP_2
CP_ non versati all' per gli anni dal 2014 al 2022.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittima iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali di cui sopra riferiti per intervenuta cancellazione della ditta, con conseguente declaratoria di estinzione del credito richiesto a tal titolo dalle parti resistenti. Oltre ad eccepire nell'ambito del ricorso vari vizi formali attinenti alla regolarità delle cartelle di pagamento avviso e la prescrizione degli stessi , Il tutto con vittoria di spese. CP_ L' , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio .
I con propria Controparte_5 Controparte_1 memoria difensiva con la quale impugnava tutto quanto dedotta dalla parte ricorrente e nel merito della causa chiedeva il rigetto della ,domanda con vittoria di spese ed onorari di causa
All'udienza dell'23.01.2025, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta della parte ricorrente , decideva la causa come da dispositivo in calce,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto che saranno di seguito illustrati.
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile.
Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n.
24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002). Con particolare riferimento al caso di specie , ritenuto che la domanda attrice appare fondata in merito alle cartelle di pagamento n. 071 2017 0059994939 000; n. 071 2019
0107582290 000; n. 071 2021 0005104445 000: n. 071 20220093133978 000 si ritiene necessario esaminare la questione inerente la relativa alla cessata attività commerciale.
La ricorrente proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2021
9009235659 000 contenente alcuni avvisi di addebito le cartelle di cui innanzi indicate e dalle quali emergeva un debito per contributi previdenziali non versati dal
2014 al 2017. Nonché una intimazione di pagamento n. 071 2023 9029240329 000 con altri avvisi di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali per gli anni dal 2017 al 2019 per giunti già riportati nella precedente intimazione di pagamento ( solo due ) e singoli avvisi di addebito . A tal fine, produceva in giudizio documentazione comprovante la cessazione della propria attività lavorativa avvenuta il 25.11.2021 e cancellata con decorrenza dal 31.12.2013 come risulta da certificazione della e dalla visura presso la Camera di Controparte_1
Commercio depositate dalla ricorrente . Inoltre è da porre in evidenzia che a mezzo
CP_ del suo legale in data 01.04.2022 la parte ricorrente presentava all' istanza in autotutela avverso la prima intimazione di pagamento portandolo a conoscenza dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale .Nel contempo chiedeva lo sgravio degli avvisi di addebito per gli anni 2014 -à 2015 – 2017
CP_ ex art. 21 della legge 241/90 nonché da quanto previsto dall'art. 6 regolamento CP_ n. 275/2006 recante disposizioni in materia di autotutela . Nonostante ciò l' non solo non ha provveduto allo sgravio ma ha continuato ad inviare avvisi di pagamento anche per gli anni successivi. A seguito della avvenuta cancellazione, pertanto, la ricorrente, riteneva di non essere tenuta al versamento di alcuna somma richiesta CP_ per la gestione previdenziale dell' relativamente agli anni successiva alla avvenuta cancellazione , ossia successivamente alla cessazione dell'attività commerciale avvenuta in data 31.12.2013 , stante il venir meno dei presupposti per il versamento dei contributi, dovuti a tal titolo,. Sul punto, particolarmente rilevante è la sentenza n. 8651 del 12.04.2010 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, (richiamata, tra l'altro, dallo stesso ricorrente), in base alla quale la cessazione dell'attività comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i contributi. Con tale pronuncia, la Corte ha affermato che in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria. A tale orientamento hanno aderito diversi Tribunali nel decidere casi analoghi a quello de quo (Trib. di Catania, sez. Lavoro, sent. n. 1220/2011, sent.
n. 3856/2012, sent. n. 3928/2015). Nel caso che ci riguarda, la ricorrente depositava in giudizio certificazione della attestante l'avvenuta Controparte_1
cancellazione della partita IVA avvenuta in data 09.06.2015 nonchè visura della
Camera di Commercio dalla quale si evince la cancellazione alla data del 10.11.2015 dal registro delle imprese per cessazione di ogni attività Al contrario,
l' , rimanendo contumace, non forniva alcun elemento a fondamento della CP_6
propria pretesa creditoria. Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, va dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi relativi agli anni suindicati e, pertanto, deve concludersi per l'accoglimento del presente ricorso.
Quanto al regime delle spese di giudizio, l' accoglimento dell'opposizione ne giustifica la CP_ condanna per intero, a carico dell' su cui ricade il suo la responsabilità per aver preteso somme per titoli non più richiedibili , nonostante posto a conoscenza della avvenuta cancellazione della ditta individuale sia dal registro delle imprese che della partita iva con decorrenza retroattiva .
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte ricorrente al rimborso in favore del resistente , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso fino a 5.2001 a 56.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e dichiara l'illegittima iscrizione a ruolo dei contributi assicurativi dovuti dall'anno 2014 – 2015 – 2017 – 2018 -2019 – 2020 – 2021 e
2022 , con conseguente declaratoria di estinzione del credito richiesto;
2. condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in € 1.190,00 oltre CP_2
a spese generali nella misura del 15% IVA e CPA, se dovuti, con attribuzione alla procuratrice antistataria avvocato Rosa Esposito .
Nola 23.01.2025 Il GOP Dott. Aristide Perrino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Nola , dott.
Aristide Perrino, sciolta la riserva assunta all'udienza del 23 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 al numero 1819/2022 in cui vi sono riuniti i fascicoli con RG
49/2023; RG 6575/2023 e RG 1154/2024, decisa alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 vertente
TRA rappresentata e difesa dall'avv.to Esposito Rosa Parte_1
elettivamente domiciliato presso il cui studio in S. Felice a Cancello alla via
Napoli – Ponti Rossi
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo l.r.p.t rappresentata e Controparte_1
difesa dalla'vv.to Maria Cerrato presso la quale domicilia in Avellino alla via
Dante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
RESISTENTE – CONTUMACE
E in persona del suo l.r.p.t. CP_3
Oggetto: opposizione avverso iscrizione a ruolo dei contributi assicurativi
CP_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi depositati telematicamente in data 01.04.2022; del
04.01.2023; del 17.11.2023 e del 16.02.2024 successivamente riuniti in corso di causa ,si rivolgeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola esponendo di essere stato titolare della omonima ditta individuale;
che tale ditta, a seguito della cessazione attività avvenuta il 25.11.2021., veniva cancellata con decorrenza dal 31.12.2013 ; che dalle intimazione di pagamento ed avvidi di addebito notificati sia dalla dalla e dall' Controparte_1 CP_2
risultavano diversi avvisi di addebito recapitati alla ricorrente da parte dell' da cui emergeva un debito di somme per contributi previdenziali CP_2
CP_ non versati all' per gli anni dal 2014 al 2022.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittima iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali di cui sopra riferiti per intervenuta cancellazione della ditta, con conseguente declaratoria di estinzione del credito richiesto a tal titolo dalle parti resistenti. Oltre ad eccepire nell'ambito del ricorso vari vizi formali attinenti alla regolarità delle cartelle di pagamento avviso e la prescrizione degli stessi , Il tutto con vittoria di spese. CP_ L' , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio .
I con propria Controparte_5 Controparte_1 memoria difensiva con la quale impugnava tutto quanto dedotta dalla parte ricorrente e nel merito della causa chiedeva il rigetto della ,domanda con vittoria di spese ed onorari di causa
All'udienza dell'23.01.2025, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta della parte ricorrente , decideva la causa come da dispositivo in calce,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto che saranno di seguito illustrati.
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile.
Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n.
24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002). Con particolare riferimento al caso di specie , ritenuto che la domanda attrice appare fondata in merito alle cartelle di pagamento n. 071 2017 0059994939 000; n. 071 2019
0107582290 000; n. 071 2021 0005104445 000: n. 071 20220093133978 000 si ritiene necessario esaminare la questione inerente la relativa alla cessata attività commerciale.
La ricorrente proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2021
9009235659 000 contenente alcuni avvisi di addebito le cartelle di cui innanzi indicate e dalle quali emergeva un debito per contributi previdenziali non versati dal
2014 al 2017. Nonché una intimazione di pagamento n. 071 2023 9029240329 000 con altri avvisi di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali per gli anni dal 2017 al 2019 per giunti già riportati nella precedente intimazione di pagamento ( solo due ) e singoli avvisi di addebito . A tal fine, produceva in giudizio documentazione comprovante la cessazione della propria attività lavorativa avvenuta il 25.11.2021 e cancellata con decorrenza dal 31.12.2013 come risulta da certificazione della e dalla visura presso la Camera di Controparte_1
Commercio depositate dalla ricorrente . Inoltre è da porre in evidenzia che a mezzo
CP_ del suo legale in data 01.04.2022 la parte ricorrente presentava all' istanza in autotutela avverso la prima intimazione di pagamento portandolo a conoscenza dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale .Nel contempo chiedeva lo sgravio degli avvisi di addebito per gli anni 2014 -à 2015 – 2017
CP_ ex art. 21 della legge 241/90 nonché da quanto previsto dall'art. 6 regolamento CP_ n. 275/2006 recante disposizioni in materia di autotutela . Nonostante ciò l' non solo non ha provveduto allo sgravio ma ha continuato ad inviare avvisi di pagamento anche per gli anni successivi. A seguito della avvenuta cancellazione, pertanto, la ricorrente, riteneva di non essere tenuta al versamento di alcuna somma richiesta CP_ per la gestione previdenziale dell' relativamente agli anni successiva alla avvenuta cancellazione , ossia successivamente alla cessazione dell'attività commerciale avvenuta in data 31.12.2013 , stante il venir meno dei presupposti per il versamento dei contributi, dovuti a tal titolo,. Sul punto, particolarmente rilevante è la sentenza n. 8651 del 12.04.2010 della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, (richiamata, tra l'altro, dallo stesso ricorrente), in base alla quale la cessazione dell'attività comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i contributi. Con tale pronuncia, la Corte ha affermato che in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria. A tale orientamento hanno aderito diversi Tribunali nel decidere casi analoghi a quello de quo (Trib. di Catania, sez. Lavoro, sent. n. 1220/2011, sent.
n. 3856/2012, sent. n. 3928/2015). Nel caso che ci riguarda, la ricorrente depositava in giudizio certificazione della attestante l'avvenuta Controparte_1
cancellazione della partita IVA avvenuta in data 09.06.2015 nonchè visura della
Camera di Commercio dalla quale si evince la cancellazione alla data del 10.11.2015 dal registro delle imprese per cessazione di ogni attività Al contrario,
l' , rimanendo contumace, non forniva alcun elemento a fondamento della CP_6
propria pretesa creditoria. Sulla base di tali considerazioni e alla luce degli atti di causa, va dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi relativi agli anni suindicati e, pertanto, deve concludersi per l'accoglimento del presente ricorso.
Quanto al regime delle spese di giudizio, l' accoglimento dell'opposizione ne giustifica la CP_ condanna per intero, a carico dell' su cui ricade il suo la responsabilità per aver preteso somme per titoli non più richiedibili , nonostante posto a conoscenza della avvenuta cancellazione della ditta individuale sia dal registro delle imprese che della partita iva con decorrenza retroattiva .
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna della parte ricorrente al rimborso in favore del resistente , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso fino a 5.2001 a 56.000,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e dichiara l'illegittima iscrizione a ruolo dei contributi assicurativi dovuti dall'anno 2014 – 2015 – 2017 – 2018 -2019 – 2020 – 2021 e
2022 , con conseguente declaratoria di estinzione del credito richiesto;
2. condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in € 1.190,00 oltre CP_2
a spese generali nella misura del 15% IVA e CPA, se dovuti, con attribuzione alla procuratrice antistataria avvocato Rosa Esposito .
Nola 23.01.2025 Il GOP Dott. Aristide Perrino