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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6738 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. EL AL Presidente
- dott. Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa IL CA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 1849 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del
13.11.2025 e vertente
TRA
( , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Palombi ( ) C.F._1
in virtù di procura in calce all'atto di appello
- PARTE APPELLANTE -
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa
pag. 1 di 14 BO ( in virtù di procura in calce alla comparsa C.F._2
di costituzione e risposta
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 2925/2024
pubblicata il 16.2.2024 (ripetizione di indebito in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione del 13.11.2025 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 2925/2024 il Tribunale di Roma condannava Parte_1
al pagamento, in favore di (già
[...] Controparte_1
l.), a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., della CP_2
somma di € 10.910,00 (comprensiva di Iva), per la rivalsa illegittimamente esercitata per l'addizionale provinciale nelle fatture emesse negli 2010, 2011
e 2012, specificamente elencate nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c., oltre agli interessi ex art. 1224 c.c. dal 24.2.2020 (data della messa in mora);
condannava altresì la società convenuta alla rifusione delle spese di lite,
liquidate in € 118,50 per spese ed € 4.237,00 per compensi, oltre accessori.
2. Con atto di citazione notificato il 29.3.2024 ha Parte_1
proposto appello, articolato in sei motivi, chiedendo che, in riforma della sentenza gravata, sia rigettata l'avversa domanda.
3. Si è costituita la parte appellata, che ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.
pag. 2 di 14 4. All'udienza del 13.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la
Corte ha provveduto, dopo la discussione orale, alla decisione della causa, ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies, c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del
28.2.2023 dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
5. L'appello è articolato in sei motivi.
Con il primo lamenta la violazione e falsa applicazione Parte_1
dell'art. 2033 c.c., deducendo la mancanza dei requisiti richiesti per la ripetizione di indebito (mancanza di un titolo e conseguente dovere di eseguire il pagamento), in quanto la fonte legittimante la ripetizione risiederebbe in un contratto valido ed efficace tra utente e fornitore, mai contestato né dichiarato nullo o risolto nel giudizio di primo grado.
Aggiunge che la componente del prezzo, corrispondente al “rimborso” delle addizionali accise, sarebbe stata prevista nel contratto in piena conformità al quadro normativo tributario allora vigente e il relativo importo,
corrispondente alle addizionali accise, sarebbe stato da Parte_1
corrisposto all'ente impositore, senza essere stato poi rimborsato.
Il giudice di prime cure, dunque, avrebbe omesso di valutare che l'addebito delle addizionali era lecitamente e contrattualmente previsto e che la eventuale illegittimità del titolo (tributario) del pagamento di Parte_1
all'erario non poteva comportare il venir meno del diverso e distinto titolo contrattuale sulla base del quale è avvenuto il pagamento (dall'utente a
[...]
del quale è chiesta la ripetizione. Parte_1
pag. 3 di 14 Il motivo, sul quale non incide direttamente il mutato quadro normativo di riferimento di cui si dirà appresso, è infondato.
La disposizione contenuta all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988 (conv. in l. n. 20/1989), come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007 e vigente all'epoca della somministrazione per cui è causa, prevedeva che l'obbligazione tributaria relativa all'accisa e alle addizionali sorgesse in capo al fornitore (e a favore degli enti territoriali e/o dell'erario) al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali. I fornitori, d'altro canto,
indicavano nelle condizioni di contratto il prezzo della materia prima e dei servizi correlati alla fornitura, a cui in seguito aggiungevano la rivalsa per l'accisa applicata all'energia e la sua addizionale, che non costituivano parte indistinta del prezzo, accettato dal cliente nella sua interezza, ma erano evidenziati come oneri tributari, quindi costi per il fornitore, oggetto appunto di mera rivalsa.
La conferma che questa fosse la base negoziale su cui si è formato l'accordo risulta evidente dalle fatture, che indicano distintamente le varie componenti del prezzo, e, separatamente, sotto la voce “imposte” da applicare per determinare il corrispettivo finale, l'accisa e l'addizionale. Ne discende che,
sul piano contrattuale è corretto ritenere che, al venir meno dell'imposizione tributaria per il fornitore, divenga priva di causa l'esposizione del costo in fattura, come oggetto di rivalsa.
A sostegno di tale ragionamento si richiama poi l'art. 14 del d.lgs. n.
504/1995, che ha previsto i casi di rimborso, tenendo conto sia del rapporto tributario che della rivalsa, disponendo che «1. L'accisa è rimborsata quando pag. 4 di 14 risulta indebitamente pagata;
il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme».
È evidente, dunque, che la rivalsa è legittima solo in presenza di un effettivo debito tributario e, in assenza (come nella specie, per quanto si dirà di seguito), il pagamento diviene ripetibile, da parte del cliente finale nei confronti del fornitore e da questi nei confronti del percettore del tributo.
6. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 511/1988 e della direttiva n.
2008/118/CE e l'omessa motivazione, sostenendo che la disciplina interna che ha introdotto l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica non sarebbe in contrasto con la direttiva, sia perché l'imposizione persegue finalità specifiche, come richiesto dalla disciplina unionale, sia perché
comunque non si tratta di un tributo autonomo, ma di un mero incremento quantitativo dell'accisa, a cui va a sommarsi in un rapporto di mera accessorietà, liberamente determinabile dai singoli stati in base alla loro discrezionalità.
In subordine, si sollecita il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sui quesiti indicati.
pag. 5 di 14 7. Con il terzo motivo lamenta la violazione e la falsa Parte_1
applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione, laddove il primo giudice, affermando l'incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la direttiva n. 2008/118/CE, avrebbe disapplicato la normativa interna, in contrasto con il principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE.
8. – I due motivi, da esaminare congiuntamente, stante la loro connessione logico-giuridica, non meritano accoglimento.
Rispetto alle questioni prospettate con tali motivi assume rilievo dirimente la recente declaratoria di incostituzionalità della stessa norma istitutiva della addizionale oggetto della domanda di ripetizione , menzionata da entrambe le parti nelle note difensive finali, richiamate in sede di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
In particolare, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 43 del 15.4.2025, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2,
del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Costituzione, in relazione all'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, definitivamente dichiarando, ora per allora, la contrarietà dell'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica al diritto europeo, e, segnatamente, alla direttiva n. 2008/118/CE, da cui discende ipso iure la legittimità della domanda di rimborso, così come azionata dai consumatori finali che abbiano corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale tributo.
E infatti la Corte costituzionale, sulla premessa della non configurabilità di un'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, ha pag. 6 di 14 escluso che l'addizionale provinciale in questione rispettasse il requisito di legittimità della finalità specifica espressamente richiesto dall'art. 1, par. 2,
Direttiva n. 2008/118/CE.
L'avvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame spiega i suoi effetti ex tunc anche nella specie, trattandosi di rapporto giuridico sorto anteriormente, ma ancora pendente e non esaurito, in quanto oggetto del contendere è proprio l'accertamento del diritto alla restituzione delle somme a suo tempo versate a a titolo di addizionale Parte_1
alle accise negli anni 2010, 2011 e 2012, che consegue all'accertamento del carattere indebito del pagamento (v. Cass. ord. 11.7.2024 , n. 19148, in ordine alla definizione di rapporto esaurito).
Ciò diversamente da quanto sostenuto da nelle note del Parte_1
23.10.2025, che richiama genericamente i principi giurisprudenziali in materia, senza spiegare le concrete ragioni per cui nel caso in esame la situazione giuridica sarebbe ormai consolidata e intangibile e il rapporto ormai estinto.
In ordine alla portata retroattiva della sentenza in esame si richiama quanto affermato, con ampia motivazione, da questa sezione nella sentenza n.
4275/2025 del 7.7.2025, nella quale si legge che: «Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva
1992/12/CE, il cui art. 3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa Corte
costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto pag. 7 di 14 corrispondente a quello dell'art. 1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE
indicata dal giudice a quo, e che costituisce quindi anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117 I
comma Cost.»
Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame - avente efficacia ex tunc, risalente fino alla data di entrata in vigore della direttiva
1992/12/CE - assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei motivi di appello in questione, tenuto conto che la Corte costituzionale nella sentenza n. 43/2025 (al par. 8.2) ha rinvenuto nell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale l'unica soluzione in concreto predicabile, trattandosi di un rapporto tra privati (i.e. orizzontale, tra il fornitore di energia elettrica e il consumatore).
A conferma dell'assunto si richiama, infine, la recente sentenza della S.C. del
24.6.2025, n. 16992, la quale, nel decidere una causa avente analogo oggetto,
ha affermato il principio per cui «In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033, in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del
1988, come convertito e sostituito » (v. anche, negli stessi termini, Cass.
22.5.2025, n. 13740 e Cass. 30.6.2025, n. 17643 ).
pag. 8 di 14 Si deve concludere, pertanto, per la conferma della pronuncia impugnata laddove ha accolto la domanda di ripetizione di indebito di
[...]
verso il fornitore di energia elettrica cui ha versato Controparte_1
l'addizionale a titolo di rivalsa;
ciò a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma interna, per contrasto con l'art. 1 della direttiva 118/2008/CE, operata dal giudice di primo grado nell'ambito di una controversia tra privati (valutazione che andrebbe compiuta alla luce della successiva sentenza della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea dell'11.4.2024, causa C-316/22), essendo stata detta norma dichiarata illegittima proprio in ragione di quel contrasto con la direttiva unionale, che aveva indotto il primo giudice a disapplicarla.
Resta assorbita anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia.
9. Prima di passare al terzo motivo, attinente alle spese di lite, occorre scrutinare il quinto e il sesto.
Con il quinto si censura la sentenza gravata nella parte in cui il giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale, in quanto nella missiva del mese di febbraio 2020 «in cui non si rinvengono gli estremi per poterla considerare atta
ad avere efficacia interruttiva della prescrizione, non ci sono gli allegati non vi è prova del
pagamento. Non è sottoscritta dalla ricorrente, oltre a richiedere indebitamente anche
l'importo corrisposta a titolo di IVA che per le ragioni dette non spetta in quanto la
ricorrente ha provveduto a decurtarla nella propria dichiarazione dei redditi afferente l'anno
di riferimento. In ogni caso sarà onere della parte ricorrente offrire le prove di quanto
rivendica.».
pag. 9 di 14 Il motivo è inammissibile, in quanto privo del requisito di specificità di cui all'art. 342 c.p.c.
Invero, alle brevi, ma puntuali argomentazioni svolte nella sentenza impugnata per riconoscere l'efficacia interruttiva della lettera di diffida e messa in mora del 24.2.2020 firmata dalla società su un timbro recante la sua denominazione doc. 6 ricorso), del tutto conformi ai costanti principi giurisprudenziali in materia (v. tra le tante, Cass. 20.5.2025 n. 13430), ossia l'indicazione espressa degli importi richiesti in ripetizione e del titolo fondante e la manifestazione espressa della volontà di fare valere il proprio diritto, si limita contrapporre le generiche argomentazioni svolte nel primo grado, che non incrinano il fondamento logico -giuridico delle prime (v. Cass.
ord. 12.2.2021, n. 3691).
10. Con il sesto motivo si contesta la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla ripetizione anche a titolo di rimborso dell'Iva.
In primo luogo, l'appellante evidenzia che, non ricorrendo componenti indebite nell'ambito del corrispettivo contrattuale, sarebbero insussistenti i presupposti per ottenere il rimborso dell'Iva legittimamente applicata sul medesimo corrispettivo. In secondo luogo, osserva che , «in ragione della sua natura di imposta sul consumo e del principio di neutralità che presiede al relativo meccanismo applicativo, l'Iva per i soggetti esercenti attività di impresa – quale è
pacificamente l'odierna Controparte - non è un costo che è rimasto a carico del medesimo soggetto e che può pertanto legittimamente essere richiesto a rimborso. In base alle regole generali che disciplinano il tributo infatti, l'Iva colpisce esclusivamente l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico, dalla fase di produzione fino pag. 10 di 14 alla fase finale di consumo. L'imposta è destinata a gravare definitivamente soltanto sul consumatore finale. Nelle fasi precedenti a quella del consumo, attraverso il meccanismo della detrazione dell'Iva corrisposta in relazione al bene o al servizio acquistato, l'imposta rimane, invece, neutrale per l'acquirente che sia a sua volta soggetto passivo di imposta. Su
tali basi l'accoglimento dell'avversa domanda di restituzione dell'Iva corrisposta sul corrispettivo pagato determinerebbe una situazione di indebito arricchimento in capo alla parte attrice. Lo stesso soggetto, infatti, si vedrebbe ristorato di una somma che non è rimasta a suo carico ma che ha già recuperato dallo Stato mediante l'ordinario esercizio del diritto alla detrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 1 del d.p.r. n. 633/1972.»
Il motivo va rigettato.
Limitando il contrasto alla seconda parte per quanto detto in precedenza, si osserva come la soluzione adottata dal giudice di prime cure di includere nell'importo da restituire anche quanto versato a titolo di Iva, seppure non specificamente motivato, sia corretto.
Trova applicazione il costante orientamento secondo cui, «ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA
pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass.
2/12/2014 n. 25531; Cass. 15/05/2015, n. 9946; Cass., ord., 13/06/2018, n.
pag. 11 di 14 15536; Cass., ord., 19/02/2019, n. 4874) » (cfr. in termini, Cass. ord.
8.5.2020, n. 8652).
Dalla prevista attivazione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del cessionario ( ) discende che non vi è Controparte_1
concreto rischio di locupletazione da parte di quest'ultimo, che ha diritto di chiedere al cedente ( la restituzione dell'Iva versata in via Parte_1
di rivalsa (cfr. in termini, le sentenze di questa sezione n. 6130/2025 del
23.10.2025 e n. 6290/2025 del 30.10.2025) .
11. Resta da esaminare il quarto motivo, con cui si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., laddove il giudice di primo grado ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite.
A fondamento del motivo, pone vuoi le ragioni esposte nei Pt_1 Parte_1
primi tre motivi di appello, vuoi l'avere sempre agito in buona fede,
stabilendo contrattualmente l'addebito di somme che l'allora normativa di settore espressamente aveva stabilito nonché legittimato.
Al punto VII) dell'atto di appello (p. 32) l'appellante sostiene altresì la sua buona fede, per avere addebitato a titolo di prezzo una somma corrispondente a un'imposta dovuta in base alla normativa all'epoca vigente;
chiede,
pertanto, in subordine, di disporre in ogni caso la compensazione delle spese del presente giudizio.
Il quarto motivo è fondato, alla stregua dei principi affermati, anche di recente, da questa sezione (v. sentenze n. 5976/2025 del 20.10.2025 e n. 6507/2025 del
6.11.2025).
pag. 12 di 14 Reputa la Corte, invero, che nella fattispecie ricorrano i presupposti per compensare per intero le spese del primo grado di giudizio , ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione della particolare complessità delle questioni di diritto trattate, interessate da giurisprudenza di merito contrastante all'epoca dell'introduzione della causa e, soprattutto, delle citate sentenze della ED del 2024 e della Corte costituzionale del 2025; sentenze intervenute nel corso del giudizio, dopo la proposizione dell'appello, che hanno mutato in modo rilevante il quadro di riferimento, portando a definire le questioni trattate, in via dirimente, solo in forza della pronuncia di illegittimità costituzionale, così superando gli argomenti posti dal primo giudice a sostegno dell'affermata fondatezza dell'azione di ripetizione, non corretti secondo quanto affermato nella menzionata sentenza ED
dell'11.4.2024.
In definitiva, la sentenza impugnata va riformata in relazione al solo capo di condanna alle spese, restando confermate tutte le altre statuizioni.
12. Per le stesse ragioni esposte al paragrafo 10 va disposta l'integrale compensazione anche delle spese del presente grado, rimanendo quindi assorbite le considerazioni svolte dall'appellante al paragrafo VII) dell'atto di appello.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2925/2024 pubblicata il 16.2.2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pag. 13 di 14 1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
2. compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Roma in data 13.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- IL CA - - EL AL -
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