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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1831/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12165/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Bm Auto Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250094807523000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22383/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente eccepisce l'interruzione del pagamento del bollo auto per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate.
ADER difende la legittimità del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania eccepisce la rituale notifica degli avvisi di accertamento del bollo auto 2020 e, poichè, non sono stati impugnati, sono divenuti definitivi. Chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'atto impugnato è la cartella di pagamento per l'omesso versamento del bollo auto 2020, atto sotteso avvisi di accertamento nn. 064212677362 e 064218342364 notificati il 20/06/2023.
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti, rileva che gli avvisi di accertamento su indicati sono stati ritualmente notificati e, poichè, non sono stati impugnati sono divenuti definitivi.
La Corte rigetta il ricorso in quanto la cartella di pagamento poteva essere impugnata solo per vizi propri.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 100,00 a favore della
Regione Campania ed euro 100,00 a favore di ADER con attribuzione.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AVALLONE ADA CARMELA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12165/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Bm Auto Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250094807523000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22383/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente eccepisce l'interruzione del pagamento del bollo auto per i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate.
ADER difende la legittimità del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania eccepisce la rituale notifica degli avvisi di accertamento del bollo auto 2020 e, poichè, non sono stati impugnati, sono divenuti definitivi. Chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'atto impugnato è la cartella di pagamento per l'omesso versamento del bollo auto 2020, atto sotteso avvisi di accertamento nn. 064212677362 e 064218342364 notificati il 20/06/2023.
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti, rileva che gli avvisi di accertamento su indicati sono stati ritualmente notificati e, poichè, non sono stati impugnati sono divenuti definitivi.
La Corte rigetta il ricorso in quanto la cartella di pagamento poteva essere impugnata solo per vizi propri.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 100,00 a favore della
Regione Campania ed euro 100,00 a favore di ADER con attribuzione.